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Diritti culturali la dichiazione di Friburgo

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I DIRITTI CULTURALI

Dichiarazione di Friburgo

1. Principi fondamentali

2. Definizioni

Principi e definizioni

3. Identità e Patrimonio Culturale

4. Riferimenti a comunità culturali

5. Accesso e Partecipazione alla vita culturale

6. Educazione e formazione

7. Informazione e comunicazione

8. Cooperazione culturale

Diritti culturali

9. Principi di (buon) governo

10. Inserimento nell’economia

11. Responsabilità degli attori pubblici

12. Responsabilità internazionali

Messa in pratica

I DIRITTI CULTURALI

Dichiarazione di Friburgo

(1) Ricordando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i due Patti internazionali delle

Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla diversità culturale e gli altri

strumenti universali e regionali pertinenti ;

(2) Riaffermando che i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti, e che i

diritti culturali sono, allo stesso modo degli altri diritti umani, espressione ed esigenza della

dignità umana;

(3) Convinti che le violazioni dei diritti culturali provocano patologie dell’identità, le quali

sono una delle cause principali della violenza, delle guerre e del terrorismo;

(4) Ugualmente convinti che la diversità culturale non può proteggersi senza una messa in

pratica efficace dei diritti culturali;

(5) Considerando la necessità di tenere in conto la dimensione culturale dell’insieme dei

diritti umani, attualmente riconosciuti;

(6) Stimando che il rispetto della diversità dei diritti culturali sia un fattore determinante per la

legittimità della coerenza dello sviluppo sostenibile basato sulla indivisibilità dei diritti

umani;

(7) Constatando che i diritti culturali sono stati principalmente rivendicati nel contesto dei

diritti delle minoranze e dei popoli indigeni e che è essenziale garantirli in forma universale,

in particolare per le persone svantaggiate;

(8) Considerando che il chiarimento sul posto occupato dai diritti culturali in seno al sistema

dei diritti umani, insieme ad una migliore comprensione della loro natura e delle conseguenze

delle loro violazioni, sono il mezzo migliore per evitare che vengano utilizzati a favore di un

relativismo culturale, o come pretesto per affrontare comunità o popoli;

(9) Stimando che i diritti culturali, così come si enuncia nella presente Dichiarazione, sono

attualmente riconosciuti in maniera dispersa in un gran numero di strumenti dei diritti umani,

e che è importante riunirli per garantirne la visibilità e la coerenza, e favorirne l’efficacia;

Presentiamo questa Dichiarazione dei diritti culturali agli attori dei tre settori, pubblico (gli

Stati e le loro istituzioni), civile (le organizzazioni non governative ed altre associazioni ed

istituzioni senza scopo di lucro) e privato (le imprese), per favorirne il riconoscimento e la

messa in pratica, a livello locale, nazionale, regionale e universale.

ARTICOLO 1 (principi e fondamenti)

I diritti enunciati nella presente Dichiarazione sono essenziali per la dignità umana; perciò

formano parte integrante dei diritti umani e devono interpretarsi secondo i principi

dell’universalità, indivisibilità ed interdipendenza. Di conseguenza:

a. Sono garantiti questi diritti senza discriminazione di alcun tipo né di colore, razza, sesso,

lingua, religione, convinzione, ascendenza, origine nazionale o etnica, origine o condizione

sociale, nascita o qualsiasi altra situazione;

b. Nessuno deve soffrire o sentirsi discriminato in alcun modo per il fatto di esercitare, o

meno, i diritti enunciati nella presente Dichiarazione;

c. Nessuno può addurre questi diritti con l’intenzione di utilizzarli contro un diritto

riconosciuto nella Dichiarazione Universale o negli altri strumenti relativi ai diritti umani;

d. L’esercizio di questi diritti sarà esclusivamente limitato a quanto previsto negli strumenti

internazionali dei diritti umani;

e. Un’interpretazione e messa in pratica di un diritto umano, che non tenga conto della sua

lettura culturale, mette in questione la sua efficacia e rischia di produrre conseguenze nefaste.

