Convenzione sul divieto d'
impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona
e sulla loro distruzione
Preambolo:
Gli Stati Aderenti,
Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli incidenti
provocati dalle mine anti-persona, che uccidono e feriscono centinaia di
persone ogni settimana, perlopiù innocenti e civili senza difese e soprattutto
bambini, impediscono lo sviluppo economico e la ricostruzione, inibiscono il
rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati all'interno di un Paese, e comportano
ulteriori gravi conseguenze anni e anni dopo il loro utilizzo.
Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire in
maniera efficace e coordinata ad affrontare la sfida di rimuovere le mine
anti-persona disseminate in tutto il mondo, ed assicurare la loro distruzione.
Desiderando adoperarsi al massimo per garantire la
necessaria assistenza volta alla cura e riabilitazione, inclusa la
reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine.
Riconoscendo che una tale proibizione delle mine
anti-persona costituirebbe un importante misura dirafforzamento della reciproca
fiducia tra Stati.
Accogliendo favorevolmente l'adozione del Protocollo sulla
Proibizione o Limitazione dell'uso delle Mine, Trappole ed altri Dispositivi,
emendato il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso
di Certe Armi Convenzionali Che Possono Essere Considerate Eccessivamente
Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati, ed auspicando la sollecita ratifica di
questo Protocollo da parte di tutti quegli Stati che non lo abbiano ancora
fatto.
Accogliendo inoltre favorevolmente la Risoluzione 51/45S
dell'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre 1996, che sollecita tutti gli
Stati a perseguire con determinazione un accordo internazionale efficace e
legalmente vincolante per la messa al bando dell'uso, lo stoccaggio, la
produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Accogliendo infine favorevolmente le iniziative assunte
negli anni passati, sia in sede unilaterale che multilaterale, mirate alla
proibizione, alla restrizione o sospensione dell'uso, lo stoccaggio, la
produzione ed il trasferimento di mine anti-persona. Sottolineando il ruolo
della coscienza pubblica nella promozione dei principi di umanità resi evidenti
dall'appello per la messa al bando delle mine anti-persona, e riconoscendo gli
sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale, dalla Campagna
Internazionale per la Messa
al Bando delle Mine e da numerose altre organizzazioni non governative in tutto
il mondo.
Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di
Bruxelles del 27 giugno 1997, entrambi le quali sollecitavano la comunità
internazionale a negoziare un trattato legalmente cogente che proibisse l'uso,
lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona.
Enfatizzando l'auspicio di poter convincere tutti gli Stati ad aderire a questa
Convenzione, e determinati ad attivarsi senza sosta nel senso della promozione
della sua universalità in tutti i fori competenti, ivi inclusi, fra gli altri,
le Nazioni Unita, la
Conferenza per il Disarmo, le organizzazioni regionali, e
altri raggruppamenti, e le Conferenze di Revisione della Convenzione per la Proibizione o la Limitazione dell'Uso
di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente
Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
Basandosi sui principi della legge internazionale di guerra,
per cui il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato di ricorrere a
metodi o mezzi di combattimento non è illimitato; sul principio che proibisce
in caso di conflitti armati il ricorso ad armi, proiettili e materiali o metodi
di combattimento di tale natura da causare vittime superflue o sofferenze non
necessarie; e sul principio che ci deve essere comunque distinzione tra civili
e combattenti.
Concordando su quanto segue:
Articolo 1 Obblighi
generali:
1. Ogni Stato Membro si adopera in ogni circostanza:
a) a non usare mine anti-persona
b) a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente,
tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o
indirettamente, mine anti-persona
c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a
qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Membro ai
sensi della presente Convenzione.
2. Ogni Stato Membro si adopera a distruggere o assicurare
la distruzione di tutte le mine anti-persona, ai sensi di quanto previsto con
questa Convenzione
Articolo 2
Definizioni:
1. Si definisce "mina anti-persona" una mina
progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o
contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più
persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o
contatto di un veicolo, opposto ad una persona, e dotate di dispositivi di
anti-maneggiamento, non sono definite mine anti-persona per il fatto di essere
così congegnate.
2. Si definisce "mina" una munizione progettata
per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie,
e per essere detonata dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o
veicolo.
3. Si definisce "dispositivo di
anti-maneggiamento" un congegno inteso a proteggere una mina il quale sia
parte di, collegato a, attaccato a, o posto sotto la mina e che si attivi
quando si effettua un tentativo di manomettere, o altrimenti disturbare
intenzionalmente, la mina.
