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Primo protocollo aggiuntivo

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Agenzia internazionale per il controllo dei conflitti armati

UNACR

Protocollo aggiuntivo alle convenzioni di ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati nazionali



Protocollo I

Ratificato dallItalia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 303, del 27 dicembre 1985). -- Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.

Traduzione non ufficiale

Preambolo


Le Alte Parti contraenti:

Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i popoli;
Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite;
Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzare l'applicazione;
Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite;
Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1. Principi generali e campo di applicazione.

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell'art. 2 comune a dette Convenzioni.
4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 2. Definizioni.
Ai fini del presente Protocollo:
a) con le espressioni I Convenzione, II Convenzione, III Convenzione e IV Convenzione si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'espressione le Convenzioni si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;
b) con l'espressione Regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonchè i principi e regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti armati;
c) con l'espressione Potenza protettrice si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo;
d) con il termine sostituito si intende una organizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all'art. 5.

Articolo 3. Inizio e fine dell'applicazione.
Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo:
a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'art. 1 del presente Protocollo;
b) l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cesserà, sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

Articolo 4. Statuto giuridico delle Parti in conflitto.

L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonchè la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l'occupazione di un territorio che l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso.

Articolo 5. Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto.
1. É dovere delle Parti in un conflitto, fino dall'inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l'esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici, incluse, fra l'altro, la designazione e l'accettazione di dette Potenze conformemente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.
2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'art. 1, ciascuna delle Parti in conflitto designerà senza indugio una Potenza protettrice ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzerà, del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attività di una Potenza protettrice che la Parte avversaria avrà designato e che essa avrà accettato come tale.
3. Se una Potenza protettrice non è stata designata o accettata all'inizio di una delle situazioni indicate nell'art. 1, il Comitato internazionale della Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto di qualsiasi altra organizzazione umanitaria di agire similmente, offrirà i propri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potrà, fra l'altro, chiedere a ciascuna Parte di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che detta Parte giudichi idonei ad agire a suo nome in qualità di Potenza protettrice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti avversarie di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte. Dette liste dovranno essere comunicate al Comitato entro due settimane dalla ricezione della richiesta; esso le confronterà e solleciterà l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figurerà sulle due liste.
4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le Parti in conflitto accetteranno senza indugio l'offerta eventualmente fatta dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altra organizzazione che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia, dopo le debite consultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse, per agire in qualità di sostituto. L'esercizio delle sue funzioni da parte di un tale sostituto sarà subordinato al consenso delle Parti in conflitto; queste ultime faranno di tutto per facilitare il compito del sostituto nell'assolvimento della sua missione in conformità delle Convenzioni e del presente Protocollo.
5. In conformità dell'art. 4, la designazione e l'accettazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto nè su quello di un qualsiasi territorio, incluso un territorio occupato.
6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte e di quelli dei suoi cittadini conformemente alle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche non costituirà ostacolo alla designazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo.
7. Ogni volta che nel presente Protocollo si farà menzione della Potenza protettrice, tale menzione indicherà anche il sostituto.

Articolo 6. Personale qualificato.

1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attività delle Potenze protettrici.
2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza nazionale.
3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terrà a disposizione delle Alte Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato.
4. Le condizioni in base alle quali detto personale sarà impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.

Articolo 7. Riunioni.

Il depositario del presente Protocollo convocherà, su richiesta di una o più delle Alte Parti contraenti e con l'approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi generali relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

Articolo 8. Terminologia.

Ai fini del presente Protocollo:
a) con i termini feriti e malati si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche immediate, come gli invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità
b) con il termine naufraghi si intendono le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, continueranno ad essere considerate naufraghi durante il loro salvataggio fino a che esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo;
c) con l'espressione personale sanitario si intendono le persone esclusivamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enumerati nel comma e, sia all'amministrazione di unità sanitarie, sia ancora al funzionamento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazioni possono essere permanenti o temporanee. L'espressione comprende:
i) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso quello menzionato nella I e II Convenzione, e quello che è assegnato a organismi di protezione civile;
ii) il personale sanitario delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e altre società nazionali volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto;
iii) il personale sanitario delle unità o mezzi di trasporto sanitario indicato nell'art. 9, paragrafo 2;
d) con l'espressione personale religioso si intendono le persone, militari o civili, quali i cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero e assegnate:
i) sia alle forze armate di una Parte in conflitto;
ii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in conflitto;
iii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell'art. 9, paragrafo 2;
iv) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto. L'assegnazione del personale religioso a dette unità può essere permanente o temporanea e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k;
e) con l'espressione unità sanitarie si intendono gli stabilimenti e altre formazioni militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento -- compresi i primi soccorsi -- dei feriti, malati e naufraghi, nonchè la prevenzione delle malattie. Essa comprende, fra l'altro, gli ospedali e altre unità similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri e istituti di medicina preventiva e i centri di approvvigionamento sanitario, nonchè i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unità. Le unità sanitarie possono essere fisse o mobili, permanenti o temporanee;
f) con l'espressione trasporto sanitario si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo;
g) con l'espressione mezzo di trasporto sanitario si intende qualsiasi mezzo di trasporto, militare o civile, permanente o temporaneo, destinato esclusivamente al trasporto sanitario e posto sotto la direzione di una autorità competente di una Parte in conflitto;
h) con l'espressione veicolo sanitario si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via terra;
i) con l'espressione nave e imbarcazione sanitarie si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via acqua;
j) con l'espressione aeromobile sanitario si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via aria;
k) sono permanenti il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario assegnati esclusivamente a compiti sanitari per un periodo indeterminato. Sono temporanei il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari per periodi limitati e per tutta la durata di detti periodi. A meno che non siano diversamente qualificate, le espressioni personale sanitario, unità sanitarie e mezzi di trasporto sanitario comprendono personale, unità e mezzi di trasporto che possono essere sia permanenti che temporanei;
l) con l'espressione segno distintivo si intende qualsiasi segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo bianco, quando esso è usato per la protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale;
m) con l'espressione segnale distintivo si intende qualsiasi segnale o messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo e destinato esclusivamente all'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitario.

