Preambolo
I partecipanti,
riconoscendo che il commercio dei diamanti
insanguinati è un grave problema internazionale, che può contribuire ad
alimentare direttamente i conflitti armati, le attività di movimenti ribelli
volte ad indebolire o rovesciare governi legittimi, il traffico illecito e la
proliferazione degli armamenti, in particolare armi portatili e di
piccolo calibro, riconoscendo altresì gli effetti
devastanti dei conflitti alimentati dal commercio dei diamanti insanguinati
sulla pace e sulla sicurezza delle popolazioni dei paesi colpiti, nonché le
gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate durante questi conflitti,
tenendo presenti l’impatto negativo di questi conflitti sulla stabilità
regionale e gli obblighi imposti agli Stati dalla Carta delle Nazioni Unite per
preservare la pace e lasicurezza internazionali, consapevoli che sono
necessarie urgenti misure internazionali per impedire che il problema dei diamanti insanguinati incida
negativamente sul commercio legittimo dei diamanti, il quale ha un ruolo
importante nelle economie dei numerosi Stati, soprattutto paesi in via di
sviluppo, che producono, lavorano, esportano e importano diamanti, rammentando
tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, incluse le pertinenti
disposizioni delle risoluzioni 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), e 1343 (2001),
e decisi a sostenere l’attuazione delle misure ivi previste, sottolineando la
risoluzione 55/56 (2000) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul legame
tra commercio di diamanti insanguinati e guerre, nella quale si chiede alla
comunità internazionale di intervenire con urgenza e attenzione onde adottare
misure efficaci e concrete per la soluzione del problema, sottolineando inoltre la raccomandazione
formulata nel quadro della risoluzione 55/56 dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, affinché la comunità internazionale elabori proposte
particolareggiate per lo sviluppo di un sistema semplice ed efficace di
certificazione internazionale per i diamanti grezzi basato essenzialmente sui sistemi di certificazione nazionali e su
standard minimi concordati a livello internazionale, rammentando che il
processo di Kimberley, creato per trovare una soluzione al problema
internazionale dei diamanti insanguinati, mirava a coinvolgere tutte le parti
interessate, cioè gli Stati produttori, esportatori ed importatori di diamanti, l’industria dei diamanti e la società civile, convinti
che il legame fra diamanti insanguinati e guerre può essere spezzato introducendo
un sistema di certificazione per i diamanti grezzi inteso ad escludere i diamanti insanguinati dal commercio legittimo, rammentando
che il processo di Kimberley è giunto alla conclusione che un sistema internazionale
di certificazione per i diamanti grezzi, basato sulle norme e sulle prassi nazionali e su standard minimi concordati
a livello internazionale, sarà il modo più efficace per affrontare il problema
dei diamanti insanguinati, prendendo atto delle importanti iniziative già
adottate per trovare una soluzione al problema, in particolare dai governi
dell’Angola, della Repubblica democratica del Congo, della Guinea e della
Sierra Leone e da altri paesi produttori, esportatori e importatori di
diamanti, nonché dall’industria dei diamanti, in particolare dal «World Diamond
Council», e dalla società civile, plaudendo alle iniziative di autoregolamentazione
su base volontaria annunciate dall’industria dei diamanti, e consapevoli che un
sistema di questo tipo contribuirà ad assicurare un efficace controllo interno
sui diamanti grezzi conforme al sistema
internazionale di certificazione per i diamanti grezzi,
riconoscendo che un siffatto sistema sarà credibile soltanto se tutti i
partecipanti avranno istituito sistemi interni di controllo per eliminare i
diamanti insanguinati dalla catena di produzione, esportazione e importazione
di diamanti grezzi nei loro territori, pur tenendo presente che le differenze a
livello di metodi di produzione, pratiche commerciali e controlli istituzionali
potrebbero richiedere l’applicazione di metodi diversi per conformarsi agli
standard minimi, consapevoli altresì che il sistema internazionale di
certificazione per i diamanti grezzi deve rispettare la normativa in materia di
commercio internazionale, riconoscendo che occorre rispettare la sovranità
nazionale e i principi di uguaglianza, vantaggi reciproci e consenso, raccomandano
quanto segue:
Sezione I
Definizioni
