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Sviluppi del diritto internazionale

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Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto internazionale classico.

Mentre tradizionalmente la responsabilità internazionale è collettiva (diretta contro lo Stato nel suo complesso) la fine della seconda guerra mondiale ha visto con il Processo di Norimberga per la prima volta individui che avevano ricoperto alti incarichi governativi venire chiamati a rispondere personalmente dei crimini commessi in nome del loro Stato contro altri popoli davanti a un tribunale internazionale. Con tutti i suoi limiti, Norimberga creò un precedente importante in materia di tutela dei diritti umani a livello mondiale, con la creazione della nozione di crimine contro l'umanità: si afferma l'idea che esistono valori che gli Stati non possono violare coprendosi sotto il mantello della sovranità e dell'indipendenza.

Lo Statuto della Corte penale internazionale, recentemente entrato in vigore (ma non ratificato da numerosi Stati, tra cui gli Stati Uniti) fa rientrare nella nozione di crimine internazionale il genocidio, i crimini contro l'umanità (nella definizione rientrano praticamente qualsiasi grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico e la pratica dell'apartheid), i crimini di guerra previsti dal Diritto internazionale umanitario e la guerra di aggressione.

Alcuni trattati internazionali, come quello della Corte europea dei diritti dell'uomo prevedono poi la possibilità degli individui di rivolgersi autonomamente a organismi internazionali per far rispettare i propri diritti, senza la mediazione degli Stati.

La maggior parte degli internazionalisti peraltro osservano che gli strumenti internazionali che danno agli individui la capacità giuridica attiva e passiva davanti a Corti giudiziarie internazionali, sia in materia penale sia in materia civile ed amministrativa, siano soltanto degli strumenti di delega; in altre parole gli Stati contraenti accettano che, per determinate materie, la giustizia possa - e non necessariamente debba - essere amministrata da un Organo giudiziario sovrannazionale. Confermano tale ipotesi la formula "aut dedere aut judicare", che lascia alla facoltà dello Stato la scelta del procedimento internazionale in sostituzione di quello nazionale, e le recenti disposizioni che hanno restituito alle Corti d'Appello nazionali la competenza a giudicare sulle violazioni del concetto di "giusto processo", in precedenza assunte dalla Corte di Strasburgo.

Inoltre, in materia di autodeterminazione dei popoli, i movimenti di liberazione nazionale hanno visto il riconoscimento del loro status di soggetti di diritto in presenza di un controllo effettivo sul territorio e sulla popolazione non accompagnato da un controllo formale (vedansi i Soggetti del Diritto Internazionale).

Alcuni studiosi sottolineano anche il ruolo delle grandi imprese trasnazionali o joint ventures, così potenti da compromettere a volte l'indipendenza sostanziale degli Stati deboli e influenzare le decisioni degli organismi internazionali: va peraltro confermato che ciò non basta per farne dei soggetti di diritto internazionale  




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