4. "Trasferimento" comporta, oltre al movimento
fisico di mine anti-persona dentro o fuori dal territorio nazionale, il
trasferimento di titolarità e controllo sulle mine, anche se non comporta il
trasferimento del territorio che contenga mine disseminate sulla propria
superficie.
5. Si definisce "area minata" una superficie resa
pericolosa a causa della presenza o della sospetta presenza di mine.
Articolo 3 Eccezioni:
1. Nonostante gli obblighi generali contemplati all'Art. 1,
il mantenimento o trasferimento di un numero di mine anti-persona per lo
sviluppo di tecniche e l'addestramento per la localizzazione, per la bonifica,
o per la distruzione di mine è autorizzato. La quantità di suddette mine non
supererà il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi sopra citati.
2. Il trasferimento di mine anti-persona per lo scopo della
distruzione è permesso.
Articolo 4
Distruzione delle mine anti-persona stoccate negli arsenali:
Ad eccezione di quanto previsto nell'Art. 3, ogni Stato
Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione di tutte le mine
anti-persona in stock di sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la
sua giurisdizione o controllo, appena possibile e comunque non oltre i quattro
anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato Membro.
Articolo 5
Distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate:
1. Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura
la distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate sotto la propria
giurisdizione o controllo al più presto, e comunque non oltre dieci anni
dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro.
2. Ogni Stato Membro si adopererà in ogni modo per
identificare tutte le aree sotto la propria giurisdizione o controllo di cui
sia nota o presunta la presenza di mine anti-persona e garantirà quanto prima
la demarcazione, la sorveglianza e la protezione con staccionate o altri mezzi
dei perimetri delle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo, in
modo da assicurare l'effettiva salvaguardia dei civili, fintantoché tutte le
mine anti-persona disseminate in quelle aree non siano state completamente
distrutte. La demarcazione dovrà essere perlomeno compatibile con gli standard
fissati dal Protocollo sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso
di Mine, Trappole e Altri Dispositivi, nella versione emendata il 3 maggio
1996, annesso alla Convenzione sulla
Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali
che Possono Essere Considerate
Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
3. Se uno Stato Membro ritiene di non essere in grado di
distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona di cui al
comma 1 nell'arco di tempo ivi fissato, può inoltrare richiesta ad un'Assemblea
degli Stati Membri o ad una Conferenza di Revisione per l'estensione del
termine necessario a completare la distruzione di
queste mine anti-persona, fino ad un periodo non superiore
ai dieci anni.
4. Ogni richiesta dovrà contenere:
a) La durata dell'estensione richiesta;
b) Una spiegazione dettagliata delle ragioni della richiesta
di estensione, incluso:
(I) La preparazione e stato di avanzamento dei lavori
condotti sotto l'egida del programma di sminamento nazionale
(II) I mezzi finanziari e tecnici disponibili allo Stato
membro per la distruzione di tutte le mine anti-persona nelle zone minate
(III) Le circostanze che impediscono la capacità dello Stato
Membro di distruggere tutte le mine anti-persona nelle zone minate
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed
ambientali dell'estensione richiesta
d) Ogni altra informazione rilevante ai fini della richiesta
di estensione.
5. L'Assemblea
degli Stati Membri o la Conferenza
di Revisione, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4,
valuterà la richiesta e deciderà a maggioranza di voto degli Stati Membri
presenti e votanti se accordare o meno la richiesta di un periodo ulteriore.
6. Tale estensione potrà essere rinnovata su specifica nuova
richiesta, ai sensi dei comma 3, 4 e 5 di questo Articolo. Nell'inoltrare la
richiesta di un ulteriore prolungamento, lo Stato Membro dovrà sottoporre nuove
rilevanti informazioni su quanto è stato fatto nel precedente periodo di
estensione richiesto in base al presente Articolo.
Articolo 6
Cooperazione ed assistenza internazionali:
1. Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella presente
Convenzione, ogni stato Membro ha il diritto di chiedere e ottenere assistenza,
laddove sia fattibile, e nella misura possibile, degli altri Stati Membri.
2. Ogni Stato Membro si attiva per facilitare, ed avrà il
diritto di partecipare al massimo scambio possibile di attrezzature, materiali
ed informazioni tecnologiche e scientifiche relative alla attuazione della
presente Convenzione. Gli Stati Membri non potranno imporre indebite
limitazioni alla disponibilità di attrezzature per lo sminamento e relative
informazioni tecnologiche per motivi umanitari.
