(Protocollo Nazioni
Unite in vigore dal 16.2.2005)
Il protocollo di Kyoto è stato ratificato dall'Italia con la
legge 120 del 2002. Il protocollo entra in
vigore il 16 febbraio 2005 perché questa data segna il
novantesimo giorno successivo alla data in
cui almeno 55 Parti della Convenzione lo abbiano ratificato.
Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad
effetto serra:
biossido di carbonio (CO2);
metano (CH4);
protossido di azoto (N2O);
idrofluorocarburi (HFC);
perfluorocarburi (PFC);
esafluoro di zolfo (SF6).
Le parti si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad
effetto serra di almeno il 5% rispetto ai
livelli del 1990 nel periodo 2008-2012.
Gli Stati membri dell'Unione devono ridurre collettivamente
le loro emissioni di gas ad effetto serra
dell'8% tra il 2008 e il 2012.
Per il periodo anteriore al 2008, le parti si impegnano a
compiere progressi nella realizzazione dei
loro impegni non oltre il 2005 e a fornirne le prove.
L'Italia ha ratificato il testo ma, insieme a Repubblica Ceca,
Polonia e Grecia, non ha ancora
presentato il piano nazionale per lo scambio di emissioni,
nell'ambito degli obblighi previsti dal
protocollo.
PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI
UNITE
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le Parti del presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici
(da qui in avanti denominata "la Convenzione"),
Perseguendo l’obiettivo finale della
Convenzione enunciato all’articolo 2, Ricordando le
disposizioni della Convenzione,
Guidate dall’articolo 3 della Convenzione, Nel rispetto del
Mandato di Berlino, adottato con
decisione 1/CP.1 dalla Conferenza delle Parti della
Convenzione nella sua prima
sessione,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni
contenute all’articolo 1 della
Convenzione.
Inoltre:
1. Per "Conferenza delle Parti" si intende la Conferenza delle Parti
della Convenzione.
2. Per "Convenzione" si intende la Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.
3. Per "Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico" si intende il
Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico
costituito congiuntamente
dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma
delle Nazioni Unite per
l’Ambiente, nel 1988.
4. Per "Protocollo di Montreal" si intende il
Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che
riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16
settembre 1987, nella sua forma
successivamente modificata ed emendata.
5 5. Per "Parti presenti e votanti" si intendono
le Parti presenti che esprimono un voto
affermativo o negativo.
6. Per "Parte" si intende, a meno che il contesto
non indichi diversamente, una Parte del
presente Protocollo.
7. Per "Parte inclusa nell’Allegato I" si intende
una Parte che figura nell’Allegato I della
Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una
notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g),
della Convenzione.
ARTICOLO 2
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli
impegni di limitazione quantificata
e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al
fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in
conformità con la sua situazione
nazionale, come:
i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori
rilevanti dell’economia nazionale; ii)
Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di
raccolta dei gas ad effetto
serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto
degli impegni assunti in virtù
degli accordi internazionali ambientali; promozione di
metodi sostenibili di gestione
forestale, di imboschimento e di rimboschimento; iii)
Promozione di forme sostenibili di
agricoltura, alla luce delle considerazioni relative ai
cambiamenti climatici; iv) Ricerca,
promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme
energetiche rinnovabili, di
tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di
carbonio e di tecnologie avanzate
ed innovative compatibili con l’ambiente; v) Riduzione
progressiva, o eliminazione
graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi
fiscali, delle esenzioni tributarie e
di sussidi, che siano 6 contrari all’obiettivo della Convenzione,
in tutti i settori responsabili
di emissioni di gas ad effetto serra, ed applicazione di
strumenti di mercato; vi)
Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori
pertinenti, al fine di promuovere politiche
e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad
effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal; vii) Adozione di misure volte a
limitare e/o ridurre le emissioni di
gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal
nel settore dei trasporti; viii)
Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano
attraverso il suo recupero ed
utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come
pure nella produzione, il trasporto e
la distribuzione di energia; b) Coopererà con le altre Parti
incluse all’Allegato I per
rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle
politiche e misure adottate a titolo del
presente articolo, conformemente all’articolo 4, paragrafo
2(e)(i), della Convenzione. A tal
fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per
condividere esperienze e scambiare
informazioni su politiche e misure, in particolar modo
sviluppando sistemi per migliorare la
loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti
agente come
Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima
sessione, o quanto prima
possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale
cooperazione, tenendo conto di tutte le
informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare
o ridurre le emissioni di gas ad
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal
generati da combustibili utilizzati nel
trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione
Internazionale dell’Aviazione
Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad
attuare le politiche e misure previste
nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli
effetti negativi, inclusi gli effetti avversi
del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio
internazionale e gli impatti sociali,
ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo
le Parti paesi in via di sviluppo
ed, in particolare, quelle menzionate nell’articolo 4,
paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in
considerazione dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti
agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare,
se opportuno, ulteriori misure
per promuovere l’applicazione delle disposizioni del
presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche
e misure previste nel paragrafo
1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse
situazioni nazionali e degli effetti
potenziali, la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente
Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per
organizzare il coordinamento di tali
politiche e misure.
ARTICOLO 3
1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno,
individualmente o congiuntamente, che le
loro emissioni antropiche aggregate, espresse in
equivalente–biossido di carbonio, dei gas
ad effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino le
quantità che sono loro attribuite,
calcolate in funzione degli impegni assunti sulle
limitazioni quantificate e riduzioni
specificate nell’Allegato B e in conformità alle
disposizioni del presente articolo, al fine di
ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5%
rispetto ai livelli del 1990, nel
periodo di adempimento 2008–2012.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto
nel 2005, nell’adempimento degli
impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti
progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad
emissioni da fonti e da pozzi di
assorbimento risultanti da attività umane direttamente
legate alla variazione nella
destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente
all’imboschimento, al
rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate
come variazioni verificabili
delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di
adempimento, saranno utilizzate
dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli
impegni assunti ai sensi del presente
articolo.
Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e
l’assorbimento dai pozzi associati a dette
attività, saranno notificati in modo trasparente e
verificabile ed esaminati a norma degli
articoli 7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza
delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte
inclusa nell’Allegato I fornirà
all’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico, per il loro esame, dati che
permettano di determinare il livello di quantità di carbonio
nel 1990 e di procedere ad una
stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel
corso degli anni successivi. Nella
sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti
agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le
modalità, le norme e le linee
guida da seguire per stabilire quali attività antropiche
supplementari, legate alle variazioni
delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei
gas ad effetto serra nelle
categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della
variazione della destinazione
d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o
sottratte alle quantità attribuite
alle Parti incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle
incertezze, della necessità di
comunicare risultati trasparenti e verificabili, del lavoro
metodologico del Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, delle
raccomandazioni dell’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico,
conformemente all’art. 5, e delle
decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione si
applicherà nel secondo e nei
successivi periodi di adempimento. Una Parte può applicarla
alle sue attività antropiche
supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione
che dette attività abbiano
avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una
economia di mercato ed il cui
anno o periodo di riferimento è stato stabilito in
conformità alla decisione 9/CP.2, adottata
dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione,
utilizzeranno tale anno o periodo
di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti a
norma del presente articolo. Ogni
altra Parte inclusa nell’Allegato I in transizione verso una
economia di mercato e che non
abbia ancora presentato la sua prima comunicazione
nazionale, in conformità dell’articolo
12 della Convenzione, potrà ugualmente notificare alla
Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo la sua
intenzione di considerare un anno
o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per
adempiere agli impegni assunti a
norma del presente articolo. La Conferenza delle Parti,
agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di
tale notifica.
6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della
Convenzione, la Conferenza
delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
concederà alle Parti incluse
nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato
un certo grado di flessibilità
nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli
previsti nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni
per la riduzione e la
limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012,
la quantità attribuita a ciascuna
Parte inclusa nell’Allegato I sarà uguale alla percentuale
ad essa assegnata, indicata
nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate,
espresse in equivalente–biossido di
carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all’Allegato A e
relative al 1990, o nel corso
dell’anno o del periodo di riferimento, ai sensi del
paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le
Parti incluse nell’Allegato I, per le quali la variazione
nella destinazione d’uso dei terreni e
dei boschi costituivano nel 1990 una fonte netta di
emissione di gas ad effetto serra,
includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro
periodo di riferimento, le emissioni
antropiche aggregate, espresse in equivalente biossido di
carbonio, meno le quantità
assorbite dai pozzi di assorbimento all’anno 1990, derivanti
dalla variazione nella
destinazione d’uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno
utilizzare il 1995 come anno di riferimento
per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro
di zolfo, ai fini delle operazione di
calcolo di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti
per i successivi periodi di
adempimento saranno determinati come emendamenti
all’Allegato I del presente
Protocollo e saranno adottati conformemente alle
disposizioni di cui all’articolo 21,
paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente
Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno
sette anni prima della fine del
primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le
frazioni di una quantità assegnata,
che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente alle
disposizioni di cui agli
articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla
Parte che l’acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le
frazioni di una quantità assegnata,
che una Parte trasferisce ad un’altra Parte, conformemente
alle disposizioni di cui agli
articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla
Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una
Parte acquista da un’altra Parte,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà
sommata alla quantità
assegnata alla Parte che l’acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I,
nel corso di un periodo di
adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata
assegnata in virtù del presente
articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di
detta Parte, alla quantità che le è
stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad
adempiere agli impegni indicati nel
paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti
sociali, ambientali ed economici contrari
sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli
indicati all’articolo 4, paragrafi 8 e 9,
della Convenzione. In linea con le decisioni della
Conferenza delle Parti, per l’attuazione di
tali paragrafi, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente
Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure
necessarie per ridurre al
minimo gli effetti dei cambiamenti climatici e/o l’impatto
delle misure di risposta delle Parti
menzionate in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere
in considerazione vi saranno il
finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento di
tecnologie.
ARTICOLO 4
1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano
concordato un’azione congiunta per
l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3,
saranno considerate adempienti
se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate,
espresse in equivalenti–biossido
di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato
A non supera la quantità loro
assegnata, calcolata in funzione degli impegni di
limitazione quantificata e di riduzione
delle emissioni elencate nell’Allegato B e conformemente
alle disposizioni dell’articolo 3. Il
rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle
Parti dell’accordo sarà stabilito
nell’accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato
il contenuto dell’accordo alla data
di deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di
approvazione o di adesione del
presente Protocollo.
Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i
firmatari della Convenzione dei
termini dell’accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per
la durata del periodo di
adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro
di una organizzazione
regionale di integrazione economica e di concerto con essa,
ogni variazione nella
composizione di detta organizzazione, successiva
all’adozione del presente Protocollo,
non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente
Protocollo. Ogni variazione nella
composizione dell’organizzazione avrà effetto solo ai fini
dell’attuazione degli impegni
previsti all’articolo 3 che siano adottati successivamente a
quella modificazione.
5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non
raggiungeranno il livello totale
combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà
responsabile del proprio livello di
emissioni stabilito nell’accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno
di una organizzazione
regionale di integrazione economica, Parte del presente
Protocollo, e di concerto con
essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di
integrazione economica,
individualmente, o congiuntamente con l’organizzazione
regionale di integrazione
economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà
responsabile, nel caso in cui venga
raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di
emissioni, del livello delle sue
emissioni, così come notificato in conformità del presente
articolo.
ARTICOLO 5
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più
tardi di un anno prima dell’inizio del
primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la
stima delle emissioni
Page 9
antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di
tutti i gas ad effetto serra non inclusi
nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le
linee guida di tali sistemi
nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie
specificate nel paragrafo 2
infra
.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da
sorgenti e dall’assorbimento
dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal saranno quelle
accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico e approvate
dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione.
