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Rapporto esplicativo alla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

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RAPPORTO ESPLICATIVO

 

 

I.          Introduzione

 

 

1.                  Il 28 settembre 1983 l’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa ha adottato la

Raccomandazione 971 (1983) sulla protezione dei detenuti dalla tortura e da pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In tale testo l’Assemblea aveva segnatamente raccomandato al Comitato dei Ministri di adottare il progetto di Convenzione europea sulla protezione dei detenuti dalla tortura e da pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che figurava in allegato alla Raccomandazione.

 

Le ragioni all’origine di tale iniziativa si possono sintetizzare come segue:

 

2.         Nel gennaio 1981, l’Assemblea aveva adottato la Raccomandazione 909 (1981) relativa alla Convenzione internazionale contro la tortura, nella quale si riferiva alle attività intraprese nel quadro delle Nazioni Unite e raccomandava al Comitato dei Ministri di invitare i Governi degli Stati membri ad adottare e ad applicare quanto prima  il progetto di Convenzione contro la tortura che la Commissione dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite stava completando.  Aveva inoltre invitato i Governi degli Stati membri rappresentati presso tale Commissione ad adoperarsi al massimo per garantire che essa procedesse ad un esame approfondito del progetto di Protocollo opzionale della Convenzione (presentato dal Costarica), non appena il progetto di Convenzione fosse presentato al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

 

3.         Nel marzo 1981 vennero presentate all’Assemblea  due mozioni a favore di una risoluzione contro la tortura negli Stati membri del Consiglio d’Europa, una dell’On Lidbom (Doc. 4718 rev.) e l’altra dell’On Jäger (Doc. 4730). Le mozioni vennero trasmesse alla Commissione Affari legali che decise di esaminarle insieme.

 

4.         Il risultato dell’esame della Commissione Affari legali venne presentato in un rapporto (Doc. 5099) preparato a nome della Commissione dall’On Berrier ed adottato il 30 giugno 1983.  Tale rapporto conteneva il progetto di una Convenzione europea elaborata, su richiesta del Relatore, dalla Commissione internazionale dei giuristi e dal Comitato svizzero contro la tortura. 

Nel settembre 1983, l’opinione della Commissione Affari politici relativa al rapporto venne presentata dall’On Dejardin (Doc. 5123).

 

5.         E’ di rilievo in questo contesto il fatto che delle attività analoghe erano condotte nel quadro delle Nazioni Unite e che il testo della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, a cui si riferiva la Raccomandazione 909, venne adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 e la Convenzione venne in seguito aperta alla firma. Il progetto di Protocollo opzionale presentato dal Costarica, dal canto suo, intendeva stabilire un meccanismo di prevenzione di natura analoga a quello previsto nel progetto di Convenzione allegato alla Raccomandazione 971 dell’Assemblea.

 

6.         A seguito dell’adozione della Raccomandazione 971, il Comitato dei Ministri, alla 366a riunione dei Rappresentanti dei Ministri, nel gennaio 1984, affidò il seguente mandato al Comitato Direttivo sui diritti dell’uomo (CDDH): "Esaminare la Raccomandazione 971 dell’Assemblea in vista di sottoporre al Comitato dei Ministri, dopo consultazione con il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC), il testo di un progetto di Convenzione o altro strumento giuridico per la protezione delle persone detenute contro la tortura e pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti."

 

7.         Il Comitato di esperti per l’estensione dei diritti contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (DH EX), organo sussidiario del CDDH, venne da quest’ultimo incaricato, alla 15a riunione, nel marzo 1984 di svolgere tale attività sotto l’autorità del CDDH.

 

8.        Il DH EX ha preso in esame il progetto di Convenzione allegato alla Raccomandazione 971 nel corso di varie riunioni, dalla 19a alla 25a (da maggio 1984 a giugno 1986). Ha preso

in considerazione, tra gli altri, il fatto che:

  • la Conferenza ministeriale sui diritti dell’uomo (Vienna, 19 20 marzo 1985), nella sua Risoluzione N° 2, aveva invitato "il Comitato dei Ministri a far completare quanto prima i lavori relativi ad un progetto di strumento giuridico sulla tortura, ai fini della sua adozione ";
  • il Comunicato finale della 76a sessione del Comitato dei Ministri (25 aprile 1985) indicava che i Ministri avevano "sostenuto la richiesta della Conferenza ";
  • in seno all’Assemblea, tre interrogazioni relative al progetto di Convenzione erano state presentate al Presidente del Comitato dei Ministri, una dell’On. Berrier nel gennaio 1985, e le altre due dell’On. Arbeloa in aprile e settembre 1985;
  • nel Comunicato finale della sua 77a sessione (20 novembre 1985) il Comitato dei Ministri aveva ribadito il suo grande interesse perché venisse completato al più presto il progetto di Convenzione

 

9.         Nel corso dei suoi lavori, il DH EX aveva avuto la possibilità di consultare la Commissione europea e la Corte dei Diritti dell’Uomo. Aveva inoltre organizzato un’audizione con rappresentanti della Commissione internazionale  dei giuristi, del Comitato svizzero anti tortura e del Comitato internazionale della Croce Rossa. Altre due audizioni vennero organizzate con due esperti in psichiatria. Prima di trasmettere il progetto preliminare di Convenzione al CDDH, nel giugno 1986, il DH EX aveva tenuto conto delle opinioni del Comitato europeo per la cooperazione giuridica (CDCJ) e del Comitato europeo per i  problemi della criminalità (CDPC) che erano stati consultati dal CDDH.