3. Ogni Stato Membro che ne sia in grado dovrà fornire
assistenza per la cura e la riabilitazione, la
reintegrazione sociale ed economica, delle vittime delle
mine e per i programmi di informazione popolare sulle mine. Suddetta assistenza
potrà essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le
organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le Croci
Rosse nazionali e la loro Federazione Internazionale, gli organismi non
governativi, ovvero sulla base di accordi bilaterali.
4. Ogni Stato Membro che ne sia in grado garantirà la
propria assistenza ai programmi di sminamento ed attività ad esso connesse.
Suddetta assistenza potrà essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema
delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali o
regionali, gli organismi o istituzioni non governative, ovvero sulla base di
accordi bilaterali, o altrimenti con il contributo al Fondo Volontario delle
Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento, ed altri fondi regionali
destinati alla rimozione di mine.
5. Ogni Stato Membro che ne sia in grado fornirà
l'assistenza per la distruzione di mine anti-persona stoccate.
6. Ogni Stato Membro si adopera per fornire le informazioni
alla banca dati sullo sminamento costituita all'interno delle Nazioni Unite, ed
in particolar modo le informazioni che riguardano i vari metodi e le diverse
tecnologie per la rimozione delle mine, nonché liste di esperti, agenzie
competenti e punti di contatto nazionali in materia di sminamento.
7. Gli Stati Membri possono richiedere alle Nazioni Unite,
alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Membri o ad altri fori
intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le rispettive
autorità nella elaborazione di programmi nazionali di sminamento con lo scopo
di determinare, fra le altre cose:
a) La magnitudine e la portata del problema causato dalla
presenza di mine anti-persona
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie
alla realizzazione del programma
c) La stima sul numero di anni necessari a distruggere tutte
le mine anti-persona nelle aree minate sotto la giurisdizione o il controllo
dello Stato Membro interessato dal problema
d) I programmi di informazione popolare sulle mine , mirati
a ridurre l'incidenza dei ferimenti o delle morti causate da questi ordigni
e) L'assistenza alle vittime delle mine
f) La relazione tra il Governo dello Stato Membro
interessato dal problema e le competenti entità governative, intergovernative o
non governative che dovranno lavorare alla attuazione del programma
8. Ogni Stato Membro che fornisca o riceva assistenza ai
sensi delle clausole di questo Articolo dovrà cooperare nell'ottica di
assicurare la piena e tempestiva implementazione dei programmi di assistenza
concordati
Articolo 7 Misure di
trasparenza:
1. Ogni Stato Membro dovrà redigere un resoconto al
Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre
180 giorni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo,
sulle seguenti questioni:
a) Le misure di attuazione nazionali, di cui al successivo
Articolo 9
b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona in stock
possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua
giurisdizione o controllo, fino ad includere un'analisi
dettagliata del tipo, quantità e, se possibile, numeri di lotto(di produzione)
di ciascuna mina anti-persona stoccata
c) Nella misura di cui ciò si renda possibile, la locazione
di tutte le aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato
Membro che contengano, o di cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona,
fino a comprendere le informazioni più dettagliate possibili sulla tipologia e
la quantità di ciascun modello di mina anti-persona in ogni campo minato, e sul
tempo della posa
d) I tipi, le quantità e, se possibile, i numeri di lotto(di
produzione) di tutte le mine anti-persona mantenute o trasferite per lo
sviluppo di e per l 'addestramento nelle tecniche di localizzazione, rimozione
o distruzione delle mine, oppure delle mine anti-persona trasferite a scopo di
distruzione, nonché l'elenco delle istituzioni autorizzate dallo Stato Membro a
mantenere o trasferire mine anti-persona, ai sensi dell'Articolo 3
e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o
di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici mine anti-persona
f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione
delle mine anti-persona, in ottemperanza agli Articoli 4 e 5, ivi incluse
notizie dettagliate sui metodi che verranno utilizzati per le distruzione, la
individuazione dei siti per la distruzione e gli applicabili standard di
sicurezza e di salvaguardia ambientale da osservare
g) I tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona
distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato
Membro, fino ad includere un'analisi disaggregata della quantità di ciascun
modello di mina anti-persona distrutta, ai sensi dell'Articolo 4 e 5
