Il Comitato europeo per la Prevenzione della
Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti (CPT) è stato istituito
nel 1987 nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa da cui prende il
nome (da qui in poi “la
Convenzione”). L'art. 1 della Convenzione afferma:
“È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti […] Il Comitato
esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private della
libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla
tortura e dalle pene inumane o degradanti”
Il lavoro del CPT è concepito come parte integrante del
sistema del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e si colloca
come meccanismo non-giudiziale attivo a fianco all'esistente meccanismo
giudiziale reattivo della Corte europea dei Diritti Umani.
Il CPT esegue la sua funzione essenzialmente preventiva
attraverso due tipi di visite - periodiche e ad hoc. Le visite periodiche sono
effettuate in tutti gli Stati membri con regolarità. Le visite ad hoc sono
organizzate in questi Stati quando al Comitato sembra che "le circostanze
lo richiedano".
Durante lo svolgimento della visita, il CPT gode di ampi
poteri in virtù della Convenzione: accesso al territorio dello Stato in
questione e diritto a viaggiare senza restrizioni; accesso illimitato in
qualunque posto le persone vengano private della libertà, incluso il diritto di
muoversi all'interno di questi posti senza restrizioni; accesso a tutte le
informazioni sui posti in cui sono tenute le persone private della libertà,
così come alle altre informazioni disponibili dallo Stato necessarie al
Comitato per lo svolgimento del suo mandato.
Il Comitato ha anche la facoltà di intervistare in
privato le persone private della libertà e di comunicare liberamente con
chiunque creda possa fornirgli informazioni specifiche.
Le visite possono essere svolte in qualunque luogo “in
cui delle persone siano private della libertà da parte di un’autorità
pubblica”. Il mandato del CPT si estende pertanto al di là delle carceri e
delle stazioni di Polizia per comprendere, per esempio, istituti psichiatrici,
aree di detenzione nelle caserme militari, centri di soggiorno per richiedenti
asilo politico o altre categorie di stranieri e luoghi in cui giovani possono
essere privati della libertà da ordini giudiziari o amministrativi.
Due principi fondamentali regolano le relazioni tra il
CPT e le Parti aderenti alla Convenzione - cooperazione e riservatezza.
Riguardo ciò, va messo in rilievo che il ruolo del Comitato non è di condannare
gli Stati, ma piuttosto di aiutarli a prevenire i maltrattamenti delle persone
private della libertà.
Dopo ogni visita, il CPT redige un rapporto in cui sono
enunciati i risultati e incluse, se necessarie, raccomandazioni e altri
consigli, sulla base dei quali si sviluppa un dialogo con lo Stato interessato.
Il rapporto sulla visita del Comitato è, in principio, riservato; tuttavia,
quasi tutti gli Stati hanno scelto di rinunciare alla regola della riservatezza
e di pubblicare il rapporto.
I. La custodia della Polizia
Estratto dal 2° Rapporto Generale
[CPT/Inf (92) 3]
36. Il CPT
attribuisce particolare importanza a tre diritti della persona detenuta dalla
Polizia: il diritto che ha questa persona che sia notificata la sua detenzione
a una terza parte di sua scelta (membro della famiglia, amico, consolato), il
diritto di avere accesso a un avvocato e il diritto di richiedere una visita
medica di un dottore di sua scelta (in aggiunta a qualunque visita medica
svolta da un dottore chiamato dalle autorità di polizia) . Questi sono, secondo
il CPT, tre fondamentali salvaguardie contro i maltrattamenti delle persone
detenute, che devono essere applicate dal momento stesso della privazione della
libertà, indipendentemente da come tale privazione possa essere descritta dal
sistema legale interessato (cattura, arresto…).
37. Le persone
prese in custodia dalla polizia devono essere espressamente informate senza
ritardo di tutti i loro diritti, inclusi quelli riportati nel paragrafo 36.
Inoltre, ogni possibilità offerta alle autorità di ritardare l’esercizio
dell’uno o dell’altro di questi diritti allo scopo di proteggere gli interessi
della giustizia, deve essere definita con chiarezza e la sua applicazione
severamente limitata nel tempo. Per ciò che concerne, più in particolare, i
diritti di accesso a un avvocato e di richiedere una visita medica di un
dottore diverso da quello chiamato dalla polizia, i sistemi nei quali, avvocati
e dottori possono essere scelti da liste prestabilite compilate in accordo con
le rispettive organizzazioni professionali, dovrebbero rimuovere ogni bisogno
di ritardare l’esercizio di questi diritti.
38. L’accesso
a un avvocato per le persone in custodia di polizia deve includere il diritto
di contattare e di ricevere visite da un avvocato (in entrambi i casi in
condizioni che garantiscano la riservatezza della loro discussione) così come,
in linea di principio, il diritto per la persona in questione, di avere
l’avvocato presente durante l’interrogatorio.