Ai fini del sistema internazionale di
certificazione per i diamanti grezzi (qui di seguito denominato «il sistema di
certificazione»), si intende per
diamanti insanguinati: i
diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare i conflitti volti a
rovesciare governi legittimi, come indicato nelle pertinenti risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vigore, o in altre analoghe
risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dal Consiglio di
sicurezza, e come indicato e riconosciuto nella risoluzione 55/56
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, o in altre analoghe risoluzioni
che potrebbero essere adottate in futuro dall’Assemblea generale,
paese di origine: il
paese in cui è stata estratta una spedizione di diamanti grezzi,
paese di provenienza:
l’ultimo partecipante dal quale è stata esportata una spedizione di diamanti grezzi,
come indicato nella documentazione d’importazione,
diamante: un minerale naturale di
forma isometrica costituito essenzialmente da carbonio cristallizzato puro, la
cui durezza sulla scala di Mohs (incisione) è pari a 10, il cui peso specifico
è pari a circa 3,52 e il cui indice di rifrazione è pari a 2,42,
esportazione: l’uscita materiale o
il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un
partecipante,
autorità di esportazione: le
autorità o gli organismi designati da un partecipante dal cui territorio è
esportata una spedizione di diamanti grezzi, e che sono autorizzati a convalidare
il certificato del processo di Kimberley,
zona di libero scambio: una
parte del territorio di un partecipante in cui le merci introdotte sono di
solito considerate, per quanto riguarda imposte e dazi all’importazione, come
poste al di fuori del territorio doganale,
importazione: l’ingresso materiale
o l’introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di
un partecipante,
autorità di importazione: le
autorità o gli organismi designati da un partecipante nel cui territorio è
importata una spedizione di diamanti grezzi e incaricati di espletare tutte le
formalità previste per l’importazione, in particolare la verifica dei certificati,
certificato del processo di Kimberley: un
documento non falsificabile, di formato particolare, che attesta che una
spedizione di diamanti grezzi è conforme ai requisiti richiesti dal sistema di
certificazione,
osservatore: un rappresentante
della società civile, dell’industria dei diamanti, delle organizzazioni internazionali
e dei governi non partecipanti invitato a partecipare alle riunioni plenarie,
partita: uno o più diamanti imballati
insieme, partita di origine mista: una partita che contiene diamanti grezzi
provenienti da due o più paesi d’origine,
partecipante: uno Stato o
un’organizzazione regionale d’integrazione economica per i quali opera il
sistema di certificazione, organizzazione regionale d’integrazione economica:
un’organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa
organizzazione le competenze relative al sistema di certificazione,
diamanti grezzi: diamanti non
lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai
codici 7102 10 00, 7102 21 00 e 7102 31 00 del sistema armonizzato di
designazione e di codificazione delle merci,
spedizione: l’importazione o
l’esportazione fisica di una o più partite,
transito: il passaggio fisico sul
territorio di un partecipante o non partecipante, con o senza trasbordo,
deposito o variazione di modo di trasporto, se tale passaggio rappresenta
soltanto una parte del tragitto completo, che ha inizio e termina al di là della
frontiera del partecipante o non partecipante attraverso il cui territorio
transita la spedizione.
Sezione II
Certificato del processo di Kimberley
Ciascun partecipante dovrebbe assicurarsi che:
a) ogni spedizione di diamanti grezzi destinata
all’esportazione sia corredata di un certificato del processo di Kimberley (qui
di seguito denominato «il certificato»);
b) le procedure per il rilascio dei certificati
siano conformi agli standard minimi del processo di Kimberley stabiliti nella
sezione IV;
c) i certificati siano conformi ai requisiti
minimi indicati nell’allegato I. Una volta assicurato il rispetto di questi
requisiti, i partecipanti possono aggiungere a loro discrezione altri elementi
ai propri certificati, per esempio la
forma, dati supplementari o caratteristiche di
sicurezza;
d) ai fini della convalida, le caratteristiche
dei certificati, come indicato nell’allegato I, siano notificate, tramite il
presidente, a tutti gli altri partecipanti.
