Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero che, per motivi di
razza, di religione, di appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato
nel Paese di cui possiede la cittadinanza, per cui deve abbandonarlo o, se già
si trova all’estero, non può farvi ritorno.
LA DOMANDA E
LE PROCEDURE
• La domanda, scritta nella propria lingua, di regola, va presentata alla
Polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia: essa deve contenere i
dati anagrafici e i motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato
politico o di asilo e, per quanto possibile, idonea documentazione comprovante
la persecuzione subita. La domanda può essere presentata anche alla Questura
del luogo di dimora.
• La Polizia
di frontiera invierà la pratica alla Questura competente, che è quella del
territorio in cui tu hai scelto il domicilio. Questa completerà la tua pratica
redigendo il verbale delle tue dichiarazioni ed inviando entro sette giorni
tutta la documentazione alla Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
• Nell’attesa, ti verrà rilasciato dalla Questura un permesso di soggiorno
con la dicitura "Dublino", valido per un mese, e, alla sua scadenza,
un altro per "richiesta di asilo", valido per tre mesi, rinnovabile
fino alla conclusione della procedura. Esso non consente alcuna attività
lavorativa, né assistenza sanitaria gratuita.
• Se sei in grado di dimostrare di essere privo di mezzi di sussistenza e/o
di ospitalità, puoi chiedere alla Prefettura, o alla Questura, o all’Ufficio di
Polizia del luogo del domicilio, il contributo di prima assistenza, che, se
concesso, è erogato dalla Prefettura per un periodo non superiore a 45 giorni
in rate quindicinali anticipate (15 giorni +15 +15), e consiste in lire 34.000
al giorno più vitto e alloggio.
• Per la riscossione del contributo, devi presentarti presso lo sportello
della Banca d’Italia del capoluogo di provincia, munito della comunicazione
dell’ordine di pagamento e di un valido documento di identità. Il contributo
cessa dal giorno in cui è comunicata la delibera sulla domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla Commissione centrale.
• Se fai richiesta di rifugiato politico o di asilo devi iscriverti al
Servizio Sanitario Nazionale. Puoi così ottenere il libretto della mutua valido
fino alla scadenza del permesso di soggiorno, presentando solo una
dichiarazione di elezione di domicilio e il codice fiscale che viene rilasciato
dall’ufficio delle imposte dirette.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (ed entro 15 dal
ricevimento della stessa) la
Commissione dopo averti convocato e ascoltato ti notifica per
iscritto la decisione motivata. Le decisioni possono essere di due tipi: di
accoglimento o di rigetto. Quest’ultima può essere con o senza "raccomandazione".
• In caso di semplice rigetto, non ti viene riconosciuto lo status di
rifugiato politico e vieni espulso;
• In caso di rigetto con "raccomandazione" la Commissione dispone il
rilascio, da parte della Questura, di un permesso di soggiorno per motivi
umanitari.
• Anche il Questore, in casi eccezionali, può rilasciarti il permesso per
motivi umanitari, limitato ad un massimo di 1 anno, che ti consente di lavorare
e studiare.
• Se hai questo tipo di permesso e trovi un lavoro stabile puoi farlo
convertire in un permesso, di più lunga durata, per motivi di lavoro.
• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del maggio1999
prevede, in favore di coloro che sono giunti in Italia dopo il 26/03/99 dalla
Jugoslavia, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea
valido anche per lavoro e studio, ma di durata limitata ( fino al 31/12/99).
• Se, invece, ti è riconosciuto lo status di rifugiato politico, la Commissione ti
rilascia l’apposito certificato e la Questura lo specifico permesso di soggiorno, che
ti consente regolari rapporti di lavoro. Inoltre, per il suo rinnovo non devi
dimostrare nulla.
Come rifugiato politico, dal punto di vista socio-assistenziale hai gli
stessi diritti del cittadino italiano; puoi chiedere il ricongiungimento
familiare senza dimostrare il possesso dei requisiti richiesti a qualunque
altro straniero.
• Se non ti viene riconosciuto lo status di rifugiato, puoi presentare
ricorso al giudice per impugnare il provvedimento della Commissione Centrale,
entro 60 giorni dalla sua notificazione.
Puoi presentare, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.