Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI
E NORME GENERALI
Art. 1.
(Finalità della
politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).
1. È compito della Repubblica
promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e
di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:
a) la
promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli,
le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità
alla Costituzione e alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il
26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;
b) il
soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York
rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi con legge 25
ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la tutela della
vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto
all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione
sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e
politici, con attenzione specifica alle categorie più deboli e svantaggiate;
c) la salvaguardia
e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di
ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e
politica;
d) la
salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;
e) la
promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative
dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche
e religiose;
f) la
redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance
globale;
g) la
realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come
bene globale, la valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e la
partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle
deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,
svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica 16 marzo 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
h) la
lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e la formazione
professionale;
i) la
tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle
generazioni presenti e di quelle future;
l) il
diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;
m)
l'attuazione degli impegni contenuti nei Piani di Azione approvati dai vertici
sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
n) il
raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
dell'ONU;
o) il
soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità
naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.
2. Le politiche di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono
allo sviluppo di un quadro coerente di azioni ed iniziative dello Stato in
materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti
fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di
maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di
prevenzione dei conflitti.
3. La Repubblica considera con particolare favore le
iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo
attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo
sviluppo.
4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione
198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e
solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una
cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a
sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.
Art. 2
(Ambito di
applicazione).
1. Rientrano nell'ambito di applicazione
della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle
finalità di cui all'articolo 1.
2. Non rientrano nell'ambito di
applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o
di polizia, come definiti ai sensi del comma 3. Le attività di cooperazione e
di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od
operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti della prosecuzione
o della continuazione di programmi in corso.
3. Sono da considerare interventi militari
o di polizia, quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e
delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di
operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.
4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di
applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la
promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o
degli investimenti italiani all'estero.
Art. 3.
(Adozione del
Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione
dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo).
1. Alla politica di cooperazione allo
sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà
internazionale, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il
Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.
2. Il Piano strategico triennale della
cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1, deve contenere:
a) gli
obiettivi specifici, gli strumenti e i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo
sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da
attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;
b) la
ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori ad organismi
multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui
all'articolo 21;
c) la
destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione
finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a
carattere multilaterale;
d) i
Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del
Fondo unico per l'APS;
e) le aree
geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i Piani-Paese; i
settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;
f)
l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al
di fuori dei Piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
g) per
ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse
finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario
e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
h) le
condizioni di concedibilità ed i parametri di agevolazione dei crediti di
aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
i) le
iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione
del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed
economica nel contesto internazionale;
l)
l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di
emergenza;
m)
l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di
contributi e crediti agevolati alle organizzazioni senza fine di lucro, alle
società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché
i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
n)
l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di
cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui
all'articolo 27;
o)
l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento
dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, che non può
essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso
Fondo unico.
3. Il Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di
controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui
al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il
raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. È istituita l'Agenzia per la
cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto
privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile,
organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il
compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e
coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni
senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di
cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 27. L'ACS opera secondo
criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti
di cui all'articolo 13, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale ed al controllo di cui
all'articolo 5.
5. Il Piano strategico triennale della
cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale
politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività
bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione
europea, dalle Nazioni Unite, dalle istituzioni finanziarie internazionali e
dalle altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio
dei ministri e sottoposto all'approvazione del Parlamento.
6. Il Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti,
definisce le linee-guida generali ed i criteri ai quali devono attenersi i
rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le
banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi
multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e
continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.
7. Le regioni, le città metropolitane, le
province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di
cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono
nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la
partecipazione organizzata della società civile. La commissione paritetica per
la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 27, detta apposite linee
direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali
interventi.
Art. 4.
(Definizione dei
Piani-Paese).
1. Per ogni Stato destinatario di
interventi di cooperazione, l'ACS redige un Piano-Paese. I Piani-Paese si
basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base
all'indice di povertà calcolato dall'United Nations Development Program (UNDP),
nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga
opportuno e sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo
3, comma 2, l'ACS
redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.
Art. 5.
(Controllo delle
attività della cooperazione allo sviluppo).
1. In considerazione della specificità
delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello
Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della
Corte dei conti.
