Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in
particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad
alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica
internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto
internazionale classico.
Mentre tradizionalmente la responsabilità internazionale è
collettiva (diretta contro lo Stato nel suo complesso) la fine della seconda
guerra mondiale ha visto con il Processo di Norimberga per la prima volta
individui che avevano ricoperto alti incarichi governativi venire chiamati a
rispondere personalmente dei crimini commessi in nome del loro Stato contro
altri popoli davanti a un tribunale internazionale. Con tutti i suoi limiti,
Norimberga creò un precedente importante in materia di tutela dei diritti umani
a livello mondiale, con la creazione della nozione di crimine contro l'umanità:
si afferma l'idea che esistono valori che gli Stati non possono violare
coprendosi sotto il mantello della sovranità e dell'indipendenza.
Lo Statuto della Corte penale internazionale, recentemente
entrato in vigore (ma non ratificato da numerosi Stati, tra cui gli Stati
Uniti) fa rientrare nella nozione di crimine internazionale il genocidio, i
crimini contro l'umanità (nella definizione rientrano praticamente qualsiasi
grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico e la pratica
dell'apartheid), i crimini di guerra previsti dal Diritto internazionale
umanitario e la guerra di aggressione.
Alcuni trattati internazionali, come quello della Corte
europea dei diritti dell'uomo prevedono poi la possibilità degli individui di
rivolgersi autonomamente a organismi internazionali per far rispettare i propri
diritti, senza la mediazione degli Stati.
La maggior parte degli internazionalisti peraltro osservano
che gli strumenti internazionali che danno agli individui la capacità giuridica
attiva e passiva davanti a Corti giudiziarie internazionali, sia in materia
penale sia in materia civile ed amministrativa, siano soltanto degli strumenti
di delega; in altre parole gli Stati contraenti accettano che, per determinate
materie, la giustizia possa - e non necessariamente debba - essere amministrata
da un Organo giudiziario sovrannazionale. Confermano tale ipotesi la formula "aut
dedere aut judicare", che lascia alla facoltà dello Stato la scelta del
procedimento internazionale in sostituzione di quello nazionale, e le recenti
disposizioni che hanno restituito alle Corti d'Appello nazionali la competenza
a giudicare sulle violazioni del concetto di "giusto processo", in
precedenza assunte dalla Corte di Strasburgo.
Inoltre, in materia di autodeterminazione dei popoli, i
movimenti di liberazione nazionale hanno visto il riconoscimento del loro
status di soggetti di diritto in presenza di un controllo effettivo sul
territorio e sulla popolazione non accompagnato da un controllo formale
(vedansi i Soggetti del Diritto Internazionale).
Alcuni studiosi sottolineano anche il ruolo delle grandi imprese
trasnazionali o joint ventures, così potenti da compromettere a volte
l'indipendenza sostanziale degli Stati deboli e influenzare le decisioni degli
organismi internazionali: va peraltro confermato che ciò non basta per farne
dei soggetti di diritto internazionale