 

10.       Oltre al CDCJ e al CDPC, il CDDH aveva inoltre consultato la Commissione europea e la Corte dei Diritti dell’Uomo. Il testo del progetto di Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti venne finalizzato alla 21a riunione del CDDH nel novembre 1986 e successivamente trasmesso al Comitato dei Ministri.

 

11.       Dopo aver consultato l’Assemblea (si veda Opinione N° 133 del 27 marzo 1987), il Comitato dei Ministri ha adottato il testo della Convenzione il 26 giugno 1987.  E’ stata aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa il 26 novembre 1987. *

 

II.        Le ragioni per l’elaborazione di una nuova Convenzione

 

12.       La tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti sono vietati nelle legislazioni nazionali e in numerose convenzioni internazionali. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che occorrono misure più ampie e più efficaci a livello internazionale, in modo particolare per rafforzare la protezione delle persone private di libertà.

 

13.       Nel quadro del Consiglio d’Europa, il sistema di controllo predisposto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ha ottenuto risultati rilevanti. Si è ritenuto che tale sistema, basato su ricorsi presentati da singoli individui o da Stati che ritengano di essere stati vittime di violazioni  dei diritti enunciati nella Convenzione, potrebbe essere utilmente affiancato da un sistema non giudiziario di natura preventiva, il cui compito sarebbe quello di esaminare il trattamento riservato alle persone private di libertà, allo scopo di rafforzare, ove si riveli necessario, la protezione di tali persone contro la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

14.       Per queste ragioni l’attuale Convenzione istituisce un Comitato che ha la facoltà di visitare qualsiasi luogo situato nella giurisdizione degli Stati Parti contraenti dove delle persone vengono detenute dall’autorità pubblica. 

 

III.       Le principali caratteristiche del nuovo sistema

 

15.       Come indicato ai precedenti paragrafi 13 e 14, il Comitato ha la funzione di effettuare delle visite di ispezione, e, ove necessario, di suggerire miglioramenti in merito alla protezione delle persone private di libertà contro la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

16.       I membri del Comitato svolgono la loro missione a titolo individuale e sono scelti tra persone di alta moralità, note per le loro competenze in materia di diritti dell’uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della Convenzione. Se il Comitato lo ritiene necessario, può farsi assistere da esperti debitamente qualificati.

 

17.       Non spetta al Comitato svolgere funzioni giudiziarie, né è suo compito stabilire che sono state commesse violazioni di strumenti giuridici internazionali. Di conseguenza, il Comitato eviterà di esprimere le proprie opinioni sull’interpretazione dei suddetti strumenti internazionali, sia in astratto, che in relazione a fatti concreti.

 

18.       Al momento di decidere se occorre formulare delle raccomandazioni, il Comitato dovrà, evidentemente,  valutare i fatti constatati durante le sue visite. In considerazione del fatto che il Comitato non ha competenza per udire dei testimoni conformemente ai principi generali delle procedure giudiziarie, non avrà basi sufficienti per fare delle raccomandazioni se i fatti non sono sufficientemente chiari e se occorrono ulteriori investigazioni. In tali casi, il Comitato potrà informarne lo Stato interessato e suggerire che vengano svolte ulteriori indagini a livello nazionale, richiedendo di essere tenuto al corrente dei loro risultati.

 

19.       Ai fini del monitoraggio, il Comitato può stabilire di organizzare nuove visite nei luoghi già visitati.

 

20.       Per l’applicazione della Convenzione, il Comitato e lo Stato in questione sono tenuti a cooperare. L’obiettivo del Comitato non è quello di condannare gli Stati, ma piuttosto di  cercare di migliorare, se necessario, in uno spirito di cooperazione e mediante consigli, la protezione delle persone private di libertà. 

 

IV.       Osservazioni sulle disposizioni della Convenzione

 

Preambolo

 

21.       Il preambolo espone le ragioni che hanno condotto gli Stati membri del Consiglio d’Europa ad adottare la Convenzione e ne indica lo scopo (si vedano i Capitolo I – III qui sopra).

 

22.       Il fatto di citare l’Articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo fornisce al Comitato un punto di riferimento per il suo esame di situazioni che possono dar luogo a episodi di tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti (si veda infra, paragrafi 26 a 27).

 

Articolo 1

 

23.       L’Articolo istituisce l’organo incaricato di effettuare le visite e ne definisce lo scopo. Descrive in tal modo le funzioni principali del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

24.       La nozione di "privazione di libertà " ai fini della presente Convenzione si deve intendere nel significato dell’Articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come chiarito dalla casistica della Corte europea e della Commissione dei diritti dell’uomo. Tuttavia, la distinzione tra privazione di libertà "regolare" e "irregolare" fatta al suddetto Articolo 5 è irrilevante ai fini della  competenza del Comitato.