2. Con procedura concorsuale, gestita dal
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, ogni tre anni
sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di
eccellenza nei rispettivi settori:
a) un
organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi
controlli sia sul bilancio complessivo dell'ACS, sia su singole iniziative
scelte a campione, sia su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per
la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni
parlamentari competenti;
b) un
organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i
controlli di qualità sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle
il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà
internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.
3. Della eventualità dei controlli di
cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato ed ogni
informazione richiesta, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si
svolgono le attività, sia operative sia amministrative, è fatta menzione nei
contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di
cooperazione a chiunque affidate.
4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2
redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la
presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a
sua volta la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al
direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 12, e al collegio dei revisori
dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 15.
Art. 6.
(Soggetti
beneficiari della cooperazione allo sviluppo).
1. Possono beneficiare degli interventi
previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei
Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di
specifiche previsioni di tutela e di promozione in ambito internazionale o
comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo
sviluppo, di cui all'articolo 3.
2. Possono attuarsi, mediante i soggetti di
cui all'articolo 24, interventi che abbiano come dirette destinatarie le
popolazioni civili e che siano discussi, negoziati e concordati con i diretti
rappresentanti di tali popolazioni.
Art. 7.
(Organismi
esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo).
1. Possono richiedere contributi
all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro,
le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le
regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o
loro consorzi, le università e altri enti pubblici non economici.
2. Nella realizzazione delle attività di
cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al
comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.
3. Nell'esecuzione dei progetti di
cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti
ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche
organizzative, presenti in loco o in aree geografiche limitrofe. Particolare
favore in questo senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da
soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle
popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente
previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche
devono essere specificatamente approvate dall'ACS.
4. Non possono avere accesso ai
finanziamenti e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi gli enti e
le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a
tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute,
nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese
devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS
è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle
autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che fossero a
conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti residenti
nei Paesi partner, individuati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 8.
(Oggetto
dell'attività di cooperazione).
1. Nel quadro dei rapporti di mutualità
e interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva,
le seguenti attività:
a) la
realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate,
individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e di
rappresentanti della società civile a livello locale;
b) lo
studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti,
infrastrutture, attrezzature e servizi;
c) la
formazione di base e la formazione professionale, anche in Italia, di cittadini
dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di
cooperazione allo sviluppo;
d) la
realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la
cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere
gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia ed i Paesi partner,
nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di
una mutua solidarietà tra comunità locali;
e) la
realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e
solidale fra l'Italia e i Paesi partner, ai sensi dell'articolo 28;
f) la
realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno dello sviluppo
locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con
specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto
tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;
g) le
attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle
popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner,
ai sensi dell'articolo 30;
h) il
sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad
iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e
delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi
partner;
i) le
iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il
collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane,
comuni ed altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 ed
omologhi soggetti dei Paesi partner;
l) il
sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;
m)
l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il
monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso
l'impiego di personale qualificato per tali compiti.
2. Gli interventi di cooperazione allo
sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni
particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in
nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né
associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di
cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei
Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti
di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano
anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità
di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei
finanziamenti a credito.
3. Gli interventi miranti a promuovere
attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni
caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di
restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti
stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.
Art. 9.
(Modalità delle
attività di cooperazione).
1. Gli interventi di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto
delle previsioni contenute nei Piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi
dell'articolo 4.
2. Il Piano-Paese deve essere discusso con
i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti
nel Paese in oggetto, con la società civile organizzata locale e, salvo che nei
casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti
del Governo del Paese partner. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare
le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner,
assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività
degli operatori internazionali.
3. Gli interventi di cooperazione allo
sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con
metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente
destinataria dei relativi benefìci e con le organizzazioni locali della società
civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In
ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla
capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il
coinvolgimento e la partecipazione predetti devono essere considerati con
particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.
4. È istituita presso l'ACS una struttura
di valutazione ed ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per
un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni
ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta
di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché
su richiesta della Consulta di cui all'articolo 25, o di suoi singoli membri,
al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni
della cooperazione italiana.
5. Ogni intervento di cooperazione allo
sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di
compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e
successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni
intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto
di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.
6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché
ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o
sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla
partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra
documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese
pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà
internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo
25, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare
le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per
l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale
può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di
impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai
migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle
linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime modalità
previste per la loro approvazione.
Art. 10.
