Legge
09/07/1990 n. 185
(in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 163
Nuove
norme sul controllo dell’esportazione,
importazione
e transito dei materiali di armamento.
La
Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Capo I Disposizioni Generali
Art. 1.
Controllo dello
Stato.
1. L’esportazione,
l’importazione e il transito di materiale di armamento nonchè la cessione delle
relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di
difesa dell’Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i
princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali.
2. L’esportazione,
l’importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all’art. 2,
nonchè la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad
autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo
predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva
e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni
di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi
esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
5. L’esportazione
ed il transito di materiali di armamento, nonchè la cessione delle relative
licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli
impegni internazionali dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza
dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone
relazioni con altri Paesi, nonchè quando manchino adeguate garanzie sulla
definitiva destinazione dei materiali.
6. L’esportazione
ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi
in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’art. 51 della
Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi
internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri,
da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la
cui politica contrasti con i princìpi dell’art. 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi
nei cui confronti sia stato dichiarato l’ embargo totale o parziale delle
forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;
d) verso i Paesi
i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni
internazionali in materia di diritti dell’uomo;
e) verso i Paesi
che, ricevendo dall’Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa
del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della
stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e
calamità naturali.
7. Sono vietate la
fabbricazione, l’importazione, l’esportazione ed il transito di armi
biologiche, chimiche e nucleari, nonchè la ricerca preordinata alla loro
produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche
agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione
delle suddette armi nonchè a quelle idonee alla manipolazione dell’uomo e della
biosfera a fini militari.
- Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento
sono vietate, ad eccezione:
a) delle
importazioni effettuate direttamente dall’Amministrazione dello Stato o per
conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed
equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite
direttamente dalle dogane;
b) delle
importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle
imprese di cui all’art. 3, previa autorizzazione di cui all’art. 13;
c) delle
importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale
delle imprese di cui all’art. 3, per la revisione dei materiali d’armamento in
precedenza esportati;
d) delle
importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell’ambito delle rispettive
competenze, in relazione all’esercizio di attività di carattere storico o
culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall’art. 8 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
e) delle
importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a
fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del
Ministero dell’interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della
difesa.
9. Sono escluse
dalla disciplina della presente legge:
a) le
esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto
dell’Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di
armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;
b) le
esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza
militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di
materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi
alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze
della NATO, purchè non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli
VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al
Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le
esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate
verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse
altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e
relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e
fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all’art. 2 della legge 18
aprile 1975, n. 110, nonchè le armi corte da sparo purchè non automatiche; le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.
Art. 2.
Materiali di
armamento.
1. Ai fini della
presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o
caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da
considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di
polizia.
- I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle
seguenti categorie:
- armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco
automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed
armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato
nell’elenco di cui al comma 3;
d) bombe,
torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e
veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e
relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g)
aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per
uso militare;
h) polveri,
esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al
comma 11 dell’art. 1;
i) sistemi o
apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per
uso militare;
l) materiali
speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali
specifici per l’addestramento militare;
n) macchine,
apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed
il controllo delle armi e delle munizioni;
o)
equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
3. L’elenco dei
materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è
approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell’interno, delle finanze, dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l’estero,
da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L’individuazione di nuove categorie e l’aggiornamento dell’elenco dei
materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme
suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a
quella tecnologica, nonchè agli accordi internazionali cui l’Italia aderisce.
4. Ai fini della
presente legge sono considerati materiali di armamento:
a) ai soli fini
dell’esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei
materiali di cui al comma 2, identificati nell’elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente
alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo
ulteriore di documentazione e d’informazione necessari alla fabbricazione,
utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente
legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori
del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del
comma 4.
6. La prestazione
di servizi per l’addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia
o all’estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al
trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla
osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e
dell’interno, purchè costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente
autorizzato.
7. La trasformazione
o l’adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o
di proprietà del committente, sia in Italia sia all’estero, che comportino, per
l’intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo
o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 3.
Registro nazionale
delle imprese.
1. Presso il
Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale
degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione,
esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di
armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l’iscrizione
può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti
sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari
esteri, dell’interno, delle finanze, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e del commercio con l’estero.
2. Solo agli
iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad
iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito di materiale di armamento.