Articolo 9. Campo d'applicazione.

1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applicherà a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell'art. 1, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.
2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si applicheranno alle unità e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l'art. 25 della II Convenzione), nonchè al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto;
b) da una società di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato;
c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.

Articolo 10. Protezione e cure.

1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti.
2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra essi, non sarà fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Articolo 11. Protezione della persona.

1. La salute e l'integrità fisica o psichica delle persone che si trovano in potere della Parte avversaria, o che sono internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni previste nell'art. 1, non saranno compromesse da atti o omissioni ingiustificati. Di conseguenza, è vietato sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un qualsiasi intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e che non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute che la Parte responsabile dell'intervento applicherebbe in circostanze mediche analoghe ai propri cittadini che non sono privati della libertà.
2. é, in particolare, vietato di praticare su dette persone, anche con il loro consenso: a) mutilazioni fisiche; b) esperimentazioni mediche o scientifiche; c) prelevamenti di tessuti o organi per trapianti, a meno che detti interventi non siano giustificati alle condizioni previste nel paragrafo 1.
3. Deroghe al divieto indicato nel paragrafo 2, e possono essere ammesse quando si tratti di donazioni di sangue per trasfusioni o di cute per innesti, purchè dette donazioni siano volontarie e non risultino da misure di coercizione o di persuasione, e esse siano destinate a scopi terapeutici in condizioni compatibili con le norme mediche generalmente riconosciute e con i controlli effettuati nell'interesse sia del donatore che del ricevente.
4. Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrità fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente Protocollo.
5. Le persone indicate nel paragrafo 1 hanno il diritto di rifiutare qualsiasi intervento chirurgico. In caso di rifiuto, il personale sanitario procurerà di ottenere una dichiarazione scritta in tal senso, firmata o riconosciuta dal paziente.
6. Ciascuna Parte in conflitto terrà una pratica sanitaria per ciascuna donazione di sangue per trasfusioni o di cute per innesti fatta dalle persone cui si riferisce il paragrafo 1, se tali donazioni sono effettuate sotto la responsabilità di detta Parte. Inoltre, ciascuna Parte in conflitto procurerà di tenere una documentazione di tutti gli interventi medici effettuati nei confronti delle persone internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni indicate nell'art. 1. Tali pratiche e documentazioni dovranno essere, in qualsiasi momento, a disposizione della Potenza protettrice per fini di controllo.

Articolo 12. Protezione delle unità sanitarie.

1. Le unità sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.
2. Il paragrafo 1 si applicherà alle unità sanitarie civili purchè rispondano ad una delle condizioni seguenti: a) appartenere a una delle Parti in conflitto; b) essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorità di una delle Parti in conflitto; c) essere autorizzate conformemente agli articoli 9 paragrafo 2 del presente Protocollo, o 27 della I Convenzione.
3. Le Parti in conflitto sono invitate a comunicarsi reciprocamente l'ubicazione delle rispettive unità sanitarie fisse. La mancanza di una tale comunicazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1.
4. In nessuna circostanza, le unità sanitarie saranno utilizzate per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unità sanitarie siano situate in modo tale che gli attacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.

Articolo 13. Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili.

1. La protezione dovuta alle unità sanitarie civili potrà cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico:
a) il fatto che il personale dell'unità sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati;
b) il fatto che l'unità sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
c) il fatto che si trovino nell'unità armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati e non ancora versate al servizio competente;
d) il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino in dette unità per ragioni mediche.

Articolo 14. Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili.

1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel territorio occupato.
2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potrà requisire le unità sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, e per assicurare la continuità del trattamento dei feriti e dei malati già in cura.
3. La Potenza occupante potrà requisire i mezzi sopra indicati purchè continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari:
a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra;
b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessità sussiste; e
c) che disposizioni immediate siano prese affinchè le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, nonchè quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.

Articolo 15. Protezione del personale sanitario e religioso civile.