(Coordinamento con
gli interventi umanitari e di emergenza).
1. Gli interventi di emergenza
realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e
ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
2. Il Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con
le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali,
stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che generi situazioni di
emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima
emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da
quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le
attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le
emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione
sono svolte dall'ACS.
3. Per assicurare il necessario
coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e
le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e
per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e
organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per
la cooperazione e la solidarietà internazionale, o un suo delegato, e il
direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.
Capo II
COMPITI E STRUTTURA
DELL'ACS
Art. 11.
(Compiti
dell'ACS).
1. L'ACS programma, promuove, finanzia,
coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1,
sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.
2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e
di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e
cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in
conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. L'ACS predispone i Piani-Paese di cui
agli articoli 4 e 9 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di
cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dall'articolo
18, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni
internazionali.
4. L'ACS può anche svolgere attività su
mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a
tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
5. L'ACS provvede alle attività di
valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli
progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e dei Piani-Paese e dei
piani regionali di cui all'articolo 4.
Art. 12.
(Direttore
generale).
1. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla
nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e
riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale.
La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre
anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
2. Il direttore generale sovraintende alle
attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e
delle procedure previsti dalla presente legge.
3. Il direttore generale esercita le
funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.
Art. 13.
(Statuto e
regolamenti dell'ACS).
1. Entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il direttore generale dell'ACS propone
al comitato direttivo di cui all'articolo 14, per l'approvazione, lo statuto e
i regolamenti di funzionamento dell'ACS.
2. Dopo l'approvazione da parte del
comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta
lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.
3. Eventuali variazioni allo statuto e ai
regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.
Art. 14.
(Comitato
direttivo).
1. Il comitato direttivo dell'ACS è
composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre
anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra
persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le
seguenti modalità:
a) due su
proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
b) uno su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
c) uno su
proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
2. Il comitato direttivo opera in
conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 13. Esso, in
particolare:
a)
predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;
b)
delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa
relazione programmatica;
c)
delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione
nonché il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei
risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio;
d)
approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che
se ne presenti la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta
dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16;
e) adotta
le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;
f)
approva i Piani-Paese predisposti dall'ACS;
g)
approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente,
attraverso il Fondo unico per l'APS;
h)
delibera gli impegni di spesa;
i)
delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;
l)
delibera in merito ad ogni questione che il direttore generale ritenga
opportuno sottoporre alla sua attenzione.
Art. 15.
(Collegio dei
revisori dei conti).
1. Presso l'ACS è istituito il collegio
dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e
composto da ulteriori cinque membri nominati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:
a) due su
proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
b) uno su
proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
c) uno su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) uno su
proposta del direttore generale dell'ACS.
2. Il collegio dei revisori dei conti
vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS,
tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1.
Art. 16.
(Organizzazione
dell'ACS).
1. L'ACS è strutturata in divisioni
geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridica
amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende
inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che lo
coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui
alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo
della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi
dell'APS.
2. Le divisioni geografiche sono preposte
alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di
programmazione finanziaria e tecnica, alla gestione e al coordinamento dei
progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.
3. La divisione multilaterale è preposta ai
seguenti compiti:
a)
facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e
sovranazionali;
b)
formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli
organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre
organizzazioni internazionali;
c)
valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche
competenti, i programmi ed i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una
specifica area geografica.
4. La divisione del personale è preposta
alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento,
alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
5. Uno specifico ufficio dell'ACS è
incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, documentazione e
banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.
Art. 17.
(Personale
dell'ACS).
1. Il personale dell'ACS è inquadrato
sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato
dalla divisione del personale, di cui all'articolo 16, comma 4, e le
organizzazioni sindacali, a livello intercategoriale, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede
all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare
riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono
svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito
della procedura negoziale di cui al primo periodo.
2. Fino alla definizione della nuova
normativa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contrattuali relative
al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri, in vigore alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Lo status del personale
dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne
l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.
Art. 18.
(Unità locali di
cooperazione).
1. L'ACS, sulla base delle direttive e
delle indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà
internazionale, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC),
con sede propria nei Paesi partner.
