La legislazione sui diritti dei minori è recente e nasce
dall'evoluzione del concetto di bambino e del ruolo che assume nella
società
I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia,
sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato
che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto
prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.
L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di
soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni
interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato
presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti
in Italia possono essere:
“accompagnati”,
minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo
grado e regolarmente soggiornanti;
“non accompagnati”,
minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti
legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.
i Diritti riconosciuti a tutti i minori
Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno,
hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni ordine e grado,
non solo quella dell’obbligo). L'iscrizione dei minori stranieri
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e
può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno.
I minori
soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti, a cura dei
genitori o di chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente
all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di
elementi:
• ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
• accertamento di competenze, abilità e livelli di
preparazione dell’alunno;
• corso di studi eventualmente
seguito nel Paese di provenienza;
• titolo di studio
eventualmente posseduto dall’alunno.
I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per
minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione
sociale, per richiesta di asilo o per asilo) devono essere
obbligatoriamente iscritti, da chi ne esercita la tutela, al Servizio
Sanitario Nazionale (S.S.N.) e quindi hanno pienamente diritto di
accedere a tutte le prestazioni assicurate dal nostro sistema
sanitario.
Per l’iscrizione del minore al S.S.N. occorre
recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale del territorio di
residenza ovvero presso quella di effettiva dimora (indicata nel
permesso di soggiorno), munito di:
documento di identità
personale;
codice fiscale;
permesso di soggiorno;
autocertificazione di residenza o dimora (si considera dimora
abituale l’ospitalità da più di tre mesi presso un centro
d’accoglienza).
Al momento dell’iscrizione si potrà scegliere
il medico di famiglia o il pediatra per il minore.
All’atto
dell’iscrizione verrà rilasciato un documento, il “Tesserino
sanitario personale”, che dà diritto a ricevere
gratuitamente, ovvero dietro pagamento - dipende dalla regione in cui
ci si trova - di una quota a titolo di contributo (Ticket sanitario),
le seguenti prestazioni: visite mediche generali in ambulatorio e
visite mediche specialistiche, visite mediche a domicilio, ricovero
in ospedale, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, ecografie,
medicine, assistenza riabilitativa e per protesi.
I minori
stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al
S.S.N., ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, a
quelle per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina
preventiva e saranno loro comunque garantite le seguenti prestazioni:
• quelle a tutela sociale della gravidanza e della maternità;
• quelle a tutela della salute del minore;
• le
vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito delle campagne di
prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni;
• gli
interventi di profilassi internazionale;
• la profilassi, la
diagnosi e la cura di malattie infettive.
Ai minori stranieri si applicano in materia di lavoro le stesse
norme che si applicano ai minori italiani (ammissione al lavoro solo
dopo il compimento dei 16 anni e dopo aver assolto all’obbligo
scolastico).
ulteriori diritti riconosciuti ai minori stranieri “non
accompagnati”
Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme
previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione
dei minori.
In particolare si applicano le norme che riguardano:
• il collocamento in luogo sicuro del minore
che si trovi in stato di abbandono: spetta all’Ente locale (in
genere il Comune) la competenza a provvedervi;
• l’apertura
della tutela per il minore i cui genitori non siano
oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale;
• l’affidamento del minore, temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una
comunità.
L’affidamento può essere disposto dal Tribunale per
i minorenni (affidamento giudiziale) oppure dai servizi sociali del
Comune, nel caso di genitori o di tutore impossibilitati a esercitare
le proprie responsabilità sul minore. In tale circostanza è
richiesto il consenso dei genitori o del tutore impossibilitati a
provvedere e del Giudice Tutelare che, con proprio provvedimento,
rende esecutivo l’affidamento (affidamento consensuale).
Ogni
minore straniero non accompagnato deve essere segnalato dall’autorità
che lo rintraccia sul territorio nazionale:
alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, a eccezione del
caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado
idoneo a provvedervi;
al Giudice Tutelare, per l’apertura
della tutela;
al Comitato per i minori stranieri, a meno che
non sia stata presentata domanda di asilo.
I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per
motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è
competente il Tribunale per i minorenni).
I minori stranieri non
accompagnati possono tuttavia essere rimpatriati attraverso la misura
del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all’unità
familiare.