1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto.
2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell'attività bellica.
3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupati, affinchè possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potrà esigere da detto personale che tale missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari. Detto personale non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.
4. Il personale sanitario civile potrà recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie.
5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.

Articolo 16. Protezione generale della missione medica.

1. Nessuno sarà punito per avere esercitato un'attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.
2. Le persone che esercitano un'attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo, nè ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni.
3. Nessuna persona che esercita un'attività di carattere medico dovrà essere costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una Parte avversaria che alla stessa propria Parte, salvo nei casi previsti dalla legge di quest'ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati che ha o ha avuto in cura, se essa ritiene che tali informazioni possano portare pregiudizio a costoro o alle loro famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che disciplinano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.

Articolo 17. Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso.

1. La popolazione civile dovrà rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno. La popolazione civile e le società di soccorso quali le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) saranno autorizzate, anche nelle regioni invase o occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di propria iniziativa. Nessuno sarà molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti umanitari.
2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle società di soccorso indicate nel paragrafo 1 per raccogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione e le facilitazioni necessarie a chi avrà risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte avversaria prenda o riprenda il controllo della regione, essa manterrà in vigore detta protezione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie.

Articolo 18. Identificazione.

1. Ciascuna Parte in conflitto farà in modo che sia il personale sanitario e religioso che le unità e i mezzi di trasporto sanitari possano essere identificati.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà anche di adottare e attuare metodi e procedure che permettano di identificare le unità e i mezzi di trasporto sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi.
3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta d'identità che attesti il loro statuto.
4. Con il consenso dell'autorità competente, le unità e i mezzi di trasporto sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indicate nell'art. 22 del presente Protocollo saranno contrassegnate in conformità delle disposizioni della II Convenzione.
5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflitto potrà, in conformità del Capitolo III dell'allegato I al presente Protocollo, autorizzare l'uso di segnali distintivi per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale, nei casi particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali distintivi senza esporre il segno distintivo.
6. L'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 5 è regolata dai Capitoli I a III dell'Allegato I al presente Protocollo. I segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitari, potranno essere usati, salvo le eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari.
7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del segno distintivo più ampio di quello previsto nell'art. 44 della I Convenzione.
8. Le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative al controllo dell'uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono applicabili ai segnali distintivi.

Articolo 19. Stati neutrali e altri Stati che non sono in conflitto.

Gli Stati neutrali e gli altri Stati che non sono Parti in conflitto applicheranno le disposizioni pertinenti del presente Protocollo alle persone protette da questo Titolo che siano accolte o internate nel loro territorio, nonchè ai morti delle Parti in conflitto eventualmente raccolti.

Articolo 20. Divieto delle rappresaglie.

Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.

Articolo 21. Veicoli sanitari.

I veicoli sanitari saranno rispettati e protetti nel modo previsto dalle Convenzioni e dal presente Protocollo per le unità sanitarie mobili.

Articolo 22. Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio.

1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti:
a) le navi descritte negli articoli 22, 24, 25 e 27 della II Convenzione;
b) le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni;
c) il loro personale e il loro equipaggio;
d) i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo, si applicheranno anche quando dette navi, scialuppe o imbarcazioni trasportano civili feriti, malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate nell'art. 13 della II Convenzione.
Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che non sia loro, nè catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il presente Protocollo.
2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell'art. 25 della II Convenzione si estenderà alle navi-ospedale messe a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
a) da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o
b) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario, purchè siano rispettate, nei due casi, le condizioni enunciate in detto articolo.
3. Le imbarcazioni descritte nell'art. 27 della II Convenzione saranno protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto articolo. Le Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qualsiasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarcazioni.

Articolo 23. Altre navi e imbarcazioni sanitarie.

1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell'art. 22 del presente Protocollo e nell'art. 38 della II Convenzione saranno, sia in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unità sanitarie mobili dalle Convenzioni e dal presente Protocollo. Dato che tale protezione può essere efficace solo se risulta possibile identificarle e riconoscerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposizioni dell'art. 43, secondo comma, della II Convenzione.
2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una determinata rotta potrà essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navigante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine immediatamente, ed esse dovranno obbedire a qualsiasi ordine del genere. Tali navi e imbarcazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun altro modo fino a che saranno necessarie per i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo di esse.
3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cesserà soltanto alle condizioni enunciate negli articoli 34 e 35 della II Convenzione. Qualsiasi rifiuto di obbedire a un ordine dato conformemente al paragrafo 2 costituirà un atto dannoso per il nemico ai sensi dell'art. 34 della II Convenzione.
4. Una Parte in conflitto potrà notificare a una Parte avversaria, con il maggior anticipo possibile rispetto alla partenza, il nome, le caratteristiche, l'ora prevista di partenza, la rotta e la velocità presunta della nave o dell'imbarcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di più di 2000 tonnellate lorde, e potrà comunicare tutte le altre informazioni atte a facilitarne l'identificazione e il riconoscimento. La Parte avversaria dovrà accusare ricevuta di tali informazioni.
5. Le disposizioni dell'art. 37 della II Convenzione si applicheranno al personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni.
6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzione si applicheranno ai feriti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell'art. 13 della II Convenzione e dell'art. 44 del presente Protocollo, che si trovano a bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell'art. 13 della II Convenzione non potranno, se si trovano in mare, essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, nè essere obbligati a lasciare dette navi o imbarcazioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.