2. I compiti delle ULC consistono:
a) nella
facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali
del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione
dei Piani-Paese e dei progetti di cooperazione;
b) nel
mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le
autorità centrali e locali del Paese partner con la popolazione locale,
nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;
c) nella
predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile
alla gestione, valutazione e coordinamento delle iniziative di cooperazione
intraprese, nonché alla redazione e modifica dei Piani-Paese o di singoli
progetti;
d) nella
predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle
linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;
e) nella
supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
f) nello
sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni
inviati dall'ACS.
Art. 19.
(Funzionamento e
regolamenti dell'ACS).
1. In sede di prima attuazione della
presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il
direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS,
ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle
consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli
esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per
una prima approvazione. Tali procedure sono successivamente sottoposte al
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione
definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari
competenti.
2. Eventuali integrazioni e modifiche alle
procedure adottate ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità
stabilite nel medesimo comma.
Capo III
FINANZIAMENTO DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Art. 20.
(Autonomia
finanziaria dell'ACS).
1. Alla gestione delle attività dirette
alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga
alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato.
2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che
esercita attingendo al Fondo unico di cui all'articolo 21.
3. Per quanto riguarda gli aspetti
amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei
revisori dei conti di cui all'articolo 15, a quello dell'organismo di verifica
contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), ed eliminare a
quello delle Commissioni parlamentari competenti.
4. La Corte dei conti esercita il controllo di
legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli
contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di
tutta la documentazione di cui al primo periodo alle Commissioni parlamentari
competenti.
Art. 21.
(Fondo unico).
1. Il Fondo unico per la cooperazione
allo sviluppo destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente
legge, di seguito denominato «Fondo unico», è costituito:
a) dagli
stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo;
b) dagli
eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da
altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo
sviluppo;
c) dai
fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni ed
altri enti locali;
d) dai
fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a
dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione
decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società
cooperative di cui all'articolo 22;
e) dai
mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il
finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi
rientri;
f) dai
fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209,
da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi
interessati;
g) dai
fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai
contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla
partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di
sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;
h) dalle
risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49;
i) da
donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;
l) da
qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS,
comprese le eventuali restituzioni comunitarie.
2. Gli stanziamenti destinati al Fondo
unico sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il
quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire
l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di
cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. L'importo dei
predetti stanziamenti deve essere di entità tale da soddisfare gli impegni
presi dall'Italia in sede internazionale, e in particolare l'impegno di
destinare, entro il 2010 almeno lo 0,51 per cento ed entro il 2015 almeno lo
0,7 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia, alla cooperazione
internazionale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta
l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nel caso in
cui il finanziamento avvenga sotto forma di credito d'aiuto. I residui non
utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.
3. Gli stanziamenti destinati dalla legge
finanziaria al Fondo unico sono iscritti in apposita unità previsionale di base
del bilancio dello Stato, per essere trasferiti entro trenta giorni al Fondo
unico.
4. Le risorse previste per la cancellazione
e la conversione del debito estero in applicazione della legge 25 luglio 2000,
n. 209, confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorare il coordinamento
delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
con quelle della cancellazione e della conversione del debito. In ogni caso, i
fondi destinati alla cancellazione e alla conversione del debito sono iscritti
in una contabilità separata, in modo da garantire la separazione, finanziaria e
contabile, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da quelle
destinate alla cancellazione e alla conversione del debito.
Art. 22.
(Servizio di
tesoreria).
1. Alla gestione finanziaria e contabile
del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra
quelli, presenti in Italia, che dichiarino di non operare nel settore degli
armamenti e il cui statuto sia basato su criteri di equità commerciale nei
rapporti fra nord e sud del mondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di
gara deve considerare, tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito,
il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, ivi
compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio
alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o
controllate in Paesi considerati «paradisi fiscali» dall'OCSE o da altre
istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì
considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard
ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti
conseguenti ai finanziamenti effettuati.
Art. 23.
(Esenzioni fiscali
e versamento della quota IRPEF).
1. I contribuenti persone fisiche
possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei
redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24, una
quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 2002, n. 250. Le relative modalità sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale.
2. I contributi, le donazioni e le
oblazioni erogati da persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo
24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, nella misura massima del 2 per cento
di tale reddito.
3. Il Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze
adottano o propongono, di concerto fra loro, le norme necessarie a garantire
ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo
sviluppo disciplinate dalla presente legge.