Laddove tali metodologie non
vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti
necessari conformi alle metodologie
concordate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente
Protocollo nella sua prima sessione. Basandosi sul lavoro
del Gruppo Intergovernativo di
Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni
fornite dall’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti
agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà
regolarmente e, se opportuno,
revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo
pienamente conto delle decisioni
pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione
delle metodologie o degli
adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il
rispetto degli impegni assunti a norma
dell’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a
detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per
calcolare l’equivalente–biossido di
carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e
dall’assorbimento dei pozzi di gas ad
effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati
dal Gruppo Intergovernativo
di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla
Conferenza delle Parti nella sua
terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite
dall’Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo esaminerà periodicamente e, se
opportuno, revisionerà il
potenziale di riscaldamento globale di ciascuno di tali gas
ad effetto serra tenendo
pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza
delle Parti. Ogni revisione di
un potenziale di riscaldamento globale sarà applicabile solo
agli impegni di cui all’articolo 3
per ogni periodo di adempimento posteriore a detta
revisione.
ARTICOLO 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma
dell’articolo 3, ogni Parte inclusa
nell’Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti,
o acquistare da essa, unità di
riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione
delle emissioni antropiche da fonti o
all’aumento dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad
effetto serra in ogni settore
dell’economia, a condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle
Parti coinvolte; b) Ogni progetto
di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle
fonti, o un aumento
dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che
potrebbero essere realizzati
diversamente; c) La
Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di
riduzione delle
emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le
incombono a norma degli articoli
5 e 7; d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni
sarà supplementare alle misure
nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti
dall’articolo 3.
2. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo
potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile,
elaborare ulteriori linee guida per
l’attuazione del presente articolo, in particolar modo per
quel che riguarda la verifica e la
realizzazione dei rapporti 3. Una Parte inclusa
nell’Allegato I potrà autorizzare persone
giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità, ad
azioni volte alla creazione, alla
cessione o all’acquisizione, a norma del presente articolo,
di unità di riduzione delle
emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui
all’articolo 8, sorgesse una
questione relativa all’applicazione delle prescrizioni di
cui al presente articolo, la cessione
e l’acquisizione di unità di riduzione delle emissioni
potranno continuare dopo che la
questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna
Parte utilizzi dette unità per
adempiere ai propri impegni a norma dell’articolo 3 finché
non sarà risolto il problema del
rispetto delle obbligazioni.
ARTICOLO 7
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà
nell’inventario annuale delle emissioni
antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas
ad effetto serra non inclusi nel
Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle
decisioni della Conferenza delle
Parti, le informazioni supplementari, determinate
conformemente alle disposizioni di cui al
paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella
propria comunicazione nazionale,
presentata ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le
informazioni supplementari
necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni
assunti a norma del presente
Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui
al paragrafo 4
infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le
informazioni richieste, di cui al
paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che
essa è tenuta a presentare in
conformità della Convenzione per il primo anno del periodo
di adempimento dopo l’entrata
in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni
Parte presenterà le informazioni
richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della prima
comunicazione nazionale che
essa è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo
l’entrata in vigore, per detta
Parte, del presente Protocollo e dopo l’adozione delle linee
guida previste dal paragrafo 4
infra
. La frequenza con cui dovranno essere presentate le
successive informazioni
richieste ai sensi del presente articolo sarà stabilita
dalla Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo, tenendo
conto del calendario deciso
dalla Conferenza delle Parti per la presentazione delle
comunicazioni nazionali.
4. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo
adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà
periodicamente in seguito le linee guida
relative alla preparazione delle informazioni richieste a
norma del presente articolo,
considerando le direttive per la preparazione delle
comunicazioni nazionali delle Parti
inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle
Parti. La Conferenza
delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
deciderà anche prima del primo
periodo di adempimento le modalità di calcolo delle quantità
assegnate.
ARTICOLO 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da
ciascuna delle Parti incluse
nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in
adempimento delle pertinenti
decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle
linee guida adottate, a tal fine,
dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo a
norma del paragrafo 4
infra
. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 7,
paragrafo
1, da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I verranno
esaminate come parte della
compilazione annuale degli inventari delle emissioni e delle
quantità assegnate e della
corrispondente contabilità. Inoltre, le informazioni fornite
da ciascuna Parte inclusa
nell’Allegato I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2,
saranno esaminate come parte della
revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e
costituiti da esperti scelti tra
quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda
dei casi, da organizzazioni
intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a
tal fine, dal Conferenza delle
Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione
tecnica completa e dettagliata
dell’applicazione del presente Protocollo della Parte. I
gruppi di esperti elaboreranno un
rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente
Protocollo, nel quale valuteranno l’adempimento degli
impegni assunti dalla Parte in
esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati
ed i fattori che incidono
sull’adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto
a tutte le Parti della
Convenzione.
Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni
inerenti l’adempimento, indicate nel
rapporto, per ulteriori considerazioni della Conferenza
delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo.
4. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo
adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà
periodicamente, in seguito, le linee guida
per l’esame dell’applicazione del presente Protocollo da
parte dei gruppi di esperti, tendo
in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza
delle Parti.
5. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, con
l’assistenza dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se
necessario, dell’Organo
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico
esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma
dell’articolo 7, ed i rapporti sull’esame di
dette informazioni, effettuati a norma del presente
articolo; e b) Le questioni relative
all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del
paragrafo 3, nonché tutte le questioni
sollevate dalle Parti.
6. In
seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
adotterà, su ogni questione, le
decisioni necessarie al fine dell’attuazione del presente
Protocollo.
ARTICOLO 9
1. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo
esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle
migliori informazioni scientifiche
disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento
climatico ed il loro impatto come
pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed
economiche. Tali esami saranno
coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione,
in particolare quelli richiesti
all’articolo 4, paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo
2(a), della Convenzione.
Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo adotterà la misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della
Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi
esami saranno effettuati ad
intervalli regolari e precisi.
ARTICOLO 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma
differenziate responsabilità e delle
loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale,
dei loro obiettivi e delle loro
circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non
incluse nell’Allegato I ma
riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4, paragrafo
1, della Convenzione e
continuando a perseguire l’adempimento di tali impegni al
fine di raggiungere uno sviluppo
sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e
7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile,
programmi nazionali e, se
opportuno, regionali, economicamente convenienti ed
efficaci, per migliorare la qualità dei
fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei
modelli locali che riflettano la situazione
socio– economica di ogni Parte, al fine della realizzazione
periodica degli inventari
nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti e
l’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando
metodologie comparabili, che
dovranno essere decise dalla Conferenza delle Parti ed
essere conformi alle direttive per
le comunicazioni nazionali adottate dalla Conferenza delle
Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed
aggiorneranno regolarmente i
programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti
misure per mitigare i
cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato
adattamento ad essi; i) Tali programmi
dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico,
dei trasporti e dell’industria come
pure l’agricoltura, la silvicoltura e la gestione dei
rifiuti.
Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per
migliorare la pianificazione del
territorio permetterebbero di meglio adattarsi ai
cambiamenti climatici; ii) Le Parti incluse
nell’Allegato I presenteranno informazioni sulle misure
adottate in virtù del presente
Protocollo, compresi i programmi nazionali, a norma
dell’articolo 7; le altre Parti
cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali,
se opportuno, informazioni sui
programmi contenenti misure che, a loro avviso,
contribuiscono a fronteggiare i
cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le
misure volte alla riduzione
dell’aumento dei gas ad effetto serra e all’incremento dei
pozzi di assorbimento, al
rafforzamento delle capacità (capacity building) e
all’adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo
sviluppo, l’applicazione e la
diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di
pratiche e di processi ecologicamente
compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno
tutte le misure necessarie per
promuovere, facilitare e finanziare, se necessario,
l’accesso a dette fonti o a trasferirle, in
particolare verso i paesi in via di sviluppo, inclusa la
formulazione di politiche e programmi
per l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente
compatibili, che siano di pubblica
proprietà o di pubblico dominio, e la creazione, nel settore
privato, di una ambiente idoneo
che permetta la promozione del trasferimento di tecnologie
ecologicamente compatibili e
l’accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e
promuoveranno il mantenimento e lo
sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la
costituzione di archivi di dati al fine di
ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le
conseguenze negative del
cambiamento climatico e le conseguenze economiche e sociali
delle diverse strategie di
risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il
rafforzamento delle capacità e delle
misure endogene di partecipazione agli sforzi, ai programmi
e alle ricerche internazionali
ed intergovernativi relativi alla ricerca e all’osservazione
sistematica, a norma dell’articolo
5 della Convenzione.
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale,
ricorrendo, dove opportuno, ad
organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione di
programmi di educazione e
formazione, compreso il rafforzamento delle capacità
nazionali, in particolare sul piano
umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di
personale incaricato alla
formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in
via di sviluppo, e faciliteranno
sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai
cambiamenti climatici e l’accesso
alle relative informazioni.
Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per
attuare tali attività attraverso i
competenti organi della Convenzione, a norma dell’articolo 6
della Convenzione; f)
Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali
informazioni sui programmi e le attività
intraprese in applicazione del presente articolo, in
conformità alle pertinenti decisioni della
Conferenza delle Parti; g) Nell’adempiere agli impegni
previsti dal presente articolo
prenderanno pienamente in considerazione l’articolo 4,
paragrafo 8, della Convenzione.
ARTICOLO 11
1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno conto
delle disposizioni dell’articolo 4,
paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo
1, della Convenzione, in
conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4,
paragrafo 3, ed all’articolo 11 della
Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate ad
assicurare il funzionamento del
meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati
Parti della Convenzione e le
altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della
Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine
di coprire la totalità dei costi
concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per
migliorare nell’adempimento degli
impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a),
della Convenzione, e dell’articolo
10, punto a), del presente Protocollo; b) Forniranno,
inoltre, ai paesi in via di sviluppo
Parti, al fine del trasferimento di tecnologie, le risorse
finanziarie di cui essi hanno bisogno
per fronteggiare la totalità dei costi supplementari
concordati per procedere
nell’adempimento degli impegni già indicati all’articolo 4,
paragrafo 1, della Convenzione e
previsti all’articolo 10 del presente Protocollo, sui quali
un paese in via di sviluppo abbia
concordato con l’entità o le entità internazionali, di cui
all’articolo 11 della Convenzione,
conformemente al detto articolo.
L’adempimento di tali impegni terrà conto della necessità
che il flusso dei mezzi finanziari
sia adeguato e prevedibile, nonchè dell’importanza di una
adeguata divisione delle spese
tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti
impartiti all’entità o alle entità
incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario
della Convenzione, figuranti nelle
pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, comprese
quelle adottate prima
dell’adozione del presente Protocollo, si applicheranno
mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti
sviluppate che figurano nell’Allegato II
della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via
di sviluppo Parti potranno
ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo
10 del presente Protocollo,
attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
ARTICOLO 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di
assistere le Parti non incluse
nell’Allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo
sostenibile e contribuire all’obiettivo
finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse
nell’Allegato I ad adempiere ai loro
impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle
loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di
attività di progettazione finalizzate
alle riduzioni certificate delle emissioni; e b) Le Parti
incluse nell’Allegato I potranno
utilizzare le riduzioni certificate delle emissioni
derivanti da tali per contribuire in parte
all’adempimento degli impegni quantificati di limitazione e
riduzione delle emissioni ai
sensi dell’articolo 3, in conformità a quanto determinato dalla
Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto
all’autorità e alle direttive della
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo e alla
supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno
sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività
saranno certificate da enti operativi
designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente
Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte
coinvolta; b) Benefici reali, misurabili
e a lungo termine, in relazione con la mitigazione dei
cambiamenti climatici; e c) Riduzione
delle emissioni che siano supplementari a quelle che si
produrrebbero in assenza
dell’attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad
organizzare, se necessario, il
finanziamento delle attività certificate.
7. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo,
nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le
procedure volte ad assicurare la
trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un
audit e ad una verifica
indipendente delle attività.
8. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo
assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività
certificate sia utilizzata per coprire
le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via
di sviluppo, che siano
particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del
cambiamento climatico, a far fronte ai
costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo
pulito, in particolare alle attività
indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di
unità di riduzione certificate delle
emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione
sarà sottoposta alle direttive
impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno
sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra
l’anno 2000 e l’inizio del primo periodo
di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire
all’adempimento degli impegni previsti
per detto periodo.
ARTICOLO 13
1. La
Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione,
agirà come riunione
delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del
presente Protocollo possono
partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle
sessioni della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
Quando la Conferenza
delle
Parti agisce come riunione delle Parti del presente
Protocollo le decisioni, ai sensi del
Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti
del presente Protocollo.
3. Quando la
Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del
presente
Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza delle
Parti che rappresenti una Parte
della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del
presente Protocollo sarà
sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del
presente Protocollo e tra esse.
4. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo
esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo
e, conformemente al suo
mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la
sua effettiva attuazione.
Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente
Protocollo e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono
comunicate conformemente alle
disposizioni del presente Protocollo, l’attuazione del
Protocollo a cura delle Parti, gli effetti
generali delle misure adottate in applicazione del presente
Protocollo, in particolare gli
effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro
impatto cumulativo, ed i progressi
realizzati al fine del raggiungimento dell’obiettivo finale
della Convenzione; b) Esaminerà
periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai
sensi del presente Protocollo,
prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto
dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e
dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce
dell’obiettivo della Convenzione,
dell’esperienza acquisita nel corso della sua attuazione e
dell’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecniche esaminerà ed adotterà periodici
rapporti sull’attuazione del presente
Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle
misure adottate dalle Parti per
far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti,
tenendo conto delle diverse
circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei
loro rispettivi impegni ai sensi del
presente Protocollo; d) Faciliterà, a richiesta di due o più
Parti, il coordinamento delle
misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento
climatico ed ai suoi effetti,
tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità e
capacità delle Parti e dei
rispettivi impegni ai sensi del presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo della
Convenzione e alle
disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena
considerazione le pertinenti
decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il
periodico perfezionamento di
metodologie comparabili per l’attuazione efficace del
presente Protocollo, che saranno
adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente
Protocollo; f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi
questione necessaria all’attuazione
del presente Protocollo; g) Cercherà di mobilitare ulteriori
risorse finanziarie in conformità
dell’articolo 11, paragrafo 2; h) Creerà gli organi
sussidiari considerati necessari per
l’attuazione del presente Protocollo; i) Solleciterà ed
utilizzerà, se necessario, i servizi e la
cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli
organismi intergovernativi e non
governativi competenti e le informazioni che essi
forniscono; j) Eserciterà le altre funzioni
che siano necessarie per l’attuazione del presente
Protocollo e considererà ogni incarico
derivante da una decisione della Conferenza delle Parti
della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le
procedure finanziarie applicate
ai sensi della Convenzione si applicheranno
mutatis mutandis
al presente Protocollo, a
meno che la
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente
Protocollo non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della
Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza
con la prima sessione della
Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in vigore
del presente Protocollo. Le
ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo si terranno ogni anno e coincideranno
con le sessioni ordinarie della
Conferenza delle Parti, a meno che la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti
agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà
necessario, o quando una delle Parti
lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi
dalla comunicazione alle Parti, a
cura del Segretariato, sia appoggiata da almeno un terzo
delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie
specializzate e l’Agenzia
Internazionale dell’Energia Atomica, come pure tutti gli
Stati membri di dette
organizzazioni od osservatori che non siano parte della
Convenzione, potranno essere
rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od
agenzia, nazionale od
internazionale, governativo o non governativo, che è
competente nelle materie di cui al
presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato
del suo desiderio di essere
rappresentato come osservatore nel corso di una sessione
della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
potrà essere ammessa come
osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti
vi si opponga.
L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà
soggetta al regolamento interno di
cui al paragrafo 5.
ARTICOLO 14
1. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della
Convenzione, avrà la funzione di
Segretariato del presente Protocollo.
2. L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo
alle funzioni del Segretariato, e
l’articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il
funzionamento, si applicheranno
mutatis mutandis
al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre,
le funzioni
assegnategli ai sensi del presente Protocollo.
ARTICOLO 15
1. L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico e l’Organo Sussidiario di
Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della
Convenzione, avranno, rispettivamente, la
funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico e di Organo
Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le
disposizioni della Convenzione
relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, come
stabilito dalla Convenzione,
mutatis mutandis
al presente Protocollo. Le sessioni dell’Organo Sussidiario
del Consiglio
Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di
Attuazione del presente Protocollo
coincideranno con quelle dell’Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico e
dell’Organo Sussidiario di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del
presente Protocollo potranno
partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni
sessione degli Organi Sussidiari.
Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari
del presente Protocollo le
decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate
esclusivamente per quelle Parti
che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e
10 della Convenzione esercitano le
loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il
presente Protocollo, ogni membro
del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che
rappresenti una parte della Convenzione
che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo
è sostituito da un nuovo
membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra di
esse.
ARTICOLO 16
1. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo
considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al
presente Protocollo, e se del
caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale
di cui all’articolo 13 della
Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà
essere adottata dalla
Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo
multilaterale che possa essere
applicato al presente Protocollo lo sarà senza pregiudizio
delle procedure e dei
meccanismi di cui all’articolo 18.
