Preambolo
Le Alte Parti Contraenti,
considerando che la Carta
delle Nazioni Unite3 e la
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata il
10 dicembre 1948 dall’Assemblea generale hanno affermato il principio che gli
uomini, senza distinzioni, devono godere dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali,
considerando che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte
manifestato il suo profondo interessamento per i rifugiati e che essa si è
preoccupata di garantire loro l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali nella maggiore misura possibile,
considerando che è desiderabile rivedere e codificare gli accordi
internazionali anteriori sullo statuto dei rifugiati ed estendere
l’applicazione di tali accordi e la protezione in essi prevista mediante un
nuovo accordo, considerando che dalla concessione del diritto d’asilo possano
risultare oneri eccezionalmente gravi per determinati paesi e che una soluzione
soddisfacente dei problemi di cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha
riconosciuto l’importanza e il carattere internazionali non può essere
conseguita senza solidarietà internazionale,
esprimendo il voto che tutti gli Stati, riconosciuto il carattere sociale e
umanitario del problema dei rifugiati, facciano il loro possibile per evitare
che tale problema divenga una causa di tensione fra Stati,
preso atto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è
incaricato di vigilare all’applicazione delle convenzioni internazionali intese
a garantire la protezione dei rifugiati e che il coordinamento effettivo delle
misure prese per risolvere tale problema dipende dalla cooperazione degli Stati
con l’Alto Commissario,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 Definizione del termine di «rifugiato»
A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di «rifugiato» è
applicabile: 1. a
chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del
12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure in applicazione delle convenzioni
del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del protocollo del 14 settembre
1939, o infine in applicazione della Costituzione dell’Organizzazione
internazionale per i rifugiati; le decisioni prese circa il riconoscimento
della qualità dì rifugiato dell’Organizzazione internazionale per i rifugiati
durante lo svolgimento del suo mandato non impediscono il riconoscimento di
tale qualità a persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del
presente articolo; 2. a
chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato
timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua
cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue
opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza
e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato;
oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di
domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra
indicato, non vuole ritornarvi. Se una persona possiede più cittadinanze,
l’espressione «Stato di cui possiede la cittadinanza» riguarda ogni Stato di
cui questa persona possiede la cittadinanza. Non sono considerate private della
protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone che, senza motivi
validi fondati su un timore giustificato, rifiutano la protezione di uno Stato
di cui posseggono la cittadinanza. B. 1. Agli effetti della presente
Convenzione, possono essere considerati «avvenimenti anteriori al I` gennaio
1951» nel senso dell’articolo 1, sezione A: a) «avvenimenti accaduti
anteriormente al 1° gennaio 1951
in Europa»; b) «avvenimenti accaduti anteriormente al 1°
gennaio 1951 in
Europa o altrove». Ciascuno Stato Contraente, all’atto della firma, della
ratificazione o dell’accessione, farà una dichiarazione circa l’estensione che
esso intende attribuire a tale espressione per quanto riguarda gli obblighi da
esso assunti in virtù della presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato Contraente
che si sia pronunciato per la definizione della lettera a può in ogni tempo
estendere i suoi obblighi pronunciandosi per la definizione della lettera b
mediante notificazione al Segretario generale delle Nazioni Unite. C. Una
persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più
della presente Convenzione: 1. se ha volontariamente ridomandato la protezione
dello Stato di cui possiede la cittadinanza; o 2. se ha volontariamente
riacquistato la cittadinanza persa; o 3. se ha acquistato una nuova
cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la
cittadinanza; o 4. se è volontariamente ritornata e si è domiciliata nel paese
che aveva lasciato o in cui non si era più recata per timore d’essere
perseguitata; o 5. se, cessate le circostanze in base alle quali è stata
riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare
la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Tuttavia, queste
disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della
sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la
protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati
su persecuzioni anteriori; 6. trattandosi di un apolide, se, cessate le
circostanze in base alle quali è stato riconosciuto come apolide, egli è in
grado di ritornare nello Stato dei suo domicilio precedente. Tuttavia, queste
disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della
sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare di ritornare
nello Stato dei loro domicilio precedente, motivi gravi fondati su persecuzioni
anteriori. D. La presente Convenzione non è applicabile alle persone che
fruiscono attualmente della protezione o dell’assistenza di un’organizzazione o
di un’istituzione delle Nazioni Unite che non sia l’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Se tale protezione o tale assistenza cessa per
un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata
definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono di tutti i diritti
derivanti dalla presente Convenzione. E. La presente Convenzione non è
applicabile alle persone che secondo il parere delle autorità competenti dei
loro Stato di domicilio hanno tutti i diritti e gli obblighi di cittadini di
detto Stato. F. Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili
alle persone, di cui vi sia serio motivo di sospettare che: a) hanno commesso
un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità,
nel senso degli istrumenti internazionali contenenti disposizioni relative a
siffatti crimini; b) hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori
dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; c) si sono rese
colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Art. 2 Obblighi generali
Ogni rifugiato ha, verso il paese in cui risiede, doveri che includono
separatamente l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai regolamenti, come pure
alle misure prese per il mantenimento dell’ordine pubblico.