 

25.       Come già sottolineato al paragrafo 17, il Comitato non deve svolgere funzioni giudiziarie: non occorre che i suoi membri siano dei giuristi, le sue raccomandazioni non sono vincolanti per lo Stato interessato e il Comitato non deve esprimere opinioni sull’interpretazione di termini giuridici. Svolge un compito puramente preventivo. Deve effettuare le sue visite per constatare dei fatti, e, qualora si riveli necessario, in base alle informazioni raccolte, deve formulare delle raccomandazioni al fine di rafforzare la protezione delle persone private di libertà contro la tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

26.       Il divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è una norma generale internazionale che, sebbene formulata diversamente, si ritrova in vari strumenti internazionali, quali l’Articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

27.       La casistica della Corte e della Commissione dei diritti dell’uomo riguardo all’Articolo 3 fornisce delle linee guida per il Comitato. Le attività del Comitato mirano però alla prevenzione futura, piuttosto che all’applicazione di disposizioni legali riguardo a condizioni esistenti. Il Comitato non deve cercare di interferire nell’interpretazione e nell’applicazione dell’Articolo 3.

 

Articolo 2

 

28.       In virtù di questa disposizione, le Parti contraenti della Convenzione convengono di autorizzare delle visite in ogni luogo dipendente dalla loro giurisdizione dove vi siano persone private di libertà da un’autorità pubblica. E’ irrilevante il fatto che la privazione di libertà sia basata su una decisione ufficiale o meno.

 

29.       Le visite si possono svolgere in qualsiasi momento. La Convenzione si applica non solo in tempo di pace, ma anche  in tempo di guerra o in ogni altra emergenza pubblica. Tuttavia, la competenza del Comitato in merito ai luoghi che può visitare è limitata dalle disposizioni dell’Articolo 17, paragrafo 3 (si veda infra, paragrafo 93).

 

30.       Le visite possono essere organizzate in tutti i luoghi in cui si trovino delle persone private di libertà, qualunque ne sia la ragione. Di conseguenza, la Convenzione si applica, per esempio, ai luoghi dove delle persone vengono mantenute in stato di arresto da un’autorità pubblica, o sono detenute a seguito di condanna per un reato, o sono in detenzione preventiva, oppure sono internate per ragioni mediche o in istituti minorili.  La detenzione da parte delle autorità militari è ugualmente coperta dalla Convenzione.

 

31.       Le visite agli istituti psichiatrici richiedono un’accurata preparazione a livello della loro gestione, per esempio per quanto riguarda le qualifiche e l’esperienza delle persone designate per effettuare la visita e il modo in cui viene eseguita la visita stessa. Inoltre, nell’effettuare le sue visite, il Comitato avrà evidentemente cura di conformarsi a qualsiasi Raccomandazione in materia adottata dal Comitato dei Ministri. 

 

32.       Le visite possono essere effettuate in istituti privati e pubblici; il criterio è che la privazione di libertà dipenda dall’azione di un’autorità pubblica. Di conseguenza, il Comitato può effettuare delle visite unicamente in merito a persone private di libertà da un’autorità pubblica, e non a pazienti volontari. In quest’ultimo caso, tuttavia, il Comitato deve avere la possibilità di accertarsi che l’internamento  corrisponda effettivamente al desiderio del paziente.

 

Articolo 3

 

33.       Come enunciato nelle considerazioni generali (si vedano i Capitoli II e III qui sopra),  l’attuale Convenzione istituisce un sistema non giudiziario di carattere preventivo. Il Comitato non si prefigge il compito di condannare gli Stati per le violazioni accertate, bensi’ di cooperare con loro per rafforzare la protezione delle persone private di libertà. Al fine di indicare lo spirito delle relazioni che devono intercorrere tra il Comitato e le Parti, l’Articolo 3 contiene una disposizione generale relativa alla cooperazione.

 

34.       Il principio della cooperazione si applica a tutte le fasi delle attività del Comitato. Si ricollega direttamente a varie altre disposizioni della Convenzione, quali gli Articoli 2, 8, 9 e 10.

Si intende che il Comitato potrà avvalersi dell’esperienza nazionale messa a disposizione dalle Parti per assisterlo nel suo compito, soprattutto durante le visite (si vedano inoltre infra, i paragrafi 64 e 65).

 

Articolo 4

 

Paragrafo 1

 

35.       Il Comitato si compone di un numero di membri pari a quello delle Parti contraenti della Convenzione. Tale disposizione si ispira alla prima parte dell’Articolo 20 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Paragrafo 2

 

36.       Per quanto riguarda le qualifiche dei membri del Comitato, viene enunciato al secondo paragrafo che essi debbano essere scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell’uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della Convenzione. Non si è ritenuto auspicabile specificare dettagliatamente gli ambiti professionali a cui possono appartenere i membri del Comitato.  E’ chiaro che non occorre che siano dei giuristi. Sarebbe auspicabile che il Comitato comprendesse inoltre dei membri con esperienza in materia di amministrazione penitenziaria e in vari settori medici relativi alle cure a persone private di libertà.  Tale criterio renderà più efficace il dialogo tra il Comitato e gli Stati e faciliterà la formulazione di suggerimenti concreti da parte del Comitato.

