La
Corte Internazionale di Giustizia, conosciuta anche come
Corte Mondiale (in inglese: International Court of Justice, ICJ), è il
principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Fondata nel 1945 le sue
funzioni principali sono quella di dirimere le dispute fra Stati membri delle
Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione e offrire pareri
consultivi su questioni legali avanzate dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dagli Istituti Specializzati
delle Nazioni Unite quando essi siano autorizzati a farlo.
La sede della Corte è all'Aja, Paesi Bassi. L'ICJ non deve
essere confusa con la
Corte Penale Internazionale (International Criminal Court),
recentemente istituita, il cui compito è invece quello di giudicare individui
ritenuti colpevoli di crimini internazionali.
Il funzionamento e l'organizzazione della Corte sono
disciplinati dallo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, annesso
allo Statuto delle Nazioni Unite e dal Regolamento adottato dalla Corte stessa.
I predecessori
dell'ICJ
Il primo organo ad essere istituito per dirimere le
controversie internazionali è stata la Corte Permanente
di Arbitrato (CPA), creata nel 1899 con sede anch'essa all'Aja. La Corte, tuttora in vigoree,
si limita a fornire agli stati un elenco di giudici e un'infrastruttura
amministrativa se essi decidono di risolvere la loro controversia per via
arbitrale. La CPA
fornisce attualmente all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza la
lista di persone tra cui scegliere i giudici dell'ICJ.
La
Corte Permanente di Giustizia Internazionale creata nel 1921
è invece il diretto precedente della Corte Internazionale di Giustizia, che ne
ha preso il posto. Come suggerisce il nome l'aspetto più innovativo della Corte
era il fatto di essere dotata di una struttura permanente; ha costituito il
primo organo giudiziale per la risoluzione delle controversie internazionali.
Composizione e
statuto
La Corte
è composta da quindici giudici di nazionalità diversa eletti dall'Assemblea
Generale e dal Consiglio di Sicurezza. I giudici restano in carica per nove
anni e possono essere rieletti. Nessun paese può avere più di un giudice.
Ognuno dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ha sempre avuto
un giudice. I giudici non sono rappresentanti dei loro paesi ma siedono a
titolo personale e non devono farsi condizionare dalle autorità dello Stato di
cui sono cittadini. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
La Corte
può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre
giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari categorie di
controversie: per esempio, controversie in materia di lavoro e controversie
concernenti il transito e le comunicazioni. La Corte può in qualsiasi momento costituire una
sezione per trattare una determinata controversia. Il numero dei giudici di
tale sezione è deciso dalla Corte con l'assenso delle parti. Le controversie
sono esaminate e decise dalle sezioni di cui sopra, qualora le parti ne
facciano richiesta (art. 26 Statuto).
Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno
una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario,
quando le parti lo domandino. Inoltre, due giudici saranno designati per
sostituire i giudici che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle
sedute (art. 29 Statuto).