39. Tornando
alla fase dell’interrogatorio, il CPT ritiene che dovrebbero esistere regole
chiare o linee guida sulle modalità in base alle quali i colloqui della polizia
debbano essere condotti. Esse dovrebbero affrontare, tra gli altri, i seguenti
punti: informare il detenuto dell’identità (nome e/o numero) di coloro i quali
sono presenti all’interrogatorio; la lunghezza ammissibile di un
interrogatorio; i periodi di riposo tra i colloqui e le pause durante un
interrogatorio; i luoghi in cui gli interrogatori possono svolgersi; se al
detenuto sia richiesto o meno di restare in piedi mentre è interrogato; le
modalità di interrogatorio di persone che siano sotto l’effetto di droghe,
alcool, etc. Dovrebbe anche essere richiesto che sia tenuta sistematicamente
una registrazione dell’ora in cui l’interrogatorio inizia e finisce e delle
persone presenti durante ogni interrogatorio.
Il CPT
aggiunge che la registrazione elettronica degli interrogatori di polizia è un
altro utile mezzo di tutela contro i maltrattamenti dei detenuti (oltre a
costituire un notevole vantaggio per la polizia).
40. Il CPT ritiene che le tutele fondamentali
garantite alle persone in custodia di polizia sono rinforzate (e il lavoro
degli ufficiali di polizia possibilmente facilitato) se esiste per ogni persona
detenuta un singolo e comprensibile registro di custodia, nel quale siano
registrati tutti gli aspetti della sua custodia e le azioni intraprese nei loro
riguardi (quando è avvenuta la privazione della libertà e le ragioni di tale
misura; quando la persona è stata
informata dei suoi diritti; segni di ferite, malattie mentali, etc…; quando il
parente/autorità consolare e l’avvocato sono stati contattati e quando hanno
fatto visita; quando è stato loro offerto del cibo; quando sono stati
interrogati; quando trasferiti o rilasciati, etc…). Per varie materie (per
esempio oggetti in possesso della persona, il fatto che venga informato dei
propri diritti e che egli li invochi o li rifiuti), dovrebbe essere ottenuta la
firma del detenuto e, se necessario, l’assenza della firma dovrebbe essere
spiegata. Inoltre, l’avvocato del detenuto dovrebbe avere accesso a questo
registro di custodia.
41. Ancora, l’esistenza di un meccanismo
indipendente che esamini i reclami riguardanti i trattamenti durante la
custodia polizia, rappresenta un mezzo essenziale di tutela.
Per quanto riguarda la visita medica della persona in
custodia di polizia, tutte le visite devono essere svolte lontano dal possibile
ascolto, e possibilmente dalla vista, degli operatori di polizia. Inoltre, i risultati di ogni visita,
così come le specifiche affermazioni fatte dai detenuti e le conclusioni del
medico,dovrebbero essere formalmente registrati dal medico e rese disponibili
al detenuto e al suo avvocato.
42. In
linea di principio la custodia di polizia è di durata relativamente breve. Di
conseguenza, non ci si può aspettare che le condizioni materiali di detenzione
nelle stazioni di polizia siano buone come in altri luoghi di detenzione dove
le persone possono essere trattenute per periodi lunghi. Tuttavia, devono
essere soddisfatti alcuni requisiti concreti fondamentali.
Tutte le celle di polizia devono
essere di grandezza ragionevole rispetto al numero di persone che solitamente
le occupano e avere illuminazione adeguata (per esempio sufficiente per poter
leggere, escluse le ore di sonno) e aerazione; preferibilmente, le celle devono godere di luce naturale. Inoltre, le
celle devono essere attrezzate con mezzi di appoggio (per esempio sedie fisse o
panche) e le persone obbligate a trascorrere la notte in custodia dovrebbero
essere dotate di materasso e coperte puliti.
Alle persone in custodia deve essere
permesso di soddisfare quando necessario i propri bisogni naturali in
condizioni di pulizia e decenza e devono essere offerte loro strutture adatte
per lavarsi. Devono ricevere il cibo in orari appropriati e almeno un pasto
completo (per esempio qualcosa di più sostanzioso di un panino) ogni giorno.
43. La
questione di quale sia la grandezza ragionevole di un cella di polizia (o
qualsiasi altro luogo di sistemazione di un detenuto/prigioniero) è complessa.
Molti fattori devono essere presi in considerazione in tale valutazione.
Comunque, le delegazioni del CPT hanno avvertito il bisogno di una bozza di
linee guida in questo campo. Il criterio che segue (considerato come un livello
auspicabile piuttosto che uno standard minimo) è attualmente usato nel valutare
celle di polizia intese per essere occupate da una sola persona che resti al
massimo qualche ora: nell’ordine di 7 metri quadrati, 2 metri o più tra le
pareti, 2 metri e mezzo tra il pavimento e il soffitto.