 

Paragrafo 3

 

37.       La disposizione corrisponde all’ultima parte dell’Articolo 20 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Paragrafo 4

 

38.       Il paragrafo richiede che i membri partecipino a titolo individuale e che siano indipendenti ed imparziali e disponibili per servire il Comitato in maniera effettiva. Di conseguenza, viene previsto che non vengano proposti o eletti dei candidati con un conflitto di interesse o che abbiano difficoltà a soddisfare le esigenze di indipendenza, di imparzialità e di disponibilità.  Si prevede ugualmente che un membro del Comitato che incontri tali difficoltà rispetto ad una determinata situazione non partecipi alle attività del Comitato relative a tale situazione.

 

Articolo 5

 

Paragrafo 1

 

39.       La procedura per l’elezione dei membri del Comitato è fondamentalmente la stessa di quella stabilita all’Articolo 21 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per l’elezione dei membri della Corte.

 

Paragrafo 2

 

40.       Si ritiene che debba essere seguita la stessa procedura di elezione per provvedere ai seggi divenuti vacanti (decesso o dimissioni). 

 

Paragrafo 3

 

41.       Il mandato dei membri è stato fissato a quattro anni, con la possibilità di rielezione solo una volta. **

 

42.       Viene previsto un rinnovo parziale del Comitato dopo un periodo iniziale di due anni. La procedura indicata si ispira alle disposizioni corrispondenti degli Articoli 22 e 40 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Articolo 6

 

Paragrafo 1

 

43.       In considerazione delle caratteristiche particolari delle funzioni del Comitato previste nella presente Convenzione, viene specificato che il Comitato deve riunirsi a porte chiuse.  Tale disposizione va a completare il principio contenuto all’Articolo 11, secondo il quale le informazioni raccolte dal Comitato dopo una visita, il suo rapporto e le consultazioni con lo Stato interessato debbano essere confidenziali.

 

44.       Fatte salve le disposizioni dell’Articolo 10, paragrafo 2, le decisioni del Comitato devono essere prese a maggioranza dei membri presenti. Il quorum è stato fissato ad un numero pari alla maggioranza dei membri.

 

Paragrafo 2

 

45.       Il paragrafo stabilisce, conformemente alla pratica internazionale, che il Comitato elabori il proprio Regolamento interno, che servirà a disciplinare le questioni organizzative normalmente trattate nei regolamenti interni, ivi compresa l’elezione del Presidente. 

 

Paragrafo 3

 

46.       La disposizione, che specifica che il Segretariato del Comitato verrà assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa, si ispira alla pratica normalmente seguita dall’Organizzazione.

 

Articolo 7

 

Paragrafo 1

 

47.       Il paragrafo stabilisce che il Comitato ha la  responsabilità di organizzare le visite ai luoghi di cui all’Articolo 2 della Convenzione. Indica ugualmente che il Comitato può organizzare visite periodiche e visite ad hoc.

 

48.       Con riferimento alle visite periodiche, perché siano efficaci, il Comitato dovrà inevitabilmente prendere in considerazione il numero di luoghi da visitare nello Stato in questione. Il Comitato deve ugualmente garantire, per quanto possibile, che i vari Stati vengano visitati su una base equa. Inoltre, il suo programma di visite periodiche non dovrebbe comportare, per ragioni pratiche, delle visite sistematiche a tutti i luoghi in cui vengono detenute delle persone.  Il Comitato dovrebbe perfino accordare una certa priorità a delle visite ad hoc che a suo giudizio sono richieste dalle circostanze. 

 

49.       Per effettuare tali visite ad hoc, il Comitato gode di un potere discrezionale per quanto riguarda il momento in cui ritiene necessaria la visita e gli elementi su cui si basa la sua decisione. Di conseguenza, pur non occupandosi dell’esame di ricorsi individuali (che sono di competenza di altri organi, istituiti in virtù della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), deve avere la facoltà di valutare le comunicazioni che gli vengono presentate dai singoli o da gruppi di persone e di decidere se esercitare le proprie funzioni alla luce di tali comunicazioni. Deve godere dello stesso potere discrezionale nel caso in cui una Parte esprima il desiderio che il Comitato visiti dei luoghi dipendenti dalla sua giurisdizione per verificare certe pretese violazioni e chiarificare la situazione.

 

Paragrafo 2

 

50.       Le visite non devono necessariamente essere effettuate da tutto il Comitato; è in realtà probabile che una visita dell’intero Comitato si verifichi soltanto in circostanze eccezionali. Per questa ragione, il paragrafo 2 stabilisce che le visite vengano effettuate, di norma, da almeno due membri del Comitato a nome del Comitato stesso.  In via eccezionale, però, il Comitato può essere rappresentato soltanto da un membro, per esempio in occasione di visite ad hoc di carattere urgente, qualora si possa rendere disponibile solo un membro

 

51.       Se il Comitato lo ritiene necessario, può farsi assistere da esperti e da interpreti.  L’idea alla base di questa disposizione è quella di completare l’esperienza del Comitato con l’assistenza, per esempio, di persone con una formazione o con un’esperienza particolare nel campo delle missioni umanitarie, di personale medico o di persone che dispongano di competenze speciali nel trattamento dei detenuti o del sistema penitenziario e, ove necessario, nel campo del trattamento dei minori.