Sezione III
Impegni in relazione al commercio internazionale
dei diamanti grezzi
Ciascun partecipante deve:
a) per quanto riguarda le esportazioni di
diamanti grezzi in un partecipante, chiedere che ogni spedizione sia corredata
di un certificato debitamente convalidato;
b) per quanto riguarda i diamanti grezzi
importati da un partecipante:
– richiedere un certificato debitamente
convalidato,
– inviare rapidamente l’avviso di ricevimento
alla competente autorità d’esportazione. La conferma dovrebbe riguardare almeno
il numero del certificato, il numero di partite, il peso in carati e i dati
relativi all’importatore e all’esportatore,
– decidere che l’originale del certificato sia
conservato e sia facilmente accessibile per un periodo non inferiore a tre
anni;
c) assicurarsi che nessuna spedizione di diamanti
grezzi sia importata da o esportata verso un non partecipante;
d) riconoscere che i partecipanti attraverso il
cui territorio transitano le spedizioni non sono tenuti a conformarsi agli
obblighi di cui alle lettere a) e b) e alla sezione II, lettera a), purché le
autorità competenti del partecipante in questione garantiscano che la spedizione lascia
il suo territorio nelle stesse condizioni in cui vi è entrata (cioè, chiusa e
non manomessa).
Sezione IV
Controlli interni, Impegni dei partecipanti
Ciascun partecipante dovrebbe:
a) istituire un sistema di controlli interni
inteso ad eliminare i diamanti insanguinati dalle spedizioni di diamanti grezzi
importati nel e esportati dal proprio territorio;
b) designare una o più autorità di importazione e
di esportazione;
c) assicurarsi che i diamanti grezzi siano
importati ed esportati in contenitori in grado di resistere alle manomissioni;
d) se necessario, modificare o adottare leggi o
regolamenti per attuare il sistema di certificazione e applicare sanzioni
dissuasive e proporzionate in caso di trasgressioni;
e) raccogliere e conservare dati ufficiali
relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni e scambiarli
conformemente alle disposizioni della sezione V;
f) all’atto dell’istituzione di un sistema di controlli
interni, tenere conto, se necessario, delle opzioni e delle raccomandazioni
relative ai controlli interni indicate nell’allegato II.
Principi di autoregolamentazione dell’industria
I partecipanti si rendono conto che un sistema
volontario di autoregolamentazione dell’industria, quale indicato nel preambolo
del presente documento, comprenderà un sistema di garanzie basato sui controlli
di revisori indipendenti di singole società e sulle sanzioni interne fissate
dall’industria, in modo da rendere rintracciabili le transazioni di diamanti grezzi da parte delle
autorità di governo.
Sezione V
Cooperazione e trasparenza
I partecipanti dovrebbero:
a) scambiarsi, tramite la presidenza,
informazioni relative alle autorità o agli organismi designati responsabili per
l’attuazione delle disposizioni del presente sistema di certificazione. Ciascun
partecipante dovrebbe fornire, tramite la presidenza, agli altri partecipanti
informazioni, preferibilmente per via elettronica, sulla normativa, sui
regolamenti, sulle norme, sulle procedure e sulle pratiche da esso applicati e,
eventualmente, aggiornarle. Tra le informazioni dovrebbe essere inclusa una sintesi
in inglese dei punti fondamentali;
b) raccogliere e mettere a disposizione di tutti
gli altri partecipanti, tramite la presidenza, dati statistici conformemente ai
principi stabiliti nell’allegato III;
c) scambiarsi periodicamente informazioni ed
altri dati pertinenti, inclusi quelli sull’autovalutazione, per determinare le
migliori pratiche nelle varie circostanze;
d) considerare favorevolmente le richieste di
assistenza di altri partecipanti per migliorare il funzionamento del sistema di
certificazione nei loro territori;
e) informare un altro partecipante, tramite la
presidenza, se ritengono che la normativa, i regolamenti, le norme, le
procedure o le prassi applicate dal suddetto partecipante non garantiscono
l’assenza di diamanti insanguinati nelle sue esportazioni;
f) cooperare con gli altri partecipanti per la
soluzione di problemi che possono nascere da circostanze non volute e che
potrebbero comportare l’inosservanza dei requisiti minimi per il rilascio o
l’accettazione dei certificati e informare tutti gli altri partecipanti dei
problemi riscontrati e delle soluzioni trovate;
g) favorire, attraverso le autorità competenti,
una più stretta collaborazione tra le agenzie incaricate dell’applicazione
della normativa e le autorità doganali dei paesi partecipanti.
