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Il permesso di soggiorno per rifugiati politici

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Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza, di religione, di appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel Paese di cui possiede la cittadinanza, per cui deve abbandonarlo o, se già si trova all’estero, non può farvi ritorno.

LA DOMANDA E LE PROCEDURE

• La domanda, scritta nella propria lingua, di regola, va presentata alla Polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia: essa deve contenere i dati anagrafici e i motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo e, per quanto possibile, idonea documentazione comprovante la persecuzione subita. La domanda può essere presentata anche alla Questura del luogo di dimora.

La Polizia di frontiera invierà la pratica alla Questura competente, che è quella del territorio in cui tu hai scelto il domicilio. Questa completerà la tua pratica redigendo il verbale delle tue dichiarazioni ed inviando entro sette giorni tutta la documentazione alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

• Nell’attesa, ti verrà rilasciato dalla Questura un permesso di soggiorno con la dicitura "Dublino", valido per un mese, e, alla sua scadenza, un altro per "richiesta di asilo", valido per tre mesi, rinnovabile fino alla conclusione della procedura. Esso non consente alcuna attività lavorativa, né assistenza sanitaria gratuita.

• Se sei in grado di dimostrare di essere privo di mezzi di sussistenza e/o di ospitalità, puoi chiedere alla Prefettura, o alla Questura, o all’Ufficio di Polizia del luogo del domicilio, il contributo di prima assistenza, che, se concesso, è erogato dalla Prefettura per un periodo non superiore a 45 giorni in rate quindicinali anticipate (15 giorni +15 +15), e consiste in lire 34.000 al giorno più vitto e alloggio.

• Per la riscossione del contributo, devi presentarti presso lo sportello della Banca d’Italia del capoluogo di provincia, munito della comunicazione dell’ordine di pagamento e di un valido documento di identità. Il contributo cessa dal giorno in cui è comunicata la delibera sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla Commissione centrale.

• Se fai richiesta di rifugiato politico o di asilo devi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi così ottenere il libretto della mutua valido fino alla scadenza del permesso di soggiorno, presentando solo una dichiarazione di elezione di domicilio e il codice fiscale che viene rilasciato dall’ufficio delle imposte dirette.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (ed entro 15 dal ricevimento della stessa) la Commissione dopo averti convocato e ascoltato ti notifica per iscritto la decisione motivata. Le decisioni possono essere di due tipi: di accoglimento o di rigetto. Quest’ultima può essere con o senza "raccomandazione".

• In caso di semplice rigetto, non ti viene riconosciuto lo status di rifugiato politico e vieni espulso;

• In caso di rigetto con "raccomandazione" la Commissione dispone il rilascio, da parte della Questura, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

• Anche il Questore, in casi eccezionali, può rilasciarti il permesso per motivi umanitari, limitato ad un massimo di 1 anno, che ti consente di lavorare e studiare.

• Se hai questo tipo di permesso e trovi un lavoro stabile puoi farlo convertire in un permesso, di più lunga durata, per motivi di lavoro.

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del maggio1999 prevede, in favore di coloro che sono giunti in Italia dopo il 26/03/99 dalla Jugoslavia, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea valido anche per lavoro e studio, ma di durata limitata ( fino al 31/12/99).

• Se, invece, ti è riconosciuto lo status di rifugiato politico, la Commissione ti rilascia l’apposito certificato e la Questura lo specifico permesso di soggiorno, che ti consente regolari rapporti di lavoro. Inoltre, per il suo rinnovo non devi dimostrare nulla.

Come rifugiato politico, dal punto di vista socio-assistenziale hai gli stessi diritti del cittadino italiano; puoi chiedere il ricongiungimento familiare senza dimostrare il possesso dei requisiti richiesti a qualunque altro straniero.

• Se non ti viene riconosciuto lo status di rifugiato, puoi presentare ricorso al giudice per impugnare il provvedimento della Commissione Centrale, entro 60 giorni dalla sua notificazione.

Puoi presentare, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

 




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