 

52.       Nell’organizzare una visita, il Comitato deve tener conto della necessità di disporre di conoscenze sufficienti dello Stato interessato e della sua lingua.

 

53.       Il membro o i membri del Comitato designati per effettuare una visita devono godere

dell’autorità necessaria per i contatti con le autorità nazionali. Hanno la responsabilità della gestione generale della visita e delle conclusioni presentate al Comitato dopo la visita.

 

Articolo 8

 

54.       Ad eccezione del paragrafo 1, in cui il riferimento al  "Comitato" indica il Comitato plenario, i riferimenti al "Comitato" contenuti in questo Articolo (come pure negli Articoli 3, 9, 14, paragrafo 3 e 17, paragrafo 3) indicano la delegazione che effettua la visita a nome del Comitato.

 

Paragrafo 1

 

55.       Con la ratifica della Convenzione, gli Stati si impegnano a consentire delle visite in qualsiasi luogo dipendente dalla loro giurisdizione. Lo scopo di questa disposizione è quello di specificare le modalità necessarie per avviare una visita.  Prima che si possa svolgere una visita, il Comitato deve notificare al Governo della Parte interessata la propria intenzione di procedere ad una visita (si veda Articolo 15).  A seguito di tale notifica, è abilitato a visitare in qualsiasi momento qualsiasi luogo di cui all’Articolo 2 della Convenzione.

E’ essenziale che il Comitato e la Parte interessata giungano ad un accordo soddisfacente relativo alle credenziali e ai mezzi di identificazione di ogni persona appartenente al gruppo che effettua la visita.

 

56.       Questa disposizione non specifica il lasso di tempo che deve intercorrere (per esempio, ventiquattro o quarantotto ore), tra la notifica e il momento in cui la visita diventa effettiva. Potrebbero verificarsi in realtà delle situazioni eccezionali in cui la visita debba essere effettuata immediatamente dopo che è stata comunicata la notifica.  Tuttavia, in regola generale, prendendo in considerazione il principio della cooperazione enunciato all’Articolo 3, il Comitato deve accordare allo Stato interessato un lasso di tempo ragionevole perché possa prendere le disposizioni necessarie per rendere la visita quanto più efficace possibile. D’altro canto,  il Comitato deve effettuare la visita entro un lasso di tempo ragionevole dopo la notifica.

 

57.       Nello stesso spirito di cooperazione, nei casi in cui la notifica annunci l’intenzione del Comitato di visitare uno Stato, senza specificare la data e il luogo di arrivo, si intende che il Comitato fornirà tali informazioni successivamente, prima di effettuare la visita.

 

58.       La notifica, oltre ad annunciare la visita, deve contenere il nome dei membri del Comitato ed indicare gli esperti che partecipano alla visita, gli interpreti e altro personale di accompagnamento e i luoghi che il Comitato intende visitare. Tuttavia, il fatto che vengano menzionate nella notifica delle strutture di detenzione particolari non deve precludere al Comitato la possibilità di annunciare che intende ugualmente procedere alla visita di altri centri nel corso della sua ispezione. 

 

59.       Infine, si intende che il Comitato deve tenere presente il fatto che le visite a carceri di alta sicurezza possono richiedere un’accurata preparazione.

 

Paragrafo 2

 

60.       Si intende, vista la natura particolare delle visite che vengono richieste al Comitato, che questo paragrafo si applica in ugual maniera prima, durante e dopo la visita. Il paragrafo contiene un elenco esauriente delle agevolazioni che la Parte deve fornire al Comitato.  Si intende, tuttavia, che la Parte debba fornire qualsiasi altra assistenza al Comitato necessaria per facilitare il suo lavoro.

 

61.       Al sottoparagrafo (a), che si deve leggere ricollegandolo agli Articoli 2 e 16, le condizioni stabilite dalle Parti in materia di immigrazione (per esempio i visti), non possono essere invocate nei confronti dei membri della delegazione che effettua la visita (fatto salvo l’Articolo 14, paragrafo 3 relativo agli esperti ed altre persone che assistono il Comitato). Si deve intendere che il diritto di viaggiare senza restrizioni non dà al Comitato o ai suoi esperti la libertà di spostamento nelle zone ad ingresso limitato per ragioni di difesa nazionale (si veda Articolo 9). 

 

62.       Al sottoparagrafo (b), ogni Parte deve fornire al Comitato, dietro richiesta, un elenco dei luoghi sotto la sua giurisdizione in cui si trovano persone private di libertà, indicando la natura del centro (carcere, commissariato di polizia, ospedale, ecc). Si deve intendere che, nel fornire tale elenco, lo Stato interessato può dare una descrizione generale dei luoghi dove possono essere saltuariamente detenute delle persone, come per esempio tutti i commissariati o tutte le caserme, oltre ad una lista specifica di luoghi in cui vengono detenute in modo permanente delle persone, quali carceri, e istituti psichiatrici.  Si prevede che il Comitato richieda alla fine una lista completa dei luoghi di una zona specifica che intende visitare entro la giurisdizione dello Stato. D’altro canto, non è necessario che lo Stato presenti un elenco di tutte le persone detenute. Se, per una ragione particolare, il Comitato desidera ottenere informazioni su una determinata persona (ivi compreso il suo luogo di detenzione), può richiederlo ai sensi del sottoparagrafo (d) del presente paragrafo 2.