Art. 3
Divieto delle discriminazioni
Gli Stati Contraenti applicano le disposizioni della presente Convenzione ai
rifugiati senza discriminazioni quanto alla razza, alla religione o al paese
d’origine.
Art. 4 Religione
Gli Stati Contraenti devono concedere ai rifugiati sul loro territorio un
trattamento almeno pari a quello concesso ai propri cittadini circa la libertà
di praticare la loro religione e la libertà d’istruzione religiosa dei loro
figli.
Art. 5 Diritti concessi indipendentemente dalla presente
Convenzione
Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano gli altri diritti
e vantaggi concessi ai rifugiati indipendentemente dalla presente Convenzione.
Art. 6 L’espressione «nelle stesse circostanze»
Agli effetti della presente Convenzione, l’espressione «nelle stesse
circostanze» significa che l’interessato deve, per l’esercizio di un diritto,
adempiere tutte le condizioni (segnatamente quelle riguardanti la durata e le
premesse per la dimora o il domicilio), nello stesso modo come se non fosse un
rifugiato. Sono escluse le condizioni che per la loro natura non possono essere
adempiute da un rifugiato.
Art. 7 Esenzione dalla condizione della reciprocità
1. Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente
Convenzione, ciascuno Stato Contraente deve concedere ai rifugiati il
trattamento concesso agli stranieri in generale. 2. Dopo un soggiorno di tre
anni, tutti i rifugiati devono fruire, sul territorio degli Stati Contraenti,
dell’esenzione dalla condizione della reciprocità legislativa. 3. Ciascuno
Stato Contraente continua a concedere ai rifugiati i diritti e i vantaggi cui
essi già avevano diritto, indipendentemente dalla reciprocità, alla data
d’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato. 4. Gli Stati
Contraenti devono esaminare con benevolenza la possibilità di concedere ai
rifugiati, indipendentemente dalla reciprocità, diritti e vantaggi non compresi
tra quelli cui possono pretendere in virtù dei paragrafi 2 e 3, come pure la
possibilità di estendere l’esenzione dalla condizione della reciprocità a
rifugiati che non adempiono le condizioni previste nei paragrafi 2 e 3. 5. Le
disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili tanto
ai diritti e ai vantaggi previsti negli articoli 13, 18, 19, 21 e 22 della
presente Convenzione quanto a quelli che non sono previsti nella Convenzione.
Art.
8 Esenzione da misure straordinarie
Per quanto concerne le misure straordinarie che possono essere prese contro
la persona, i beni o gli interessi dei cittadini di uno Stato determinato, gli
Stati Contraenti non le applicheranno ai rifugiati che siano formalmente
cittadini di detto Stato per il solo fatto di questa loro cittadinanza. Gli
Stati Contraenti che a motivo della loro legislazione non possono applicare la
norma generale prevista nel presente articolo autorizzano in casi appropriati
esenzioni a favore di tali rifugiati.
Art. 9 Misure provvisorie
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato
Contraente, in tempo di guerra o in altre circostanze gravi ed eccezionali, di
prendere provvisoriamente, rispetto a una persona determinata, le misure che
detto Stato considera indispensabili per la sicurezza nazionale, fino al momento
in cui lo Stato Contraente di cui si tratta abbia accertato se tale persona è
effettivamente un rifugiato e se le misure prese devono essere mantenute in suo
confronto nell’interesse della sicurezza nazionale.
Art.
