Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, emendata dal Protocollo n. 11
Roma, 4 novembre 1950
Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni
del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n°
5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in
vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n°
2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte
integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in
vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai
suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della
sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa
data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.
I Governi firmatari, Membri del Consiglio
dell’Europa,
considerata la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;
considerato che questa Dichiarazione tende a
garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei
diritti che vi sono enunciati;
considerato che il fine del consiglio dell’Europa
è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei
mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali;
riaffermato il loro profondo attaccamento a
queste libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e
della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una
parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una
concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si
appellano;
risoluti, in quanto Governi di Stati europei
animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e
di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di diritto, a
prendere le prime misure adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi
diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 – Obbligo di rispettare
i diritti dell’uomo
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni
persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al
titolo primo della presente Convenzione.
Titolo I – Diritti e libertà
Articolo 2 – Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita,
salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale,
nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non è considerata inflitta in
violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso
assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di qualsiasi persona
dalla violenza illegale;
b. per effettuare un regolare arresto o per
impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge,
una sommossa o una insurrezione.
Articolo 3 – Divieto di tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene
o trattamento inumani o degradanti.
Articolo 4 – Divieto di schiavitù
e lavori forzati
1. Nessuno può essere tenuto in condizione
di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere
un lavoro forzato o obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato o
obbligatorio» nel senso di questo articolo:
a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una
persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente
Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;
b) ogni servizio di carattere militare o, nel
caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è
riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare
obbligatorio;
c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di
calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei
normali doveri civici.
Articolo 5 – Diritto alla libertà
e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e
alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi
seguenti e nei modi previsti dalla legge:
a. se è detenuto regolarmente in seguito a
condanna da parte di un tribunale competente;
b. se è in regolare stato di arresto o di
detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un
tribunale ovvero per garantire l’esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;
c. se è stato arrestato o detenuto per essere
tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni
plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi
fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di
fuggire dopo averlo commesso;
d. se si tratta della detenzione regolare di un
minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al
fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente;
e. se si tratta della detenzione regolare di una
persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un
alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
f. se si tratta dell’arresto o della detenzione
regolari di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel
territorio, o contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o
d’estradizione.
2. Ogni persona che venga arrestata deve essere
informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi
dell’arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle
condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve
essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato
autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di
essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà
durante l’istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia
che assicuri la comparizione della persona all’udienza.
4. Ogni persona privata della libertà
mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un
tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua
detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
5. Ogni persona vittima di arresto o di
detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha
diritto ad una riparazione.
Articolo 6 – Diritto ad un
processo equo
1. Ogni persona ha diritto ad un’equa e
pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale
indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione
sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere
resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla
stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell’interesse
della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita
privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria
dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe
pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è
presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
accertata.
3. Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a. essere informato, nel più breve tempo
possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della
natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle facilitazioni
necessarie per preparare la sua difesa;
c. difendersi da sé o avere l’assistenza di un
difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore,
poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo
esigano gli interessi della giustizia;
d. interrogare o far interrogare i testimoni a
carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e. farsi assistere gratuitamente da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza.
Articolo 7 – Nessuna pena senza
legge
1. Nessuno può essere condannato per
un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può
del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il
rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d’una azione o d’una
omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi
generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8 – Diritto al rispetto
della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della
sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica
autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia
prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9 – Libertà di pensiero,
di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria
religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in
privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei
riti.
2. La libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che,
stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società
democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della
morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 – Libertà di
espressione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà
d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte
delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente
articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione
le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2. L’esercizio di queste libertà,
comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e
costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale,
l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione
della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti
altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per
garantire l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11 – Libertà di riunione ed
associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di
partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa
dei propri interessi.
2. L’esercizio di questi diritti non può
costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge,
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza
nazionale, l’ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la protezione della salute
e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il
presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio
di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o
dell’amministrazione dello Stato.
Articolo 12 – Diritto al
matrimonio
Uomini e donne in età adatta hanno diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti
l’esercizio di tale diritto.
Articolo 13 – Diritto ad un
ricorso effettivo
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un
ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione
sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni
ufficiali.
Articolo 14 – Divieto di
discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza
distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua,
di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o
di altra condizione.
Articolo 15 – Deroga in caso di
emergenze
1. In caso di guerra o di altro pericolo
pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può
prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente
Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione
che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti
dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza
alcuna deroga all’articolo 2 salvo che per il caso di decesso risultante da
legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti
tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa
deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della
data in cui queste misure hanno cessato d’esser in vigore e le disposizioni
della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Articolo 16 – Restrizione
all’attività politica degli stranieri
Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11
e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre
limitazioni all’attività politica degli stranieri.
