Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali
che governano le situazioni di conflitto armato, sia di carattere nazionale che
internazionale. Fanno parte del diritto umanitario:
- Quei diritti umani che sono
comunque e sempre inderogabili, anche nelle situazioni più estreme:
ad esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la libertà di
pensiero e di religione, il principio di non discriminazione. Il diritto
alla vita, ovviamente violato dalla stessa natura della guerra, è comunque
ribadito nella misura del possibile, ad esempio attraverso il divieto di
esecuzioni arbitrarie; mentre sono riconosciute legittime dal diritto
internazionale alcune deroghe ai diritti civili e politici (specificamente
indicate dall’art.4 dell’ICCPR) nelle situazioni di pubblica emergenza che
minacciano la vita della nazione.
- I diritti e doveri
specificamente legati alla situazione che si crea in caso di conflitti
armati, relativi a questioni come il trattamento dei feriti e dei
prigionieri, i diritti delle popolazioni civili ecc.
I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di
Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi, del 1977. Tali convenzioni sono
state sottoscritte da quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad
un’adesione universale ai due protocolli.
La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei
feriti e dei malati nelle forze armate di terra, dell’aereonautica e della
Marina. La terza convenzione contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri
di guerra. Le donne rientrano nei termini di queste tre convenzioni in quanto
membri delle forze armate, per quei paesi dove il servizio militare è
consentito alla popolazione femminile (quindi anche l’Italia, dall’anno 2000).
La quarta convenzione è la
Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili
in tempo di guerra del 12 agosto 1949 diversi articoli della quale hanno
rilevanza diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti che
spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze
sessuali.
Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l’articolo
3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si
verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene
un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi
circostanza. Esso vieta:
- la violenza contro la vita
e le persone;
- la cattura di ostaggi;
- l’oltraggio alla dignità
personale, e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;
- l’emissione di sentenze di
condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.
Le gravi violazioni ("grave breaches") delle convenzioni di
Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte penale
internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro
l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi trattati o meno dalle
convenzioni di Ginevra. L’esigenza di un punto di vista di genere su tutti
questi temi è stata più volte sottolineata all’interno della comunità
internazionale, sia dai movimenti delle donne cha da altri soggetti, sia non
governativi che istituzionali, ed ha trovato risposta sia nello Statuto della
Corte penale internazionale che in molte delle più recenti interpretazioni del
diritto umanitario.