Mentre il diritto interno ha molte fonti, spesso anche di pari rango, il
diritto internazionale è caratterizzato da pochissime fonti.
In particolare le norme che disciplinano la materia del diritto internazionale
provengono esclusivamente dalle seguenti 3 fonti (in ordine gerarchico):
1. Consuetudine
2. Atti o accordi internazionali tra Stati
3. Deliberazioni degli Enti creati dagli accordi di cui al n. 2
Consuetudine
Quella che è l'ultima fonte del diritto interno (usi e consuetudini) è invece
la fonte primaria (una sorta di "Costituzione mondiale") del dir.
internazionale.
Essa può essere definita come un comportamento (internazionale) ripetuto nel
tempo al quale la comunità riconosce il carattere di doverosità.
E' interessante quindi capire che nei rapporti tra gli Stati la principale
fonte di diritto non è altro che la consuetudine consolidatasi nel tempo, alla
quale gli Stati riconoscono la qualità di norma giuridica (internazionale).
Per far comprendere meglio quest'aspetto possiamo citare quella che è ormai
riconosciuta come la più importante norma internazione consuetudinaria e che,
forse, è la più grande eredità lasciataci dal XX secolo. Stiamo parlando della
norma che autorizza uno Stato all'uso della forza armata militare
esclusivamente in caso di aggressione da parte di terzi e quindi autorizza il
ricorso alla guerra solo come legittimo mezzo di difesa, per sé stessi o a
favore di altri Paesi invasi.
Il dir. internazionale esclude la possibilità di ricorrere all'uso di mezzi
militari in qualsiasi altra circostanza. Solo per motivi di difesa da
un'aggressione esterna, verso il proprio Paese o verso i Paesi amici,
l'utilizzo della guerra è legittimo.
La risposta armata degli USA e dei suoi alleati ai fatti dell'11 settembre 2001
è stata considerata legittima dalla comunità internazionale, perché non è stata
altro che un atto di difesa contro gli attacchi esterni (gli attentati
terroristici) da parte di un nemico.
La considerazione di legittimità poggia proprio sulla norma (consuetudinaria)
di dir. internazionale che abbiamo visto.
Atti o accordi
internazionali
Gli atti o accordi tra Stati hanno un grado gerarchico inferiore della
consuetudine e quindi non possono mai essere derogatori di essa o comunque
prevedere dei comportamenti contrari alla stessa.
Con il termine atti o accordi o patti o intese o convenzioni o con qualsiasi
altra denominazione vengano chiamati si intendono quei "contratti"
stipulati dai rappresentanti (in genere dai ministri) di 2 o più Stati.
Attraverso questi accordi i paesi firmatari disciplinano i rispettivi
comportamenti nell'ambito di una determinata materia. Le materie oggetto dei
patti possono essere le più svariate, si va dalla semplice regolamentazione del
commercio di un prodotto, a materie molto più importanti come i diritti umani.
Anche il numero dei Paesi partecipanti all'atto è molto variabile: dal semplice
accordo bilaterale tra 2 Paesi, all'accordo che coinvolge quasi tutti i Paesi
del mondo (si pensi all'Atto con il quale è stata istituita l'ONU).
Quello che è importante sapere è che questi patti vincolano esclusivamente i
Paesi firmatari, a differenza della consuetudine che vincola l'intera comunità
internazionale.
Tra i vari tipi di atti, quelli più interessanti sono quelli che istituiscono
degli Enti internazionali, come l'atto che ha istituito la Comunità Economica
Europea (ora Unione Europea).
Questi ultimi atti sono importantissimi perché danno vita a degli organismi
internazionali e, a volte, sovranazionali, dotati spesso anche di rilevanti
funzioni legislative.
Deliberazioni
degli Enti creati dagli accordi
Le deliberazioni o decisioni degli Enti creati dagli accordi devono sottostare
sia alle consuetudini, che alle norme dell'accordo che ha istituito l'Ente.
Queste decisioni sono vincolanti per gli stati partecipanti all'organismo
istituito con l'accordo.
Esse sono adottate nel rispetto delle regole e delle modalità indicate
nell'atto istitutivo dell'Ente o contenute nei successivi regolamenti emanati
dall'Ente stesso.
A volte le decisioni prese dagli organi dell'Ente sono addirittura di pari
grado gerarchico delle norme interne dei Paesi partecipanti, non avendo bisogno
di un atto interno di "ricezione" o di "accoglimento" della
norma internazionale o meglio sovranazionale.
Per meglio comprendere il meccanismo illustriamo il caso dell'Unione Europea.
Con l'Atto istitutivo della CEE, si è dato vita ad un organismo sovranazionale
dotato di organi (Parlamento, Commissione, ecc.) in grado di emanare
determinazioni obbligatorie per gli Stati membri della Comunità.
Queste determinazioni sono fonti di diritto di 3° grado, perché devono
rispettare la consuetudine internazionale e le norme dell'Atto istitutivo della
CEE.
Tuttavia, pur essendo normazione terziaria, alcune norme emanate dagli organi
competenti della CEE hanno lo stesso grado delle leggi interne degli Stati
comunitari. Anzi, alcune di esse entrano direttamente in vigore
nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati, non avendo bisogno, per la loro
operatività, di una legge ad hoc di ricezione.
In una prossima dispensa vedremo quali sono le norme comunitarie che hanno lo
stesso valore della legge ordinaria e quali sono, fra di esse, quelle che
rimangono inoperative finché non interviene un atto interno di accoglimento e
quelle, invece, che entrano direttamente in vigore.