ARTICOLO 17
1. La
Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le
norme e le linee guida
pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione
dei rapporti e la contabilità relativa
al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse
nell’Allegato B potranno partecipare
al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere
agli impegni assunti a norma
dell’articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà
integrativo delle misure adottate a livello
nazionale per adempiere agli impegni quantificati di
limitazione e riduzione delle emissioni
previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi
appropriati ed efficaci per
determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle
disposizioni del presente
Protocollo, determinando una lista indicativa delle
conseguenze, che tengano conto della
causa, del tipo, del grado e della frequenza
dell’inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente
articolo, avranno conseguenze
vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un
emendamento al presente Protocollo.
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si
applicheranno
mutatis mutandis alpresente Protocollo.
ARTICOLO 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente
Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati
durante una sessione ordinaria
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo. Il
testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo
sarà comunicato alle parti
dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla
quale l’emendamento sarà
proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà,
inoltre, il testo di ogni proposta di
emendamento alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e,
a titolo informativo, al
Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un
accordo per consenso su qualsiasi
proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli
sforzi in tal senso si
dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo,
l’emendamento sarà adottato,
come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle
Parti presenti e votanti.
L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al
Depositario, che lo
trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno
depositati presso il
Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al
paragrafo 3
supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno
accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario
avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti delle Parti
del Presente Protocollo.
5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il
novantesimo giorno successivo
alla data in cui la
Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo
strumento di
accettazione del detto emendamento.
ARTICOLO 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte
integrante di esso e, salva
disposizione contraria espressa, ogni riferimento al
Protocollo costituirà, allo tempo stesso,
un riferimento ai suoi allegati.
Gli allegati adottati successivamente all’entrata in vigore
del presente Protocollo si
limiteranno a liste, moduli e ad altri documenti descrittivi
di carattere scientifico, tecnico,
procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o
emendamenti agli allegati del
presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti
agli allegati del presente
Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria
della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il
testo di ogni proposta di
allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle
Parti dal Segretariato
almeno sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato
o l’emendamento sarà
proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà,
inoltre, il testo di ogni proposta di
allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai
firmatari della Convenzione e,
per conoscenza, al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un
accordo per consenso su qualsiasi
proposta di allegato o di emendamento ad un allegato . Se
tutti gli sforzi in tal senso si
dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo,
l’allegato o l’emendamento ad
un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a
maggioranza dei tre quarti delle Parti
presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento ad un
allegato adottato sarà comunicato dal
Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le
Parti per l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli
Allegati A o B, che sia stato
adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per
tutte le Parti del presente
Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà
comunicato loro l’adozione
dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad eccezione
delle Parti che abbiano
notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo,
che non accettano l’allegato o
l’emendamento all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad un
annesso entrerà in vigore,
per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non
accettazione, il novantesimo giorno
successivo alla data di ricevimento, da parte del
Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un
allegato comporta un
emendamento al presente Protocollo, l’allegato o
l’emendamento ad un allegato non
entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al
Protocollo non entrerà in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente
Protocollo saranno adottati ed
entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui
all’articolo 20, a
condizione che
ogni emendamento all’Allegato B sia adottato solo con il
consenso scritto della Parte
interessata.
ARTICOLO 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2
infra
, ogni Parte disporrà di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica,
nell’area di loro competenza,
disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di
voti uguale al numero dei loro Stati
membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali
organizzazioni non eserciteranno il
loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri eserciterà
il suo, e viceversa.
ARTICOLO 23
Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite sarà il Depositario del
presente Protocollo.
ARTICOLO 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto
alla ratifica, accettazione o
approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di
integrazione economica che
sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le
Sede dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo
1999 e sarà disponibile per
l’adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui
cesserà di essere aperto alla
firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione
o adesione saranno depositati
presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica
che diventi Parte del presente
Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia,
sarà vincolata a tutte le
obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una
organizzazione abbia uno o più
Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta
organizzazione ed i suoi Stati
membri determineranno le rispettive responsabilità per
l’adempimento delle loro
obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In
tali casi, l’organizzazione e gli
Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i
diritti derivanti dal presente
Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, le organizzazioni
regionali di integrazione economica indicheranno il loro
livello di competenza rispetto alle
questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette
organizzazioni informeranno il
Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di ogni
sostanziale modifica nella portata
della loro competenza.
ARTICOLO 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data in cui almeno
55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse
nell’Allegato I le cui emissioni totali di
biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle
emissioni totali al 1990
dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di
ratifica, approvazione, adesione,
accettazione.
2. Al fine del presente articolo, "il totale delle
emissioni di biossido di carbonio al 1990
delle Parti incluse nell’Allegato I" si considera la
quantità notificata dalle Parti incluse
nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano il
presente Protocollo o ad una data
anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata
a norma dell’articolo 12
della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione
economica che ratifichi,
accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una
volta che tutte le condizioni di cui
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al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state
realizzate, il presente Protocollo entra in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
deposito degli strumenti di ratifica,
approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato
da una organizzazione regionale
di integrazione economica non si aggiunge a quelli
depositati dagli Stati Membri
dell’organizzazione stessa.
ARTICOLO 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente
Protocollo.
ARTICOLO 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente
Protocollo è entrato in vigore per una
Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal
presente Protocollo attraverso
una notifica scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui
il Depositario ne abbia ricevuto
notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella
detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà
considerata, contemporaneamente,
ritirata dal presente Protocollo.
ARTICOLO 28
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo,
cinese, francese, inglese, russo e
spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il
Segretariato Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
REDATTO a Kyoto il giorno undici dicembre
millenovecentonovantasette.
IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno
firmato il presente Protocollo alle date indicate.
ALLEGATO A
Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Ossido di azoto
(N2O) Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6)
Settori/categorie delle fonti Energia
Combustione di carburanti Settore energetico Industrie
manifatturiere ed edili Trasporti
Altri settori Altro Emissioni fuoriuscite da combustibili
Combustibili solidi Petrolio e gas
naturale Altro Processi industriali Prodotti minerali
Industria chimica Metallurgia Altre
produzioni Produzione di idrocarburi alogenati e di
esafluoro di zolfo Consumo di
idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo Altro Uso di
solventi e di altri prodotti
Agricoltura Fermentazione enterica Trattamento del letame
Risicoltura Terreni agricoli
Incendi controllati delle savane Incenerimento sul luogo di
rifiuti agricoli Altro Rifiuti
Discariche per rifiuti solidi Trattamento delle acque reflue
Incenerimento dei rifiuti Altro
ALLEGATO B
Parte Quantificazione degli impegni di limitazione o di
riduzione delle emissioni
(percentuale delle emissioni dell’anno o del periodo di
riferimento)
Australia .................................................................................................
108
Austria......................................................................................................
92
Belgio
.......................................................................................................
92
Bulgaria*
...................................................................................................
92
Canada.....................................................................................................
94
Comunità Europea
...................................................................................
92
Croazia*...................................................................................................
95
Danimarca ................................................................................................
92
Estonia*....................................................................................................
92
Federazione Russa* ................................................................................
100
Finlandia
...................................................................................................
92
Francia
.....................................................................................................
92
Germania..................................................................................................
92
Giappone..................................................................................................
94
Grecia.......................................................................................................
92
Irlanda......................................................................................................
92
Islanda....................................................................................................
110
Italia
.........................................................................................................
92
Lettonia*...................................................................................................
92
Liechtenstein.............................................................................................
92
Lituania*...................................................................................................
92
Lussemburgo
............................................................................................
92
Monaco....................................................................................................
92
Norvegia.................................................................................................
101
Nuova Zelanda
.......................................................................................
100
Olanda......................................................................................................
92
Polonia*....................................................................................................
94
Portogallo
.................................................................................................
92
Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord
........................... 92
Repubblica
Ceca*.....................................................................................
92
Romania*..................................................................................................
92
Slovacchia*...............................................................................................
92
Slovenia*..................................................................................................
92
Spagna
.....................................................................................................
92
Stati Uniti
d’America.................................................................................
93
Svezia.......................................................................................................
92 *
Svizzera....................................................................................................
92
Ucraina*.................................................................................................
100
Ungheria*
.................................................................................................
94
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I Paesi indicati con l’asterico sono quelli in transizione
verso un’economia di mercato
DECISIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DELLE PARTI
(12^ sessione plenaria, 11 dicembre 1997)
Decisione 1/CP.3
Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici
La
Conferenza delle Parti,
Avendo esaminato nella sua prima sessione l’articolo 4,
paragrafo 2(a) e (b), della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici ed essendo giunta alla
conclusione che i detti incisi non sono adeguati, Ricordando
la sua decisione 1/CP.1,
intitolata "Mandato di Berlino: esame dell’adeguatezza
dell’articolo 4, paragrafo 2 (a) e (b),
proposte relative al Protocollo e decisioni che
seguono", nella quale ha deciso di realizzare
un piano che le permetta di adottare le misure adeguate per
il periodo successivo all’anno
2000 attraverso l’adozione, nella sua terza sessione, di un
protocollo o di un altro
strumento giuridico, Ricordando inoltre che uno dei fini di
detto piano era di rafforzare gli
impegni assunti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2(a) e
(b), della Convenzione al fine che i
paesi sviluppati Parti e le altre Parti incluse
nell’Allegato I elaborino delle politiche e misure
e fissino degli obiettivi quantificati di limitazione e
riduzione secondo scadenze precise –
ad esempio 2005, 2010 e 2020 – per le loro emissioni
antropiche dalle fonti e
l’assorbimento dai loro pozzi di gas ad effetto serra non
inclusi nel Protocollo di Montreal,
Ricordando anche che, secondo il Mandato di Berlino, il
piano non introdurrà nuovi
impegni per le Parti che non sono incluse nell’Allegato I,
ma riaffermerà gli impegni di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, e continuerà a promuovere la
realizzazione di detti impegni al
fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, tenendo conto
l’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7,
34 Prendendo nota dei rapporti del Gruppo Speciale del
Mandato di Berlino sui lavori delle
sue otto sessioni1, Avendo esaminato con interesse il
rapporto presentato dal Presidente
del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino, Prendendo nota
con soddisfazione del
rapporto del Presidente del Comitato Plenario sui risultati
dei lavori del Comitato,
Riconoscendo la necessità di preparare la rapida entrata in
vigore del Protocollo di Kyoto
della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, Cosciente del
fatto che è auspicabile iniziare i lavori tempestivamente al
fine di aprire la strada al
successo della quarta sessione della Conferenza delle Parti,
che si terrà a Buenos Aires
(Argentina), 1. Decide di adottare il Protocollo di Kyoto
della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, in Allegato alla
presente decisione; 2. Domanda
al Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite di essere il Depositario
del detto Protocollo e di aprirlo alla firma dal 16 marzo
1998 al 15 marzo 1999, a
New
York; 3. Invita tutte le Parti della Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici a firmare il Protocollo il 16 marzo
1998 o il prima possibile dopo
tale data, come pure di depositare, nel più breve tempo
possibile, i loro strumenti di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a seconda
dei casi; 4. Invita inoltre gli
Stati che non sono Parti della Convenzione a ratificarla o
ad aderirvi senza ritardo, a
seconda dei casi, al fine che possano divenire Parti del
Protocollo; 5. Domanda al
Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico
e Tecnologico e al Presidente
dell’Organo Sussidiario di Attuazione, tenuto conto del
programma budgetario approvato
per il biennio 1998–1999 e del corrispondente programma di
lavoro del Segretariato2, di
indicare al Segretariato le linee guida relative ai lavori
preparatori necessari affinché la
Conferenza delle Parti esamini, nella sua quarta sessione,
le questioni che seguono e che
i corrispondenti impegni siano ripartiti tra i rispettivi
organi sussidiari, come opportuno:
a) Determinazione delle modalità, delle norme e delle linee
guida da seguire per stabilire
quali attività antropiche supplementari, legate alle
variazioni delle emissioni dalle fonti e
dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle
categorie dei terreni agricoli,
nonché nelle categorie della variazione della destinazione
d’uso dei terreni e dei boschi,
dovranno essere aggiunte o sottratte alle quantità
attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I
della Convenzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4,
del Protocollo; b) Definizione dei
principi, delle modalità, delle norme e delle linee guida da
applicare per la verifica, la
preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio
dei diritti di emissione, ai
sensi dell’articolo 17 del Protocollo; c) Elaborazione delle
linee guida che permettano alle
Parti del Protocollo incluse nell’Allegato I della
Convenzione di trasferire ad ogni altra di
dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione
risultanti da progetti finalizzati alla
riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento
dell’assorbimento antropico dei
pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore
dell’economia, ai sensi dell’articolo 6 del
Protocollo; d) Esame e, se necessario, adozione delle misure
idonee per affrontare la
situazione delle Parti incluse nell’Allegato B del
Protocollo, per le quali i progetti individuali
avrebbero un impatto proporzionale significativo sulle
emissioni nel corso del periodo di
adempimento; e) Analisi delle incidenze dell’articolo 12,
paragrafo 10, del Protocollo; 6.