10 Continuità della residenza
1. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato deportato e
trasportato sul territorio di uno Stato Contraente e vi risiede, la durata di
questo soggiorno forzato é computata come residenza regolare su detto
territorio. 2. Se un rifugiato, durante la seconda guerra mondiale, è stato
deportato dal territorio di uno Stato Contraente e vi è ritornato prima
dell’entrata in vigore della presente Convenzione per stabilirvi il suo
domicilio, il periodo che precede la deportazione e quello a essa successivo
sono considerati come un solo periodo ininterrotto per tutti i casi in cui è
richiesta una residenza ininterrotta.
Art. 11 Gente
di mare rifugiata
Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio
di un natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato
deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a
stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di
ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare
loro la costituzione dei domicilio in un altro paese.
Capo II - Condizione giuridica
Art. 12 Statuto personale
1. Lo statuto personale di un rifugiato è determinato in base alla legge del
suo paese di domicilio o, in mancanza di un domicilio, in base alla legge del
paese di residenza. 2. I diritti precedentemente acquisiti dal rifugiato e derivanti
dal suo statuto personale, in particolare quelli dipendenti dal matrimonio,
saranno rispettati da tutti gli Stati Contraenti, con riserva, se è il caso,
dell’adempimento delle formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato;
tuttavia, deve trattarsi di un diritto che detto Stato avrebbe riconosciuto
quand’anche l’interessato non fosse divenuto un rifugiato.
Art. 13 Proprietà mobiliare e immobiliare
Gli Stati Contraenti concedono a ciascun rifugiato il trattamento più
favorevole possibile e in ogni modo un trattamento pari almeno a quello
concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in generale per quanto
concerne l’acquisto della proprietà mobiliare e immobiliare e i diritti a ciò
relativi, nonché i contratti di locazione e altri concernenti la proprietà
mobiliare e immobiliare.
Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale
In materia di protezione della proprietà industriale, segnatamente di
invenzioni, di disegni, di modelli, di marchi di fabbrica, di nome commerciale,
e in materia di protezione della proprietà letteraria, artistica e scientifica,
ciascun rifugiato fruisce nello Stato in cui ha la sua residenza abituale,
della protezione che è concessa ai cittadini di detto paese. Nel territorio di
uno qualsiasi degli altri Stati Contraenti, egli fruisce della protezione che è
concessa in detto territorio ai cittadini dello Stato in cui ha la sua
residenza abituale.
Art. 15
Diritto d’associazione
Per ciò che concerne le associazioni a scopo non politico e non lucrativo e
in sindacati professionali, gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che
risiedono regolarmente sul loro territorio il trattamento più favorevole
concesso, nelle stesse circostanze, ai cittadini di un paese estero.
Art. 16
Diritto di adire i tribunali
1. Ciascun rifugiato può, sul territorio degli Stati Contraenti, adire
liberamente i tribunali. 2. Nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza
abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai
cittadini di detto Stato, per ciò che concerne il diritto di adire i tribunali,
comprese l’assistenza giudiziaria e l’esenzione dalla cautio judicatum solvi.
3. Negli Stati Contraenti in cui il rifugiato non ha la sua residenza abituale,
egli fruisce, per quanto concerne i diritti previsti nel paragrafo 2, dello
stesso trattamento che i cittadini dei paese in cui ha la sua residenza
abituale.
Art. 17
Professioni dipendenti
1. Gli Stati Contraenti concederanno ai rifugiati residenti regolarmente sul
loro territorio il trattamento più favorevole, concesso nelle stesse
circostanze ai cittadini di uno Stato estero, per ciò che concerne l’esercizio
di un’attività professionale dipendente. 2. In ogni caso, le misure restrittive
concernenti gli stranieri o l’assunzione di stranieri prese per la protezione
dei mercato nazionale dei lavoro non sono applicabili ai rifugiati che non vi
erano già sottoposti dallo Stato Contraente interessato alla data dell’entrata
in vigore della presente Convenzione, o che adempiono una delle seguenti
condizioni: a) risiedere da tre anni nel paese; b) avere per coniuge una
persona che possegga la cittadinanza dello Stato di residenza. Un rifugiato non
può far valere tale disposizione se ha abbandonato il suo coniuge; c) avere uno
o più figli che posseggano la cittadinanza dello Stato di residenza. 3. Gli
Stati Contraenti esaminano con benevolenza se possono essere prese misure
intese a parificare ai diritti dei loro cittadini quelli di tutti i rifugiati
per quanto concerne l’esercizio delle professioni dipendenti, segnatamente se
si tratta di rifugiati che sono entrati sul loro territorio in applicazione di
un programma di assunzione di mano d’opera oppure di un piano d’immigrazione.