 

63.       Il sottoparagrafo (c) pone in risalto la libertà di movimento dei membri del Comitato, in particolare all’interno dei luoghi di cui all’Articolo 2. Tale disposizione non preclude il fatto che il Comitato venga accompagnato da un funzionario dello Stato visitato, per assisterlo nel corso della visita (vedi Articolo 15). In particolare, lo Stato può richiedere che il Comitato venga accompagnato da un ufficiale superiore in luoghi tenuti segreti per ragioni di difesa nazionale o che godono di tutela speciale per ragioni di sicurezza nazionale (vedi Articolo 9). Tuttavia, l’accompagnatore non deve essere presente durante i colloqui senza testimoni menzionati al paragrafo 3 di questo Articolo.

 

64.     Il sottoparagrafo (d) obbliga le Parti a fornire al Comitato le informazioni di cui dispongono e che sono necessarie a quest’ultimo per l’adempimento del suo compito. L’accesso

all’informazione rivestirà evidentemente una grande importanza per il Comitato. Nel contempo, si riconosce che negli Stati membri possono essere applicabili delle norme speciali relative alla divulgazione di informazioni. Di conseguenza, il Comitato è tenuto, quando richiede delle informazioni a uno Stato Parte, di tener conto delle norme di diritto e di deontologia professionale (in particolare le norme relative alla tutela dei dati e le norme sul segreto medico). Si prevede che delle eventuali difficoltà in questo campo verranno risolte nello spirito di reciproca comprensione e di cooperazione su cui poggia la Convenzione. 

 

65.       Viene inteso che spetta alle Parti decidere della forma (ossia documenti originali, o copie di documenti) nella quale dovranno essere comunicate le informazioni richieste dal Comitato. 

 

Paragrafo 3

 

66.       Il paragrafo stabilisce che il Comitato può avere colloqui senza testimoni. Per tali colloqui, può scegliere i propri interpreti e non deve avere alcuna limitazione di tempo.Il Comitato deve accordare un’attenzione particolare ai pazienti malati mentali riguardo al numero, alle qualifiche e alle competenze linguistiche della persona o delle persone che dirigono l’incontro (si veda paragrafo 31 sopra).

 

67.       Si intende che una persona privata di libertà non ha l’obbligo di entrare in contatto con il Comitato. Quest’ultimo deve avere nondimeno la possibilità di accertarsi che si tratti effettivamente di una libera decisione della persona interessata.

 

Paragrafo 4

 

68.       Nel fare riferimento alle persone con le quali il Comitato può entrare in contatto, gli autori della Convenzione si riferivano in modo particolare alle famiglie, ai legali, ai dottori e al personale curante delle persone private di libertà. Nessun privato, tuttavia, può essere obbligato a comunicare con il Comitato.

 

69.       Tuttavia, questo diritto conferito al Comitato non lo autorizza ad organizzare udienze formali nel senso legale del termine con tutte le condizioni procedurali che ciò implicherebbe. Per esempio, nessuno deve essere obbligato a testimoniare sotto giuramento.

 

Paragrafo 5

 

70.       Il paragrafo consente al Comitato di fare certe osservazioni nel corso della visita. Tale possibilità dovrebbe essere utilizzata unicamente in casi eccezionali (per esempio, se si verifica una necessità urgente di migliorare il trattamento delle persone private di libertà). Non esime il Comitato dall’elaborare successivamente un rapporto, come previsto all’Articolo 10.

 

Articolo 9

 

71.       L‘Articolo riconosce che, sebbene una Parte sia tenuta a permettere le visite del Comitato, certe circostanze eccezionali possono giustificare il rinvio di una visita ad un’altra data o alcune limitazioni di accesso del Comitato in un determinato luogo.  Il paragrafo 1 precisa tali circostanze eccezionali, specificando che i motivi in base ai quali tale Articolo può essere invocato sono i seguenti:

 

  • difesa nazionale;

 

  • sicurezza pubblica che, come lo si intende,  debba comprendere un’imperiosa e urgente necessità  di impedire un grave reato;

 

  • gravi disordini nei carceri e in altri luoghi in cui vi siano persone private di libertà;

 

  • i casi in cui, in considerazione dello stato di salute (ivi comprese le condizioni mentali) della persona che il Comitato ha l’intenzione di visitare, la visita potrebbe rivelarsi dannosa per la sua salute in quel determinato momento;

 

  • evitare di portare pregiudizio a un interrogatorio urgente relativo ad un’inchiesta in corso connessa ad un grave reato penale.