Articolo 24. Protezione degli aeromobili sanitari.

Gli aeromobili sanitari saranno rispettati e protetti conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Articolo 25. Aeromobili sanitari nelle zone non denominate dalla parte avversaria.

Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi aerei corrispondenti, il rispetto e la protezione degli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto non dipenderanno da un accordo con la Parte avversaria. Tuttavia, una Parte in conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in dette zone potrà, per maggiore sicurezza, fare alla Parte avversaria le notifiche previste nell'art. 29, in particolare quando detti aeromobili effettuano voli che possono metterli a portata dei sistemi di armi terra-aria della Parte avversaria.

Articolo 26. Aeromobili sanitari nelle zone di contatto o similari.

1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze amiche, nonchè nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potrà essere pienamente efficace soltanto mediante un accordo preventivo fra le autorità militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'art. 29. Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro proprio rischio, dovranno nondimeno essere rispettati quando saranno riconosciuti come tali.
2. Con l'espressione zone di contatto si intende qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi avanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro, specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.

Articolo 27. Aeromobili sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria.

1. Gli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto continueranno ad essere protetti durante il tempo in cui sorvolano zone terrestri o marittime dominate di fatto da una Parte avversaria, a condizione di avere preventivamente ottenuto, per tali voli, l'accordo dell'autorità competente di detta Parte avversaria.
2. Un aeromobile sanitario che sorvola una zona dominata di fatto da una Parte avversaria in assenza dell'accordo previsto nel paragrafo 1, o contravvenendo a un tale accordo, a causa di un errore di navigazione o di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per farsi identificare e informare la Parte avversaria della situazione in cui si trova. La Parte avversaria, non appena avrà riconosciuto detto aeromobile sanitario, dovrà fare ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'art. 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere a un attacco.

Articolo 28. Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari.

1. é vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avversaria. La presenza di aeromobili sanitari non dovrà essere utilizzata per cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo da un attacco.
2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o trasmettere informazioni di carattere militare, e non dovranno trasportare materiale destinato agli stessi scopi. é loro vietato di trasportare, persone o carichi non compresi nella definizione data nell'art. 8 comma f. Non si considererà vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato esclusivamente a facilitare la navigazione, le comunicazioni e l'identificazione.
3. Gli aeromobili sanitari non potranno trasportare altre armi oltre quelle portatili e relative munizioni che siano state ritirate ai feriti, malati o naufraghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio competente, nonchè le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario presente a bordo per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi ad esso affidati.
4. Salvo accordo preventivo con la parte avversaria, gli aeromobili sanitari non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli articoli 26 e 27, per ricercare feriti, malati e naufraghi.

Articolo 29. Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili militari.

1. Le notifiche indicate nell'art. 25 e le richieste di accordo preventivo indicate negli articoli 26, 27, 28 paragrafo 4 e 31 dovranno indicare il numero previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identificazione; con tali notifiche si dovrà intendere che ciascun volo sarà effettuato conformemente alle disposizioni dell'art. 28.
2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtù dell'art. 25 dovrà accusarne ricevuta senza indugio.
3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente sia agli articoli 26, 27 o 31, sia all'art. 28 paragrafo 4, dovrà notificare il più rapidamente possibile alla Parte richiedente:
a) o l'accettazione della richiesta;
b) o il rigetto della richiesta; c) o una proposta ragionevole alternativa alla richiesta. Essa potrà anche proporre di vietare o di limitare altri voli nella zona durante il periodo considerato. Se la Parte che ha presentato la richiesta accetta le controproposte, essa dovrà notificare all'altra Parte il proprio accordo.
4. Le Parti prenderanno le misure necessarie affinchè sia possibile fare dette notifiche e concludere detti accordi in modo rapido.
5. Le Parti prenderanno anche le misure necessarie affinchè il contenuto di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unità militari interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saranno usati dagli aeromobili sanitari in questione.

Articolo 30. Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari.

1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone dominate di fatto dalla Parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito, potrà essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per permettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere.
2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammarra su intimazione o per altri motivi, potrà essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elementi menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e malati.
3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
a) è un aeromobile sanitario ai sensi dell'art. 8 comma j,
b) non contravviene alle condizioni prescritte nell'art. 28, o
c) non ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia ad uno Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sarà autorizzato a proseguire il volo senza ritardo.
4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:
a) non è un aeromobile sanitario ai sensi dell'art. 8 comma j,
b) contravviene alle condizioni prescritte nell'art. 28, o
c) ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potrà essere sequestrato. Le persone presenti a bordo saranno trattate in conformità delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo. Nel caso in cui l'aeromobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente, esso potrà essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.

Articolo 31. Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflitto.