rispettivamente, ed inoltre, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di
ciascuna mina anti-persona nel caso di distruzione ai sensi dell'Articolo 4
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina
prodotta, per quanto esse possano essere conosciute, e delle mine attualmente
in possesso dello Stato Membro, fornendo, quando ragionevolmente possibile, categorie
di informazioni tali da facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine
anti-persona; come minimo, queste informazioni dovranno comprendere le
dimensioni, i detonatori, la natura degli esplosivi, il contenuto metallico,
fotografie a colori ed altri dettagli che possano agevolare lo sminamento;
inoltre
i) Le misure adottate per garantire un immediato ed efficace
allarme alla popolazione, in relazione a tutte le aree identificate ai sensi
del comma 2 dell'Articolo 5
2 . Le informazioni fornite in ottemperanza a questo
Articolo saranno aggiornate ogni anno dagli Stati Membri, a coprire l'ultimo
anno solare, e riportate al Segretario Generale delle Nazioni Unite non più
tardi del 30 aprile di ogni anno
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
trasmettere tutti i rapporti ricevuti agli Stati Membri
Articolo 8
Facilitazione e chiarificazione sulla attuazione:
1. Gli Stati Membri concordano di consultarsi e cooperare
vicendevolmente in margine all'attuazione delle clausole di questa Convenzione,
e di lavorare insieme in spirito di cooperazione per facilitare l'adesione
degli Stati Membri agli obblighi definiti dalla presente Convenzione
2. Se uno o più Stati Membri desiderano chiarire e cercano
di risolvere questioni relative al rispetto delle clausole di questa
Convenzione da parte di un altro Stato Membro, esso può sottomettere, tramite
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di Chiarificazione su
quella materia allo Stato Membro. Tale richiesta dovrà essere corredata di
tutte le appropriate informazioni. Ogni Stato Membro eviterà di inoltrare
Richieste di Chiarificazione prive di fondamento, visto che una delle maggiori
preoccupazioni sarà proprio quella di evitare
abusi. Uno Stato Membro che riceva una Richiesta di
Chiarificazione dovrà fornire allo Stato richiedente, tramite il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni pertinenti a chiarire la
questione entro 28 giorni
3. Qualora lo Stato Membro richiedente non riceva una
risposta attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il periodo
fissato, o ritenga insoddisfacente la risposta alla Richiesta di
Chiarificazione, esso può sottomettere la questione tramite il Segretario
Generale delle Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli Stati Membri. Il
Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere la questione posta,
accompagnata da tutte le informazioni rilevanti ai fini della Richiesta di
Chiarificazione, a tutti gli Stati Membri. Tutte queste informazioni saranno
presentate allo Stato Membro destinatario della richiesta, il quale avrà
diritto di rispondere
4. In
attesa della convocazione di qualunque incontro tra gli Stati Membri, ciascuno
degli Stati investiti della questione può richiedere al Segretario Generale
delle Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare il
chiarimento richiesto. 5. Lo Stato richiedente può, tramite il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, avanzare la proposta di convocare una Assemblea
Straordinaria degli Stati Membri per esaminare la questione. Il Segretario
Generale delle Nazioni Unite dovrà successivamente comunicare questa proposta e
tutte le informazioni rilevanti fornite dagli Stati coinvolti a tutti gli Stati
Membri, chiedendo loro di specificare se vedono favorevolmente la convocazione
di una Assemblea Straordinaria, allo scopo di analizzare il caso. Qualora,
entro 14 giorni dalla data di suddetta comunicazione, almeno un terzo degli
Stati Membri abbiano accolto la convocazione di una Assemblea Straordinaria, il
Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà indirla entro i successivi 14
giorni. Il quorum per questa Assemblea consisterà della maggioranza degli Stati
Membri.
6. L'Assemblea
degli Stati Membri o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri, quale che
sia il caso, dovrà prima di tutto stabilire se prendere ulteriormente in
considerazione la questione, esaminando tutte le informazioni messe a
disposizione dagli Stati coinvolti. L'Assemblea degli Stati o l'Assemblea
Straordinaria dovrà tentare in ogni modo di raggiungere una decisione per
consenso. Qualora, malgrado tutti gli sforzi, non fosse dato il conseguimento
di un accordo, questa decisione sarà assunta da una maggioranza degli Stati Membri
presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Membri dovranno pienamente cooperare con la Assemblea degli Stati o
l'Assemblea Straordinaria, per una piena disamina e revisione della questione,
ivi inclusa ogni missione d'inchiesta che sia autorizzata ai sensi del comma 8.
8. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti,
l'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri autorizzerà una
missione di inchiesta e deciderà sul suo mandato a maggioranza dei Paesi Membri
presenti e votanti. In ogni momento, lo Stato Membro destinatario della
richiesta potrà invitare una missione nel proprio territorio. Tale missione
avrà luogo senza previa decisione di autorizzazione da parte di una Assemblea,
o di una Assemblea Straordinaria degli Stati Membri. La missione, composta da
un massimo di 9 esperti, designati ed approvati ai sensi dei comma 9 e 10,
potrà raccogliere informazioni aggiuntive sul campo, o in altri luoghi
direttamente correlati alla questione del rispetto delle norme, che si trovino
sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato cui è stata rivolta la Richiesta di
Chiarimento.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà
preparare ed aggiornare un elenco di nomi, nazionalità, ed altri dati
rilevanti, degli esperti qualificati forniti dagli Stati Membri. L'elenco dovrà
essere comunicato a tutti gli Stati Membri. Qualunque esperto inserito
nell'elenco potrà considerarsi designato per tutte le missioni investigative, a
meno che uno Stato Membro non gli si opponga per iscritto. Nel caso di non
accettazione della nomina, l'esperto non prenderà parte alla missione
d'inchiesta sul territorio o su altro sito sotto la giurisdizione o il
controllo dello stato Membro obbiettore, se il non gradimento è stato
formalizzato prima della nomina dell'esperto per tali missioni.
10. Ricevendo una richiesta dall'Assemblea Straordinaria
degli Stati Membri, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà, a seguito
di consultazioni con lo Stato destinatario della richiesta, nominare i membri
della missione, capo incluso. Cittadini degli Stati Membri che abbiano
richiesto la missione d'inchiesta, o che ne siano direttamente investiti, non
saranno scelti per la missione. I membri di suddetta missione godranno di
privilegi ed immunità ai sensi dell'Articolo IV della Convenzione sui Privilegi
e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della
missione dovranno arrivare alla prima occasione nel territorio dello Stato
Membro destinatario della richiesta, il quale dovrà predisporre tutte le misure
amministrative per accogliere la missione, garantirne i trasporti e l'alloggio,
e sarà responsabile nell'assicurare la massima protezione alla missione mentre
questa si trova nel territorio di sua competenza.
12. Senza pregiudizio alcuno per la sovranità dello Stato
Membro destinatario della richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel
territorio dello Stato l'attrezzatura necessaria, da utilizzare esclusivamente
per raccogliere informazioni relative al contenzioso sul rispetto delle
clausole della Convenzione. Prima del suo arrivo, la missione dirà allo Stato
Membro quale attrezzatura intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.
13. Lo Stato Membro destinatario della richiesta si attiverà
in tutti i modi per assicurare che la missione possa parlare con tutti gli
interlocutori rilevanti, e con le persone in grado di fornire informazioni in
margine al contenzioso.
14. Lo Stato Membro destinatario della richiesta garantirà
inoltre alla missione l'accesso a tutte le aree ed installazioni sotto il
proprio controllo, dove si ritiene più probabile il reperimento di informazioni
relative al contenzioso. Ciò dovrà dipendere dalle eventuali cautele
organizzative che lo Stato Membro destinatario della richiesta giudichi
necessarie alla:
a) protezione di attrezzature, informazioni ed aree segrete;
b) protezione di obblighi costituzionali dello Stato Membro
in relazione ai diritti di proprietà, perquisizione e sequestro, o altri
diritti costituzionali; ovvero
c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della
missione.
Nel caso in cui suddetto Stato Membro predisponga l'organizzazione
in tal modo, esso dovrà compiere altresì ogni sforzo ragionevole per dimostrare
attraverso mezzi alternativi l'ottemperanza al dettato della presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta potrà restare nel territorio
dello Stato Membro interessato non più di 14 giorni, ed in ogni sito
particolare non più di 7 giorni, a meno che non ci sia un diverso accordo.
16. Tutte le informazioni fornite su base confidenziale e
non pertinenti all'oggetto della missione saranno trattate come informazioni
riservate.
17. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la
missione d'inchiesta farà un resoconto all'Assemblea o all'Assemblea
Straordinaria degli Stati Membri sui risultati dell'indagine.