ARTICOLO 2 (definizioni)

Ai fini della presente Dichiarazione:

a. Il termine "cultura" comprende i valori, le credenze, le convinzioni, le lingue, i saperi e le

arti, le tradizioni, le istituzioni e i modi di vita secondo i quali una persona o un gruppo

esprime la sua umanità e i significati che da alla propria esistenza e sviluppo;

b. L’espressione "identità culturale", è intesa come l’insieme di riferimenti culturali per i quali

una persona o gruppo si definisce, si costituisce, si manifesta e desidera che le si riconosca la

propria dignità.

c. Per "Comunità Culturale", si intende un gruppo di persone che condividono i riferimenti

costitutivi di una identità culturale comune, che vogliono preservare e sviluppare.

ARTICOLO 3 (identità e patrimonio culturale)

Ogni persona, individualmente o collettivamente, ha diritto:

a. a scegliere e vedere rispettata la propria identità culturale, nella diversità dei suoi modi di

espressione. Questo diritto si esercita congiuntamente alla libertà di pensiero, di coscienza, di

religione, di opinione e di espressione.

b. a conoscere e vedere rispettata la propria cultura oltre alle culture che, nella loro diversità,

costituiscono il patrimonio comune dell’umanità; questo implica in particolare il diritto a

conoscere i diritti umani, oltre alle libertà fondamentali, valori essenziali di questo

patrimonio;

c. ad accedere, in particolare per l’esercizio dei diritti all’educazione ed all’informazione, ai

patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle differenti culture nonché le risorse

per le generazioni presenti e future.

ARTICOLO 4 (riferimenti alle comunità culturali)

a. Ogni persona ha la libertà di scegliere di riferirsi o meno ad una o più comunità culturali, a

dispetto delle frontiere, o di modificare questa scelta;

b. A nessuno può essere imposto un riferimento o l’essere associato ad una comunità culturale

contro la sua volontà.

ARTICOLO 5 (accesso e partecipazione alla vita culturale)

a. Ogni persona, individualmente o collettivamente, ha il diritto di accedere e partecipare

liberamente, a dispetto delle frontiere, alla vita culturale attraverso le attività liberamente

scelte.

b. Questo diritto comprende:

- La libertà di esprimersi, in pubblico o in privato, nella lingua di sua scelta.

- La libertà di esercitare, in accordo con i diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione, le

proprie pratiche culturali e di seguire uno stile di vita associato all’utilizzo delle proprie

risorse culturali, in particolare nel campo dell’uso e produzione di beni e servizi.

- La libertà di sviluppare conoscenze ed espressioni culturali, intraprendere ricerche e

partecipare alle diverse forme di creazione.

- Il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali relativi ai prodotti che sono il

frutto della propria attività culturale.

ARTICOLO 6 (educazione e formazione)

Nel quadro generale del diritto all’educazione, ogni persona, individualmente o

collettivamente, ha diritto, nell’arco della sua esistenza, ad un’educazione e ad una

formazione che, rispondendo alle necessità educative fondamentali, contribuisca ad un libero

e pieno sviluppo della propria identità culturale, nel rispetto dei diritti altrui e della diversità

culturale; questo diritto comprende in particolare:

a. La libertà di dare e ricevere l’insegnamento nella propria lingua, allo stesso modo che un

sapere relativo alla propria cultura e sulle altre culture.

b. La libertà dei genitori e, nel caso, dei tutori di assicurare ai propri figli un’educazione

religiosa e morale in accordo alle proprie convinzioni.

c. La libertà di creare istituzioni educative che permettano una maggiore messa in pratica dei

diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione.

ARTICOLO 7 (informazione e comunicazione)

Nel quadro generale del diritto all’informazione, ogni persona, individualmente e

collettivamente, ha diritto a ricevere un’informazione che contribuisca allo sviluppo libero e

completo della propria identità culturale nel rispetto dei diritti altrui e della diversità culturale;

questo diritto, che si esercita a dispetto delle frontiere, comprende in particolare:

a. La libertà di partecipare di una informazione pluralista, attraverso tutte le tecnologie

dell’informazione e della comunicazione.

b. La libertà di cercare, ricevere e trasmettere le informazioni nella lingua scelta.

c. Il diritto di contribuire alla sua produzione e diffusione.

d. Il diritto di correggere o rettificare le informazioni erronee circa le culture, tenendo in

considerazione, in maniera particolare, la libertà di espressione.