3. L’iscrizione al
registro di cui al comma 1 tiene luogo dell’autorizzazione di cui all’art. 28,
comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati
all’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di
iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a
comprovare l’esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno
prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del commercio con l’estero, devono essere presentate
dalle imprese che vi abbiano interesse purchè in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi:
a) per le imprese
individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana
dell’imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia
dei suddetti, purchè cittadini di Paesi legati all’Italia da un trattato per la
collaborazione giudiziaria;
b) per le società
di capitali, purchè legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività
concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza
in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della
presente legge, purchè cittadini italiani o di Paesi legati all’Italia da un
trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere
altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purchè
nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai
commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia
i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre
iscritti d’ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a
seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai
competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al
registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione
dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l’estinzione
dell’impresa.
8. Non sono
iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate
fallite.
9. Si applicano le
norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, nonchè dall’art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
10. Non sono
iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti
indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti
come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell’art. 1
della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della
legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè della presente legge.
11. Non sono
iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali
rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono
iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in
violazione del divieto di cui all’art. 22, assumano con le funzioni ivi
elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni
dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi
delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la
sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del
Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga
rimosso l’impedimento all’iscrizione l’impresa potrà ottenere l’iscrizione
stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell’accertamento definitivo degli
impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, l’impresa o il consorzio
potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni
concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di
contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.
Art. 4.
Iscrizione al
registro nazionale delle imprese.
1. Le modalità per
l’iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa,
emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per la tenuta
del registro nazionale di cui all’art. 3 è costituita presso il Ministero della
difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e
composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell’interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministero del
commercio con l’estero.
3. Spetta alla
commissione:
a) deliberare
sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 3 in merito alla iscrizione o
reiscrizione al registro;
b) provvedere
alla revisione triennale del registro; c) fare rapporto all’autorità
giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al
registro;
d) formulare un
parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. 4. Il
funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della
difesa, emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Agli oneri
relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari
stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 5.
Relazione al
Parlamento.
1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro
il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte
entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
2. I Ministri
degli affari esteri, dell’interno, della difesa, delle finanze, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio
con l’estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle
attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il
quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di
cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e
valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente
definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni,
importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di
servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente
legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle
autorizzazioni definitive, l’elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse
per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli
articoli 1 e 15 nonchè l’elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni
nel registro nazionale di cui all’art. 3.
Art. 6.
Comitato
interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.
1. é istituito presso
la Presidenza
del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di
materiali di armamento per la difesa (CISD).
2. Il Comitato è
presideuto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i
Ministri degli affari esteri, dell’interno, delle finanze, del tesoro, della
difesa, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle partecipazioni
statali e del commercio con l’estero. Possono essere invitati alle riunioni del
Comitato altri Ministri interessati.
3. Nel rispetto
dei princìpi di cui all’art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui
l’Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa
dello Stato, valutata l’esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale
connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD
formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della
difesa e detta direttive d’ordine generale per l’esportazione, l’importazione e
il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla
presente legge, all’attività degli organi preposti all’applicazione della legge
stessa.
4. Gli indirizzi e
le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.
5. Spetta altresì
al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di
cui all’art. 1, comma 6.
6. Il CISD riceve
informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni
riconosciue dall’ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Capo II Organismi di Coordinamento e
Controllo
Art. 7.
Comitato
consultivo.
1. é istituito
presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
l’esportazione, l’importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto
Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di cui al successivo art. 13.
2. Il Comitato è
nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a
ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri
dell’interno, della difesa e del commercio con l’estero, e da un rappresentante
dei Ministeri delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
delle partecipazioni statali e dell’ambiente. Nello stesso decreto vengono
nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario
sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si
avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianto e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della
consulenza tenica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente
del Comitato stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato è
validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato è
rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta
sola.
Art. 8.
Ufficio di
coordinamento della produzione di materiali di armamento.
1. Entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso
la Presidenza
del Consiglio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni
e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel
settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla
produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle
prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli
accordi internazionali.
2. L’Ufficio
contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione
delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per
usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all’art. 2, ai fini di
tutela dell’ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di
ricerca, energetici, nonchè di altre applicazioni nel campo civile.