Capo IV
ASSOCIAZIONI SENZA
FINI DI LUCRO PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUP- PO, SOCIETÀ COOPERATIVE E STATUS
DEI COOPERANTI
Art. 24.
(Associazioni
senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo).
1. Possono presentare all'ACS progetti
volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi
di associazioni che presentano i seguenti requisiti:
a) essere
costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) avere
tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo
sviluppo e di solidarietà internazionale;
c) non
perseguire fini di lucro;
d) non
risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o
stranieri;
e) poter
dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi
due anni;
f) svolgere
le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti
dall'ACS.
2. Possono, altresì, presentare all'ACS
progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1,
le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:
a) avere
tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo
sviluppo;
b) non
risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o
stranieri;
c) poter
dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi
due anni;
d) svolgere
attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla
presente legge;
e) non
avere al loro interno la presenza di soci sovventori;
f)
documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei
soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono
inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.
4. Possono, altresì, presentare all'ACS
progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni
e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di
microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza
secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28, 29, 30 e 31.
5. Possono, altresì, presentare all'ACS
progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che abbiano
i requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.
6. La capacità di intervento dei soggetti
di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche
caratteristiche dei progetti presentati.
7. Le operazioni effettuate nei confronti
delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società
cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto,
al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di
servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a
realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per l'esportazione
di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti
aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.
8. Le attività di cooperazione allo
sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai
soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione
tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai
fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le norme per l'attuazione
delle disposizioni del presente comma sono dettate dal Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 25.
(Consulta per la
cooperazione allo sviluppo).
1. È istituita la Consulta per la
cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».
2. Della Consulta fanno parte le autonomie
locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui
all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, le quali ne facciano richiesta e che
presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.
3. Possono altresì chiedere di fare parte
della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui
temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne facciano
richiesta. In tale caso, il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma
4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla
richiesta di partecipazione.
4. La Consulta è convocata, la prima volta, dal
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della
Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che
rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono
rieleggibili per un massimo di tre mandati.
5. Il comitato direttivo presenta la
proposta di regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere
successivamente approvata, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa,
entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è quindi trasmesso
al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per
l'approvazione definitiva.
6. Allo scopo di recepire e discutere le
indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo almeno due
volte l'anno.
7. Al fine di una valutazione generale
sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la
solidarietà internazionale convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale
sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le
associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri
soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti
negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
9. Il comitato direttivo della Consulta ed
ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e
pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, inclusi i singoli interventi.
10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie
indicazioni e suggerimenti per la redazione dei Piani-Paese e dei piani
regionali, di cui all'articolo 4.
11. L'ACS è tenuta ad esaminare le
osservazioni, i pareri, le indicazioni e i suggerimenti di cui ai commi 9 e 10
ed a pronunciarsi in merito entro due mesi dalla loro presentazione.
Art. 26.
(Status dei
cooperanti).
1. Sono considerati cooperanti i
cittadini italiani in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità
personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, che stipulano un
contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito
delle iniziative previste dalla presente legge, prescindendo da fini di lucro e
ispirati ai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale.
2. Sono comprese tra le attività di
cooperazione quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni
Unite e di altre organizzazioni internazionali.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la «Carta dei diritti e dei
doveri del cooperante», che definisce la natura e le caratteristiche
particolari della qualifica di cooperante.
Capo V
COOPERAZIONE
DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ
INTERNAZIONALE
Art. 27.
(Cooperazione
decentrata).
1. Le regioni, le città metropolitane,
le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali possono
attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo,
nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione
e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi
dell'articolo 3. L'ACS
favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner,
contribuendo finanziariamente, in tutto od in parte, ai progetti
presentati, anche attraverso loro consorzi, che rispondano alle finalità di cui
all'articolo 1, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante
organismi esecutori esterni.
2. È istituita una commissione paritetica
per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e
uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione è
presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o
da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale
dell'ACS o un suo delegato.
3. Nel caso di richiesta di contributo
finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la commissione di cui al
comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione
allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma
7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della
loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare
annualmente a tali attività.
4. Nel rispetto della piena autonomia prevista
al comma 1, la commissione paritetica per la cooperazione decentrata deve
favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di
solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la
moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse,
che possano comportare una diminuzione della efficienza ed efficacia delle
politiche di cooperazione.
