Organo centrale di coordinamento delle Commissioni
territoriali che esaminano le richieste di riconoscimento dello
"status di rifugiato"
La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha
poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi.
Le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Esaminano in modo decentrato le istanze di riconoscimento dello
"status di rifugiato".
cenni storici
Il primo organismo in Italia che si è occupato della procedura di
eleggibilità e del riconoscimento dello "status di rifugiato"
è stata la Commissione paritetica di eleggibilità (Cpe).
Questo
organismo è stato istituito, con uno scambio di note tra il Governo
italiano e l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati, il 22 luglio 1952 e ufficialmente sancito con un decreto
interministeriale del 24 novembre 1953.
In seguito, la Legge
Martelli (Dl. 416/89, convertito con modificazioni nella
legge 39/90 sulle “Norme urgenti in materia di asilo politico,
di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già
presenti nel territorio dello Stato”), ha fatto cessare
nell’ordinamento interno gli effetti della dichiarazione della
limitazione geografica disponendo inoltre che il Governo, entro
60 giorni, procedesse al riordino degli organi e delle procedure per
l’esame delle richieste di riconoscimento dello "status di
rifugiato".
La Bossi-Fini (legge 189/2002
“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”,
al capo II “Disposizioni in materia di asilo”) ha apportato
sostanziali modifiche alla precedente normativa.
La Commissione
centrale per il riconoscimento dello "status di rifugiato"
è stata inoltre trasformata in "Commissione nazionale per il
diritto di asilo" e, con un decentramento dell’esame
delle richieste di asilo, ha istituito le Commissioni
territoriali.
La nuova normativa è stata completata con l’entrata in vigore
del regolamento di attuazione (Dpr "Regolamento relativo alle
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato"
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 22
dicembre 2004) che disciplina le varie fasi della procedura, il
funzionamento dei Centri di identificazione, le funzioni della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali.
L’impianto organizzatorio tracciato dalla Legge Bossi-Fini per
quanto concerne le procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato, è stato sostanzialmente confermato anche dal D. Lgs. n.
25 del 28 gennaio 2008, con il quale è stata data attuazione, nel
nostro ordinamento, alla direttiva 2005/85/CE. Infatti, anche
il predetto Decreto ha conservato le Commissioni Territoriali – ora
denominate Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale e, con successivo D.M. in data 6 marzo 2008
istituite in numero di dieci – e la Commissione Nazionale con
compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei
componenti delle Commissioni Territoriali, nonché di esame per i
casi di cessazione e revoca degli status concessi.
Il nuovo assetto normativo in materia di asilo, si è poi
completato con l’emanazione del D. Lgs n. 251 del 19 novembre 2007
che, in attuazione della direttiva 2004/83/CE in materia di
definizione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di
rifugiato all’interno dei Paesi membri, ha introdotto nel nostro
ordinamento la protezione internazionale, articolandola nelle due
forme di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione
sussidiaria, entrambe attribuibili dalle Commissioni Territoriali a
seguito di esame delle singole istanze di riconoscimento e,
soprattutto, a seguito di un colloquio individuale con il richiedente
asilo.