UNESCO
"La Conferenza Generale,
Impegnata nella piena realizzazione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell|’uomo e negli altri accordi internazionali del 1966
relativi, rispettivamente, ai diritti civili e politici e a quelli economici,
sociali e culturali;
Ricordando che il preambolo della
costituzione dell'UNESCO afferma che ‘l'ampia diffusione della cultura e
l'educazione degli uomini alla giustizia, alla libertà e alla pace sono indispensabili
alla dignità dell'uomo e costituiscono un dovere primario che tutte le nazioni
sono tenute a rispettare in uno spirito di mutua assistenza e interesse ’;
Richiamandosi
inoltre
all'art. I della Costituzione che assegna all'UNESCO, fra i vari compiti,
quello di raccomandare "gli accordi internazionali che possono essere
necessari per promuovere la libera circolazione di idee utilizzando parole ed
immagini";
In riferimento
a quanto previsto in merito alla diversità
culturale e all'esercizio dei diritti culturali negli accordi internazionali
stipulati dall'UNESCO ;
Riaffermando che la cultura dovrebbe
essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella società
o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali, intellettuali ed
emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e credenze, insieme
all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita ;
Notando che la cultura è il cuore
dei dibattiti contemporanei che vertono sull'identità, la coesione sociale e
sullo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza;
Affermando che il rispetto per la
diversità fra le culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione, in un
clima di fiducia e comprensione reciproca, costituiscono le migliori garanzie
per la pace e la sicurezza internazionale;
Aspirando ad una maggiore solidarietà
sulla base del riconoscimento della diversità culturale, della consapevolezza
dell'unicità del genere umano e dello sviluppo degli scambi interculturali;
Considerando che il processo di globalizzazione,
facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, benché rappresenti una sfida per le diversità culturali, crea le
condizioni per un rinnovato dialogo fra le varie culture e civiltà ;
Consapevole dello specifico mandato che
è stato assegnato all'UNESCO, nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite al fine di assicurare la tutela e promozione della feconda diversità
delle culture;
Proclama i principi che seguono e adotta la presente
Dichiarazione:
IDENTITA’. DIVERSITA’ E PLURALISMO
Articolo 1 – La diversità culturale: il patrimonio comune dell’umanità
La cultura assume forme diverse attraverso il tempo
e lo spazio. Questa diversità si incarna nell’unicità e nella pluralità delle
identità dei gruppi e delle società che costituiscono l’umanità. Come fonte di
scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per
l’umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il
patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per
il bene delle generazioni presenti e future.
Articolo 2 – Dalla diversità culturale al pluralismo culturale
Nelle nostre società sempre più differenziate, è
essenziale assicurare un’interazione armoniosa e un voler vivere insieme di
persone e gruppi con identità culturali
molteplici, variate e dinamiche. Le politiche per l’inclusione e la
partecipazione di tutti i cittadini sono garanzie di coesione sociale, della
vitalità della società civile e della pace. Definito in questo modo, il
pluralismo culturale dà espressione politica alla realtà della diversità
culturale. Indissociabile da un quadro democratico, il pluralismo culturale
favorisce lo scambio culturale e lo sviluppo delle capacità creative che
sostengono la vita pubblica.
Articolo 3 – La diversità culturale come fattore di sviluppo
La diversità culturale amplia la gamma di opzioni
aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, inteso non semplicemente in
termini di crescita economica, ma anche come mezzo per raggiungere un’esistenza
più soddisfacente dal punto di vista intellettuale, emotivo, morale e
spirituale.
DIVERSITA’ CULTURALE E DIRITTI UMANI
Articolo 4 – I diritti umani come garanzie della diversità culturale
La difesa della diversità culturale è un imperativo
etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. Questo comporta un
impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare
dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle
popolazioni indigene. Nessuno può appellarsi alla diversità culturale per
violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne
la portata.
Articolo 5 – I diritti culturali come ambiente favorevole alla diversità
culturale
I diritti culturali sono parte integrante dei
diritti umani, che sono universali, indivisibili e interdipendenti. Lo sviluppo
di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali
come definiti dall’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
e dagli Articoli 13 e 15 della Convenzione Internazionale relativa ai diritti
economici sociali e culturali. Ogni persona deve così potersi esprimere, creare
e diffondere le sue opere nella lingua di sua scelta e in particolare nella
propria lingua madre; ogni persona ha il diritto ad una educazione e ad una
formazione di qualità che rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni
persona deve poter partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare
le sue attività culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali.
Articolo 6 – Verso un accesso alla diversità culturale per tutti
Oltre ad assicurare la libera circolazione di idee
attraverso parole e immagini, bisogna vegliare affinché tutte le culture
possano esprimersi e di farsi conoscere. La libertà di espressione, il
pluralismo dei media, il multilinguismo, l’accesso paritario all’arte e alla
conoscenza scientifica e tecnologica, compreso il formato digitale, e la
possibilità data a tutte le culture di accedere ai mezzi di espressione e di
diffusione sono le garanzie della diversità culturale.
