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Terrorismo

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Con il termine “terrorismo” si intende generalmente l’insieme degli atti di violenza politica, compiuti intenzionalmente da individui o gruppi in rappresentanza di o su commissione di movimenti clandestini organizzati, in realizzazione di un piano di sovvertimento dell’ordine politico e sociale gestito da un determinato governo. Diversi sono i tipi di terrorismo, a seconda degli autori e dei moventi, ma, per la maggior parte, quasi tutte le manifestazioni potrebbero essere definite come atti illegittimi di guerra. Circa le interpretazioni del termine, diversa era la sua valutazione quando fu usato per la prima volta, alla fine del Settecento: vi si identificavano, infatti, gli abusi del potere rivoluzionario francese, ritenuti da Robespierre “giustizia pronta, severa, inflessibile” da esercitare contro i “nemici” della Repubblica. Anche la differenza tra terrorismo, anarchia e populismo costituisce un tema controverso, ma, di fatto, si confondono ancora spesso le categorie. Tanto anarchismo che populismo (vedi ideologia) si sono serviti del terrorismo (metodo illecito di lotta). Spesso, si sono tacciati per terroristici assassinii perpetrati da singoli che hanno attaccato un’istituzione (p. es. regicidio) o a difesa di gruppi militanti in condizione di clandestinità e non in ottemperanza ad un piano politico destabilizzante. Obiettivo dell’anarchia è la distruzione dello Stato; il terrorismo appare più spesso, invece, un modo per richiamare l’attenzione dello Stato e dell’opinione pubblica sulle azioni (o sulle mancate azioni) di uno Stato. Ciò significa che spesso il terrorismo è un modo, seppur violento, di interloquire con un ordine costituito e riconosciuto. Progetti di più ampio respiro possiamo leggere nel terrorismo fondamentalista islamico contro obiettivi occidentali, che, al di là delle contromisure in opposizione a specifici atti dell’Occidente, ha come fine ultimo quello di indurre l’Occidente a rinunciare al modello americano e di allontanare le società islamiche dalle sue lusinghe. Orientativamente, si distingue fra terrorismo interno ed internazionale.

Il terrorismo interno si distingue a sua volta in due categorie
terrorismo di Stato
terrorismo rivoluzionario (atto a destabilizzare l’ordine costituito)

Il terrorismo internazionale può presentarsi in due forme:
terrorismo indipendentista.
terrorismo separatistico (secessionista).
Ad esso talvolta si contrappone un terrorismo di tipo colonialista o che può essere interpretato come tale, anche laddove non sussista la condizione giuridica di “colonia”, ma di effettiva subordinazione e dipendenza politico-economica da un paese più potente.

Terrorismo bellico. Dubbia è la definizione di terrorismo bellico. Vi è chi ritiene che rientri in questa categoria un’azione di guerra particolarmente efferata, al fine di scoraggiare il nemico: un esempio ricorrente è lo sganciamento delle atomiche su Hiroshima e Nagasaki nell’agosto 1945. Viceversa, vi è chi sostiene che per rientrare nella fattispecie terroristica non sia sufficiente che un’azione di forza ecceda i limiti imposti dal diritto di difesa e dal diritto punitivo (rispettivamente, “jus in bello” e “jus ad bellum”) il cui rispetto, in presenza di valutazioni etiche favorevoli, farebbe, anche formalmente, di una guerra una guerra giusta. In tale definizione gioca un ruolo fondamentale allora la distinzione tra “forza”, intesa come legittima, e “violenza”, considerata illegittima. Secondo tale opinione, pertanto, per identificare anche in guerra un atto terroristico, dovrebbero mancare le seguenti condizioni fondamentali:
un’autorità legittima (“proper authority”, dotata di monopolio dell’uso della forza) che pianifichi o perpetri determinate azioni
una giusta intenzione (“right intention”).

Molteplici sfide a tentare di imbrigliare la fattispecie del terrorismo bellico in una definizione, tuttavia, ci derivano dalle analisi del conflict management nel mondo del dopo-guerra fredda. Una prima caratteristica di cui tenere conto è la decadenza del ruolo del diritto bellico nelle due forme or ora citate (per molti versi endemicamente indeterminabile nella pratica): questa è una delle cifre fondamentali delle “nuove guerre” nelle quali emerge un costante abuso della violenza nella competizione volta a strapparne il monopolio ai “legittimi” gestori. Possiamo inoltre annoverare l’assenza di un accreditamento ufficiale che identifichi tutte le parti o attori di tali conflitti. Infine, è sempre più frequente l’emergenza di molteplici “motivi ingiusti” e mezzi illeciti che garantiscono il protrarsi dei conflitti e, di conseguenza, i controversi riflessi nelle risposte della comunità internazionale. Proprio i più recenti “interventi autoritativi di pace” da parte di aggregati di Stati, operati nel nome di organismi sovranazionali, hanno provocato dubbi legittimi relativi all’esistenza di “proper authority” e di effettive “right intentions”, emerse accanto agli ostentati obiettivi umanitari (vedi umanitarismo), a sostegno di tali azioni. Il fenomeno della violenza politica terroristica è dilagato per una serie di ragioni:
a causa della massificazione della vita politica, che ha comportato un crescente coinvolgimento popolare e, quindi, maggiori occasioni di conflittualità fra i gruppi sociali;
per la proliferazione dei movimenti indipendentisti, con conseguente moltiplicazione degli stati sovrani (nel giro di poco meno di due secoli, a partire dal Congresso di Vienna, si è passati da 23 a 182 Stati).

Le motivazioni possono essere reazioni fattuali od occasionali, oppure possono essere ispirate ad ideologie politiche o religiose (anche fondamentaliste). Gli obiettivi possono essere simboli significativi del potere costituito, ma, più spesso, la popolazione civile: ovvero gli “innocenti”, coloro che “non dovrebbero” essere colpiti. Ledere intenzionalmente l’aspettativa di incolumità si inquadra nell’obiettivo di intaccare la credibilità del sistema/governo in termini di capacità di protezione, tanto sul fronte interno, quanto su quello estero. L’intenzionalità di un atto terroristico viene ribadita tramite la rivendicazione. L’effetto shock e la sua massima diffusione tramite i mass-media sono oggi consustanziali al terrorismo, i cui obiettivi immediati sono almeno cinque:
attrarre l’attenzione del pubblico (nazionale ed internazionale);
diffondere la conoscenza della causa primaria che ha animato l’azione terroristica;
ottenere un riconoscimento dell’esistenza di tale causa e, di conseguenza, la legittimazione del gruppo o movimento che i terroristi rappresentano;
estendere tale legittimazione alla sfida al sistema/governo che si è voluto colpire;
infine, per lo più, obiettivo ultimo, maturati gli stadi precedenti, è rendere consapevole la società dell’esistenza della problematica o causa in questione, onde accedere alla competizione per il potere.

Dalla teoria alla pratica, non mancano riprove di un intento pedagogico in talune manifestazioni, che fa leva sugli effetti psicologici dell’azione - come fu significativamente espresso dalla riproposizione dello slogan di Mao «colpirne uno per educarne cento» che accompagnò alcuni fra i più efferati delitti politici che negli anni ’70 colpirono l’Italia. Al di là della deterrenza, è innegabile infatti un assurdo intento “educativo” mirante a “responsabilizzare” una massa ritenuta passivamente acquiescente rispetto all’ordine costituito. Non va tuttavia dimenticato che attentati terroristici sono stati anche utilizzati come maschera per coprire complotti inter/infra-governativi, per dirottare l’attenzione dell’opinione pubblica verso gruppi considerati “nemici” del Governo, o per rafforzare l’autorità centrale innescando azioni destabilizzanti o, ancora, per coprire delitti ed errori di Stato. L’organizzazione che sostiene i gruppi terroristici, i ricchi mezzi e le reti su cui possono contare sono oggi piuttosto estese, legate ad interessi illeciti ed alle politiche (più o meno occulte) degli armamenti. La destabilizzazione internazionale alimenta questa ”industria”, assicurandole un crescente sviluppo poiché le cause profonde che muovono tanta parte del terrorismo internazionale e che soggiacciono alla sua incontrollabile diffusione, si legano a tali interessi: fine ed innesco. A ciò si aggiunga il pericolo del terrorismo nucleare, derivante da un nuovo mercato sviluppatosi anche in seguito alla spartizione di parte del potenziale nucleare russo in seno alla Comunità degli Stati indipendenti e che ha fatto sì che molto sfuggisse fra le maglie dei controlli, come dimostra il fatto che, a partire dal 1992, si sia riscontrata, su scala mondiale, un’incidenza di una media di 20 incriminazioni l’anno per traffico di armi o componenti di ordigni nucleari (Kimball). Quanto alle misure per contrastare il fenomeno del terrorismo, appannaggio dei ministeri degli interni e della difesa di ciascuno Stato, crescente è il numero di convenzioni e di accordi internazionali bilaterali conclusi negli ultimi anni. Neppure le Organizzazioni internazionali sono rimaste insensibili al problema: l’ONU ha rafforzato, in un crescendo, il suo impegno sul fronte della pace e della sicurezza internazionale, ai sensi della Carta di San Francisco (1946), con la Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, annessa alla Risoluzione AG 49/60 (9 dicembre 1994) – e la successiva integrazione della Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annessa alla Risoluzione AG 51/210 (17 dicembre 1996). In questo documento si giudicano tutti gli atti di terrorismo come “criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed”. Infine, con la più recente International Convention for the Suppression of Terrorist bombings (12 gennaio 1998) si vincolano, in particolare, i Paesi firmatari a cooperare nel prendere misure concrete per opporsi ad azioni terroristiche commesse con esplosivi, come contro-reazione all’intimidazione generale ed alle molteplici stragi che negli ultimi anni hanno mietuto un crescente numero di vittime. 




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