Articolo 17 – Divieto dell’abuso
di diritto
Nessuna disposizione della presente Convenzione
può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o
individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di
quelle previste in detta Convenzione.
Articolo 18 – Limitazioni dell’uso
di restrizioni ai diritti
Le limitazioni che, in base alla presente
Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate
che per lo scopo per il quale sono state previste.
Titolo II – Corte europea dei diritti dell’uomo
Articolo 19 – Istituzione della
Corte
Al fine di assicurare il rispetto degli impegni
derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti,
viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo
permanente.
Articolo 20 – Numero dei giudici
La
Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello
delle Alte Parti contraenti.
Articolo 21 – Condizioni per
l’esercizio delle funzioni
1. I giudici devono godere della più alta
considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle
più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo
individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono
svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di
imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo
pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo
vengono decise dalla Corte.
Articolo 22 – Elezione dei giudici
1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea
parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti
espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.
2. La stessa procedura viene applicata per
completare la Corte
in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti
vacanti.
Articolo 23 – Durata del mandato
1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei
anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici
eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.
2. I giudici il cui mandato scade al termine del
periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del
Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
3. Al fine di assicurare, per quanto possibile,
il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea
parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o
più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei
anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a
tre anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più
mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la
ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal
Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione.
5. Il giudice eletto in sostituzione di un
giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza
del mandato del suo predecessore.
6. Il mandato dei giudici termina con il
raggiungimento del settantesimo anno di età.
7. I giudici restano in carica sino alla loro
sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui
sono già investiti.
Articolo 24 – Revoca
Nessun giudice può essere revocato dall’incarico
se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo
stesso non soddisfa più le condizioni richieste.
Articolo 25 – Cancelleria e
referendari
La
Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed
organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da
referendari.
Articolo 26 – Assemblea plenaria
della Corte
La
Corte riunita in Assemblea plenaria:
a. elegge, per una durata di tre anni, il suo
presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;
b. istituisce le sezioni per un periodo di tempo
determinato;
c. elegge i presidenti delle sezioni della Corte;
questi possono essere rieletti;
d. adotta il regolamento della Corte;
e. elegge il cancelliere e uno o più
vice-cancellieri.
Articolo 27 – Comitati, sezioni e
sezione allargata
1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati
composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione
allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono
i comitati per un periodo di tempo determinato.
2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte
alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in
caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato
parte designa una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno parte della sezione allargata anche il
presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri
giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando viene
rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell’articolo 43, nessun
giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del
presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a
titolo dello Stato parte interessato.
Articolo 28 – Dichiarazione di
irricevibilità da parte dei comitati
Un comitato può, con voto unanime, dichiarare
irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù
dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza
ulteriore esame. La decisione è definitiva.
Articolo 29 – Decisioni delle
sezioni sulla ricevibilità e il merito
1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù
dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei
ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34.
2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed
il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33.
3. Salvo decisione contraria della Corte per casi
eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.
Articolo 30 – Trasferimento di
competenza alla sezione allargata
Se la causa pendente innanzi ad una sezione
solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o
dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una
contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la
sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può
trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non
si opponga.
Articolo 31 – Poteri della sezione
allargata
La sezione allargata:
a. si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù
dell’articolo 33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita
da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa
in virtù dell’articolo 43; e
b. esamina le richieste di parere presentate in
virtù dell’articolo 47.
Articolo 32 – Competenza della
Corte
1. La competenza della Corte si estende a tutte
le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione
e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli
articoli 33, 34 e 47.
2.
In caso di contestazione sulla competenza della Corte,
la decisione sul punto spetta alla Corte.
Articolo 33 – Cause interstatali
Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni
presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli
da parte di un’altra Alta Parte contraente.
Articolo 34 – Ricorsi individuali
La
Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona
fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda
di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti
dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti
contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di
questo diritto.
Articolo 35 – Criteri di
ricevibilità
1. Una questione può essere rimessa alla Corte
solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso
secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed
entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.
2. La
Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale
presentato in virtù dell’articolo 34 quando:
a. è anonimo, o
b. è sostanzialmente uguale ad un ricorso
precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra
istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti
nuovi.
3. La
Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale
presentato in virtù dell’articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le
disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente
infondato o abusivo.
4. La
Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del
presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.
Articolo 36 – Intervento di terzi
1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o
alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un
ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte
alle udienze.
2. Nell’interesse di una buona amministrazione
della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte
contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il
ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.
Articolo 37 – Cancellazione dei
ricorsi dal ruolo
1.