1. Gli aeromobili sanitari non potranno nè sorvolare il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, nè atterrarvi o ammararvi, salvo in virtù di un accordo preventivo. Se un tale accordo esiste, detti aeromobili saranno rispettati per tutta la durata del volo e in occasione di eventuali scali. Essi dovranno però obbedire a qualsiasi intimazione di atterrare o di ammarare, a seconda dei casi.
2. Un aeromobile sanitario che, in assenza di un accordo preventivo o contravvenendo alle disposizioni di un accordo, sorvola il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, sia per errore di navigazione, sia a causa di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per notificare il proprio volo e per farsi identificare. Il detto Stato, non appena avrà riconosciuto un tale aeromobile, dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'art. 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere ad un attacco.
3. Se un aeromobile sanitario, in virtù di un accordo o nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, atterra o ammarra sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, in seguito a intimazione o per altri motivi, sarà soggetto a ispezione per stabilire se si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e malati che dipendono dalla Parte che impiega l'aeromobile siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Esso curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato di salute dei feriti e malati. Se l'ispezione rivela che si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso con le persone presenti a bordo, eccezion fatta di coloro che debbono essere presi in custodia in virtù delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, sarà autorizzato a proseguire il volo e beneficierà di appropriate facilitazioni. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile non è un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso sarà sequestrato e i suoi occupanti saranno trattati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4.
4. Ad eccezione di coloro che vengano sbarcati a titolo temporaneo, i feriti, malati e naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario con il consenso dell'autorità locale sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, saranno, salvo intese diverse fra detto Stato e le parti in conflitto, presi in custodia da detto Stato se lo richiedono le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo che essi non possono tornare a partecipare alle ostilità. Le spese di spedalità e di internamento saranno a carico dello Stato dal quale dipendono dette persone.
5. Gli stati neutrali o gli altri Stati non Parti in conflitto applicheranno in modo eguale a tutte le Parti in conflitto le eventuali condizioni e restrizioni relative al sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari, o all'atterraggio di detti aeromobili.

Articolo 32. Principio generale.

Nell'applicazione della presente Sezione, le attività delle Alte Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.

Articolo 33. Persone disperse.

1. Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi non appena cessate le ostilità attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte le informazioni utili su tali persone.
2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovrà, per quanto riguarda le persone che non beneficiano di un regime più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo:
a) registrare le informazioni indicate nell'art. 138 della IV Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità e della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattività per un periodo superiore a due settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione;
b) facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registrazione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa delle ostilità o della occupazione.
3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto farà in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricerche.
4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, occorrendolo, che dette squadre siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovrà essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione.

Articolo 34. Resti delle persone decedute.

1. I resti delle persone decedute per cause connesse con l'occupazione, o nel corso di una detenzione derivante dall'occupazione o dalle ostilità e quelli delle persone che non erano cittadini del paese nel quale sono decedute a causa delle ostilità, debbono essere rispettati, e le tombe di tutte le dette persone saranno rispettate, curate e contrassegnate come previsto nell'art. 130 della IV Convenzione, sempre che non rientrino in un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.
2. Non appena le circostanze e le relazioni fra le Parti avversarie lo permettono, le Alti Parti contraenti sul cui territorio sono situate le tombe e, all'occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i resti delle persone decedute a causa delle ostilità, durante l'occupazione o nel corso di una detenzione, concluderanno accordi volti:
a) a facilitare l'accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone decedute, e dei rappresentanti dei servizi ufficiali di censimento delle tombe, e a stabilire le disposizioni di ordine pratico per detto accesso;
b) ad assicurare in permanenza la protezione e la manutenzione di dette tombe;
c) a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso.
3. In mancanza degli accordi previsti nel paragrafo 2 b o c, se il paese d'origine delle dette persone decedute non è disposto ad assicurare la manutenzione di tali tombe a proprie spese, l'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe stesse potrà offrire facilitazioni per il ritorno dei resti nel paese di origine. Se una tale offerta non sia stata accettata cinque anni dopo essere stata fatta, l'Alta Parte contraente potrà, dopo aver debitamente informato il paese d'origine, applicare le disposizioni previste dalla propria legislazione in materia di cimiteri e di tombe.
4. L'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe indicate nel presente articolo è autorizzata a esumare i resti unicamente:
a) alle condizioni definite nei paragrafi 2 c e 3; o
b) quando l'esumazione si impone per motivi di pubblica necessità, inclusi i casi di necessità sanitaria e di indagini, nel qual caso l'Alta Parte contraente dovrà, in ogni momento, trattare i resti delle persone decedute con rispetto ed informare il paese d'origine della sua intenzione di esumarli, fornendo precisazioni sul luogo previsto per la nuova inumazione.

Articolo 35. Regole fondamentali.

1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.
2. é vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonchè metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
3. é vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Articolo 36. Nuove armi.

Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di guerra, un'Alta Parte contraente ha l'obbligo di stabilire se il suo impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta Parte contraente.

Articolo 37. Divieto della perfidia.

1. É vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti:
a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa;
b) simulare una incapacità dovuta a ferite o malattia;
c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;
d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nel conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

Articolo 38. Emblemi riconosciuti.