3. L’Ufficio è
costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai
sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del
contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli
imprenditori.
Capo III Autorizzazioni
alle Trattative
Art. 9.
Disciplina delle
trattative contrattuali.
1. I soggetti
iscritti al registro di cui all’art. 3 devono comunicare al Ministro degli
affari esteri e al Ministro della difesa l’inizio di trattative contrattuali
per l’esportazione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento.
2. Entro 60 giorni
il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro della difesa, può
vietare la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro può
disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto
dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all’art. 1, nonchè
di motivi d’interesse nazionale.
4. L’inizio delle
trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione
e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle
operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere
comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione
delle trattative stesse.
5. Sono soggette
al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi,
componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto
di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano
contenute o siano scadute;
b) di materiali
già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati
temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali
importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai
costruttori per difetti, inidoneità e simili;
d) di
attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per
installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati
alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero
contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali
di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei
relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per
la presentazione dei materiali stessi, nonchè di campionature per la
partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.
6. I Ministri
degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo
possono avvalersi del Comitato di cui all’art. 7.
7. L’eventuale
rifiuto di una autorizzazione, nonchè eventuali condizioni e limitazioni,
dovranno essere motivati e comunicati all’impresa interessata.
Art. 10.
Effetti e durata
dell’autorizzazione alle trattative.
1.
L’autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all’art. 9 non
conferisce all’impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di
cui all’art. 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una
durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all’andamento delle
trattative.
2.
L’autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art.
15.
Capo IV Autorizzazione
all'Importazione, Esportazione e Transito
Art. 11.
Domanda di
autorizzazione.
1. Per i materiali
assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di
autorizzazione per l’esportazione, l’importazione, le cessioni di licenza e il
transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà
notizia al Ministero del commercio con l’estero. Tale domanda dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda
devono essere indicati:
a) tipo e quantità
del materiale di armamento, oggetto dell’operazione. Se trattasi di parti di
ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali
esse appartengono;
b) l’ammontare del
contratto e l’indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata,
previsti dal contratto medesimo, nonchè le condizioni per la disponibilità alla
consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la
cessione di altri servizi di assistenza;
c) l’ammontare di
eventuali compensi di intermediazione nonchè la dichiarazione di cui agli
articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987,
n. 454;
d) il Paese di
destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e
soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
e)
l’identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o
impresa autorizzata);
f) eventuali
obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e
simili;
g) eventuali
impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali
affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della
operazione pattuita.
3. Alla domanda di
autorizzazione all’esportazione devono essere acclusi:
a) copia
dell’autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;
b) copia del
contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto trasporto per la parte
inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell’operazione; se il
contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla
traduzione in lingua italiana;
c) 1) un
certificato d’importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese
destinatario, per i Paesi che partecipano con l’Italia ad accordi di controllo
reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri
Paesi, un <<certificato di uso finale>> rilasciato dalle autorità
governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato
per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione
delle autorità italiane preposte a tale compito.
4. Il certificato
di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La
documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni
previste all’art. 9, commi 4 e 5.
Art. 12.
Attività
istruttoria.
1. Il Ministero
degli affari esteri effettua l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione
di cui all’art. 13. A
tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette
al Comitato di cui all’art. 7, salvo i casi previsti all’art. 9, comma 4 e 5.
2. Il Comitato,
accerta la coerenza delle finalità dichiarate dell’operazione con le norme
della presente legge nonchè con le direttive formulate dal CISD ai sensi
dell’art. 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.
3. Il Ministro
degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica,
può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.
Art. 13.
Autorizzazione.
1. Il Ministro
degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all’art. 7, autorizza, di
concerto con il Ministro delle finanze, l’esportazione e l’importazione, definitive
o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonchè la cessione
all’estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la
riesportazione da parte dei Paesi importatori. L’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione dovrà essere motivato.
2.
L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari
esteri senza il previo parere del Comitato di cui all’art. 7 per le operazioni:
a) previste
dall’art. 9, comma 4;
b) che hanno
avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all’art. 9, comma 5.
3. Della
autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
4. Decorsi 60
giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui
all’art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o
comunicata al richiedente alcuna decisione, l’impresa interessata potrà
rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.
5.
