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Gli standard del CPT

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Premessa

 

Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o degradanti (CPT) è stato istituito nel 1987 nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa da cui prende il nome (da qui in poi “la Convenzione”). L'art. 1 della Convenzione afferma:

 

“È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti […] Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private della libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene inumane o degradanti”

 

Il lavoro del CPT è concepito come parte integrante del sistema del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e si colloca come meccanismo non-giudiziale attivo a fianco all'esistente meccanismo giudiziale reattivo della Corte europea dei Diritti Umani.

 

Il CPT esegue la sua funzione essenzialmente preventiva attraverso due tipi di visite - periodiche e ad hoc. Le visite periodiche sono effettuate in tutti gli Stati membri con regolarità. Le visite ad hoc sono organizzate in questi Stati quando al Comitato sembra che "le circostanze lo richiedano".

 

Durante lo svolgimento della visita, il CPT gode di ampi poteri in virtù della Convenzione: accesso al territorio dello Stato in questione e diritto a viaggiare senza restrizioni; accesso illimitato in qualunque posto le persone vengano private della libertà, incluso il diritto di muoversi all'interno di questi posti senza restrizioni; accesso a tutte le informazioni sui posti in cui sono tenute le persone private della libertà, così come alle altre informazioni disponibili dallo Stato necessarie al Comitato per lo svolgimento del suo mandato.

 

Il Comitato ha anche la facoltà di intervistare in privato le persone private della libertà e di comunicare liberamente con chiunque creda possa fornirgli informazioni specifiche.

 

Le visite possono essere svolte in qualunque luogo “in cui delle persone siano private della libertà da parte di un’autorità pubblica”. Il mandato del CPT si estende pertanto al di là delle carceri e delle stazioni di Polizia per comprendere, per esempio, istituti psichiatrici, aree di detenzione nelle caserme militari, centri di soggiorno per richiedenti asilo politico o altre categorie di stranieri e luoghi in cui giovani possono essere privati della libertà da ordini giudiziari o amministrativi.

 

Due principi fondamentali regolano le relazioni tra il CPT e le Parti aderenti alla Convenzione - cooperazione e riservatezza. Riguardo ciò, va messo in rilievo che il ruolo del Comitato non è di condannare gli Stati, ma piuttosto di aiutarli a prevenire i maltrattamenti delle persone private della libertà.

 

Dopo ogni visita, il CPT redige un rapporto in cui sono enunciati i risultati e incluse, se necessarie, raccomandazioni e altri consigli, sulla base dei quali si sviluppa un dialogo con lo Stato interessato. Il rapporto sulla visita del Comitato è, in principio, riservato; tuttavia, quasi tutti gli Stati hanno scelto di rinunciare alla regola della riservatezza e di pubblicare il rapporto.

I. La custodia della Polizia

Estratto dal 2° Rapporto Generale [CPT/Inf (92) 3]

 

36.       Il CPT attribuisce particolare importanza a tre diritti della persona detenuta dalla Polizia: il diritto che ha questa persona che sia notificata la sua detenzione a una terza parte di sua scelta (membro della famiglia, amico, consolato), il diritto di avere accesso a un avvocato e il diritto di richiedere una visita medica di un dottore di sua scelta (in aggiunta a qualunque visita medica svolta da un dottore chiamato dalle autorità di polizia) . Questi sono, secondo il CPT, tre fondamentali salvaguardie contro i maltrattamenti delle persone detenute, che devono essere applicate dal momento stesso della privazione della libertà, indipendentemente da come tale privazione possa essere descritta dal sistema legale interessato (cattura, arresto…).

 

37.       Le persone prese in custodia dalla polizia devono essere espressamente informate senza ritardo di tutti i loro diritti, inclusi quelli riportati nel paragrafo 36. Inoltre, ogni possibilità offerta alle autorità di ritardare l’esercizio dell’uno o dell’altro di questi diritti allo scopo di proteggere gli interessi della giustizia, deve essere definita con chiarezza e la sua applicazione severamente limitata nel tempo. Per ciò che concerne, più in particolare, i diritti di accesso a un avvocato e di richiedere una visita medica di un dottore diverso da quello chiamato dalla polizia, i sistemi nei quali, avvocati e dottori possono essere scelti da liste prestabilite compilate in accordo con le rispettive organizzazioni professionali, dovrebbero rimuovere ogni bisogno di ritardare l’esercizio di questi diritti.

 

38.       L’accesso a un avvocato per le persone in custodia di polizia deve includere il diritto di contattare e di ricevere visite da un avvocato (in entrambi i casi in condizioni che garantiscano la riservatezza della loro discussione) così come, in linea di principio, il diritto per la persona in questione, di avere l’avvocato presente durante l’interrogatorio.