18. L'Assemblea
o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri prenderà in considerazione tutte
le informazioni rilevanti, nonché il rapporto della missione, e potrà
richiedere allo Stato Membro interessato di adottare misure tali da garantire
il rispetto della Convenzione entro un certo periodo di tempo. Lo Stato Membro
dovrà redigere un rapporto su tutte le iniziative adottate in risposta a questa
richiesta.
19. L'Assemblea
o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri può suggerire agli Stati
interessati mezzi e modalità per chiarire ulteriormente o risolvere il
contenzioso in oggetto, ivi inclusa l'adozione di adeguate procedure previste
dalla normativa internazionale. In circostanze tali per cui risulti chiaro che
il contenzioso in oggetto dipende da situazioni che eludono il controllo dello
Stato Membro destinatario dalla richiesta, l'Assemblea degli Stati Membri o
l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri può raccomandare iniziative adeguate,
ivi incluso il ricorso alle misure di cooperazione citate nell'Articolo 6.
20. L'Assemblea
o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Membri si adopererà in tutti i modi
affinché sia possibile raggiungere le decisioni relative ai comma 18 e 19 per
consenso, o diversamente con una maggioranza dei due terzi degli Stati Membri
presenti e votanti.
Articolo 9 Iniziative
nazionali di attuazione della Convenzione:
Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro,
inclusa l'imposizione di sanzioni penali, saranno adottate da ciascuno Stato
Membro per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione,
che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il
controllo di uno Stato Membro.
Articolo 10
Risoluzione dei contenziosi:
1. Gli Stati Membri si consulteranno e coopereranno
vicendevolmente per risolvere ogni contenzioso che possa insorgere
relativamente alla applicazione ed interpretazione di questa Convenzione. Ogni
Stato Membro può portare talune questioni davanti all'Assemblea degli Stati
Membri.
2. L'Assemblea
degli Stati Membri può contribuire alla soluzione delle dispute con qualunque
mezzo che risulti adeguato, offrendo i propri buoni uffici, ovvero invitando
gli Stati Membri coinvolti nel contenzioso ad adottare procedure di risoluzione
a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo per ogni procedura
eventualmente concordata.
3. Questo Articolo non costituisce pregiudizio alcuno alle
clausole di questa Convenzione in materia di facilitazione e chiarimenti sulla
attuazione.
Articolo 11 Assemblee
degli Stati Membri:
1. Gli Stati Membri dovranno incontrarsi con regolarità per
esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione o implementazione
di questa Convenzione, incluso:
a) La operatività e lo stato di avanzamento di questa
Convenzione;
b) Questioni che possano scaturire dai rapporti che devono
essere consegnati ai sensi di questa Convenzione;
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale contemplate
all'Articolo 6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per la rimozione delle mine
anti-persona;
e) Le richieste degli Stati Membri ai sensi dell'Articolo 8;
f) Le decisioni riguardanti le richieste degli Stati Membri,
come da Articolo 5.
2. La prima Assemblea degli Stati Membri sarà convocata dal
Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore di
questa Convenzione. Le successive assemblee saranno indette dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di Revisione.
3. Nelle circostanze specificate nell'Articolo 8, il
Segretario Generale delle Nazioni Unite può convocare una Assemblea
Straordinaria degli Stati Membri.
4. Gli Stati che non siano membri di questa Convenzione,
oltre alle Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della
Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati a
prendere parte a questi incontri come osservatori, in ottemperanza alle Regole
Procedurali concordate.
Articolo 12
Conferenze di Revisione:
1. Una Conferenza di Revisione sarà convocata dal Segretario
Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di Revisione potranno essere indette
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se ne sarà avanzata esplicita
richiesta da uno o più Stati Membri, fermo restando comunque che l'intervallo
tra due Conferenze di Revisione non potrà essere inferiore ai cinque anni.
Tutti gli Stati Membri di questa Convenzione saranno
invitati ad ogni Conferenza di Revisione.
2. L'obiettivo
della Conferenza di Revisione sarà:
a) rivedere l'operatività e lo stato di applicazione di
questa convenzione;
b) considerare la necessità e gli intervalli fra le
successive assemblee degli Stati Membri citati nel comma 2 dell'Articolo 11;
c) decidere in merito alle richieste degli Stati Membri, ai
sensi dell'Articolo 5: inoltre
d) adottare nel rapporto finale, se necessario, le
conclusioni relative alla realizzazione di questa Convenzione.
3. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, così
come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali
interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della
Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere inviati ad
assistere ad ogni Conferenza di Revisione in qualità di osservatori, in
ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 13 Modifiche:
1. In
ogni momento dall'entrata in vigore di questa Convenzione, uno Stato Membro può
proporne
emendamenti. Le proposte di emendamento saranno comunicate
al Depositario, il quale le farà circolare tra tutti gli Stati Membri, cercando
di avere il loro parere sulla opportunità di convocare una Conferenza di
Modifica per considerare suddette proposte. Se la maggioranza degli Stati
notifica entro 30 giorni al Depositario la propria adesione alle proposte, il
Depositario indirà una Conferenza di Modifica alla quale saranno invitati tutti
gli Stati Membri.
2. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, nonché
le Nazioni Unite, le altre organizzazioni internazionali interessate, le
organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi
non governativi esperti possono essere invitati a partecipare ad ogni
Conferenza di Modifica in qualità di osservatori, in ottemperanza alle Regole
Procedurali concordate 3. La
Conferenza di Modifica avrà luogo immediatamente dopo
un'Assemblea degli Stati Membri, o una Conferenza di Revisione, a meno che la maggioranza
degli Stati Membri non ne chieda una convocazione anticipata.
4. Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione
dovrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Membri presenti e
votanti alla Conferenza di Modifica. Il Depositario comunicherà gli emendamenti
adottati agli Stati Membri della Convenzione.
5. L'emendamento
al testo di questa Convenzione entra in vigore per tutti gli Stati della Convenzione
che l'hanno accettato, quando gli strumenti di accettazione dello stesso sono
stati depositati formalmente presso il Depositario della Convenzione dalla
maggioranza degli Stati Membri. Da quel momento in poi entrerà in vigore per
ogni altro Stato Membro dalla data in cui i suoi strumenti di accettazione sono
stati depositati.
Articolo 14 Costi:
1. I costi delle Assemblee degli Stati Membri, delle
Assemblee Straordinarie, delle Conferenze di Revisione e delle Conferenze di
Modifica saranno suddivisi tra gli Stati Membri e non che vi partecipano, in
conformità con la scala di tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8, ed i costi relativi ad ogni missione di
inchiesta dovranno essere suddivisi tra gli Stati Membri secondo la scala di
tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
Articolo 15 Firma:
Questa Convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18
settembre 1997, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada,
dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, ed al Quartier Generale delle Nazioni
Unite dal 5 dicembre fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 16 Ratifica,
accettazione, approvazione o adesione:
1. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o
approvazione da parte dei Firmatari.
2. E' aperta all'adesione di qualunque Stato che non abbia
firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 17 Entrata
in vigore:
1. Questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del
sesto mese successivo al mese in cui sarà stato depositato il 40esimo strumento
di ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi i propri strumenti di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del
40esimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, questa
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla
data in cui lo Stato ha depositato i propri strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 18
Applicazione provvisoria:
Al momento della propria ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, qualunque Stato può dichiarare di voler applicare
provvisoriamente il comma 1 dell'Articolo 1 di questa Convenzione, in attesa
della sua entrata in vigore.
Articolo 19 Riserve:
Gli Articoli della presente Convenzione non potranno essere
soggetti a riserve.
Articolo 20 Durata e
ritiro:
1. Questa Convenzione avrà una durata illimitata nel tempo.
2. Ogni Stato Membro, nell'esercizio della propria sovranità
nazionale, avrà il diritto di ritirarsi dalla presente Convenzione. Dovrà comunicare
questa intenzione di uscita a tutti gli altri Stati Membri, al Depositario ed
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro dovrà
includere una esaustiva spiegazione dei motivi che determinano l'uscita dello
Stato Membro.
3. Tale uscita avrà effetto solo sei mesi dopo che il
Depositario avrà ricevuto gli strumenti di ritiro. Tuttavia, se allo scadere di
quel periodo di sei mesi, lo Stato Membro che intende ritirarsi si trova ad
essere impegnato in un conflitto armato, l'uscita dalla Convenzione non potrà
avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.
4. Il ritiro di uno Stato Membro da questa Convenzione non
influenzerà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad espletare gli
obblighi assunti ai sensi delle rilevanti regole del diritto internazionale.
Articolo 21
Depositario:
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è quindi
designato in qualità di Depositario della presente Convenzione.
Articolo 22 Testi
autentici:
L'originale di questa Convenzione, i cui testi in arabo,
cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà
depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.