Tradizionalmente la comunità internazionale è considerata
come costituita da Stati sovrani e indipendenti che si pongono in una posizione
di eguaglianza formale reciproca: il diritto internazionale regola i loro
rapporti.
La principale differenza tra la struttura del diritto
internazionale e quella del diritto interno è l'assenza di un'autorità centrale
che emani la legge e ne assicuri il rispetto (c.d. "anarchia" della
comunità internazionale).
A partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto dalla fine
della prima guerra mondiale agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni
Internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione hanno
progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti
insurrezionali, purché esercitino il controllo effettivo su una popolazione ed
un territorio.
Alcuni internazionalisti ritengono che i recenti sviluppi
della materia stiano facendo lentamente emergere una soggettività giuridica
internazionale degli individui, posizione contrastata dalla maggior parte della
dottrina, che ritiene che la scena internazionale è ancora dominata dagli Stati
e dalle Organizzazioni sovranazionali, malgrado il ruolo sempre più importante
svolto dai singoli e dalle ONG. Il riconoscimento della personalità
internazionale degli individui si appoggia sul crescente numero di diritti e
obblighi internazionali che spettano ai singoli in quanto tali e non in quanto
cittadini di uno stato, come i diritti umani e la responsabilità internazionale
individuale (crimini internazionali).
In altri termini, se è vero che "ubi societas, ibi
ius", se cioè è vero che il diritto scaturisce dalla necessità della
regolazione dei rapporti sociali, ove ci si soffermi sul gruppo sociale
costituito dalla comunità internazionale, emerge chiaramente, che, ove esistano
dei soggetti che operino in un contesto ultranazionale, costoro avranno bisogno
di regole per gestire i loro reciproci rapporti: tali regole costituiscono
appunto il diritto internazionale pubblico.