(art. 28, L. 49 del 26-2-87)
Secondo quanto stabilito
dall'art. 28 della legge 49 del 26.02.1987 ("Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo") e dal relativo
Regolamento di esecuzione (artt. 30, 40 e 41), le organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità con Decreto del
Ministero degli Affari Esteri (1). Il principale effetto di tale riconoscimento
è la possibilità per le ONG di ottenere dei contributi per lo svolgimento di
attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per
cento dell'importo delle iniziative programmate. Ad esse può essere altresì
affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui
oneri saranno finanziati dalla DGCS.
Il riconoscimento di
idoneità può essere richiesto per le seguenti tipologie di attività:
·
"realizzazione
di programmi a breve e medio periodo nei PVS";
·
"selezione,
formazione ed impiego di volontari in servizio civile";
·
"formazione
in loco di cittadini dei PVS".
Le Organizzazioni che
risultino idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere il
riconoscimento per realizzare"attività di informazione" e/o di
"educazione allo sviluppo".
Si tratta, per quanto
riguarda le attività di Informazione, di iniziative o interventi da realizzarsi
in Italia o nei PVS o a livello comunitario rivolte a far conoscere aspetti
puntuali delle problematiche dello sviluppo e della cooperazione con i PVS
attraverso una serie di attività e di strumenti strettamente orientati a fini
divulgativi, informativi, conoscitivi. Per Educazione allo sviluppo si
intendono, ai fini del riconoscimento di idoneità, programmi organici in ambito
scolastico ed extrascolastico da attuarsi in Italia, nei PVS e a livello
comunitario, rivolti alla sensibilizzazione della società nel suo complesso e all'approfondimento
delle tematiche dello sviluppo, nonché alla formazione ed aggiornamento di
formatori nel settore.
L'art. 40 del Regolamento
di esecuzione della legge 49/87 prevede che la richiesta di riconoscimento di
idoneità può essere presentata dalle organizzazioni che siano state costituite
(2) almeno tre anni prima della data della domanda.
Alla richiesta dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
·
atto
costitutivo e statuto (3);
·
atto
da cui risultino i nomi e il domicilio dei legali rappresentanti;
·
bilanci
analitici relativi all'ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa
dell'esperienza operativa acquisita nello stesso triennio nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché documentazione da cui
risulti la tenuta della contabilità.
Nella domanda, il legale
rappresentante deve allegare una dichiarazione di sussistenza delle condizioni
previste dalle lettere c) e d) del comma 4 dell'art. 28, L.49/87 e di impegno ad
ottemperare agli obblighi previsti dalle lettere g) ed i) dello stesso articolo
(4).
Al fine di facilitare la
predisposizione della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento di
idoneità, la DGCS
ha predisposto un apposito Documento guida, basato sull'art. 28 della Legge
49/87, che può essere richiesto all'Ufficio competente.
Si rammenta che la
lettera a) del comma 4, art. 28 della legge 49/87, come modificata dalla legge
31 ottobre 2003 n. 306 (Legge Comunitaria 2003), a proposito della costituzione
delle organizzazioni non governative, dispone: "risultino costituite ai
sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di
altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo". Si
precisa che ai sensi della legislazione italiana le ONG devono risultare costituite
in ottemperanza agli artt. 14, 36 e 39 del codice civile, cioè con atto
pubblico redatto da un notaio e riportante il numero di repertorio, il numero
di raccolta, data e numero di registrazione presso l'Ufficio del Registro.
Si sottolinea infine che,
con riferimento alle procedure di gara per i progetti finanziati dal Ministero
degli Affari Esteri ed affidati in esecuzione alle ONG, le organizzazioni non
governative di Stati membri dell'Unione Europea e di altro Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo potranno partecipare alle medesime
condizioni stabilite per le ONG italiane. A tale proposito, si rammenta che un
requisito indispensabile per partecipare alle predette gare è il riconoscimento
di idoneità da parte del Ministero degli Esteri. Le ONG che intendano pertanto
ottenere l'affidamento di progetti, dovranno richiedere il predetto
riconoscimento con un congruo anticipo rispetto alla data della gara.
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1 La legge 49/87
prevedeva che il decreto di riconoscimento venisse firmato dal Ministro degli
Affari Esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non
governative. Ai sensi del D.P.R. n. 608 del 09.05.1994 tale Commissione è stata
soppressa, sostituita da un Gruppo di lavoro interuffici della Direzione
Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo (formato da rappresentanti
dell'Ufficio ONG, dell'Ufficio Giuridico e dell'Unità Tecnica Centrale) con
l'incarico di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 della
legge 49/87, nonché la completezza e la correttezza formale della
documentazione presentata dalla ONG. A seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 29 del 03.02.1993 il decreto di riconoscimento di idoneità non viene
più firmato dal Ministro degli Affari Esteri, ma dal Direttore Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo.
2 La legge 49/87, a
proposito della costituzione, richiama gli art. 14, 36 e 39 del codice civile.
L'articolo 14 prevede che le associazioni e le fondazioni siano costituite
tramite atto pubblico. Tale atto riporterà un numero di repertorio, un numero
di raccolta e la data della registrazione.
3 La lettera b) dell'art.
28/L.49/87, richiamata dall'art. 40 del Regolamento di esecuzione, prevede che la ONG debba avere come fine
istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in
favore delle popolazioni dei PVS.
4 Le lettere c), d), g)
ed i) dell'art. 28, co. 4 prevedono rispettivamente che le ONG:
·
non
abbiano finalità di lucro, anzi prevedano per statuto l'obbligo di destinare
ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre
forme di autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla precedente
lettera b (v. Nota 3);
·
non
abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano
collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o
stranieri aventi scopo di lucro;
·
accettino
controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo, anche ai fini del mantenimento della qualifica;
·
si
obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di
avanzamento dei programmi in corso.
(Si segnala che ove venga
fatto riferimento ad autentiche di firme o di documenti, esse si intendono
sostituite da autocertificazioni (ex lege 127 del 15.05.1997) ).