1. é vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. é del pari vietato di fare deliberatamente uso indebito, in un conflitto armato, di altri emblemi, segni o segnali protettori riconosciuti in campo internazionale, inclusi la bandiera di parlamentare e l'emblema protettore dei beni culturali.
2. é vietato di fare uso dell'emblema distintivo delle Nazioni Unite fuori dei casi in cui l'uso sia autorizzato da detta Organizzazione.

Articolo 39. Segni di nazionalità.

1. É vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.
2. é vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari.
3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 37 paragrafo 1 d, potrà modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare.

Articolo 40. Quartiere.

É vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'avversario o di condurre le ostilità in funzione di tale decisione.

Articolo 41. Salvaguardia del nemico fuori combattimento.

1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che è fuori combattimento, potrà essere oggetto di attacco.
2. é fuori combattimento qualsiasi persona:
a) che si trova in potere di una Parte avversaria,
b) che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o
c) che ha perso conoscenza o è comunque in stato di incapacità a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibilitata a difendersi, a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilità e non tenti di evadere.
3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.

Articolo 42. Persone a bordo di aeromobili.

1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa naufragio potrà essere oggetto di attacco durante la discesa.
2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che fa naufragio dovrà avere la possibilità di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile.
3. Le truppe aeroportate non saranno protette dal presente articolo.

Articolo 43. Forze armate.

1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima è rappresentata da un governo o da un'autorità non riconosciuti da una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
2. I membri delle forze armate di una Parte in conflitto (diversi dal personale sanitario e religioso indicato nell'art. 33 della III Convenzione), sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità.
3. La Parte in conflitto che incorpora nelle proprie forze armate una organizzazione paramilitare o un servizio armato incaricato di fare rispettare l'ordine, dovrà notificarlo alle altre Parti in conflitto.

Articolo 44. Combattenti e prigionieri di guerra.
1. Ogni combattente, come definito nell'art. 43, che cade in potere di una Parte avversaria è prigioniero di guerra.
2. Sebbene tutti i combattenti siano tenuti a rispettare le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, le violazioni di dette regole non priveranno un combattente del diritto di essere considerato come tale o, se cade in Potere di una Parte avversaria, del diritto di essere considerato prigioniero di guerra, salvo i casi previsti nei paragrafi 3 e 4.
3. Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente:
a) durante ogni fatto d'armi; e
b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare. Gli atti che rispondono alle condizioni previste dal presente paragrafo non sono considerati come perfidi ai sensi dell'art. 37 paragrafo 1 comma c.
4. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria senza riunire le condizioni previste dalla seconda frase del paragrafo 3, perderà il diritto ad essere considerato prigioniero di guerra, ma beneficierà, nondimeno, di protezione equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione e dal presente Protocollo. Tale protezione comprende protezioni equivalenti a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione nel caso in cui la persona in questione sia sottoposta a giudizio e condannata per qualsiasi reato eventualmente commesso.
5. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria mentre non partecipa ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco non perderà, a causa delle sue attività precedenti, il diritto ad essere considerato come combattente e prigioniero di guerra.
6. Il presente articolo non priverà nessuno del diritto ad essere considerato prigioniero di guerra ai sensi dell'art. 4 della III Convenzione.
7. Il presente articolo non vuole modificare la pratica, generalmente accettata dagli Stati, concernente il porto dell'uniforme da parte dei combattenti appartenenti alle unità armate regolari in uniforme di una parte in conflitto.
8. Oltre alle categorie di persone indicate nell'art. 13 della I e II Convenzione, tutti i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, quali sono definiti dall'art. 43 del presente Protocollo, hanno diritto alla protezione concessa dalle dette Convenzioni, se essi sono feriti o malati o, nel caso della II Convenzione, se sono naufraghi in mare o in altre acque.

Articolo 45. Protezione delle persone che hanno preso parte alle ostilità.

1. Una persona che prende parte alle ostilità e cade in potere di una Parte avversaria, si presume essere prigioniero di guerra e, di conseguenza, sarà protetta dalla III Convenzione, se rivendica lo statuto di prigioniero di guerra, o se risulta che essa ha diritto a tale statuto, oppure quando la Parte di cui dipende rivendica per lei detto statuto mediante notifica alla Potenza detentrice o alla Potenza protettrice. Se esiste un dubbio qualsiasi a proposito del suo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, la persona stessa continuerà a beneficiare di detto statuto e, di conseguenza, della protezione della III Convenzione e del presente Protocollo, in attesa che il suo statuto sia determinato da un tribunale competente.
2. Se una persona caduta in potere di una Parte avversaria non è trattenuta come prigioniero di guerra e deve essere giudicata da detta Parte per un reato connesso con le ostilità, essa potrà far valere il proprio diritto allo statuto di prigioniero di guerra davanti a un organo giudiziario, e ottenere che tale questione sia risolta. Quando la procedura applicabile lo consenta, la questione dovrà essere risolta prima che si decida sul reato. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento nel corso del quale detta questione deve essere risolta, salvo il caso eccezionale in cui il dibattito avviene a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato. In questo caso, la Potenza detentrice deve informare la Potenza protettrice.
3. Ogni persona che, avendo preso parte alle ostilità, non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non beneficia di un trattamento più favorevole conformemente alla IV Convenzione, avrà diritto, in ogni momento, alla protezione dell'art. 75 del presente Protocollo. In territorio occupato, una tale persona, salvo che sia detenuta per spionaggio, dovrà beneficiare egualmente, malgrado le disposizioni dell'art. 5 della IV Convenzione, del diritto di comunicazione previsto dalla detta Convenzione.

