I DIRITTI CULTURALI
Dichiarazione di
Friburgo
1. Principi fondamentali
2. Definizioni
Principi e definizioni
3. Identità e Patrimonio Culturale
4. Riferimenti a comunità culturali
5. Accesso e Partecipazione alla vita culturale
6. Educazione e formazione
7. Informazione e comunicazione
8. Cooperazione culturale
Diritti culturali
9. Principi di (buon) governo
10. Inserimento nell’economia
11. Responsabilità degli attori pubblici
12. Responsabilità internazionali
Messa in pratica
I DIRITTI CULTURALI
Dichiarazione di Friburgo
(1) Ricordando la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, i due Patti internazionali delle
Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale
dell’Unesco sulla diversità culturale e gli altri
strumenti universali e regionali pertinenti ;
(2) Riaffermando che i diritti umani sono universali,
indivisibili e interdipendenti, e che i
diritti culturali sono, allo stesso modo degli altri diritti
umani, espressione ed esigenza della
dignità umana;
(3) Convinti che le violazioni dei diritti culturali provocano
patologie dell’identità, le quali
sono una delle cause principali della violenza, delle guerre
e del terrorismo;
(4) Ugualmente convinti che la diversità culturale non può
proteggersi senza una messa in
pratica efficace dei diritti culturali;
(5) Considerando la necessità di tenere in conto la
dimensione culturale dell’insieme dei
diritti umani, attualmente riconosciuti;
(6) Stimando che il rispetto della diversità dei diritti
culturali sia un fattore determinante per la
legittimità della coerenza dello sviluppo sostenibile basato
sulla indivisibilità dei diritti
umani;
(7) Constatando che i diritti culturali sono stati
principalmente rivendicati nel contesto dei
diritti delle minoranze e dei popoli indigeni e che è
essenziale garantirli in forma universale,
in particolare per le persone svantaggiate;
(8) Considerando che il chiarimento sul posto occupato dai
diritti culturali in seno al sistema
dei diritti umani, insieme ad una migliore comprensione
della loro natura e delle conseguenze
delle loro violazioni, sono il mezzo migliore per evitare
che vengano utilizzati a favore di un
relativismo culturale, o come pretesto per affrontare
comunità o popoli;
(9) Stimando che i diritti culturali, così come si enuncia
nella presente Dichiarazione, sono
attualmente riconosciuti in maniera dispersa in un gran
numero di strumenti dei diritti umani,
e che è importante riunirli per garantirne la visibilità e
la coerenza, e favorirne l’efficacia;
Presentiamo questa Dichiarazione dei diritti culturali agli
attori dei tre settori, pubblico (gli
Stati e le loro istituzioni), civile (le organizzazioni non
governative ed altre associazioni ed
istituzioni senza scopo di lucro) e privato (le imprese),
per favorirne il riconoscimento e la
messa in pratica, a livello locale, nazionale, regionale e
universale.
ARTICOLO 1
(principi e fondamenti)
I diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono
essenziali per la dignità umana; perciò
formano parte integrante dei diritti umani e devono
interpretarsi secondo i principi
dell’universalità, indivisibilità ed interdipendenza. Di
conseguenza:
a. Sono garantiti questi diritti senza discriminazione di
alcun tipo né di colore, razza, sesso,
lingua, religione, convinzione, ascendenza, origine
nazionale o etnica, origine o condizione
sociale, nascita o qualsiasi altra situazione;
b. Nessuno deve soffrire o sentirsi discriminato in alcun
modo per il fatto di esercitare, o
meno, i diritti enunciati nella presente Dichiarazione;
c. Nessuno può addurre questi diritti con l’intenzione di
utilizzarli contro un diritto
riconosciuto nella Dichiarazione Universale o negli altri
strumenti relativi ai diritti umani;
d. L’esercizio di questi diritti sarà esclusivamente
limitato a quanto previsto negli strumenti
internazionali dei diritti umani;
e. Un’interpretazione e messa in pratica di un diritto
umano, che non tenga conto della sua
lettura culturale, mette in questione la sua efficacia e
rischia di produrre conseguenze nefaste.