Il provvedimento è adottato solo se, in seguito a
un’indagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori
stranieri nel Paese d’origine, si ritiene che ciò sia opportuno
nell’interesse del minore.
Il rimpatrio assistito è disposto
dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il
minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità
responsabili del Paese d’origine.
A differenza dell’espulsione,
il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.
Nel
caso in cui ritenga che il rimpatrio non sia nel suo interesse, il
minore ha diritto di presentare, per il tramite dei genitori o del
tutore, ricorso alla magistratura (Tribunale ordinario o TAR) per
ottenere l’annullamento del provvedimento.
Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di
ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi
inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età.
I
minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in
uno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di
"non luogo a provvedere al rimpatrio" dal
Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con
provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei
Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.
Il permesso
di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare
in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in
generale e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al
compimento dei 18 anni.
I minori affidati ad un cittadino
straniero regolarmente soggiornante, che convivono con l’affidatario,
vengono iscritti nel permesso di soggiorno del medesimo fino al
compimento dei 14 anni e ricevono un permesso di soggiorno per motivi
familiari al compimento dei 14 anni.
La domanda di permesso di
soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da
chi esercita i poteri tutelari sul minore e dunque:
• dal
tutore, se ne è stato nominato uno;
• dal
legale rappresentante dell’istituto o comunità o
dall’Ente locale, se il minore è collocato in un istituto o
comunità o è comunque assistito dall’Ente locale.
I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano
subire persecuzioni nel loro Paese, per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le
proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare, tramite il
titolare della tutela, domanda di asilo.
La domanda di asilo
viene esaminata dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento dello Status di Rifugiato competente. Se
viene riconosciuto al minore lo status di rifugiato, questi riceve un
permesso per asilo; in caso, invece, di rigetto della domanda di
asilo, la Commissione può comunque invitare il Questore a rilasciare
un permesso per motivi umanitari, qualora ritenga il rimpatrio del
minore pericoloso e comunque inopportuno. Il minore ha comunque
diritto, per il tramite dei propri genitori o del proprio tutore, di
presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della
Commissione.
diritti al compimento dei 18 anni
La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare
permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di
permesso di soggiorno (per affidamento ovvero per motivi familiari)
di cui è stato titolare come minore, e da una serie di altre
condizioni.
I minori non accompagnati titolari di permesso per
affidamento possono convertirlo in uno per studio, accesso al lavoro,
lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:
•
sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento
dei 15 anni;
• hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato
che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi
registri previsti dalla legge;
• frequentano corsi di studio, o
svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato.
I minori titolari di un
permesso per motivi familiari possono convertirlo in uno per studio o
lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni.
I
minori che abbiano commesso un reato per il quale siano stati reclusi
prima del compimento della maggiore età, se hanno partecipato a un
programma di assistenza e integrazione sociale possono, al termine
della espiazione della pena, ottenere un permesso di
soggiorno per protezione sociale.
Il permesso per
protezione sociale può inoltre essere rilasciato dal Questore, su
proposta dei servizi sociali del Comune, anche ai minori stranieri
nei cui confronti siano state rilevate situazioni di violenza e di
grave sfruttamento (prostituzione, sfruttamento lavorativo, ecc.),
per le quali vi siano concreti pericoli di incolumità.
Il
permesso per protezione sociale consente di lavorare ed è
rinnovabile.
legislazione internazionale
Nel 1946 nasce l’Unicef, una
struttura creata dall’Onu, specializzata per l’infanzia, che nel
1953 diventa un'organizzazione internazionale permanente.
Nel 1959 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclama
all’unanimità la Dichiarazione dei diritti dell’infanzia
che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per
proteggere e aiutare i bambini.
Nel 1989 l’Assemblea generale dell’Onu adotta la
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia che
rappresenta un punto di partenza per una serie di iniziative
legislative e operative, interne agli stati o sovranazionali, a
beneficio dell’infanzia (ratificata dall' Italia con legge
176/91).
Nel 1996 il Consiglio d'Europa adotta a Strasburgo la Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei bambini il
25 gennaio 1996 (non ancora ratificata in Italia).
Nel 1993 la Conferenza de L'Aja adotta la Convenzione
sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di
adozione internazionale (ratificata dall'Italia con
legge 476/98).