Riconoscimento Ong

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(art. 28, L. 49 del 26-2-87)

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 della legge 49 del 26.02.1987 ("Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo") e dal relativo Regolamento di esecuzione (artt. 30, 40 e 41), le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità con Decreto del Ministero degli Affari Esteri (1). Il principale effetto di tale riconoscimento è la possibilità per le ONG di ottenere dei contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla DGCS.

Il riconoscimento di idoneità può essere richiesto per le seguenti tipologie di attività:

·         "realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei PVS";

·         "selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile";

·         "formazione in loco di cittadini dei PVS".

Le Organizzazioni che risultino idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere il riconoscimento per realizzare"attività di informazione" e/o di "educazione allo sviluppo".

Si tratta, per quanto riguarda le attività di Informazione, di iniziative o interventi da realizzarsi in Italia o nei PVS o a livello comunitario rivolte a far conoscere aspetti puntuali delle problematiche dello sviluppo e della cooperazione con i PVS attraverso una serie di attività e di strumenti strettamente orientati a fini divulgativi, informativi, conoscitivi. Per Educazione allo sviluppo si intendono, ai fini del riconoscimento di idoneità, programmi organici in ambito scolastico ed extrascolastico da attuarsi in Italia, nei PVS e a livello comunitario, rivolti alla sensibilizzazione della società nel suo complesso e all'approfondimento delle tematiche dello sviluppo, nonché alla formazione ed aggiornamento di formatori nel settore.

L'art. 40 del Regolamento di esecuzione della legge 49/87 prevede che la richiesta di riconoscimento di idoneità può essere presentata dalle organizzazioni che siano state costituite (2) almeno tre anni prima della data della domanda.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

·         atto costitutivo e statuto (3);

·         atto da cui risultino i nomi e il domicilio dei legali rappresentanti;

·         bilanci analitici relativi all'ultimo triennio, accompagnati da relazione illustrativa dell'esperienza operativa acquisita nello stesso triennio nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché documentazione da cui risulti la tenuta della contabilità.

Nella domanda, il legale rappresentante deve allegare una dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 4 dell'art. 28, L.49/87 e di impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalle lettere g) ed i) dello stesso articolo (4).

Al fine di facilitare la predisposizione della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento di idoneità, la DGCS ha predisposto un apposito Documento guida, basato sull'art. 28 della Legge 49/87, che può essere richiesto all'Ufficio competente.

Si rammenta che la lettera a) del comma 4, art. 28 della legge 49/87, come modificata dalla legge 31 ottobre 2003 n. 306 (Legge Comunitaria 2003), a proposito della costituzione delle organizzazioni non governative, dispone: "risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo". Si precisa che ai sensi della legislazione italiana le ONG devono risultare costituite in ottemperanza agli artt. 14, 36 e 39 del codice civile, cioè con atto pubblico redatto da un notaio e riportante il numero di repertorio, il numero di raccolta, data e numero di registrazione presso l'Ufficio del Registro.

Si sottolinea infine che, con riferimento alle procedure di gara per i progetti finanziati dal Ministero degli Affari Esteri ed affidati in esecuzione alle ONG, le organizzazioni non governative di Stati membri dell'Unione Europea e di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo potranno partecipare alle medesime condizioni stabilite per le ONG italiane. A tale proposito, si rammenta che un requisito indispensabile per partecipare alle predette gare è il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Esteri. Le ONG che intendano pertanto ottenere l'affidamento di progetti, dovranno richiedere il predetto riconoscimento con un congruo anticipo rispetto alla data della gara.

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1 La legge 49/87 prevedeva che il decreto di riconoscimento venisse firmato dal Ministro degli Affari Esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. Ai sensi del D.P.R. n. 608 del 09.05.1994 tale Commissione è stata soppressa, sostituita da un Gruppo di lavoro interuffici della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (formato da rappresentanti dell'Ufficio ONG, dell'Ufficio Giuridico e dell'Unità Tecnica Centrale) con l'incarico di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 della legge 49/87, nonché la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata dalla ONG. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 29 del 03.02.1993 il decreto di riconoscimento di idoneità non viene più firmato dal Ministro degli Affari Esteri, ma dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

2 La legge 49/87, a proposito della costituzione, richiama gli art. 14, 36 e 39 del codice civile. L'articolo 14 prevede che le associazioni e le fondazioni siano costituite tramite atto pubblico. Tale atto riporterà un numero di repertorio, un numero di raccolta e la data della registrazione.

3 La lettera b) dell'art. 28/L.49/87, richiamata dall'art. 40 del Regolamento di esecuzione, prevede che la ONG debba avere come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei PVS.

4 Le lettere c), d), g) ed i) dell'art. 28, co. 4 prevedono rispettivamente che le ONG:

·         non abbiano finalità di lucro, anzi prevedano per statuto l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla precedente lettera b (v. Nota 3);

·         non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

·         accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, anche ai fini del mantenimento della qualifica;

·         si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

(Si segnala che ove venga fatto riferimento ad autentiche di firme o di documenti, esse si intendono sostituite da autocertificazioni (ex lege 127 del 15.05.1997) ).

 

 


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