ARTICOLO 2 (definizioni)
Ai fini della presente Dichiarazione:
a. Il termine "cultura" comprende i valori, le
credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e le
arti, le tradizioni, le istituzioni e i modi di vita secondo
i quali una persona o un gruppo
esprime la sua umanità e i significati che da alla propria
esistenza e sviluppo;
b. L’espressione "identità culturale", è intesa
come l’insieme di riferimenti culturali per i quali
una persona o gruppo si definisce, si costituisce, si
manifesta e desidera che le si riconosca la
propria dignità.
c. Per "Comunità Culturale", si intende un gruppo
di persone che condividono i riferimenti
costitutivi di una identità culturale comune, che vogliono
preservare e sviluppare.
ARTICOLO 3 (identità
e patrimonio culturale)
Ogni persona, individualmente o collettivamente, ha diritto:
a. a scegliere e vedere rispettata la propria identità
culturale, nella diversità dei suoi modi di
espressione. Questo diritto si esercita congiuntamente alla
libertà di pensiero, di coscienza, di
religione, di opinione e di espressione.
b. a conoscere e vedere rispettata la propria cultura oltre
alle culture che, nella loro diversità,
costituiscono il patrimonio comune dell’umanità; questo
implica in particolare il diritto a
conoscere i diritti umani, oltre alle libertà fondamentali,
valori essenziali di questo
patrimonio;
c. ad accedere, in particolare per l’esercizio dei diritti
all’educazione ed all’informazione, ai
patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle
differenti culture nonché le risorse
per le generazioni presenti e future.
ARTICOLO 4 (riferimenti
alle comunità culturali)
a. Ogni persona ha la libertà di scegliere di riferirsi o
meno ad una o più comunità culturali, a
dispetto delle frontiere, o di modificare questa scelta;
b. A nessuno può essere imposto un riferimento o l’essere
associato ad una comunità culturale
contro la sua volontà.
ARTICOLO 5 (accesso
e partecipazione alla vita culturale)
a. Ogni persona, individualmente o collettivamente, ha il
diritto di accedere e partecipare
liberamente, a dispetto delle frontiere, alla vita culturale
attraverso le attività liberamente
scelte.
b. Questo diritto comprende:
- La libertà di esprimersi, in pubblico o in privato, nella
lingua di sua scelta.
- La libertà di esercitare, in accordo con i diritti
riconosciuti nella presente Dichiarazione, le
proprie pratiche culturali e di seguire uno stile di vita
associato all’utilizzo delle proprie
risorse culturali, in particolare nel campo dell’uso e
produzione di beni e servizi.
- La libertà di sviluppare conoscenze ed espressioni
culturali, intraprendere ricerche e
partecipare alle diverse forme di creazione.
- Il diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali relativi ai prodotti che sono il
frutto della propria attività culturale.
ARTICOLO 6
(educazione e formazione)
Nel quadro generale del diritto all’educazione, ogni
persona, individualmente o
collettivamente, ha diritto, nell’arco della sua esistenza,
ad un’educazione e ad una
formazione che, rispondendo alle necessità educative
fondamentali, contribuisca ad un libero
e pieno sviluppo della propria identità culturale, nel
rispetto dei diritti altrui e della diversità
culturale; questo diritto comprende in particolare:
a. La libertà di dare e ricevere l’insegnamento nella
propria lingua, allo stesso modo che un
sapere relativo alla propria cultura e sulle altre culture.
b. La libertà dei genitori e, nel caso, dei tutori di
assicurare ai propri figli un’educazione
religiosa e morale in accordo alle proprie convinzioni.
c. La libertà di creare istituzioni educative che permettano
una maggiore messa in pratica dei
diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione.
ARTICOLO 7 (informazione
e comunicazione)
Nel quadro generale del diritto all’informazione, ogni
persona, individualmente e
collettivamente, ha diritto a ricevere un’informazione che
contribuisca allo sviluppo libero e
completo della propria identità culturale nel rispetto dei
diritti altrui e della diversità culturale;
questo diritto, che si esercita a dispetto delle frontiere,
comprende in particolare:
a. La libertà di partecipare di una informazione pluralista,
attraverso tutte le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
b. La libertà di cercare, ricevere e trasmettere le
informazioni nella lingua scelta.
c. Il diritto di contribuire alla sua produzione e
diffusione.
d. Il diritto di correggere o rettificare le informazioni
erronee circa le culture, tenendo in
considerazione, in maniera particolare, la libertà di
espressione.
