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Stalking - disegno di legge recante misure contro gli atti persecutori


Articolo 1
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 612, è inserito il seguente:
«Articolo 612-bis. – (Atti persecutori). –
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un
fondato timore per l’incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di
vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o
divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore
ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi
previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro
delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»;
b) al primo comma dell’articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti
persecutori ai sensi dell’articolo 612-bis».
Articolo 2
(Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice
penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di
ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene
fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il
provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo
processo verbale. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di
armi e munizioni.
3. Quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, per il
delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale si procede d’ufficio.
Articolo 3
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le
seguenti: « atti persecutori, »;
b) dopo l’articolo 282-bis, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla
persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da
prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o
comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata
da tali luoghi ovvero da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi
mezzo, con le persone di cui al comma 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per
motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalità e può imporre limitazioni.
«Articolo 282-quater. – (Obblighi di comunicazione).
I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di
pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi
socio-assistenziali del territorio»;
c) al comma 1-bis dell’articolo 392, le parole: «e 609-octies», sono sostituite dalle
seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
d) al comma 5-bis dell’articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano
minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando
le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:
«l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell’articolo 498, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti:
«ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».
Articolo 4
(Modifiche al codice civile)
1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
Articolo 5
(Clausola di invarianza)
1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Articolo 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




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