Sezione VI
Questioni amministrative
Riunioni
1. I partecipanti e gli osservatori si incontrano
annualmente in riunione plenaria e, se lo ritengono necessario, in altre occasioni,
per discutere sull’efficacia del sistema di certificazione.
2. Durante la prima riunione plenaria i
partecipanti dovrebbero adottare il regolamento interno per le riunioni.
3. Le riunioni si tengono nel paese in cui
risiede il presidente, a meno che un partecipante o un’organizzazione
internazionale non proponga di ospitare una riunione e l’offerta venga
accettata. Il paese ospitante dovrebbe semplificare le formalità di ingresso
per i partecipanti alle riunioni.
4. Al termine di ogni riunione plenaria, viene
eletto un presidente incaricato di presiedere tutte le riunioni plenarie e le
riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc, fino alla conclusione della successiva
riunione plenaria annuale.
5. I partecipanti decidono all’unanimità. Se non
c’è unanimità, il presidente deve avviare consultazioni.
Sostegno amministrativo
6. Per garantire un’efficace gestione del sistema
di certificazione, sarà necessario un sostegno amministrativo. Le modalità e le
funzioni di questo sostegno dovrebbero essere discusse durante la prima riunione
plenaria, previa approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
7. Il sostegno amministrativo potrebbe comprendere
le seguenti funzioni:
– permettere la comunicazione, lo scambio
d’informazioni e le consultazioni tra i partecipanti per tutte le questioni
indicate nel presente documento;
– conservare e mettere a disposizione di tutti i
partecipanti una raccolta delle leggi, dei regolamenti, delle norme, delle
procedure, delle prassi e delle statistiche forniti conformemente alla sezione
V;
– elaborare documenti e fornire sostegno
amministrativo per le riunioni plenarie e per quelle dei gruppi di lavoro;
– svolgere gli altri compiti che potrebbero
essere indicati durante le riunioni plenarie, o durante le riunioni dei gruppi
di lavoro delegati dalle riunioni plenarie.
Partecipazione
8. La partecipazione al sistema di certificazione
è aperta su base mondiale non discriminatoria a tutti i richiedenti che intendano
e siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal sistema.
9. I richiedenti che intendano partecipare al sistema
di certificazione dovrebbero manifestare il proprio interesse rivolgendosi alla
presidenza attraverso canali diplomatici. Nella notifica, che dovrebbe essere
trasmessa entro un mese a tutti i partecipanti, dovrebbero figurare le
informazioni previste alla sezione V, lettera a).
10. I partecipanti intendono invitare i
rappresentanti della società civile, dell’industria dei diamanti, dei governi
non partecipanti e delle organizzazioni internazionali alle riunioni plenarie
in qualità di osservatori.
Obblighi dei partecipanti
11. Prima delle riunioni plenarie annuali del Processo
di Kimberley, i partecipanti devono preparare e mettere a disposizione degli
altri partecipanti le informazioni richieste alla lettera a) della sezione V
spiegando come gli obblighi previsti dal sistema di certificazione
sono attuati nelle rispettive giurisdizioni.
12. L’ordine del giorno della riunione plenaria annuale
deve prevedere il riesame delle informazioni di cui alla lettera a) della
sezione V e permettere ai partecipanti, su richiesta dell’assemblea, di fornire
ulteriori particolari sui rispettivi sistemi.
13. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti,
su raccomandazione della presidenza i partecipanti alle riunioni plenarie
possono individuare e decidere misure di verifica supplementari. Tali misure
devono essere attuate conformemente alle normative nazionali e internazionali
applicabili e possono comprendere, tra l’altro:
– la richiesta di informazioni e chiarimenti
supplementari ai partecipanti;
– missioni di riesame da parte di altri partecipanti
o di loro rappresentanti, qualora sussistano indicazioni verosimili di gravi
inosservanze del sistema di certificazione.