Art. 18
Professioni indipendenti
Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul
loro territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un
trattamento non meno favorevole di quello concesso nelle stesse circostanze
agli stranieri in generale, per ciò che concerne l’esercizio di una professione
indipendente nell’agricoltura, nell’industria, nell’artigianato e nel
commercio, come pure per la costituzione di società commerciali e industriali.
Art. 19 Professioni liberali
1. Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che risiedono regolarmente
sul suo territorio, sono titolari di diplomi riconosciuti dalle autorità
competenti di detto Stato e desiderano esercitare una professione liberale, il
trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un trattamento non meno
favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze, agli stranieri in
generale. 2. Gli Stati Contraenti faranno dei loro meglio, conformemente alle
loro leggi e costituzioni, per garantire lo stabilimento di tali rifugiati nei
territori non metropolitani, per i quali sono responsabili delle relazioni
internazionali.
Capo IV - Benessere sociale
Art. 20 Razionamento
Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione
nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i
rifugiati saranno trattati come i cittadini dello Stato che entra in
considerazione.
Art. 21 Alloggio
In materia di alloggi, gli Stati Contraenti concedono, per quanto siffatto
problema sia disciplinato da leggi e ordinanze o sia sottoposto al controllo
delle autorità pubbliche, ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro
territorio il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un
trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze,
agli stranieri in generale.
Art. 22 Educazione pubblica
1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati, in materia di scuola
primaria, lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. 2. Per ciò che
riguarda l’insegnamento nelle scuole che non sono scuole primarie, segnatamente
circa l’ammissione agli studi, il riconoscimento di certificati di studio, di
diplomi e di titoli universitari rilasciati all’estero, l’esenzione delle tasse
scolastiche e l’assegnazione di borse di studio, gli Stati Contraenti concedono
ai rifugiati il trattamento più favorevole possibile e in ogni caso un
trattamento non meno favorevole di quello concesso, nelle stesse circostanze,
agli stranieri in generale.
Art. 23 Assistenza pubblica
In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati Contraenti
concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso
trattamento concesso ai loro cittadini.
Art. 24 Legislazione del lavoro e sicurezza sociale
1. Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente
sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò
che concerne: a) la retribuzione, compresi gli assegni familiari se tali
assegni fanno parte della retribuzione, la durata del lavoro, le ore
supplementari, i congedi pagati, le limitazioni poste al lavoro a domicilio,
l’età minima dei lavoratori, il tirocinio e la formazione professionale, il
lavoro delle donne e degli adolescenti e il godimento dei vantaggi offerti dai
contratti collettivi di lavoro, sempreché tali problemi siano disciplinati
dalla loro legislazione o siano di competenza delle autorità amministrative; b)
la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei
lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d’invalidità, di
vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle
relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione
nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale), con riserva: (i)
di accordi appropriati intesi a salvaguardare diritti acquisiti e aspettative;
(ii) delle disposizioni particolari prescritte dalla legislazione nazionale
dello Stato di residenza e riguardanti le prestazioni o le prestazioni parziali
pagabili esclusivamente con fondi pubblici, come pure gli assegni pagati alle
persone che non adempiono le condizioni per la concessione di una rendita
ordinaria. 2. I diritti a prestazioni derivanti dalla morte di un rifugiato in
seguito a un infortunio del lavoro o a una malattia professionale non sono lesi
dal fatto che l’avente diritto risiede fuori del territorio dello Stato
Contraente. 3. Gli Stati Contraenti estenderanno ai rifugiati i vantaggi degli
accordi conchiusi o che dovessero conchiudere tra di loro, concernenti la
conservazione dei diritti acquisiti o delle aspettative in materia di sicurezza
sociale, sempreché i rifugiati adempiano le condizioni previste per i cittadini
dei Paesi firmatari di siffatti accordi. 4. Gli Stati Contraenti esaminano con
benevolenza la possibilità di estendere ai rifugiati, entro i limiti del
possibile, i vantaggi di accordi analoghi in vigore o che fossero un giorno in
vigore tra questi Stati Contraenti e Stati non contraenti.