DIVERSITA’ CULTURALE E CREATIVITA’
Articolo 7 – Il patrimonio culturale come fonte principale della creatività
La creazione si basa sulle radici della tradizione
culturale, ma si sviluppa in contatto con altre culture. Per questo motivo, il
patrimonio in tutte le sue forme deve essere conservato, valorizzato e
trasmesso alle generazioni future come testimonianza dell’esperienza e delle
aspirazioni umane, in modo da incoraggiare la creatività in tutta la sua
diversità e da ispirare un dialogo autentico tra culture.
Articolo 8 – Beni e servizi culturali : dei prodotti unici
A fronte del cambiamento economico e tecnologico di
questo momento storico, che apre ampie prospettive di creazione e innovazione,
bisogna prestare particolarmente attenzione alla diversità dell’offerta di
lavoro creativo, al dovuto riconoscimento dei diritti degli autori e degli
artisti come alla specificità di beni e servizi culturali che, quali vettori di
identità, valori e significati, non devono essere trattati come semplici
prodotti o merci di consumo.
Articolo 9 – Le politiche culturali come catalizzatori della creatività
Oltre ad assicurare la libera circolazione delle
idee e delle opere, le politiche culturali devono creare condizioni favorevoli
alla produzione e alla diffusione di beni e servizi culturali diversificati
attraverso industrie culturali che abbiano modo di affermarsi a livello sia
locale che globale. Ogni Stato, con il dovuto riguardo ai suoi obblighi
internazionali, ha il compito di definire la sua politica culturale e di
realizzarla con i mezzi che ritiene opportuni, sia tramite sostegni operativi,
sia tramite cornici normative appropriate.
DIVERSITA’ CULTURALE E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
Articolo 10 – Rafforzare le capacità di creazione e di diffusione a livello
mondiale
A fronte degli attuali squilibri nella circolazione
e negli scambi di beni e servizi culturali a livello globale, è necessario
rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale con lo scopo di dare
a tutti i Paesi, soprattutto a quelli in via di sviluppo e quelli in fase di
transizione, la possibilità di stabilire industrie culturali che siano vitali e
competitive a livello nazionale e internazionale.
Articolo 11 – Istituire collaborazioni fra il settore pubblico, il settore
privato e la società civile
Le sole forze del mercato non possono garantire la
conservazione e la promozione della diversità culturale, che è la chiave dello
sviluppo umano sostenibile. Da questa prospettiva, il primato della politica
pubblica, in collaborazione con il settore privato e con la società civile,
deve essere riaffermato.
Articolo 12 – Il ruolo dell’UNESCO
L’UNESCO, in
virtù del suo mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di:
a) Promuovere l’integrazione
dei principi stabiliti nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo
elaborate all’interno dei vari organismi intergovernativi;
b) Servire come punto di riferimento e come
forum dove gli stati, le organizzazioni
governative e non governative, la società
civile e il settore privato possano trovarsi
insieme per elaborare concetti, obiettivi
e politiche in favore della diversità culturale;
c) Perseguire le sue attività
per stabilire standard, stimolare la consapevolezza e sviluppare capacità nelle
aree collegate alla presente Dichiarazione all’interno dei suoi
campi di competenza;
d) Facilitare la realizzazione
del Piano di Azione, le cui principali linee sono allegate alla
Presente Dichiarazione.
LINEE PRINCIPALI DI UN PIANO DI AZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL’UNESCO SULLA DIVERSITA’ CULTURALE
Gli Stati Membri si impegnano a prendere misure
appropriate per diffondere ampiamente la “Dichiarazione Universale dell’UNESCO
sulla Diversità Culturale”, cooperando in particolare con l’intenzione di
raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Approfondire il dibattito
internazionale su questioni connesse alla diversità culturale, in particolare
per quanto riguarda i suoi legami con lo sviluppo e il suo impatto sulla
formulazione di politiche, a livello sia nazionale che internazionale; portando avanti soprattutto la considerazione
dell’opportunità di uno strumento legale internazionale sulla diversità culturale.
2. Avanzare sul fronte della
definizione di principi, standard e pratiche, a livello sia nazionale che
internazionale, oltre che di modalità di
sviluppo della consapevolezza e modelli di cooperazione, che siano piu idonei
alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale.
3. Incoraggiare lo scambio di
conoscenze e sistemi validi riguardanti il pluralismo culturale con lo scopo di
facilitare, in società diversificate, l’inclusione e la partecipazione di
persone e gruppi provenienti da vari percorsi culturali .
4. Avanzare ulteriormente nel
cammino verso la comprensione e la chiarificazione del contenuto dei diritti
culturali come parte integrante dei diritti umani.
5. Salvaguardare il patrimonio
linguistico dell’umanità e offrire sostegno all’espressione, alla creazione e
alla diffusione nel numero maggiore possibile di lingue.
6. Incoraggiare la diversità
linguistica – pur rispettando la madrelingua – a tutti i livelli di istruzione,
ovunque possibile, e incoraggiare l’apprendimento di diverse lingue a partire
dall’infanzia.