ARTICOLO 8 (cooperazione culturale)

Ogni persona, individualmente o collettivamente, ha il diritto di partecipare, con mezzi

democratici:

• Allo sviluppo cultuale delle comunità a cui appartiene.

• Alla elaborazione, messa in pratica e valutazione delle decisioni che la riguardano e che

toccano l’esercizio dei propri diritti culturali;

• Allo sviluppo ed alla cooperazione culturale nei suoi diversi livelli.

ARTICOLO 9 (principi di (buon) governo)

Il rispetto, la protezione e la messa in pratica dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione

implicano obblighi per ogni persona, comunità ed autorità pubblica. Gli attori culturali dei tre

settori, pubblico, privato e civile, hanno in particolare la responsabilità, nel quadro di un

governo democratico, di interagire e prendere iniziative per:

a. vegliare sul rispetto dei diritti culturali e sviluppare modi di concertazione e partecipazione,

al fine di assicurarne la messa in pratica efficiente, in particolare per le persone più

svantaggiate a causa della propria situazione sociale o appartenenza ad una minoranza.

b. assicurare l’esercizio interattivo del diritto ad un’adeguata informazione di modo che le

dimensioni culturali possano essere tenute in conto da tutti gli attori della vita sociale,

economica e politica.

c. Identificare e considerare la dimensione culturale di tutti i diritti umani, al fine di arricchire

la universalità per mezzo della diversità e di favorire l’appropriazione di questi diritti da parte

di ogni persona, individualmente o collettivamente.

ARTICOLO 10 (inserimento nell’economia)

Gli attori pubblici, privati e civili devono, nel quadro delle proprie competenze e

responsabilità specifiche:

a. Vegliare affinché i beni e servizi culturali, portatori di valore, di identità, di senso, così

come tutto il resto dei beni, nella misura in cui abbiano un’influenza significativa sui modi di

vivere ed altre espressioni culturali, siano concepiti, prodotti ed utilizzati di modo che non

attentino ai diritti enunciati nella presente Dichiarazione.

b. Considerare che la compatibilità culturale dei beni e servizi è molte volte determinante per

le persone in situazione svantaggiata a causa della loro povertà, isolamento o appartenenza ad

un gruppo discriminato.

ARTICOLO 11 (responsabilità degli attori pubblici)

Gli Stati ed i diversi attori pubblici devono, nel quadro delle proprie competenze e

responsabilità specifiche:

a. Integrare nelle proprie legislazioni e pratiche nazionali, i diritti riconosciuti nella presente

Dichiarazione.

b. Rispettare, proteggere e mettere in pratica i diritti e le libertà enunciati nella presente

Dichiarazione e dedicare il massimo delle risorse disponibili per poterne realizzare il pieno

esercizio in condizioni di uguaglianza.

c. Assicurare ad ogni persona che, individualmente o collettivamente, invochi la violazione

dei diritti culturali l’accesso a risorse effettive, in particolare, giurisdizionali.

d. Rafforzare i mezzi di cooperazione internazionale necessari per questa messa in pratica, in

particolare quello di intensificare la propria cooperazione in seno alle organizzazioni

internazionali competenti.

ARTICOLO 12 (responsabilità a livello internazionale)

Gli attori dei tre settori che agiscono a livello internazionale dovranno, nel quadro delle

proprie competenze e responsabilità specifiche:

a. Assicurare, nell’insieme delle proprie attività, che vengano considerati sistematicamente i

diritti culturali e la dimensione culturale degli altri diritti umani.

b. Sensibilizzare e formare il proprio personale per comprendere e rispettare i diritti culturali.

c. Vegliare nella sfera della propria attività per un loro inserimento coerente e progressivo in

tutti gli strumenti pertinenti e nei loro meccanismi di controlli;

d. Contribuire allo sviluppo di meccanismi comuni di valutazione e controllo trasparenti ed

effettivi.

 




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