 

               39.    Tornando alla fase dell’interrogatorio, il CPT ritiene che dovrebbero esistere regole chiare o linee guida sulle modalità in base alle quali i colloqui della polizia debbano essere condotti. Esse dovrebbero affrontare, tra gli altri, i seguenti punti: informare il detenuto dell’identità (nome e/o numero) di coloro i quali sono presenti all’interrogatorio; la lunghezza ammissibile di un interrogatorio; i periodi di riposo tra i colloqui e le pause durante un interrogatorio; i luoghi in cui gli interrogatori possono svolgersi; se al detenuto sia richiesto o meno di restare in piedi mentre è interrogato; le modalità di interrogatorio di persone che siano sotto l’effetto di droghe, alcool, etc. Dovrebbe anche essere richiesto che sia tenuta sistematicamente una registrazione dell’ora in cui l’interrogatorio inizia e finisce e delle persone presenti durante ogni interrogatorio.

 

            Il CPT aggiunge che la registrazione elettronica degli interrogatori di polizia è un altro utile mezzo di tutela contro i maltrattamenti dei detenuti (oltre a costituire un notevole vantaggio per la polizia).

 

             40.      Il CPT ritiene che le tutele fondamentali garantite alle persone in custodia di polizia sono rinforzate (e il lavoro degli ufficiali di polizia possibilmente facilitato) se esiste per ogni persona detenuta un singolo e comprensibile registro di custodia, nel quale siano registrati tutti gli aspetti della sua custodia e le azioni intraprese nei loro riguardi (quando è avvenuta la privazione della libertà e le ragioni di tale misura; quando la  persona è stata informata dei suoi diritti; segni di ferite, malattie mentali, etc…; quando il parente/autorità consolare e l’avvocato sono stati contattati e quando hanno fatto visita; quando è stato loro offerto del cibo; quando sono stati interrogati; quando trasferiti o rilasciati, etc…). Per varie materie (per esempio oggetti in possesso della persona, il fatto che venga informato dei propri diritti e che egli li invochi o li rifiuti), dovrebbe essere ottenuta la firma del detenuto e, se necessario, l’assenza della firma dovrebbe essere spiegata. Inoltre, l’avvocato del detenuto dovrebbe avere accesso a questo registro di custodia.

 

            41.       Ancora, l’esistenza di un meccanismo indipendente che esamini i reclami riguardanti i trattamenti durante la custodia polizia, rappresenta un mezzo essenziale di tutela.

 

Per quanto riguarda la visita medica della persona in custodia di polizia, tutte le visite devono essere svolte lontano dal possibile ascolto, e possibilmente dalla vista, degli operatori  di polizia. Inoltre, i risultati di ogni visita, così come le specifiche affermazioni fatte dai detenuti e le conclusioni del medico,dovrebbero essere formalmente registrati dal medico e rese disponibili al detenuto e al suo avvocato.

 

          42.         In linea di principio la custodia di polizia è di durata relativamente breve. Di conseguenza, non ci si può aspettare che le condizioni materiali di detenzione nelle stazioni di polizia siano buone come in altri luoghi di detenzione dove le persone possono essere trattenute per periodi lunghi. Tuttavia, devono essere soddisfatti alcuni requisiti concreti fondamentali.

 

            Tutte le celle di polizia devono essere di grandezza ragionevole rispetto al numero di persone che solitamente le occupano e avere illuminazione adeguata (per esempio sufficiente per poter leggere, escluse le ore di sonno) e aerazione; preferibilmente, le celle  devono godere di luce naturale. Inoltre, le celle devono essere attrezzate con mezzi di appoggio (per esempio sedie fisse o panche) e le persone obbligate a trascorrere la notte in custodia dovrebbero essere dotate di materasso e coperte puliti.

 

            Alle persone in custodia deve essere permesso di soddisfare quando necessario i propri bisogni naturali in condizioni di pulizia e decenza e devono essere offerte loro strutture adatte per lavarsi. Devono ricevere il cibo in orari appropriati e almeno un pasto completo (per esempio qualcosa di più sostanzioso di un panino) ogni giorno.[1]

          43.         La questione di quale sia la grandezza ragionevole di un cella di polizia (o qualsiasi altro luogo di sistemazione di un detenuto/prigioniero) è complessa. Molti fattori devono essere presi in considerazione in tale valutazione. Comunque, le delegazioni del CPT hanno avvertito il bisogno di una bozza di linee guida in questo campo. Il criterio che segue (considerato come un livello auspicabile piuttosto che uno standard minimo) è attualmente usato nel valutare celle di polizia intese per essere occupate da una sola persona che resti al massimo qualche ora: nell’ordine di 7 metri quadrati, 2 metri o più tra le pareti, 2 metri e mezzo tra il pavimento e il soffitto.

 

 

 

 

 



[1]              Il CPT richiede anche chele persone tenute in custodia dalla polizia per 24 ore o più debbano, per quanto possibile – avere la possibilità di fare esercizio all’aria aperta ogni giorno

 

 

 

 

 

 

 




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