14. Le missioni di riesame devono essere
effettuate in modo analitico, con competenza e imparzialità e con il consenso
del partecipante interessato. Il numero, la composizione, il mandato e la
durata delle missioni variano in funzione delle circostanze e sono decisi dalla
presidenza, d’intesa con il partecipante interessato, e previa consultazione di
tutti gli altri partecipanti.
15. Una relazione sui risultati delle misure di
verifica deve essere trasmessa alla presidenza e al partecipante interessato
entro tre settimane dalla conclusione della missione. Le osservazioni del
partecipante e la relazione devono figurare nella sezione ad accesso limitato
di un sito web ufficiale del sistema di certificazione entro tre settimane
dalla presentazione della relazione al partecipante interessato. I partecipanti
e gli osservatori dovrebbero impegnarsi alla massima riservatezza in relazione
alle questioni e alle discussioni sulla conformità al sistema di certificazione.
Conformità e prevenzione delle controversie
16. Qualora si ponga un problema relativo alla
conformità di un partecipante o qualsiasi altra questione relativa
all’attuazione del sistema, il partecipante interessato ne informa la
presidenza, la quale a sua volta informa senza indugio tutti i partecipanti e
avvia un dialogo per risolvere il problema. I partecipanti e gli osservatori si
impegnano alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni
relative alla conformità al sistema di certificazione.
Modifiche
17. Il presente documento può essere modificato
con decisione unanime dei partecipanti.
18. Ciascun partecipante può proporre modifiche.
Tali proposte dovrebbero essere trasmesse per iscritto alla presidenza, almeno
90 giorni prima della successiva riunione plenaria, salvo diversa indicazione.
19. La presidenza deve comunicare senza indugio a
tutti i partecipanti e agli osservatori le modifiche proposte e porle all’ordine
del giorno della successiva riunione plenaria annuale.
Meccanismo di riesame
20. I partecipanti desiderano che il sistema di
certificazione sia oggetto di un riesame periodico, per consentire ai
partecipanti un’analisi approfondita di tutti gli elementi che lo costituiscono.
Il riesame dovrebbe permettere anche la valutazione della pertinenza di un
siffatto sistema, visto che i partecipantie le organizzazioni internazionali,
in particolare le Nazioni Unite, ritengono che i diamanti insanguinati
costituiscano una minaccia costante. Il primo riesame dovrebbe essere
effettuato entro tre anni dalla data effettiva di entrata in vigore del sistema
di certificazione. La riunione di riesame dovrebbe coincidere con la riunione
plenaria annuale, salvo diversa indicazione.
Inizio dell’attuazione del sistema
21. Il sistema di certificazione dovrebbe essere
istituito alla riunione ministeriale di Interlaken del 5 novembre 2002 del
sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.
Allegato I
Certificati
A. Requisiti minimi per i certificati
I certificati devono essere conformi ai seguenti
requisiti:
– su ciascun certificato dovrebbero figurare il
titolo «Certificato del processo di Kimberley», il logo e la seguente dichiarazione.
«I diamanti grezzi contenuti in questa spedizione sono stati lavorati
conformemente alle disposizioni del sistema di certificazione del processo di
Kimberley per i diamanti grezzi»,
– paese di origine per le spedizioni di partite di
origine unica (cioè, di provenienza unica),
– i certificati possono essere rilasciati in
qualsiasi lingua, purché sia inclusa una traduzione in inglese,
– numerazione unica con il codice per paese Alpha
2, conformemente alla norma ISO 3166-1,
– protezione contro manomissioni e
falsificazioni,
– data di rilascio,
– data di scadenza,
– autorità che rilascia il certificato,
– identità dell’esportatore e dell’importatore,
– peso in carati/massa,
– valore in USD,
– numero di partite per spedizione,
– sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci,
– convalida del certificato da parte
dell’autorità di esportazione.