L’autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero
mancanti della documentazione di cui all’art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero
degli affari esteri richiede all’interessato gli elementi o la documentazione
riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente
legge.
6. Per
l’ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di
componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere
prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative
del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia
debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare
materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non
rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione
equipollente.
Art. 14.
Termine per le
operazioni.
1. Le operazioni
previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini
indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per
periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la
scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il Comitato di cui all’art.
7.
2. Copia delle
autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle Amministrazioni
rappresentate nel Comitato di cui all’art. 7.
3.
L’autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore
a quello previsto per l’esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in
relazione all’effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni
contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del
contratto, l’autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi
eventualmente prorogabile.
Art. 15.
Sospensione o
revoca delle autorizzazioni.
1. Le
autorizzazioni di cui all’art. 9 e all’art. 13 sono soggette a sospensione o
revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
2. La sospensione
o revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 9 sono disposte con decreto del
Ministro della difesa d’intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione
o revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 13 sono disposte con decreto del
Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di
cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all’art. 7.
5. La copertura
assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di
revoca, sospensione o mancata proroga dell’autorizzazione di cui all’art. 13
non imputabili alla volontà dell’operatore.
6. La revoca o la
sospensione delle autorizzazioni di cui all’art. 13, o il loro mancato rinnovo
o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai
sensi dell’art. 14, n. 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non
dipendenti da inadempienze contrattuali dell’operatore nazionale agli effetti
dell’escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di
cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati
alla lettera m) dell’art. 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare
l’esportazione anche delle armi di cui all’art. 1, comma 11, verso quei Paesi,
di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà
ritenuto opportuno adottare misure cautelative.
8. Il divieto sarà
rimosso dallo stesso CISD, solo quando saranno cessate le cause che lo hanno
determinato.
Art. 16.
Transito e
introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti
alle disposizioni di pubblica sicurezza.
1. Le disposizioni
della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio
dello Stato dei materiali di armamento di cui all’art. 2, oggetto di
transazioni commerciali all’estero da parte di non residenti.
2. In tali casi, nonchè in ogni altro caso di introduzione
nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non
debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad
altri paesi, si applicano, semprechè i materiali stessi siano iscritti a
manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’art. 28
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e dell’art. 40 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali
disposizioni, con esclusione dell’art. 40 del regolamento succitato, si
applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo
risultanti dai documenti ufficiali.
4. Il prefetto può
negare l’autorizzazione per l’introduzione nel territorio dello Stato dei
materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della
difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla
sicurezza dello Stato.
Capo V Obblighi delle
Imprese
Art. 17.
Contributo per
l’iscrizione nel registro nazionale.
1. Per
l’iscrizione nel registro nazionale di cui all’art. 3 gli interessati sono
tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del tesoro.
2. Il decreto è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a
quello cui il contributo si riferisce.
Art. 18.
Lista dei
materiali.
1. Le imprese
esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 2, comma
3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all’art. 4 la lista
dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l’indicazione, per
ognuno di essi, dell’eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta
dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con
gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.
Art. 19.
Comunicazioni
relative a vettori e spedizionieri.
1. Per le
operazioni che prevedono a carico dell’esportatore la spedizione e la consegna
a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di
acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di
trasporto e sull’itinerario relativo, nonchè sulle eventuali variazioni che
siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere
conservati agli atti dell’esportatore per il termine di dieci anni.
2. Per le
operazioni che prevedono la consegna <<franco fabbrica>>
<<franco punto di partenza>>, gli esportatori sono obbligati a
comunicare contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della difesa,
dell’interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo
ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato
dell’operazione.
3. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da
suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni
dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del
destinatario o del vettore da questi incaricato.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni
effettuate per conto dell’Amministrazione dello Stato.
Art. 20.
Utilizzo delle
autorizzazioni.
1. L’impresa autorizzata all’esportazione o
al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni
effettuate per conto dello Stato:
a) a comunicare
tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se
parziale, delle operazioni autorizzate;
b) ad inviare
entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al
Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta
doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione
di presa in consegna da parte dell’ente importatore, ovvero documentazione
equipollente rilasciata dall’autorità governativa locale.
2. La proroga di
ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri,
previo parere del Comitato consultivo di cui all’art. 7, sulla base di motivata
e documentata richiesta dell’operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima
della scadenza del termine originario.
