Articolo 1
(Modifiche
al codice penale).
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 612, è inserito il
seguente:
«Articolo 612-bis. – (Atti persecutori). –
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare
un
fondato timore per l’incolumità propria o di persona al
medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di
vita.
La
pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente
separato o
divorziato o da persona che sia stata legata da
relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà se il
fatto è commesso ai danni di un minore
ovvero se ricorre una
delle condizioni previste dall’articolo 339.
Il delitto è
punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio
nei casi
previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il
fatto è connesso con altro
delitto per il quale si deve procedere
d’ufficio.»;
b) al primo comma dell’articolo 577, dopo il
numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) da soggetto che abbia
in precedenza commesso nei confronti della vittima atti
persecutori
ai sensi dell’articolo 612-bis».
Articolo 2
(Ammonimento)
1.
Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui
all’articolo 612-bis del codice
penale, la persona offesa può
esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di
ammonimento
nei confronti dell’autore della condotta.
2. Il questore,
assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se
ritiene
fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei
cui confronti è stato richiesto il
provvedimento, invitandolo a
tenere una condotta conforme alla legge e redigendo
processo
verbale. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti
in materia di
armi e munizioni.
3. Quando il fatto è commesso
da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, per il
delitto
previsto dall’articolo 612-bis del codice penale si procede
d’ufficio.
Articolo 3
(Modifiche al codice di
procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 266, comma 1, lettera
f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le
seguenti: «
atti persecutori, »;
b) dopo l’articolo 282-bis, sono inseriti
i seguenti:
«Articolo 282-ter. – (Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona
offesa).
1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice
prescrive
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere
una distanza determinata da tali luoghi o dalla
persona offesa.
2.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può
prescrivere
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da
prossimi congiunti della persona
offesa o da persone con questa conviventi o
comunque legate da
relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata
da
tali luoghi ovvero da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre,
vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi
mezzo,
con le persone di cui al comma 2.
4. Quando la frequentazione dei
luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per
motivi di lavoro
ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le
relative
modalità e può imporre limitazioni.
«Articolo
282-quater. – (Obblighi di comunicazione).
I provvedimenti di
cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità
di
pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale
adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi
sono altresì comunicati alla parte offesa e ai
servizi
socio-assistenziali del territorio»;
c) al comma 1-bis
dell’articolo 392, le parole: «e 609-octies», sono sostituite
dalle
seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
d) al comma 5-bis
dell’articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni
sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano
minorenni»;
3)
le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle
seguenti: «quando
le esigenze di tutela delle persone»;
4) le
parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle
seguenti:
«l’abitazione della persona interessata
all’assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell’articolo
498, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «e
609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e
612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del
reato» sono inserite le seguenti:
«ovvero del maggiorenne
infermo di mente vittima del reato».
Articolo 4
(Modifiche
al codice civile)
1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del
codice civile, le parole: «sei mesi» sono
sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
Articolo 5
(Clausola di
invarianza)
1. Dall’esecuzione della presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Articolo
6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.