ARTICOLO 8 (cooperazione
culturale)
Ogni persona, individualmente o collettivamente, ha il
diritto di partecipare, con mezzi
democratici:
• Allo sviluppo cultuale delle comunità a cui appartiene.
• Alla elaborazione, messa in pratica e valutazione delle
decisioni che la riguardano e che
toccano l’esercizio dei propri diritti culturali;
• Allo sviluppo ed alla cooperazione culturale nei suoi
diversi livelli.
ARTICOLO 9 (principi
di (buon) governo)
Il rispetto, la protezione e la messa in pratica dei diritti
enunciati nella presente Dichiarazione
implicano obblighi per ogni persona, comunità ed autorità pubblica.
Gli attori culturali dei tre
settori, pubblico, privato e civile, hanno in particolare la
responsabilità, nel quadro di un
governo democratico, di interagire e prendere iniziative
per:
a. vegliare sul rispetto dei diritti culturali e sviluppare
modi di concertazione e partecipazione,
al fine di assicurarne la messa in pratica efficiente, in
particolare per le persone più
svantaggiate a causa della propria situazione sociale o
appartenenza ad una minoranza.
b. assicurare l’esercizio interattivo del diritto ad
un’adeguata informazione di modo che le
dimensioni culturali possano essere tenute in conto da tutti
gli attori della vita sociale,
economica e politica.
c. Identificare e considerare la dimensione culturale di
tutti i diritti umani, al fine di arricchire
la universalità per mezzo della diversità e di favorire
l’appropriazione di questi diritti da parte
di ogni persona, individualmente o collettivamente.
ARTICOLO 10 (inserimento
nell’economia)
Gli attori pubblici, privati e civili devono, nel quadro
delle proprie competenze e
responsabilità specifiche:
a. Vegliare affinché i beni e servizi culturali, portatori
di valore, di identità, di senso, così
come tutto il resto dei beni, nella misura in cui abbiano
un’influenza significativa sui modi di
vivere ed altre espressioni culturali, siano concepiti,
prodotti ed utilizzati di modo che non
attentino ai diritti enunciati nella presente Dichiarazione.
b. Considerare che la compatibilità culturale dei beni e
servizi è molte volte determinante per
le persone in situazione svantaggiata a causa della loro
povertà, isolamento o appartenenza ad
un gruppo discriminato.
ARTICOLO 11 (responsabilità
degli attori pubblici)
Gli Stati ed i diversi attori pubblici devono, nel quadro
delle proprie competenze e
responsabilità specifiche:
a. Integrare nelle proprie legislazioni e pratiche
nazionali, i diritti riconosciuti nella presente
Dichiarazione.
b. Rispettare, proteggere e mettere in pratica i diritti e
le libertà enunciati nella presente
Dichiarazione e dedicare il massimo delle risorse
disponibili per poterne realizzare il pieno
esercizio in condizioni di uguaglianza.
c. Assicurare ad ogni persona che, individualmente o
collettivamente, invochi la violazione
dei diritti culturali l’accesso a risorse effettive, in particolare,
giurisdizionali.
d. Rafforzare i mezzi di cooperazione internazionale
necessari per questa messa in pratica, in
particolare quello di intensificare la propria cooperazione
in seno alle organizzazioni
internazionali competenti.
ARTICOLO 12 (responsabilità
a livello internazionale)
Gli attori dei tre settori che agiscono a livello
internazionale dovranno, nel quadro delle
proprie competenze e responsabilità specifiche:
a. Assicurare, nell’insieme delle proprie attività, che
vengano considerati sistematicamente i
diritti culturali e la dimensione culturale degli altri
diritti umani.
b. Sensibilizzare e formare il proprio personale per
comprendere e rispettare i diritti culturali.
c. Vegliare nella sfera della propria attività per un loro
inserimento coerente e progressivo in
tutti gli strumenti pertinenti e nei loro meccanismi di
controlli;
d. Contribuire allo sviluppo di meccanismi comuni di
valutazione e controllo trasparenti ed
effettivi.