Invita il Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico e il
Presidente dell’Organo Sussidiario di Attuazione a
presentare a detti organi, nella loro
ottava sessione, una proposta comune relativa ai lavori
preparatori da intraprendere per
permettere alla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente
Protocollo, di adempiere agli impegni previsti del presente
Protocollo, alla prima sessione
successiva alla sua entrata in vigore.
Decisione 2/CP.3
Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto
La
Conferenza delle Parti,
Ricordando le sue decisioni 4/CP.1 e 9/CP.2, Facendo sue le
conclusioni pertinenti
adottate dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e
Tecnologico nella sua quarta
sessione, 1. Riafferma che le Parti dovranno usare la
versione rivista, nel 1996, delle
Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto
Serra, adottata dal Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, per
stimare e notificare le quantità
di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di
Montreal emesse dalle fonti antropiche
e assorbite dai pozzi; 2. Afferma che le emissioni effettive
di idrofluorocarburi, di
perfluorocarburi, esafluoro di zolfo dovranno essere stimate
quando i dati saranno
disponibili e utilizzati per la notifica delle emissioni. Le
Parti dovranno compiere ogni sforzo
per determinare le fonti dei dati necessari; 3. Riafferma che
i potenziali di riscaldamento
atmosferico utilizzati dalle Parti debbono essere quelli
indicati dal Gruppo Intergovernativo
di Esperti sul Cambiamento Climatico nel suo Secondo
Rapporto di Valutazione ("valori
PRA stabiliti nel 1995 dal GIECC") e che si basano
sugli effetti dei gas ad effetto serra su
un arco temporale di 100 anni, tenuto conto delle incertezze
inerenti alla stima dei
potenziali di riscaldamento. Inoltre, a solo titolo
informativo, le Parti potranno anche
utilizzare altri archi temporali come previsto dal Secondo
Rapporto di Valutazione; 4.
Ricorda che in virtù della versione rivista, nel 1996, delle
Linee Guida per gli Inventari
Nazionali dei Gas ad Effetto Serra, adottata dal Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico, le emissioni calcolate sulla base del
combustibile venduto a navi
o aeronavi del trasporto internazionale non devono
includersi nei totali nazionali, ma
dovranno essere notificati separatamente; ed incita l’Organo
Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico affinché esamini, in futuro,
l’inserimento di dette emissioni negli
inventari generali dei gas ad effetto serra delle Parti; 5.
Decide che le emissioni risultanti
dalle operazioni internazionali realizzate in conformità
della Carta delle Nazioni Unite non
saranno incluse nei totali nazionali, ma saranno notificate
separatamente; le altre
emissioni attribuibili ad operazioni multilaterali saranno
incluse nei totali nazionali delle
emissioni di una o più Parti coinvolte.
Decisione 3/CP.3
Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della
Convenzione
La
Conferenza delle Parti,
Prendendo nota delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9
dell’articolo 4 della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,
Prendendo nota anche delle
disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione e del punto
b) del paragrafo 1 del "Mandato
di Berlino", 1. Richiede all’Organo Sussidiario di
Attuazione di iniziare, nella sua ottava
sessione, un processo volto ad identificare e determinare le
misure necessarie per
fronteggiare gli specifici bisogni dei paesi in via di
sviluppo Parti indicati ai paragrafi 8 e 9
dell’articolo 4 della Convenzione, contro gli effetti
negativi dei cambiamenti climatici e/o
l’impatto delle misure di risposta. Le questioni che si dovranno
esaminare
comprenderanno le misure relative al finanziamento,
all’assicurazione ed al trasferimento
di tecnologie; 2. Richiede inoltre all’Organo Sussidiario di
Attuazione di informare la
Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, dei risultati
di detto processo; 3. Invita la
Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, ad
adottare una decisione sulle misure
necessarie in base alle conclusioni e raccomandazioni di
detto processo.
RAPPORTO DELLA CONFERENZA DELLE PARTI SUI LAVORI DELLA TERZA
SESSIONE
Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle
Parti incluse all’Allegato I nel
1990,
ai fini dell’articolo 25 del Protocollo di Kyotoa
Page 33
Parte Emissioni (Gg) Percentuale
Australia
288 965
2,1
Austria
59 200
0,4
Belgio
113 405
0,8
Bulgaria
82 990
0,6
Canada
457 441
3,3
Danimarca
52 100
0,4
Estonia
37 797
0,3
Federazione Russa
2 388 720 17,4
Finlandia
53 900
0,4
Francia
366 536
2,7
German