Articolo 46. Spie.

1. Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio, non avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potrà essere trattato come spia.
2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio se, ciò facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate.
3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio, salvo che, ciò facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attività di spionaggio.
4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia residente di un territorio occupato da una parte avversaria e che abbia svolto attività di spionaggio in detto territorio, non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appartiene.

Articolo 47. Mercenari.

1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattere o di prigioniero di guerra.
2. Con il termine mercenario si intende ogni persona:
a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;
b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità
c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte;
d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, nè residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;
e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e
f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.

Articolo 48. Regola fondamentale.

Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonchè fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.

Articolo 49. Definizione degli attacchi e campo di applicazione.

1. Con l'espressione attacchi si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa.
2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale appartenente ad una Parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria.
3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria.
4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nel Titolo II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti contraenti, nonchè le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilità su terra, sul mare e in aria.

Articolo 50. Definizione delle persone civili e della popolazione civile.

1. é considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'art. 4 A. 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'art. 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà considerata civile.
2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili.
3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualità.

Articolo 51. Protezione della popolazione civile.

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile.
2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minaccie di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.
4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione attacchi indiscriminati si intendono:
a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o
c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.
5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:
a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;
b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili.
7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi o di coprire operazioni militari. 8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'art. 57.

Articolo 52. Protezione generale dei beni di carattere civile.

1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi nè di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.
2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.

Articolo 53. Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto.

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato:
a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie.

Articolo 54 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

1. é vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili.
2. é vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.
3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria: a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate; b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi.
4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.
5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessità militari imperiose.

Articolo 55. Protezione dell'ambiente naturale.

1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, comprendendo in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione.
2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.

Articolo 56. Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose.

1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile.
2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 cesserà:
a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
b) nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;
c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio.
3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto internazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'art. 57. Se la protezione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate.
4. é vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1.
5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimità delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta delle ostilità, salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere o installazioni protette, e nell'intesa che il loro armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le opere o installazioni protette.
6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pericolose.
7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'art. 16 dell'Allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.

Articolo 57. Precauzione negli attacchi.

1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.
2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:
a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:
i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili nè beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco;
ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonchè i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incid ntalmente causati;
iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto previsto;
b) un attacco sarà annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.
3. Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile.
4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile.
5. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile.

Articolo 58. Precauzioni contro gli effetti degli attacchi.

In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:
a) senza pregiudizio dell'art. 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;
b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;
c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.

Articolo 59. Località non difese.

1. é vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, località non difese.
2. Le autorità competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare località non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimità o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale località dovrà rispondere alle seguenti condizioni:
a) tutti i combattenti, nonchè le armi e il materiale militare mobili dovranno essere stati sgomberati;
b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità
d) non sarà svolta alcuna attività in appoggio a operazioni militari.
3. La presenza, in detta località, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 2.
4. La dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 sarà indirizzata alla Parte avversaria e stabilirà e indicherà, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne accuserà ricevuta e tratterà la località come località non difesa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informerà senza indugio la Parte che avrà fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddisfatte, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.
5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di località non difese, anche se dette località non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa; se necessario, potrà fissare le modalità di controllo.
6. La Parte in potere nella quale si trova la località oggetto di un tale accordo dovrà contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della località, e sulle strade principali.
7. Una località perderà lo statuto di località non difesa quando non riunirà più le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualità, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Articolo 60. Zone smilitarizzate.

1. é vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smilitarizzate, se una tale estensione è contraria alle disposizioni di detto accordo.
2. Detto accordo dovrà essere esplicito; potrà essere stipulato verbalmente o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potrà essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'apertura delle ostilità, e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; potrà fissare, se necessario, le modalità di controllo.
3. Oggetto di un tale accordo sarà normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni:
a) tutti i combattenti, nonchè le armi e il materiale militare mobili, dovranno essere stati sgomberati;
b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
c)le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità
d) ogni attività legata allo sforzo militare dovrà essere cessata. Le Parti in conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta dal comma d, e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata.
4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 3.
5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali.
6. Se i combattenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potrà utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, nè revocarne unilateralmente lo statuto.
7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sarà sciolta dagli obblighi derivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualità, la zona perderà il suo statuto, ma continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Articolo 61. Definizione e campo di applicazione.

