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Gli Stati nel diritto internazionale

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Gli Stati nel diritto internazionale

 

Caratteristiche della soggettività

Gli stati sono i soggetti principali del diritto internazionale essi devono presentare tre caratteristiche sostanziali:

 

  • avere un popolo: gli stati devono esercitare il loro controllo su di una popolazione stanziata in un dato territorio
  • avere un territorio: gli stati devono esercitare il loro controllo su di uno specifico territorio, non è tuttavia importante che i confini di questo territorio siano esattamente delineati ma è essenziale poter riconosce un nucleo territoriale nel quale gli stati abbiano un reale controllo.
  • avere sovranità reale sul territorio e sul popolo, questa categoria è composta da due tipologie di sovranità.
  • sovranità interna: è la capacità di uno stato di esercitare il proprio imperio all'interno del proprio territorio.
  • sovranità esterna: è la capacità di esercitare il governo di una regione e di un popolo indipendentemente da ingerenze di altri stati, controaltare di questa caratteristica è il dovere di ogni stato di non ingerenza nelle competenze governative di un altro stato.

Più in particolare possiamo indicare delle categorie di stato non propriamente dette che godono o no di soggettività internazionale. a tale proposito possiamo ricordare:

  • i microstati: seppur il territorio sia poco esteso e la popolazione poco numerosa sono soggetti di diritto internazionale
  • stati confederati: sono considerabili soggetti di diritto internazionale ma relativamente alle competenze non demandate alle istituzioni confederative. Ad esempio gli stati della c.d. csi (Comunità Stati Indipendenti).
  •  i c.d. stati fantoccio: non godendo di sovranità esterna non sono considerabili come soggetti di diritto internazionale
  • stati federati: non sono considerabili come soggetti di diritto internazionale in quanto delegano ampi poteri all'istituzione federativa (tipicamente competenze internazionali e di difesa) venendo così a mancare la caratteristica della sovranità esterna ad esempio gli stati degli Stati Uniti d'America.
  • governi in esilio: i governi in esilio, parlando di questa categoria si fa soprattutto riferimento ai governi riparatisi in Inghiltterra durante la seconda guerra mondiale non sono da considerarsi soggetti di dirtitto internazionale perché non godono né di un territorio né della reale possibilità di esercitare sovranità sulla popolazione che vi è stanziata. Ciò nonostante, con l'auspicio che in futuro questi governi rientrino in possesso di popolo e territorio, gli atti internazionali compiuti da questi governi possono ritenersi validi. Tale validità è stata fondata però esclusivamente su considerazioni di tipo politico e non giuridico.

 

Acquisto della soggettività

L'acquisto della soggettività internazionale da parte degli stati come anche dei movimenti di liberazione e dei movimenti di insurrezione è legata alla reale manifestazione delle tre caratteristiche di cui sopra (popolazione, territorio, sovranità) in capo ad una organizzazione.

Essendo l'ordinamento internazionale atipico, non contemplando cioè un'istutuzione normativa e giudiziale ma lasciando tutto alla libera iniziativa degli stati e agli accordi che questi pongono in essere tra loro non può in nessun modo essere delineata una procedura di acquisto della soggettività internazionale.

Più in particolare la questione assume un carattere soprattutto politico in quanto di per se il riconoscimento di uno stato da parte di un altro stato o da parte di istituzioni internazionali non ha che una funzione dichiarativa e non costitutiva cioè non è essenziale che vi sia riconoscimento da parte gli altri soggetti perché un'istituzione diventi soggetto di diritto internazionale.

Esempio adducibile è lo stato di Israele che esercita controllo e governo su di un territorio ed in capo ad una popolazione, pur non essendo riconosciuto dalla quasi totalità dei paesi arabi.

Ancora, il riconoscimento può essere espresso (dichiarato da altri stati) o tacito (deducibile dall'inizio di attività di diritto internazionale aventi come controparte il nuovo soggetto, come ad esempio la stipula di un trattato)

Limiti alla sovranità interna

Pur essendo per uno stato, in linea di principio, lecito amministrare il proprio territorio a piacimento organizzando liberamente le istituzioni governative e le leggi che regolino la comunità civile, la sovranità dello stesso sul suo territorio conosce diverse limitazioni. Tali limitazioni si riferiscono in primo luogo al divieto di violare il c.d. Jus Cogens quell'insieme cioè di consuetudini imperative per ogni stato in particolare riferimento al rispetto dei diritti umani.

Immunità diplomatica

Altra categoria di limitazioni riguarda l'immunità garantita ai funzionari di altri stato. Il principio sottostante che garantisce una protezione estensiva agli agenti diplomatici di stati esteri è da ricercarsi nella consuetudine che istituzioni di pari grado non possano citarsi in giudizio e giudicarsi l'una con l'altra. Questo si riflette nel diritto internazionale nella pratica dell'immunità per i funzionari di uno stato estero che in linea di massima presenta queste caratteristiche:

  • un funzionario di uno stato estero ha diritto ad immunità per quegli atti compiuti per il c.d. Jus Imperii cioè nell'ambito delle proprie mansioni in quanto organo di stato estero.
  • l'immunità comprende:
  • immunità fiscale
  • immunità penale (escusa per i consoli in caso di reati gravi)
  • immunità civile (escusa per beni immobili o attività economiche non possedute per conto dello stato per cui il funzionario opera, viene altresì escusa per le controversie riguardanti le successioni ed eredità)

Sono previste nell' immunità diplomatica anche:

  •  inviolabilità personale
  •  inviolabilità domiciliare

 

[non è contemplata l'immunità per violazioni del codice stradale]

 

 

 

 

 




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