B. Elementi facoltativi
– Sono facoltativi i seguenti elementi:
–caratteristiche particolari (per esempio, la
forma, i dati supplementari o gli elementi relativi alla sicurezza),
– l’indicazione della qualità dei diamanti grezzi
che fanno parte della spedizione,
– nella ricevuta d’importazione dovrebbero
figurare i seguenti elementi:
– paese destinatario
– identità dell’importatore
– peso in carati e valore in USD
– sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci
– data di ricevimento da parte dell’autorità
d’importazione
– vidimazione da parte dell’autorità
d’importazione
C. Procedure facoltative
– I diamanti grezzi possono essere spediti in contenitori
di sicurezza trasparenti.
– Il numero di certificato unico può essere
riprodotto sul contenitore.
Allegato
II
Raccomandazioni di cui alla sezione IV lettera f)
Raccomandazioni generali
1. I partecipanti possono nominare uno o più
coordinatori incaricati dell’attuazione del sistema di certificazione.
2. I partecipanti possono valutare l’opportunità
di integrare e/o migliorare la raccolta e la pubblicazione delle statistiche di
cui all’allegato III in base al contenuto dei certificati del processo di
Kimberley.
3. I partecipanti sono invitati a conservare le
informazioni e i dati richiesti alla sezione V in una base di dati informatica.
4. I partecipanti sono invitati a trasmettere e a
ricevere messaggi elettronici per promuovere il sistema di certificazione.
5. I paesi partecipanti produttori di diamanti,
che sospettano gruppi ribelli di estrarre diamanti nei loro territori, sono
invitati ad individuare le aree di attività dei ribelli e a trasmettere
l’informazione a tutti gli altri partecipanti.
Questi dati devono essere aggiornati
periodicamente.
6. I partecipanti sono invitati a rendere noti,
tramite la presidenza, a tutti gli altri partecipanti i nomi dei singoli o
delle società colpevoli di attività illecite ai fini del sistema di
certificazione.
7. I partecipanti sono invitati a fare in modo
che tutti gli acquisti di diamanti grezzi effettuati in contanti siano conclusi
attraverso le banche ufficiali e accompagnati da documentazione verificabile.
8. I paesi partecipanti produttori di diamanti
dovrebbero analizzare la loro produzione per quanto riguarda:
– le caratteristiche dei diamanti estratti,
– la produzione effettiva.
Raccomandazioni per il controllo sulle miniere di
diamanti
9. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi
che tutte le miniere di diamanti abbiano una licenza e che solamente le miniere
autorizzate estraggano diamanti.
10. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi
che le società che si occupano di prospezione e di estrazione mineraria osservino
standard di sicurezza efficaci per fare in modo che i diamanti insanguinati non
contaminino il commercio legittimo.
Raccomandazioni per i paesi partecipanti che
hanno miniere su piccola scala
11. Tutte le miniere di diamanti artigianali e
informali dovrebbero avere una licenza e soltanto alle persone autorizzate
dovrebbe essere concesso di estrarre diamanti.
12. Sulle licenze dovrebbero essere indicati
almeno: il nome, l’indirizzo, la nazionalità e/o la residenza e l’area in cui
viene autorizzata l’attività di estrazione dei diamanti.
Raccomandazioni per gli acquirenti, i rivenditori
e gli esportatori di diamanti grezzi
13. Gli acquirenti, i venditori, gli esportatori,
gli agenti e le società interessate al trasporto dei diamanti grezzi devono
essere registrati e devono ottenere una licenza dalle autorità competenti di
ciascun paese partecipante.
14. Sulle licenze dovrebbero essere indicati
almeno: il nome, l’indirizzo e la nazionalità e/o la residenza.
15. Gli acquirenti, i venditori e gli esportatori
dei diamanti grezzi dovrebbero, a norma di legge, conservare per cinque anni le
scritture contabili giornaliere relative agli acquisti, alle vendite o alle
esportazioni con l’elenco dei nomi dei clienti, compratori o venditori, il loro
numero di licenza e la quantità e il valore dei diamanti venduti, esportati o
acquistati.
16. Le informazioni di cui al paragrafo 14
dovrebbero essere inserite in una base di dati informatica, per facilitare la
presentazione di informazioni particolareggiate relative all’attività dei
singoli acquirenti e venditori di diamanti grezzi.
Raccomandazioni per le esportazioni
17. L’esportatore dovrebbe presentare la spedizione
di diamanti grezzi alle competenti autorità d’esportazione.