 

72.       La Parte che intende invocare le disposizioni dell’Articolo 9 deve far conoscere le circostanze pertinenti al Comitato. Viene successivamente richiesto al Comitato e alla Parte, nel paragrafo 2 di avviare delle consultazioni per chiarire la situazione indicata dalla Parte e la sua incidenza sulle proposte notificate dal Comitato conformemente all’Articolo 8.  Viene inoltre richiesto al Comitato e alla Parte (ed è un esempio della cooperazione imposta dall’Articolo 3) di giungere ad un accordo riguardo al modo in cui il Comitato sarà in grado di esercitare le sue funzioni il più rapidamente ed efficacemente possibile. Una possibilità specificata in questo Articolo indica che, se vengono per esempio formulate obiezioni per motivi di sicurezza nazionale riguardo alla visita di un determinato luogo, qualsiasi persona privata di libertà detenuta in tale luogo debba essere trasferita in un altro luogo in cui il Comitato possa procedere alla visita.  Il paragrafo dispone inoltre che in caso di rinvio di una visita a un qualsiasi luogo, la Parte dovrà fornire informazioni complete al Comitato circa le persone che sono detenute in tale luogo.

Articolo 10

 

Paragrafo 1

 

73.       Il paragrafo tratta del rapporto che il Comitato deve redigere dopo ogni visita. Dovrà essere basato sui fatti constatati durante la visita e tener conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato interessato. Il rapporto deve anche contenere le raccomandazioni che il Comitato ritiene necessarie, allo scopo, per ogni caso, di rafforzare la protezione delle persone private di libertà. Si intende che il rapporto trasmesso allo Stato interessato non conterrà necessariamente tutte le informazioni ottenute dal Comitato in occasione delle sue visite (per esempio, resoconti di certi colloqui).

 

Paragrafo 2

 

74.       In certe circostanze menzionate in questo paragrafo, il Comitato può decidere, dopo che lo Stato interessato abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, di fare una dichiarazione pubblica. Tale facoltà eccezionale del Comitato di fare una dichiarazione pubblica può essere utilizzata se lo Stato non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato.  Vista l’importanza di tale decisione, può essere presa unicamente a maggioranza qualificata. Prima di avvalersi di tale mezzo in caso di rifiuto di uno Stato di migliorare la situazione, il Comitato deve esaminare attentamente le eventuali difficoltà legate al modo di procedere.

 

75.       Il Comitato dovrà avere ampio potere discrezionale nella decisione riguardante le informazioni da rendere pubbliche, ma dovrà tenere debitamente conto della necessità di garantire che le informazioni che gli sono state trasmesse in via riservata non siano rivelate. Deve inoltre prendere in considerazione l’opportunità di non rivelare informazioni legate a inchieste in corso.

 

Articolo 11

 

Paragrafo 1

 

76.       La disposizione stabilisce il principio della natura confidenziale delle attività del Comitato. Le "informazioni raccolte dal Comitato" possono consistere in fatti che lo stesso Comitato ha potuto osservare, in informazioni ottenute da fonti esterne e in informazioni che ha potuto raccogliere.

 

Paragrafo 2

 

77.       La disposizione specifica che, qualora lo Stato interessato lo richieda, il Comitato deve pubblicare il rapporto e ogni commento che lo Stato desidera esprimere al riguardo. Se lo Stato interessato rende pubblico il rapporto, lo deve fare nella sua integralità.

 

Paragrafo 3

 

78.       Il paragrafo stabilisce che nessun dato di natura personale può essere pubblicato senza il consenso esplicito della persona interessata.  Non esclude la possibilità della  pubblicazione di tali dati se non viene rivelata l’identità della persona interessata o se non la si può desumere dal contesto.

 

Articolo 12

 

79.       Ogni anno il Comitato sottoporrà al Comitato dei Ministri un rapporto generale delle sue attività, che sarà trasmesso all’Assemblea e reso pubblico. Tale rapporto dovrà contenere informazioni sull’organizzazione e sul funzionamento interno del Comitato e sulle sue attività, con menzione particolare degli Stati visitati. Nel preparare tale rapporto, il Comitato deve evidentemente conformarsi alle disposizioni dell’Articolo 11 relative alla natura confidenziale di certi tipi di informazioni e di dati. 

 

Articolo 13

 

80.       Conformemente a tale disposizione, i membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono tenuti all’obbligo di riservatezza, anche dopo la scadenza del loro mandato, per quanto riguarda tutti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante l’esercizio delle loro funzioni nel corso delle visite o in qualsiasi altro momento.

 

Articolo 14

 

Paragrafo 1

 

81.       Questa disposizione stabilisce il principio secondo cui i nomi delle persone che assistono il Comitato devono essere indicati nella notifica di una visita fatta ai sensi dell’Articolo 8, paragrafo 1

 

Paragrafo 2

 

82.       Gli esperti sono vincolati dagli stessi obblighi di indipendenza, imparzialità e disponibilità di quelli dei membri del Comitato (si veda Articolo 4, paragrafo 4).  Sono sottoposti alle istruzioni del Comitato e devono operare sotto la sua autorità.

 

Paragrafo 3

 

83.       Il paragrafo indica le condizioni in base alle quali uno Stato può rifiutare ad una persona che assiste il Comitato il permesso di partecipare a visite, o a una determinata visita, in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.

 

84.       Tale diritto può essere esercitato solo in via eccezionale e comunicato il più presto possibile. In tal modo uno Stato, dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti, potrà unicamente rifiutare l’ingresso ad una determinata persona se ritiene che non soddisfi le esigenze stabilite al paragrafo 2 del presente Articolo o all’Articolo 13.  Potrebbe essere il caso se la persona in questione avesse manifestato una prevenzione nei confronti dello Stato o se, in altre occasioni, fosse venuta meno all’obbligo di confidenzialità. 

 

85.       Qualora lo Stato dichiari che una persona non può essere ammessa a partecipare ad una visita, il Comitato ha la facoltà di richiederne le ragioni, essendo inteso che la richiesta e qualsiasi risposta saranno riservate. Tale disposizione può essere utile al Comitato nella scelta di un’altra persona designata per assisterlo.

 

86.       Qualora, nel corso della visita, una persona che assiste il Comitato si comportasse in modo ritenuto improprio dallo Stato interessato (ad esempio, se rilasciasse dichiarazioni politiche o altre dichiarazioni pubbliche), lo Stato può richiedere al Comitato di adottare tutti i provvedimenti che ritiene appropriati.

 

Articolo 15

 

87.       Per facilitare le notifiche di cui all’Articolo 8, paragrafo 1 della Convenzione, questa disposizione fa obbligo alle Parti di comunicare al Comitato il nominativo dell’autorità alla quale devono essere trasmesse tali notifiche. Una Parte deve inoltre comunicare al Comitato il nome di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato per agevolare il compito del Comitato durante la visita.

 

Articolo 16

 

88.       L’Articolo tratta dei privilegi ed immunità del Comitato, dei suoi membri e dei suoi esperti. Si ispira all’Articolo 59 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e al secondo e quarto Protocollo dell’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa.

 

Articolo 17

 

Paragrafo 1

 

89.       Il paragrafo stabilisce che la presente Convenzione non può essere invocata come giustificazione per limitare la protezione accordata ai sensi di altri strumenti internazionali o nazionali.  La Convenzione è infatti soltanto una delle numerose misure volte a prevenire la tortura e a rafforzare la protezione delle persone private di libertà.

 

90.       Il fatto che le autorità nazionali possano effettuare certe indagini nei luoghi che rientrano nella sfera di competenza della Convenzione non è una condizione sufficiente per impedire al Comitato di decidere di effettuare una visita. Tuttavia, nello spirito di cooperazione che deve guidare l’applicazione della Convenzione, il Comitato può decidere di entrare in contatto con le suddette autorità nazionali prima di prendere una decisione (si vedano i paragrafi 33 e 34 qui sopra).

 

Paragrafo 2

 

91.       Il paragrafo riguarda la relazione particolare tra la nuova Convenzione e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, di cui sono Parti contraenti tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa e che viene menzionata nel preambolo. Non vengono mutati gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né le competenze da essa affidate alla Corte e alla Commissione dei diritti dell’uomo e al Comitato dei Ministri. Di conseguenza, nel rispettare le competenze già stabilite di tali organi, il Comitato istituito dalla presente Convenzione non si occuperà di questioni sollevate in casi portati dinanzi a tali organi né darà interpretazioni delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

92.       In particolare, resta immutata la rilevanza fondamentale del diritto di ricorso individuale ai sensi dell’Articolo 25 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  Non è quindi previsto che una persona il cui caso sia stato esaminato dal Comitato  si veda opporre un rifiuto basato sull’Articolo 27, paragrafo 1 (b) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo se successivamente presenta un ricorso dinanzi alla Commissione dei diritti dell’uomo sostenendo di essere stata vittima di una violazione della suddetta Convenzione.

 

Paragrafo 3

 

93.       Come indicato all’Articolo 2, la Convenzione si applica sia in tempo di pace, che in tempo di guerra.  Tuttavia, è sembrato necessario tener conto dell’esistenza di altri strumenti internazionali, e in particolare delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei Protocolli dell’8 giugno 1977. In caso di conflitto armato (internazionale o non internazionale), le Convenzioni di Ginevra devono essere applicate in priorità, ovverosia le visite verranno effettuate dai delegati o dai rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC)  .  Tuttavia, il nuovo Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione potrebbe visitare certi luoghi che il Comitato internazionale della Croce Rossa (soprattutto nel caso di conflitto armato non internazionale) non visita "effettivamente" o "regolarmente".  D’altro canto, le visite ai prigionieri effettuate dall’ICRC in tempo di pace in un determinato paese in virtù di accordi bilaterali (al di fuori del quadro della Convenzione di Ginevra), non sono coperte dalla presente disposizione. In tal caso, il Comitato deve decidere della posizione da adottare, tenendo conto della situazione e delle condizioni delle persone che potrebbero essere oggetto di una visita.

 

94.       Gli autori della Convenzione hanno deciso di fare una distinzione rispetto alle Convenzioni di Ginevra, non solo per la competenza e l’esperienza specifica acquisita dall’ICRC, ma anche perché quest’ultimo svolge delle funzioni e utilizza dei metodi molto simili a quelli del nuovo Comitato. E’ pertanto parso particolarmente necessario specificare le competenze rispettive dei due organi.

 

Articoli 18 a 23

 

95.       Gli Articoli contengono le clausole finali della Convenzione e corrispondono al modello adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Per quanto riguarda l’Articolo 21, si deve sottolineare  che è stata scelta l’opzione che esclude la possibilità di presentare delle riserve.

 




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