3. Nel caso in cui
l’esportatore italiano dichiari l’impossibilità per giustificati motivi di
ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b),
il Comitato di cui all’art. 7 esprime parere in ordine ai motivi di
giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all’art. 7 non esprimerà
parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere
accordate proroghe all’autorizzazione.
4. In caso di ritardata presentazione della documentazione
di cui al comma 1 e sinchè il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione
di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni
cui si riferisce la commissione.
Art. 21.
Seminari,
soggiorni di studio e visite.
1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta
dell’impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e
visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto
materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.
Art. 22.
Divieti a
conferire cariche.
1. I dipendenti
pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all’esercizio di
funzioni amministrative connesse all’applicazione della presente legge nei due
anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono,
per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a
qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere
cariche di presidente, vicepresidente, amministratore delegato, consigliere
delegato, amministratore unico, e direttore generale nonchè assumere incarichi
di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo,
relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli
armamenti.
2. Le imprese che
violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro
nazionale di cui all’art. 3.
Capo VI Sanzioni
Art. 23.
Falsità nella
documentazione.
1. Chiunque, in
una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo
indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’art. 13, o (1) per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia
conseguito l’autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa
da un decimo a tre decimi del valore del contratto.
2. Se le
indicazioni non veritiere sono determinanti per l’ottenimento della iscrizione
nel registro nazionale di cui all’art. 3, ovvero del nulla osta previsto
dall’art. 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più
grave, la pena della multa da 3
a 300 milioni di lire. (1) [Così rettificato in Gazz.
Uff. 26 ottobre 1990, n. 251 ]
Art. 24.
Inosservanza delle
prescrizioni amministrative.
1. Chiunque
effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle
condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di
autorizzazione di cui all’art. 13, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da
due a cinque decimi del valore dei contratti.
Art. 25.
Mancanza
dell’autorizzazione.
1. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, colui che senza l’autorizzazione di cui
all’art. 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di
armamento, contemplati nei decreti di cui all’art. 2, comma 3, è punito con la
reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.
2. Chiunque ponga
in essere trattative in violazione di quanto disposto all’art. 9, è punito con
la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.
3. Sono confiscati
quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati
all’esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.
Art. 26.
Obbligo di
comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria.
1. L’autorità
giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà
comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della
difesa ai fini dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Art. 27.
Norme
sull’attività bancaria.
1. Tutte le
transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di
materiali di armamento, come definiti dall’art. 2, vanno notificate al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del
tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto
stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.
3. La relazione al
Parlamento, di cui all’art. 5, deve contenere un capitolo sull’attività degli
istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel
comma 1.
Capo VII Disposizioni
Finali e Transitorie
Art. 28.
Disposizioni
transitorie.
1. Fino
all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 2, resta in vigore
l’attuale normativa per il materiale elencato nella <<Tabella
esport>> relativamente al materiale di armamento.
2. Fino alla
istituzione del registro nazionale di cui all’art. 3 nonchè del Comitato
consultivo di cui all’art. 7, non si applicano le disposizioni previste
all’art. 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.
3. Le
autorizzazioni in corso all’entrata in vigore della presente legge continuano
ad avere validità.
4. Per quanto
riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell’art. 1 la licenza
del questore, prevista dall’art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la
licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle
finanze. Il Ministro del commercio con l’estero emanerà le relative norme di
attuazione.
Art. 29.
Regolamento di
esecuzione.
1. Entro 120
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.
Art. 30.
Distacco di
personale.
1. Per lo svolgimento
delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla
presente legge, nel regolamento d’esecuzione di cui all’art. 29 saranno
emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli
affari esteri di personale di altre amministrazioni.
Art. 31.
Disposizioni
vigenti e abrogate.
1. Restano in
vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni,
della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della
legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. All’allegato al
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e
commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole:
<<Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le
Forze armate e l’efficienza militare del Paese, sia presso industrie private,
sia all’estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle
consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all’estero, sia da parte
delle amministrazioni militari, sia dell’industria privata>>.
3. All’allegato al
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (Stabilimenti civili di
produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate
le seguenti parole:
<<Provviste
e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione
di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la
produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni
stabilimento e così pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali,
eccetera>>.
4. Tutte le
disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.