18. L’autorità d’esportazione è invitata, prima
di convalidare un certificato, a chiedere all’esportatore una dichiarazione in
cui si attesta che i diamanti grezzi da esportare non sono diamanti
insanguinati.
19. I diamanti grezzi dovrebbero essere sigillati
in un contenitore a prova di manomissione insieme al certificato o a una copia
debitamente autenticata.
L’autorità d’esportazione dovrebbe quindi inviare
un messaggio e-mail particolareggiato alla competente autorità d’importazione
con indicazione del peso in carati, del valore, del paese d’origine o di
provenienza, dell’importatore e del numero di serie del
certificato.
20. L’autorità d’esportazione dovrebbe registrare
tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di
dati informatica.
Raccomandazioni per l’importazione
21. L’autorità d’importazione dovrebbe ricevere
un messaggio e-mail prima o all’arrivo di una spedizione di diamanti grezzi.
Nel messaggio dovrebbero figurare particolari quali il peso in carati, il
valore, il paese di origine o di provenienza, l’esportatore e il numero di
serie del certificato.
22. L’autorità d’importazione dovrebbe
ispezionare la spedizione di diamanti grezzi per verificare se i sigilli e il
contenitore siano stati manomessi e se l’esportazione sia stata effettuata
conformemente al sistema di certificazione.
23. L’autorità d’importazione dovrebbe aprire e
ispezionare il contenuto della spedizione per verificare la veridicità dei dati
dichiarati sul certificato.
24. Quando previsto e su richiesta, l’autorità
d’importazione dovrebbe rinviare alla competente autorità d’esportazione il
tagliando di ricevuta o il talloncino che conferma l’avvenuta importazione.
25. L’autorità d’importazione dovrebbe registrare
tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di
dati informatica.
Raccomandazioni relative alle spedizioni
destinate a e provenienti da zone di libero scambio
26. Le spedizioni di diamanti grezzi destinate a
e provenienti da zone di libero scambio dovrebbero essere esaminate dalle
autorità competenti.
Allegato III
Statistiche
Riconoscendo che la disponibilità di dati
affidabili e comparabili sulla produzione e sul commercio internazionale di
diamanti grezzi è essenziale per attuare in modo effettivo il sistema di
certificazione, in particolare per individuare irregolarità o anomalie che
potrebbero rivelare la presenza di diamanti insanguinati nel commercio legittimo, i partecipanti, pur tenendo conto
della necessità di proteggere informazioni sensibili in campo commerciale,
sostengono con convinzione i seguenti principi:
a) conservare e pubblicare, entro due mesi
dall’inizio del periodo di riferimento e in un formato standard, statistiche
trimestrali globali sulle esportazioni e sulle importazioni di diamanti grezzi,
nonché sul numero di certificati vidimati per l’esportazione e sulle
importazioni corredate di certificati;
b) conservare e pubblicare statistiche sulle
esportazioni e sulle importazioni per origine e provenienza, se possibile; per
peso in carati e valore; e secondo i codici 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
c) conservare e pubblicare, su base semestrale ed
entro due mesi dall’inizio del periodo di riferimento, statistiche sulla
produzione di diamanti grezzi per peso in carati e per valore. Se un paese
partecipante non può pubblicare queste statistiche, dovrebbe notificarlo
immediatamente al presidente;
d) raccogliere e pubblicare queste statistiche
basandosi in primo luogo sulle procedure e metodologie nazionali già applicate;
e) mettere queste statistiche a disposizione di
organismi intergovernativi o di un altro meccanismo appropriato indicato dai
partecipanti per 1) la compilazione e la pubblicazione trimestrale dei dati
relativi alle esportazioni e alle importazioni, e 2) la compilazione e la
pubblicazione semestrale dei dati relativi alla produzione. Queste statistiche
devono essere messe a disposizione delle parti interessate e dei partecipanti,
singolarmente o collettivamente, per poter essere analizzate in base ai parametri
stabiliti dai partecipanti;
f) esaminare le informazioni statistiche relative
al commercio internazionale e alla produzione di diamanti grezzi durante le
riunioni plenarie annuali, per affrontare le questioni connesse e favorire
l’attuazione effettiva del sistema di certificazione.