Capo V -
Provvedimenti amministrativi
Art. 25
Assistenza amministrativa
1. Se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l’esercizio di un diritto
dell’assistenza di autorità straniere cui egli non si può rivolgere, gli Stati
Contraenti sul cui territorio l’interessato risiede vigileranno che siffatta
assistenza gli sia concessa sia dalle loro proprie autorità sia da un’autorità
internazionale. 2. Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno
rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati
che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o
per il loro tramite. 3. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati
sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità
nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario. 4. Con
riserva delle eccezioni che potrebbero essere ammesse a favore degli indigenti,
per i servizi indicati nel presente articolo possono essere riscosse tasse;
queste devono tuttavia essere moderate e corrispondere a quelle riscosse dai
cittadini dello Stato di cui si tratta per servizi analoghi. 5. Le disposizioni
del presente articolo non toccano gli articoli 27 e 28.
Art. 26 Diritto
di libero passaggio
Ciascuno Stato Contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente
sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza e di
circolarvi liberamente, con le riserve previste dall’ordinamento applicabile agli
stranieri nelle stesse circostanze, in generale.
Art.
27 Documenti d’identità
Gli Stati Contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che
risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido.
Art. 28 Titoli di viaggio
1. Gli Stati Contraenti rilasciano ai rifugiati che risiedono regolarmente
sul loro territorio titoli di viaggio che permettano loro di viaggiare fuori di
tale territorio, sempreché non vi si oppongano motivi impellenti di sicurezza
nazionale o d’ordine pubblico; le disposizioni dell’Allegato alla presente
Convenzione sono applicabili a siffatti titoli. Gli Stati Contraenti possono
rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato
che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione
i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di
ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare. 2. I
titoli di viaggio rilasciati conformemente ad accordi internazionali anteriori
dalle Parti di siffatti accordi saranno riconosciuti dagli Stati Contraenti e
trattati come se fossero stati rilasciati ai rifugiati in virtù del presente
articolo.
Art. 29 Oneri fiscali
1. Gli Stati Contraenti non devono riscuotere dai rifugiati imposte, tasse o
diritti di qualsiasi genere, diversi o d’importo superiore a quelli riscossi
dai loro cittadini in circostanze analoghe. 2. Le disposizioni del paragrafo 1
non vietano l’applicazione ai rifugiati delle disposizioni di leggi e ordinanze
concernenti le tasse dovute dagli stranieri per il rilascio di documenti
amministrativi, compresi i documenti d’identità.
Art. 30 Trasferimento di averi
1. Ciascuno Stato Contraente deve permettere ai rifugiati, conformemente
alle sue leggi e alle sue ordinanze, di trasferire gli averi che hanno
introdotto sul suo territorio, nel territorio di un altro paese in cui sono
stati ammessi per stabilirvisi. 2. Ciascuno Stato Contraente esaminerà con
benevolenza le domande di rifugiati che desiderano ottenere l’autorizzazione di
trasferire ogni altro loro avere necessario alla loro sistemazione in un altro
paese in cui sono stati ammessi per stabilirvisi.
Art. 31 Rifugiati che soggiornano irregolarmente nel paese
ospitante
1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro
entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono
direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate
nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità
e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno
irregolari. 2. Gli Stati Contraenti limitano gli spostamenti di tali rifugiati
soltanto nella misura necessaria. Tali limitazioni devono essere mantenute solo
fintanto che lo statuto di questi rifugiati nel paese che li ospita sia stato
regolato o essi siano riusciti a farsi ammettere in un altro paese. Gli Stati
Contraenti concedono a tali rifugiati un termine adeguato e tutte le
facilitazioni necessarie affinché possano ottenere il permesso d’entrata in un
altro paese.
Art. 32 Espulsione
1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede
regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o
d’ordine pubblico. 2. L’espulsione può essere eseguita soltanto in base a una
decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato
deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere
ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo
scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più persone
specialmente designate dall’autorità competente. 3. Gli Stati Contraenti
assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere
regolarmente in un altro paese. Gli Stati Contraenti possono prendere, durante
tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.
Art. 33 Divieto d’espulsione e di rinvio al confine
1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un
rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà
sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua
cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni
politiche. 2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da
un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per
la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una
condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una
minaccia per la collettività di detto paese.
Art. 34 Naturalizzazione
Gli Stati Contraenti facilitano, entro i limiti del possibile,
l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Essi si sforzano in
particolare di accelerare la procedura di naturalizzazione e di ridurre, per quanto
possibile, le tasse e le spese della procedura.
Capo VI - Disposizioni esecutive e transitorie
Art. 35 Cooperazione delle autorità nazionali con le Nazioni
Unite
1. Gli Stati Contraenti s’impegnano a cooperare con l’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati, o con qualsiasi altra istituzione delle Nazioni
Unite che dovesse succedergli, nell’esercizio delle sue funzioni e a facilitare
in particolare il suo compito di sorveglianza sull’applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione. 2. Allo scopo di permettere all’Alto
Commissario o a qualsiasi altra istituzione delle Nazioni Unite che dovesse
succedergli di presentare rapporti agli organi competenti delle Nazioni Unite,
gli Stati Contraenti s’impegnano a fornire loro, nella forma appropriata, le
informazioni e le indicazioni statistiche richieste circa: a) lo statuto dei
rifugiati; b) l’esecuzione della presente Convenzione, e c) le leggi, le
ordinanze e i decreti che sono o entreranno in vigore per quanto concerne i
rifugiati.
Art. 36 Informazioni circa la legislazione interna
Gli Stati Contraenti comunicano al Segretario generale delle Nazioni Unite
il testo delle leggi e delle ordinanze emanate per garantire l’applicazione
della presente Convenzione.
Art.
37 Rapporto con le convenzioni anteriori
Salve restando le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 28, la presente
Convenzione sostituisce, tra gli Stati Contraenti, gli accordi del 5 luglio
1922, del 31 maggio 1924, del 12 maggio 1926, del 30 giugno 1928 e dei 30
luglio 1935, come pure le Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio
1938, il Protocollo del 14 settembre 1939 e l’Accordo del 15 ottobre 1946.
Capo VII - Disposizioni finali
Art.
38 Regolamento delle contestazioni
Per quanto non possano essere regolate in altro modo, le contestazioni tra
le Parti della presente Convenzione concernenti la sua interpretazione o la sua
applicazione saranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti interessate,
alla Corte internazionale di Giustizia.
Art.
39 Firma, ratificazione e accessione
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Ginevra il 28 luglio
1951 e, dopo tale data, sarà depositata presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite. Essa potrà essere firmata presso l’Ufficio europeo delle Nazioni
Unite dal 28 luglio al 31 agosto 1951, e potrà in seguito nuovamente essere
firmata alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dal 17 settembre 1951
al 31 dicembre 1952. 2. La presente Convenzione può essere firmata da tutti gli
Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure da ogni altro
Stato non membro invitato alla Conferenza di plenipotenziari sullo statuto dei
rifugiati e degli apolidi, o da qualsiasi Stato che l’Assemblea generale abbia
invitato a firmare. Essa dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione
saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Gli
Stati indicati nel paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla
presente Convenzione a contare dal 28 luglio 1951. L’adesione avviene con il
deposito di uno strumento di accessione presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite.
Art. 40 Campo d’applicazione territoriale
1. Ogni Stato può, all’atto della firma, della ratificazione e
dell’accessione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicabile a
tutti i territori che esso rappresenta in campo internazionale, oppure a uno o
più territori siffatti. Tale dichiarazione ha effetto a contare dall’entrata in
vigore della Convenzione per detto Stato. 2. In seguito, l’estensione dell’applicazione
può avvenire in ogni tempo mediante notificazione al Segretario generale delle
Nazioni Unite; essa avrà effetto dopo novanta giorni a contare dalla data in
cui il Segretario generale delle Nazioni Unite avrà ricevuto la notificazione
oppure alla data d’entrata in vigore della Convenzione per detto Stato se
quest’ultima data è posteriore. 3. Per ciò che concerne i territori ai quali la
presente Convenzione non sarà applicabile alla data della firma, della
ratificazione o dell’accessione, ogni Stato interessato esaminerà la possibilità
di prendere il più presto possibile le misure necessarie per l’estensione
dell’applicazione a detti territori, con riserva dei consenso dei Governi di
tali territori qualora ciò fosse richiesto per motivi costituzionali.
Art. 41 Clausola federale
Nel caso di Stati federativi o di Stati non unitari, sono applicabili le
seguenti disposizioni: a) per quanto concerne gli articoli della presente
Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale, gli
obblighi del Governo federale sono identici a quelli delle Parti che non sono Stati
federativi; b) per quanto concerne gli articoli della presente Convenzione la
cui applicazione spetta al potere legislativo dei singoli Stati, province o
cantoni che compongono lo Stato federativo e non sono tenuti in virtù del
sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il
Governo federale comunicherà detti articoli, nel più breve termine possibile e
con il suo parere favorevole, alle autorità competenti degli Stati, delle
province o dei cantoni; c) uno Stato federativo che è Parte della presente
Convenzione, comunica, a domanda di qualsiasi altro Stato Contraente
trasmessagli dal Segretario generale delle Nazioni Unite, un’esposizione della
legislazione e della prassi in vigore nella Federazione e nei suoi singoli
Stati per ciò che concerne l’una o l’altra disposizione della Convenzione;
nell’esposizione dev’essere indicato in quale misura la disposizione di cui si
tratta sia stata eseguita in virtù di un atto legislativo o in altro modo.
Art.
42 Riserve
1. All’atto della firma, della ratificazione o dell’accessione, ciascuno
Stato può fare riserve circa gli articoli della presente Convenzione,
eccettuati gli articoli 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 a 44 compreso. 2. Ciascuno
Stato Contraente che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo può in ogni tempo ritirarla mediante notificazione scritta al
Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 43 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data del
deposito dei sesto strumento di ratificazione o di accessione. 2. Per ciascuno
Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del
sesto strumento di ratificazione o di accessione, essa entra in vigore novanta
giorni dopo la data dei deposito dello strumento di ratificazione o di
accessione da parte di detto Stato.
Art. 44 Disdetta
1. Ciascuno Stato Contraente può disdire la presente Convenzione in ogni
tempo mediante notificazione scritta della disdetta al Segretario generale
delle Nazioni Unite. 2. La disdetta ha effetto per lo Stato interessato un anno
dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni
Unite. 3. Ciascuno Stato che ha fatto una dichiarazione o una notificazione
conformemente all’articolo 40 può comunicare successivamente al Segretario
generale delle Nazioni Unite che la Convenzione non è più applicabile ai territori
indicati nella comunicazione. In questo caso, la Convenzione cessa di
essere applicabile ai territori di cui si tratta un anno dopo la data in cui il
Segretario generale ha ricevuto la comunicazione.
Art. 45 Revisione
1. Ciascuno Stato Contraente può in ogni tempo, mediante notificazione
scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite, domandare la revisione
della presente Convenzione. 2. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite
propone, se è il caso, le misure che devono essere prese circa siffatta
domanda.
Art. 46 Comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni
Unite
Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Membri
delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39: a) le
dichiarazioni e le notificazioni previste nella lettera B dell’articolo 1; b)
le firme, ratificazioni e accessioni previste nell’articolo 39; c) le
dichiarazioni e le notificazioni previste nell’articolo 40; d) le riserve fatte
o ritirate conformemente all’articolo 42; e) la data d’entrata in vigore della
presente Convenzione, conformemente all’ articolo 43; f) le disdette e le
notificazioni previste nell’articolo 44; g) le domande di revisione previste
nell’articolo 45.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno
firmato, in nome dei loro rispettivi Governi, la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il 28 luglio mille novecento cinquant’uno, in un solo
esemplare, i cui testi inglese e francese fanno parimente fede, e che sarà
depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; copie
certificate conformi saranno mandate a tutti gli Stati Membri delle Nazioni
Unite e agli Stati non membri indicati nell’articolo 39.
(Seguono le firme)
Allegato
Paragrafo
1
1. Il titolo di viaggio previsto dall’articolo 28 della Convenzione
dev’essere conforme al modello unito5. 2. Esso dev’essere compilato in almeno
due lingue, di cui una dev’essere la lingua inglese o francese.
Paragrafo
2
Con riserva dei regolamenti dei paesi che rilasciano il titolo di viaggio, i
figli possono essere indicati nel titolo di un genitore o, eccezionalmente, di
un altro rifugiato adulto.
Paragrafo
3
Le tasse riscosse per il rilascio dei titolo di viaggio non devono essere
superiori alla tassa minima prevista per i passaporti nazionali.
Paragrafo
4
Con riserva di casi speciali o eccezionali, il titolo è rilasciato per il
più gran numero possibile di paesi.
Paragrafo
5
La durata di validità dei titolo è di un anno o di due anni, a scelta
dell’autorità che lo rilascia.
Paragrafo
6
1. Per il rinnovamento del titolo o il prolungamento della sua validità è
competente l’autorità che l’ha rilasciato fintanto che il titolare non si è
stabilito regolarmente in un altro territorio e risiede regolarmente sul
territorio di detta autorità. Nelle medesime condizioni, l’autorità che ha
rilasciato il titolo scaduto è competente per l’allestimento di un nuovo
titolo. 2. I rappresentanti diplomatici o consolari, a ciò specialmente autorizzati,
possono prolungare, per un periodo non superiore a sei mesi, la validità dei
titoli di viaggio rilasciati dai loro Governi. 3. Gli Stati Contraenti
esaminano con benevolenza la possibilità di rinnovare o di prolungare la
validità dei titoli di viaggio o di rilasciare nuovi titoli ai rifugiati che
non risiedono più regolarmente sul loro territorio se essi non possono ottenere
un titolo di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
Paragrafo
7
Gli Stati Contraenti riconosceranno la validità dei titoli rilasciati
conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 della presente Convenzione.
Paragrafo
8
Le autorità competenti del paese nel quale il rifugiato desidera recarsi
devono, se sono disposte a permettergli l’entrata, apporre il loro visto sul
titolo di viaggio del rifugiato, sempreché un visto sia necessario.
Paragrafo
9
1. Gli Stati Contraenti s’impegnano a rilasciare visti di transito ai
rifugiati che hanno ottenuto il visto di un territorio di destinazione finale.
2. Il rilascio di siffatti visti può essere rifiutato per i motivi che possono
giustificare il rifiuto di un visto agli stranieri in generale.
Paragrafo
10
Le tasse per il rilascio di visti d’uscita, d’entrata o di transito non
devono superare la tariffa minima applicabile ai visti di passaporti stranieri.
Paragrafo
11
Se un rifugiato cambia il luogo di residenza e si stabilisce regolarmente
nel territorio di un altro Stato Contraente, il rilascio di un nuovo titolo
conformemente all’articolo 28 della Convenzione spetta all’autorità competente di
detto territorio; il rifugiato può presentarle una domanda in questo senso.
Paragrafo
12
L’autorità che rilascia un nuovo titolo è tenuta a ritirare il titolo
scaduto e a rimandarlo al paese che l’ha rilasciato se nel documento scaduto è
specificato che il titolo dev’essere restituito al paese che l’ha rilasciato;
in caso contrario, l’autorità che rilascia il nuovo titolo deve ritirare e
annullare quello scaduto.
Paragrafo
13
1. Ciascuno Stato Contraente s’impegna a permettere al titolare di un titolo
di viaggio rilasciato da detto Stato conformemente all’articolo 28 della
Convenzione di ritornare sul suo territorio in ogni tempo durante la validità
dei titolo. 2. Con riserva delle disposizioni del numero 1, uno Stato
Contraente può esigere che il titolare del documento si sottoponga a tutte le
condizioni che possono essere imposte alle persone che escono dal paese o che vi
rientrano. 3. Gli Stati Contraenti si riservano la possibilità, in casi
eccezionali o quando il permesso di soggiorno dei rifugiato sia valido per un
periodo determinato, di limitare, all’atto del rilascio del titolo, il periodo
durante il quale il rifugiato potrà rientrare nel paese; tale periodo non può
tuttavia essere inferiore a tre mesi.
Paragrafo
14
Con la sola riserva delle prescrizioni del paragrafo 13, le disposizioni del
presente allegato non pregiudicano in nessun modo le leggi e i regolamenti che
disciplinano, nei territori degli Stati Contraenti le condizioni d’entrata, di
transito, di soggiorno, di domicilio e d’uscita.
Paragrafo
15
Il rilascio dei titolo, come pure le iscrizioni che vi sono contenute, non
determinano ne pregiudicano lo statuto del detentore, in particolare per quanto
concerne la sua cittadinanza.
Paragrafo
16
Il rilascio del titolo non conferisce al titolare diritto alcuno alla
protezione dei rappresentanti diplomatici e consolari dello Stato che rilascia
il titolo, e non conferisce a questi rappresentanti un diritto di protezione.