5. La commissione paritetica per la
cooperazione decentrata può inoltrare all'ACS le proprie indicazioni e
suggerimenti per la redazione dei Piani-Paese e dei piani regionali, di cui
all'articolo 4.
6. Le associazioni senza fini di lucro, le
società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, commi 1, 2,
4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri
enti territoriali per la realizzazione di progetti di cooperazione allo
sviluppo.
Art. 28.
(Commercio equo e
solidale).
1. La Repubblica riconosce il
valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a
realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi partner, che
tendono a valorizzare produzioni, tradizioni e culture autoctone, con
particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività
produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile dal
punto di vista sociale e ambientale.
2. I soggetti di cui all'articolo 24 che
praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su
propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e
regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di
importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà
internazionale.
3. Negli albi di cui al comma 2 possono
essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
a) sono
costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno
come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale,
nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
c) non
risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o
stranieri;
d) possono
dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi
due anni;
e) non
hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
f)
documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei
soci lavoratori.
4. Ai fini di cui al presente articolo
sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad
incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano,
altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
Art. 29.
(Partecipazione
dei migranti alla cooperazione e alla solidarietà internazionale).
1. Le associazioni e le società
cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i
soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni
e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 ed alle
normative regionali di settore.
Art. 30.
(Attività di
microcredito).
1. La Repubblica riconosce le
attività di microcredito quale strumento economico innovativo che contribuisce
in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono
dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di
emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali
economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione
allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di
microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività
imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo
al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
2. I soggetti di cui all'articolo 24, che
svolgono attività di microcredito secondo quanto previsto dal comma 1 del
presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o
registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni
fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
3. Negli albi di cui al comma 2 possono
essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
a) sono
costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno
come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, nonché
obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
c) non
risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o
stranieri;
d)
possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito negli ultimi due
anni;
e) non
hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
f)
documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei
soci lavoratori;
g) si
ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.
4. Ai fini di cui al presente articolo
sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad
incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner,
salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in
tali attività.
Art. 31.
(Sostegno e
adozione a distanza).
1. Ai fini della presente legge, per
sostegno e adozione a distanza si intende ogni atto di aiuto economicamente
apprezzabile di minori residenti in Paesi in ritardo di sviluppo, rivolto al
mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei minori stessi nei Paesi
d'origine. Tali atti devono favorire un vincolo di conoscenza e di relazione
affettiva tra i soggetti interessati.
2. I soggetti di cui all'articolo 24, che
svolgono attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto previsto dal
comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi
albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di
agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.
3. Negli albi di cui al comma 2 possono
essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
a) sono
costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
b) hanno
come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a
distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo
sviluppo;
c) non
risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o
stranieri;
d)
possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o adozione a distanza
negli ultimi due anni;
e) non
hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
f)
documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei
soci lavoratori.
4. Ai fini di cui al presente articolo
sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad
incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner,
salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in
tali attività.
Capo VI
NORME TRANSITORIE E
FINALI
Art. 32.
(Personale
dell'ACS).
1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in
via prioritaria, previa loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento
appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, coloro che hanno prestato per almeno
quattro anni, o che prestano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
Art. 33.
(Indirizzi
programmatici).
1. Gli indirizzi programmatici per la
cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della
presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa.
2. L'ACS procede alla redazione della
relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli
indirizzi di cui al comma 1.
Art. 34.
(Finanziamento del
Fondo unico).
1. Tutti gli stanziamenti destinati alla
cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo
6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i
relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.
Art. 35.
(Gestione delle
attività pregresse e direttive alle rappresentanze diplomatiche).
1. Presso il Ministero degli affari
esteri è soppressa la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Alle dirette dipendenze del Ministro per
la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito l'Ufficio di
coordinamento per le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti
compiti:
a) assicurare
il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle
attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali
necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici;
b) impartire,
su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane
nei Paesi partner, le direttive per la definizione o la revisione degli
accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di
cooperazione allo sviluppo.
3. L'Ufficio di coordinamento per le
politiche di cooperazione allo sviluppo provvede ogni anno a presentare al
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in
merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo
adempimento dei compiti di cui alla lettera a) del citato comma 2. Il
Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la
relazione alle Commissioni parlamentari competenti.