Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo
sociale e per le proprie opinioni politiche. I numeri dell'Asilo
I richiedenti asilo
Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno
residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore
di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una
domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".
I rifugiati
Sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status
di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda.
La Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati (1951)
Adottata a Ginevra il 28 luglio del 1951, stabilisce le
condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di
protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali
che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento
e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi
ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge
del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui
"che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di
cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore,
avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo
cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza
abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi
per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione
della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New
York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e
geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.
L’ambito
di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione
individuale.
esclusioni dall’applicazione della Convenzione
Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di
disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o
di crisi belliche sono escluse dall'applicazione della Convenzione.
Situazioni che possono essere affrontate con altre misure di
protezione: per esempio la “protezione temporanea”,
come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i
cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell'Albania.