PREVISIONE
DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
E MODIFICA DELL'ARTICOLO 375 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
CAPO
I
Definizione
immediata del processo civile
Art. 1 (vedi note)
Pronuncia
in camera di consiglio
1.
L'articolo 375 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). - La Corte, sia a sezioni unite
che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1.
dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e
di quello incidentale eventualmente proposto;
2.
ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre
che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;
3.
dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta
rinuncia a norma dell'articolo 390;
4.
pronunciare in ordine all'estinzione del processo in
ogni altro caso;
5.
pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza
e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione
semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso
principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente
fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover
pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti
nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un
ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per
mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza
degli stessi.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza
della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti,
che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo
378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri
1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo
comma".
CAPO
II
Equa
riparazione
Art. 2 (vedi note)
Diritto
all'equa riparazione
1.
Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto
ad una equa riparazione.
2.
Nell'accertare la violazione il giudice considera la
complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti
e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a
concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
3.
Il giudice determina la riparazione a norma
dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:
a.
rileva solamente il danno riferibile al periodo
eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b.
il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il
pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità
della dichiarazione dell'avvenuta violazione.
Art. 3 (vedi note)
Procedimento
1.
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla
corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti
riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente
ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si
assume verificata.
2.
La domanda si propone con ricorso depositato nella
cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di
procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice
di procedura civile.
3.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro
della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
4.
La corte di appello provvede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del
ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra
la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve
intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
5.
Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte
disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del
procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere
sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di
memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in
cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo
assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
6.
La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del
ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente
esecutivo.
7.
L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.
(Aggiornamento: La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che le
disposizioni di cui al comma 1224, dell'art. 1 della stessa legge, volte a
modificare il presente articolo, comma 3, si applicano ai procedimenti iniziati
dopo la data di entrata in vigore della stessa legge 296/2006).
Art. 4
Termine
e condizioni di proponibilità
1.
La domanda di riparazione può essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata,
ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione,
che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
Art. 5
Comunicazioni
1.
Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a
cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della
Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di
responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti
pubblici comunque interessati dal procedimento.
Art.
5-bis ( abrogato )
Art. 6 (vedi nota)
Norma
transitoria
1.
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono
presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non
sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte
europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere
l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte
europea.
2.
La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo
il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi
dell'articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.
(Aggiornamento:
Il D.L. 12 ottobre 2001, n. 370, convertito dalla L. 14 dicembre 2001, n. 432 ha disposto che "il
termine di cui al comma 1 del presente articolo e' prorogato sino al 18 aprile
2002").
Art. 7
Disposizioni
finanziarie
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
·
Si riporta il testo degli articoli 332, 360 e
378 del codice di procedura civile:
"Art. 332 (Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili). -
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata
proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il
giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali
l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione
deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane
sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e
327 primo comma".
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze
pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con
ricorso per cassazione:
1.
per motivi attinenti alla giurisdizione;
2.
per violazione delle norme sulla competenza, quando non
è prescritto il regolamento di competenza;
3.
per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto;
4.
per nullità della sentenza o del procedimento;
5.
per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o
rilevabile d'ufficio.
Può inoltre essere impugnata con
ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono
d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi
soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
"Art. 378 (Deposito di memorie di parte). - Le parti possono presentare le
loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza".
Note all'art. 2:
·
Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 4
agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali firmata a Roma
il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
settembre 1955, n. 221:
"Art. 6.
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartiai, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
proces dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privèe des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la
justice.
2.
. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqùà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.
Tout
accusé a drôit notamment à:
a.
être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qùil comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui;
b.
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c.
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts
de la justice l'exigent;
d.
interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge;
e.
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience".
·
Si riporta il testo dell'art. 2056 del codice
civile:
"Art. 2056 (Valutazione dei danni). - Il risarcimento dovuto al
danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze del caso.".
Note all'art. 3:
·
Si riporta il testo dell'art. 11 del codice di
procedura penale:
"Art. 11 (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
1.
I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità
di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o
danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti
alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte
d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al
momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello
determinato dalla legge.
2.
Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il
magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento
successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel
capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del
medesimo comma 1 .
3.
I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato
assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di
persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice
individuato a norma del comma 1".
·
Si riporta il testo degli articoli 125 e 737 del
codice di procedura civile:
"Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). - Salvo che la
legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il
controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto
nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti
dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore
alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della
parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede
che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato
speciale.".
"Art. 737 (Forma della domanda e del provvedimento). - I provvedimenti,
che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso
al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.".
Nota all'art. 6:
·
Per il testo dell'art. 6 della convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 agosto
1955, n. 848, vedi nelle note all'art. 2.