7. Promuovere attraverso
l’istruzione una consapevolezza della valenza positiva della diversità
culturale e migliorare a questo scopo sia la programmazione che la formazione
degli insegnanti.
8. Inserire, dove appropriato,
le pedagogie tradizionali nel processo educativo con lo scopo di conservare e
ottimizzare i metodi culturalmente appropriati per la comunicazione e la
trasmissione del sapere.
9. Incoraggiare l’
“alfabetizzazione digitale” e assicurare una maggiore padronanza delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che dovrebbero essere viste
sia come disciplina educativa che come strumenti pedagogici in grado di
valorizzare l’efficacia dei servizi educativi.
10. Promuovere la diversità
linguistica nel cyberspazio e incoraggiare l’accesso universale attraverso la
rete globale a tutte le informazioni di pubblico dominio.
11. Contrastare il divario
digitale, in stretta cooperazione con le istituzioni competenti del sistema
rilevanti delle Nazioni Unite, incoraggiando l’accesso alle nuove tecnologie da
parte dei paesi in via di sviluppo, aiutandoli a padroneggiare le tecnologie
dell’informazione e facilitando la diffusione digitale dei prodotti culturali
endogeni e l’accesso da parte di questi paesi alle risorse digitali educative,
culturali e scientifiche disponibili a livello mondiale.
12. Incoraggiare la produzione,
la salvaguardia e la diffusione di contenuti diversificati nei media e nelle
reti globali di informazione e, a questo scopo, promuovere il ruolo dei servizi
radiotelevisivi pubblici nello sviluppo di produzioni audiovisive di qualità,
in particolare incoraggiando la creazione di meccanismi cooperativi per
facilitare la loro distribuzione.
13. Formulare politiche e
strategie per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale, in particolare il patrimonio culturale orale e immateriale, e
combattere il traffico illegale di beni e servizi culturali.
14. Rispettare e proteggere la
conoscenza tradizionale, in particolare quello delle popolazioni indigene;
riconoscere il contributo della conoscenza tradizionale, soprattutto per quanto
riguarda la protezione dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, e
incoraggiare le sinergie tra la scienza moderna e la conoscenza locale.
15. Incoraggiare la mobilità di
creatori, artisti, ricercatori, scienziati e intellettuali e lo sviluppo di
programmi e collaborazioni di ricerca internazionale, e allo stesso tempo
impegnarsi per conservare e valorizzare la capacità creativa dei paesi in via
di sviluppo e dei paesi in transizione.
16. Assicurare la protezione del
copyright e del diritto d’autore ad esso collegati nell’interesse dello
sviluppo della creatività contemporanea e della giusta remunerazione del lavoro
creativo, e allo stesso tempo sostenere il diritto pubblico di accesso alla
cultura, in accordo con l’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’uomo.
17. Assistere la manifestazione
e il consolidamento delle industrie culturali nei paesi in via di sviluppo e
nei paesi in transizione e, a questo scopo, cooperare allo sviluppo delle
infrastrutture e abilità necessarie, incoraggiando la comparsa di mercati
locali vitali, e semplificare l’accesso ai prodotti culturali di questi paesi
al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionale.
18. Sviluppare politiche
culturali, elaborati per promuovere i principi contenuti nella Dichiarazione,
compresi accordi di supporto operativo e/o quadri normativi appropriati , in
accordo con gli obblighi internazionali di ogni Stato.
19. Coinvolgere da vicino la società
civile nell’elaborazione di politiche pubbliche dirette a salvaguardare e
promuovere la diversità culturale.
20. Riconoscere e incoraggiare
il contributo che il settore privato può offrire per valorizzare la diversità
culturale e facilitare a questo scopo la creazione di forum di dialogo tra il
settore pubblico e quello privato.
Gli Stati Membri raccomandano che il Direttore Generale
prenda in considerazione gli obiettivi stabiliti in questo Piano di Azione
nella realizzazione dei programmi dell’UNESCO e comunichi questi ultimi alle
istituzioni facenti parte del sistema delle Nazioni Unite e ad altre
organizzazioni intergovernative e non governative interessate, al fine di
rafforzare la sinergia delle azioni in favore della diversità culturale.
1. Tra queste, in particolare,
l’Accordo di Firenze del 1950 e il suo Protocollo di Nairobi del 1976, la Convenzione Universale
sui diritti d’autore del 1952, la Dichiarazione dei Principi della Cooperazione
culturale internazionale del 1966, la Convenzione sui mezzi
per proibire e impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di
proprietà illegali di beni culturali (1970), la Convenzione per la
protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972, la Dichiarazione
dell’UNESCO sulla razza e sui pregiudizi razziale del 1978, la Raccomandazione
riguardante lo status dell’artista del 1980, e la Raccomandazione
sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare del 1989.
2. Questa definizione è in linea con le
conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche
culturali (MONDIACULT, Città
del Messico, 1982), della Commissione mondiale sulla cultura e lo sviluppo (La
nostra diversità creativa, 1995), e della Conferenza intergovernativa sulle
politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998).