Ai fini del presente Protocollo:
a) con l'espressione protezione civile si intende l'assolvimento di alcuni o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilità o delle calamità, e ad aiutarla a superare gli effetti immediati, nonchè ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti:
i) servizio di allarme;
ii) sgombero;
iii) organizzazione di ricoveri;
iv) messa in opera di misure di oscuramento;
v) salvataggio;
vi) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa;
vii) lotta contro gli incidenti;
viii) individuazione e segnalamento delle zone pericolose;
ix) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione;
x) alloggiamenti e approvvigionamenti d'urgenza;
xi) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate;
xii) ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilità indispensabili;
xiii) trasporti funebri urgenti;
xiv) assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza;
xv) attività complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad esse;
b) con l'espressione organismi di protezione civile, si intendono gli stabilimenti e altre unità creati o autorizzati dalle autorità competenti di una Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei compiti menzionati nel comma a, ed esclusivamente assegnati e impiegati per tali compiti;
c) con il termine personale degli organismi di protezione civile si intendono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'assolvimento dei compiti elencati nel comma a, compreso il personale destinato esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'autorità competente di detta Parte;
d) con il termine materiale degli organismi di protezione civile si intendono l'equipaggiamento, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati nel comma a.

Articolo 62. Protezione generale.

1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessità militare imperiosa.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai civili che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorità competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile.
3. Gli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonchè i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'art. 52. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere nè distrutti nè distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.

Articolo 63. Protezione civile nei territori occupati.

1. Nei territori occupati, gli organismi civili di protezione civile riceveranno dalle autorità tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. In nessuna circostanza il loro personale sarà costretto ad attività che potrebbero ostacolare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza occupante non potrà apportare alla struttura o al personale di detti organismi modifiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della loro missione. Tali organismi civili di protezione civile non saranno obbligati a dare priorità ai cittadini o agli interessi di detta Potenza.
2. La Potenza occupante non obbligherà, costringerà o inciterà gli organismi civili di protezione civile ad assolvere i loro compiti in modo comunque pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile.
3. La Potenza occupante potrà, per motivi di sicurezza, disarmare il personale della protezione civile.
4. La Potenza occupante non potrà distrarre dal loro impiego naturale nè requisire edifici o materiale appartenenti a organismi di protezione civile oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distrazione o requisizione può portare pregiudizio alla popolazione civile.
5. La Potenza occupante potrà requisire o distrarre detti mezzi, a condizione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 4 e con riserva delle seguenti condizioni particolari: a) che gli edifici o il materiale siano necessari per altri bisogni della popolazione civile; e b) che la requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessità.
6. La Potenza occupante non distrarrà nè requisirà i ricoveri messi a disposizione della popolazione civile o che siano necessari ai bisogni di detta popolazione.

Articolo 64. Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento.

1. Gli articoli 62, 63, 65 e 66 si applicheranno anche al personale e al materiale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati all'art. 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il controllo di detta Parte. Tale assistenza sarà notificata appena possibile a ciascuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attività sarà considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovrà, comunque, essere esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate.
2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso il coordinamento internazionale di dette attività di protezione civile. In tali casi le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi internazionali competenti.
3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potrà escludere o ridurre le attività degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento, soltanto nel caso in cui si essa in grado di assicurare un assolvimento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato.

Articolo 65. Cessazione della protezione.

1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile, il personale, gli edifici, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potrà cessare soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico:
a) il fatto di svolgere compiti di protezione civile sotto la direzione di autorità militari;
b) il fatto che il personale civile di protezione civile cooperi con il personale militare nell'assolvimento di compiti di protezione civile, o che alcuni militari siano aggregati a organismi civili di protezione civile;
c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di protezione civile possa incidentalmente essere profittevole per delle vittime militari, in particolare per quelle che sono fuori combattimento.
3. Nemmeno sarà considerato come atto dannoso per il nemico il porto di armi leggere individuali da parte del personale civile di protezione civile ai fini del mantenimento dell'ordine o della propria protezione. Tuttavia, nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti terrestri, le Parti in conflitto adotteranno misure appropriate per limitare dette armi alle armi corte, quali le pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la distinzione fra il personale della protezione civile e i combattenti. Ma anche se il personale della protezione civile porta altre armi leggere individuali in dette zone, esso dovrà essere rispettato e protetto non appena sarà stato riconosciuto come tale.
4. Il fatto che gli organismi civili della protezione civile siano militarmente organizzati, nonchè il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro personale, non priverà detti organismi della protezione conferita con il presente Capitolo.

Articolo 66. Identificazione.

1. Ciascuna Parte in conflitto procurerà che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo.
2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonchè il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile.
3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si farà riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identità attestante il suo statuto.
4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando è utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili.
5. Oltre al segno distintivo, le Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile.
6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 è regolata dal Capitolo V dell'allegato I al presente Protocollo.
7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potrà, con il consenso delle autorità nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile.
8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimere l'uso indebito.
9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unità sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile è regolata dall'art. 18.

Articolo 67. Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli organismi di protezione civile.

1. I membri delle forze armate e le unità militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione