Giovedì 15 novembre 2007 - Strasburgo
Edizione provvisoria
Applicazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri
Directive 2004/38/EC - P6_TA-PROV(2007)0534 - B6-0462, 0463, 0464, 0465/2007
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007
sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
Il Parlamento europeo ,
– visti gli articoli 2, 6, 13 e 29 del Trattato sull'Unione europea,
– visti gli articoli 61, 62 e 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
– visti gli articoli 6, 19 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"),
–
vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri(1) ,
– vista la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,
–
viste le sue risoluzioni sulla libera circolazione delle persone, la
lotta contro le discriminazioni e, segnatamente, la sua risoluzione del
28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea(2) ,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A.
considerando che la libera circolazione delle persone è una libertà
fondamentale e inalienabile, riconosciuta ai cittadini dell'Unione dai
trattati nonché dalla Carta dei diritti fondamentali, e che essa
costituisce uno dei pilastri della cittadinanza europea,
B.
considerando che, per tale ragione, la direttiva 2004/38/CE relativa
alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari, pur prevedendo che uno Stato membro possa allontanare un
cittadino dell'Unione, inquadra tale possibilità entro limiti ben
precisi onde garantire le libertà fondamentali,
C.
considerando che la sicurezza e la libertà sono diritti fondamentali, e
che l'Unione ha come obiettivo garantire ai suoi cittadini un livello
elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
D.
considerando che la criminalità organizzata e la tratta degli esseri
umani costituiscono sfide di portata transnazionale e che la libera
circolazione nello spazio europeo è altresì basata su un rafforzamento
della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo nelle
attività di indagine e di perseguimento giudiziario, con il sostegno di
Eurojust e Europol,
E.
considerando che il rispetto delle leggi di ogni Stato membro è una
condizione essenziale per la coesistenza e l'inclusione sociale
nell'Unione, che ogni individuo ha l'obbligo di rispettare il diritto
dell'Unione e le leggi in vigore nello Stato membro in cui si trova,
che la responsabilità penale è sempre personale, che i cittadini
dell'Unione, oltre ad avvalersi dei diritti e delle libertà loro
conferite dal trattato, devono espletare le formalità connesse
all'esercizio di tali diritti, con particolare riguardo alle normative
europee e alla legislazione dello Stato ospitante,
F.
considerando che tutte le legislazioni nazionali sono tenute a
rispettare i principi e le disposizioni definiti dalla direttiva
2004/38/CE,
G.
considerando che la lotta contro qualsiasi forma di razzismo e
xenofobia nonché contro qualsiasi forma di discriminazione fa parte dei
principi fondamentali sui quali è fondata l'Unione,
H.
considerando che, in conformità del principio che vieta la
discriminazione fondata sulla nazionalità, ogni cittadino dell'Unione e
i suoi familiari che soggiornano liberamente e legalmente in uno Stato
membro devono godere in tale Stato della parità di trattamento rispetto
ai cittadini nazionali,
I.
considerando che i Rom sono ancora oggetto di discriminazioni e di
abusi nel territorio dell'Unione e che l'integrazione, l'inserimento
sociale e la protezione di tale minoranza sono, purtroppo, obiettivi
ancora da conseguire,
J. considerando l'aggressione brutale e l'omicidio di una donna a Roma, di cui è accusato un cittadino rumeno,
K. considerando l'aggressione razzista subita da cittadini rumeni, che ha fatto seguito a tale episodio,
L.
considerando che ci si aspetta dalle personalità pubbliche che si
astengano dal rilasciare dichiarazioni che rischiano di essere intese
come un incoraggiamento alla stigmatizzazione di determinati gruppi
della popolazione,
M.
considerando l'iniziativa congiunta del Primo ministro rumeno e del
Presidente del Consiglio italiano nonché la lettera congiunta sul tema
della minoranza Rom che hanno inviato al Presidente della Commissione,
1.
esprime il proprio dolore per l'assassinio della signora Giovanna
Reggiani, avvenuto a Roma il 31 ottobre scorso 2007, e presenta sentite
condoglianze ai suoi familiari"
2.
ribadisce il valore della libertà di circolazione delle persone quale
principio fondamentale dell'Unione, parte costitutiva della
cittadinanza europea ed elemento fondamentale del mercato interno;
3.
riafferma l'obiettivo di fare dell'Unione e delle collettività uno
spazio in cui ogni persona possa vivere vedendosi garantito un elevato
livello di sicurezza, libertà e giustizia;
4. Notes
that Directive 2004/38/EC circumscribes the possibility of expelling a
Union citizen within very clearly defined limits and that, specifically,
–
under
Article 27, Member States may not restrict freedom of movement and
residence other than on grounds of public policy, public security or
public health, and those grounds may not be invoked to serve economic
ends; any measures taken must accord with the principle of
proportionality and be based solely on the personal conduct of the
individual concerned and on no account on considerations of general
prevention;
–
under
Article 28, any expulsion decision must be preceded by an assessment
designed to allow for the personal circumstances of the individual
concerned, taking into account, for example, the duration of his/her
residence, his/her age, his/her state of health, and family and
economic situation, and the extent to which he/she has integrated in
the host Member State;
–
under
Article 30, the persons concerned must be notified in writing of
expulsion decisions and in such a way that they are able to comprehend
their contents and implications, and must be informed precisely and in
full of the grounds of the decision, of the court or administrative
authority and time-limits for appeal and, if appropriate, of the time
allowed for them to leave the country, which must not be less than one
month from notification;
–
under
Article 31, the persons concerned must have access to judicial and
administrative redress procedures to appeal against the expulsion
decision in the host Member State, and have a right to apply for an
interim order to suspend the enforcement of the decision, which must be
granted, except in specific cases;
–
under Article 36, sanctions laid down by Member States must be effective and proportionate;
–
under
recital 16 and Article 14, a citizen may be expelled if he/she imposes
an unreasonable burden on the host Member State's social assistance
system, subject to the proviso, however, that each individual case must
be thoroughly examined and that the above condition cannot, under any
circumstances, be considered sufficient in itself to justify automatic
expulsion;
5.
ribadisce che qualsiasi legislazione nazionale deve rispettare
rigorosamente tali limiti e garanzie, compreso l'accesso a un ricorso
alle vie legali contro l'allontanamento e all'esercizio dei diritti
della difesa e che qualsiasi eccezione definita dalla direttiva
2004/38/CE deve essere interpretata in modo restrittivo; ricorda che le
espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti
fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
6.
si compiace della visita effettuata dal Primo ministro rumeno in Italia
e della dichiarazione congiunta di Romano Prodi e Călin
Popescu-Tăriceanu; manifesta il proprio appoggio all'appello del
Presidente del Consiglio e del Primo ministro per l'impegno dell'Unione
a favore dell'integrazione sociale delle popolazioni meno avvantaggiate
e della cooperazione fra gli Stati membri in termini di gestione dei
movimenti della loro popolazione, in particolare mediante programmi di
sviluppo e di aiuto sociale inclusi nei Fondi strutturali;
7.
invita la Commissione a presentare senza ritardi una valutazione
esauriente dell'attuazione e del corretto recepimento, da parte degli
Stati membri, della direttiva 2004/38/CE nonché a presentare proposte,
a norma dell'articolo 39 di tale direttiva;
8.
fatte salve le competenze della Commissione, incarica la propria
commissione parlamentare competente di effettuare entro il
1° giugno 2008, in collaborazione con i parlamenti nazionali, una
valutazione dei problemi di recepimento di tale direttiva in modo da
mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero
portare a discriminazioni tra i cittadini europei;
9.
invita gli Stati membri a superare qualsiasi esitazione e a procedere
più rapidamente al rafforzamento degli strumenti di cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale a livello dell'Unione per
garantire una lotta efficace contro la criminalità organizzata e la
tratta degli esseri umani, fenomeni di dimensione transnazionale,
garantendo, al contempo, un quadro uniforme di garanzie procedurali;
10.
respinge il principio della responsabilità collettiva e ribadisce con
forza la necessità di lottare contro qualsiasi forma di razzismo e
xenofobia e qualsiasi forma di discriminazione e stigmatizzazione
basate sulla nazionalità e sull'origine etnica, come previsto dalla
Carta dei diritti fondamentali;
11.
ricorda alla Commissione che è urgente presentare una proposta di
direttiva orizzontale contro tutte le discriminazioni menzionate
all'articolo 13 Trattato CE, prevista nel programma legislativo e di
lavoro della Commissione per il 2008;
12.
ritiene che la protezione dei diritti dei Rom e la loro integrazione
costituiscano una sfida per l'Unione nel suo complesso e invita la
Commissione ad agire senza indugio elaborando una strategia globale per
l'inclusione sociale dei Rom, facendo ricorso, segnatamente, alle linee
di bilancio disponibili nonché ai Fondi strutturali per sostenere le
autorità nazionali, regionali e locali nei loro sforzi atti a garantire
l'inclusione sociale dei Rom;
13.
propone l'istituzione di una rete di organizzazioni che si occupino
dell'integrazione sociale dei Rom nonché la promozione di strumenti
volti ad aumentare la consapevolezza in materia di diritti e doveri dei
Rom, ivi compreso lo scambio di migliori prassi; considera, a questo
proposito, molto importante una collaborazione intensa e strutturata
con il Consiglio d'Europa;
14.
ritiene che le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana da
Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione, in occasione dei
gravi episodi verificatisi a Roma, siano contrarie allo spirito e alla
lettera della direttiva 2004/38/CE, direttiva che gli si chiede di
rispettare pienamente;
15.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al
Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati
membri.