In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di
cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla
conclusione che:
a. il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
b. la controversia sia stata risolta; o
c. per ogni altra ragione accertata dalla Corte,
non sia più giustificato continuare l’esame del ricorso.
La
Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il
rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli
lo richiede.
2. La
Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo
allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.
Articolo 38 – Esame del caso e
procedura di composizione amichevole
1. Se la
Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:
a. effettua l’esame del caso con i rappresentanti
delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un’indagine, per la
cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni
necessarie;
b. si mette a disposizione delle parti
interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla
Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera
b è riservata.
Articolo 39 – Conclusione di una
composizione amichevole
In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal
ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e
della soluzione adottata.
Articolo 40 – Udienze pubbliche ed
accesso ai documenti
1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida
diversamente in circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati in archivio sono
accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida
diversamente.
Articolo 41 – Equa soddisfazione
Se la
Corte dichiara che vi è stata una violazione della
Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte
contraente interessata non permette che una parziale riparazione della
violazione, la Corte,
se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.
Articolo 42 – Sentenze delle
sezioni
Le sentenze delle sezioni divengono definitive
conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.
Articolo 43 – Rinvio alla sezione
allargata
1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui
la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali,
chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.
2. Un collegio di cinque giudici della sezione
allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa
all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi
Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la
sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.
Articolo 44 – Sentenze definitive
1. La sentenza della sezione allargata è
definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
a. quando le parti dichiarano di non voler
deferire la causa alla sezione allargata; o
b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è
richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o
c. quando il collegio della sezione allargata
respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.
Articolo 45 – Motivazione delle
sentenze e delle decisioni
1. Le sentenze, nonché le decisioni che
dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.
2. Se una sentenza non esprime, nella sua
totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto
di allegare la sua opinione separata.
Articolo 46 – Forza vincolante ed
esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi
alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene
trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
Articolo 47 – Pareri
1. La
Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare
pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione
e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non possono riguardare questioni
relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo
I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei
Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso
previsto dalla Convenzione.
3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di
richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei
rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.
Articolo 48 – Competenza
consultiva della Corte
La
Corte decide se la richiesta di parere presentata dal
Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito
dall’articolo 47.
Articolo 49 – Motivazione dei
pareri
1. I pareri della Corte devono essere motivati.
2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o
in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di
allegare la sua opinione separata.
3. I pareri della Corte vengono trasmessi al
Comitato dei Ministri.
Articolo 50 – Spese di
funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a
carico del Consiglio d’Europa.
Articolo 51 – Privilegi e immunità
dei giudici
I giudici, durante l’esercizio delle loro
funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40
dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto
articolo.
Titolo III – Disposizioni diverse
Articolo 52 – Richieste del
Segretario generale
Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del
Segretario Generale del Consiglio dell’Europa, fornirà le spiegazioni richieste
sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione
di tutte le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 53 – Salvaguardia dei
diritti dell’uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente
Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai
Diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti
in base a leggi di qualunque Stato Contraente o ad altri Accordi internazionali
di cui tale Stato sia parte.
Articolo 54 – Poteri del Comitato
dei Ministri
Nessuna disposizione della presente Convenzione
porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto
del Consiglio d’Europa.
Articolo 55 – Rinuncia ad altri
mezzi di risoluzione delle controversie
Le Alte Parti Contraenti rinunziano
reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati,
convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere,
per via di ricorso, una controversia nata dall’interpretazione o dall’applicazione
della presente Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle
previste da detta Convenzione.
Articolo 56 – Applicazione
territoriale
1. Ogni Stato, al momento della ratifica o
in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione
troverà applicazione salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente
articolo in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le
relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai
territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto
tale notifica.
3. In detti territori le disposizioni
della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità
locali.
4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione
conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare
relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta
la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di
organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto
dall’articolo 34 della Convenzione.
Articolo 57 – Riserve
1. Ogni Stato, al momento della firma della
presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può
formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della
Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo
territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere
generale non sono autorizzate in base al presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al
presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.
Articolo 58 – Denuncia
1. Un’Alta Parte Contraente non può
denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire
dalla data d’entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un
preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l’effetto di
svincolare l’Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute
nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo
costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa
anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.
3. Con la medesima riserva cessa d’esser
Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d’essere
membro del Consiglio d’Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità
alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel
quale sia stata dichiarata applicabile in base all’articolo 56.
Articolo 59 – Firma e ratifica
1. La presente Convenzione è aperta alla
firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche
saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore
dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3. Per ogni firmatario che la ratificherà
successivamente, la
Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello
strumento di ratifica.
4. Il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d’Europa l’entrata in
vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l’avranno
ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si
sia avuto successivamente.
5. Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in
inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà
depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne
comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari.