CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri
Stati, firmatari della presente Convenzione, Considerato che l'obiettivo del
Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi
membri;
Desiderosi di sviluppare ulteriormente la cooperazione internazionale in
materia penale;
Considerando che tale cooperazione deve essere indirizzata alla buona
amministrazione della giustizia e a favorire il reinserimento sociale delle persone
condannate;
Considerando che questi obiettivi richiedono che gli stranieri privati della
libertà a seguito della commissione di un reato abbiano la possibilità di
scontare la condanna nell'ambiente sociale d'origine;
Considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale scopo è quello di
trasferirli nei loro paesi,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente
Convenzione;
a.
"condanna", significa qualsiasi pena o misura
privativa della libertà, di durata limitata o illimitata, inflitta dal giudice
a seguito della commissione di un reato;
b.
"sentenza", significa una decisione o un
ordine del giudice con il quale venga inflitta una condanna.
c.
"Stato di condanna", significa lo Stato in
cui è stata inflitta la condanna che può essere, o è già stata trasferita;
d.
"Stato di esecuzione" significa lo Stato in
cui la persona condannata può essere, o è già stata trasferita, per scontare la
pena.
Art.
2
Principi
generali
1.
Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più
ampia cooperazione possibile in materia di trasferimento delle persone
condannate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2.
Una persona condannata nel territorio di una Parte può,
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione essere trasferito
nel territorio di un'altra Parte per scontare la pena inflittale. A tal fine
essa può manifestare, presso lo Stato di condanna, o presso lo Stato di
esecuzione, il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente
Convenzione.
3.
Il trasferimento può essere richiesto o dallo Stato di
condanna, o dallo Stato di esecuzione.
Art. 3
Condizioni
per il trasferimento
1.
Una persona condannata può essere trasferita in
applicazione della presente Convenzione se ricorrono le seguenti condizioni:
a.
la persona condannata è cittadino dello Stato di
esecuzione;
b.
la sentenza è definitiva;
c.
la durata della pena che la persona condannata deve
ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta
di trasferimento, o indeterminata;
d.
la persona condannata - o, allorquando in
considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei
due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al
trasferimento;
e.
gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la
condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o
costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; e
f.
lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono
d'accordo sul trasferimento.
2.
In casi eccezionali, le Parti possono concordare il
trasferimento anche se la durata della pena che la persona condannata deve
ancora scontare è inferiore a quella prevista al paragrafo 1, lettera c).
3.
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito
dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, indicare che intende escludere l'applicazione di una delle procedure
previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) nelle sue relazioni con
le altri Parti.
4.
Ogni Stato può, in qualsiasi momento, per mezzo di una
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
definire, per quanto lo riguarda, il termine "cittadino" ai fini
della presente Convenzione.
Art.
4
Obbligo
di fornire informazioni
1.
Ogni persona condannata alla quale può essere applicata
la presente Convenzione deve essere informata dallo Stato di condanna del
contenuto della presente Convenzione.
2.
Se la persona condannata ha espresso allo Stato di
condanna il desiderio di venire trasferita in applicazione della presente
Convenzione, questo Stato deve informare lo Stato di esecuzione il più presto
possibile dopo che la sentenza è divenuta definitiva.
3.
Le informazioni devono comprendere:
4.
il nome, la data ed il luogo di nascita della persona
condannata;
5.
se del caso, il suo indirizzo nello Stato di
esecuzione;
6.
una esposizione dei fatti sui quali si basa la
condanna;
7.
la natura, la durata e la data dell'inizio della
condanna.
8.
Se la persona condannata ha espresso allo Stato di
esecuzione il desiderio di essere trasferita in applicazione della presente
Convenzione, lo Stato di condanna comunica le informazioni di cui al precedente
paragrafo 3 allo Stato di esecuzione, se questo le richiede.
La persona condannata deve essere informata per iscritto di ogni azione
intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione
dei paragrafi precedenti, così come di ogni decisione presa da uno dei due
Stati in merito ad una richiesta di trasferimento.
Art. 5
Domande e risposte
1.
Le domande e le risposte devono essere formulate per
iscritto.
2.
Le domande devono essere indirizzate dal Ministero
della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello
Stato richiesto. Le risposte devono essere comunicate attraverso gli stessi
canali.
3.
Ogni Parte può, con una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che utilizzerà altri
canali di comunicazione.
4.
Lo Stato richiesto deve, nel minor tempo possibile,
informare lo Stato richiedente della sua decisione se accettare o no il
trasferimento richiesto.
Art.
6
Documentazione da
allegare
1.
Lo Stato di esecuzione deve, a richiesta dello Stato di
condanna, fornire a quest'ultimo:
a.
un documento o una dichiarazione da cui risulti che la
persona condannata è suo cittadino;
b.
una copia delle disposizioni di legge dello Stato di
esecuzione da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata
inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato ai sensi della
legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul
suo territorio;
c.
una dichiarazione contenente le informazioni previste
all'art. 9, paragrafo 2.
2.
In caso di richiesta di trasferimento, lo Stato di
condanna deve fornire i seguenti documenti allo Stato di esecuzione, salvo che
l'uno o l'altro dei due Stati abbia già comunicato che non darà il suo consenso
per il trasferimento:
a.
una copia autenticata della sentenza e delle disposizioni
di legge su cui è fondata;
b.
una dichiarazione che indichi il periodo di pena già
scontata, incluse tutte le informazioni relative alla custodia cautelare, al
condono di pena o a qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della
condanna;
c.
una dichiarazione da cui risulti il consenso al
trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d); e
d.
quando sarà il caso, ogni rapporto medico o sociale
sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato di
condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello
Stato di esecuzione.
3.
Ciascuno Stato può chiedere di ricevere uno qualunque
dei documenti o dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 prima di
fare una richiesta di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o
rifiutare il trasferimento.
Art.
7
Consenso e verifica
1.
Lo Stato di condanna garantirà che la persona che deve
dare il consenso al trasferimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle
conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo
sarà regolata dalla legge dello Stato di condanna.
2.
Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione
la possibilità di verificare, per il tramite di un console o di un altro
funzionario designato d'accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso è
stato prestato conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 1.
Art.
8
Effetti
del trasferimento per lo Stato di condanna
1.
La presa in carico della persona condannata da parte
delle autorità dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere
l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2.
Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo
Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena è stata completata.
Art.
9
Effetti del
trasferimento per lo Stato di esecuzione
1.
Le autorità competenti dello Stato di esecuzione
devono:
a.
continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o
sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni
previste dall'articolo 10; o
b.
convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o
amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal
modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla
legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste
all'articolo 11.
2.
Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare
allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale
delle procedure intende seguire.
3.
L'esecuzione della condanna è regolata dalla legge
dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni
decisione al riguardo.
4.
Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non
può ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le
misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei confronti di persone che,
in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della
commissione di un reato, e che è disposto a prendersi carico di tali persone
per la prosecuzione del trattamento può, con una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguirà
in questi casi.
Art.
10
Continuazione
dell'esecuzione
1.
In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di
esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così
come stabilite dallo Stato di condanna.
2.
Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono
incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo
esige, questo Stato può per mezzo di una decisione giudiziaria o
amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria
legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve
corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da
eseguirsi. Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione
imposta nello Stato di condanna, nè eccedere il massimo previsto dalla legge
dello Stato di esecuzione.
Art.
11
Conversione della
condanna
1.
In caso di conversione della condanna si applica la
procedura prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. All'atto della
conversione, l'autorità competente:
a.
è vincolata alla constatazione dei fatti così come
figurano esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato
di condanna;
b.
non può convertire una sanzione privativa della libertà
in una sanzione pecuniaria;
c.
deve dedurre integralmente il periodo di privazione di
libertà espiato dalla persona condannata; e
d.
non deve aggravare la posizione penale della persona
condannata è non vincolata dal minimo della pena eventualmente previsto dalla
legge dello Stato di esecuzione per il reato o i reati commessi.
2.
Se la procedura di conversione ha luogo dopo il
trasferimento della persona condannata, lo Stato di esecuzione deve tenere in
custodia questa persona o adottare altre misure idonee ad assicurare la sua
presenza nello Stato di esecuzione fino al termine della procedura stessa.
Art.
12
Grazia, amnistia,
commutazione
Ciascuna Parte può accordare la grazia, l'amnistia o
la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad
altre leggi.
Art.
13
Revisione della
sentenza
Soltanto
lo Stato di condanna ha diritto di decidere sulle domande di revisione della
sentenza.
Art.
14
Cessazione
dell'esecuzione
Lo Stato di esecuzione deve
cessare l'esecuzione della pena non appena è informato dallo Stato di condanna
di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere
eseguibile.
Art.
15
Informazioni
concernenti l'esecuzione
Lo Stato di esecuzione fornisce
informazioni allo Stato di condanna sull'esecuzione della pena:
a.
allorché consideri terminata l'esecuzione della pena;
b.
se la persona condannata evade prima che l'esecuzione
della pena sia terminata; o
c.
se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
Art.
16
Transito
1.
Una Parte deve, ai sensi della propria legge,
accogliere una richiesta di transito sul suo territorio di una persona
condannata, se tale richiesta viene fatta da un'altra Parte che abbia
concordato con un'altra Parte o con uno Stato terzo il trasferimento della
persona condannata per o dal suo territorio.
2.
Una Parte può rifiutarsi di accordare il transito:
a.
se la persona condannata è un suo cittadino, ovvero
b.
se il fatto che ha dato luogo alla condanna non
costituisce reato ai sensi della sua legge.
3.
Le richieste di transito e le risposte debbono essere
comunicate attraverso i canali menzionati all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.
4.
Una Parte può accogliere una richiesta, formulata da
uno Stato terzo, di transito sul proprio territorio di una persona condannata,
e quello Stato ha concordato con un'altra Parte il trasferimento per o dal suo
territorio.
5.
La Parte
alla quale è richiesto il transito può tenere la persona condannata in custodia
per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il suo territorio.
6.
La Parte
richiesta di accordare il transito può essere invitata a dare assicurazioni che
la persona condannata non sarà perseguita, né detenuta, salvo quanto previsto
al paragrafo precedente, nè sottoposta ad alcuna altra restrizione della sua
libertà personale sul territorio dello Stato di transito per reati commessi o
condanne inflitte anteriormente alla sua partenza dal territorio dello Stato di
condanna.
7.
Non è necessaria alcuna richiesta di transito se viene
utilizzata la via aerea sopra il territorio di una Parte e non è previsto alcun
atterraggio. Tuttavia, ogni Stato può, con una dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, richiedere che gli venga data comunicazione di ogni transito al di
sopra del suo territorio
Art.
17
Lingue e spese
1.
Le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, debbono essere fornite
nella lingua della Parte cui sono indirizzate o in una delle lingue ufficiali
del Consiglio d'Europa.
2.
Salvo quanto previsto al seguente paragrafo 3, non è
necessaria alcuna traduzione delle domande di trasferimento o dei documenti
allegati.
3.
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito
dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, richiedere che le domande di trasferimento e i documenti allegati
siano accompagnati da una traduzione nella propria lingua o in una delle lingue
ufficiali del Consiglio d'Europa o in quella fra queste lingue che indicherà.
In tale occasione può dichiarare che è disposto ad accettare traduzioni in
qualsiasi altra lingua oltre alla lingua ufficiale, o alle lingue ufficiali,
del Consiglio d'Europa.
4.
Salvo l'eccezione prevista all'articolo 6, paragrafo 2,
lettera a), i documenti trasmessi in applicazione alla presente Convenzione non
devono essere autenticati.
5.
I costi derivanti dall'applicazione della presente
Convenzione sono a carico dello Stato di esecuzione, tranne le spese verificatesi
esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna.
Art.
18
Firma ed entrata in
vigore
1.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati
membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato
alla sua elaborazione. Essa è sottoposta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2.
La presente Convenzione entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi decorrente
dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il
loro consenso ad essere parti della Convenzione, conformemente a quanto
previsto al paragrafo 1.
3.
Per ogni Stato firmatario che successivamente esprimerà
il suo assenso ad essere parte della Convezione, essa entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo lo scadere di un periodo di tre mesi
decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione
o di approvazione
Art.
19
Adesione degli Stati
non membri
1.
Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati
contraenti, potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato
all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante
una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d),
dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli
Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
2.
Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art.
20
Applicazione
territoriale
1.
Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
designare il o i territori ai quali applicherà la presente Convenzione.
2.
Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo,
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro
territorio indicato nella dichiarazione. Rispetto a detto territorio, la Convezione entrerà in
vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi decorrente dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del
Segretario Generale.
3.
Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due
paragrafi precedenti potrà essere ritirata, con riguardo a qualsiasi territorio
indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario
generale. Il ritiro avrà efficacia il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del ricevimento della
notifica da parte del Segretario Generale
Art.
21
Applicazione nel
tempo
La presente Convenzione sarà applicabile
all'esecuzione di condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in
vigore.
Art.
22
Relazioni con altre
convenzioni ed accordi.
1.
La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli
obblighi derivanti da trattati di estradizione ed altri trattati di
cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di
persone detenute allo scopo di confronti o testimonianze.
2.
Due o più Parti che abbiano già concluso, o concludano
in futuro, un accordo o un trattato sul trasferimento delle persone condannate,
ovvero che abbiano regolato, o regolino in futuro, in un altro modo le loro
relazioni in questo campo, avranno la facoltà di applicare detto accordo o
trattato o intesa al posto della presente Convenzione.
3.
La presente Convenzione non pregiudica il diritto degli
Stati che sono Parti della Convenzione europea sulla validità internazionale
dei giudizi repressivi di concludere tra loro accordi bilaterali o
multilaterali, relativi a materie regolate da quella Convenzione e diretti a
completare le disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa
contenuti.
4.
Se una domanda di trasferimento rientra nell'ambito di
applicazione della presente Convenzione e della Convenzione europea sulla
validità internazionale dei giudizi repressivi o di un altro accordo o trattato
relativo al trasferimento delle persone condannate, lo Stato richiedente deve,
quando formula la domanda, precisare sulla base di quale strumento essa viene
formulata.
Art.
23
Composizione
amichevole
Il Comitato europeo per i problemi criminali del
Consiglio d'Europa sarà informato della applicazione della presente Convenzione
e farà quanto necessario per facilitare la composizione amichevole di ogni
difficoltà che può nascere per la sua applicazione.
Art.
24
Denuncia
1.
Ogni Parte può in qualsiasi momento denunciare la
presente Convenzione, con una notifica indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
2.
La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data di
ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3.
La presente Convenzione, tuttavia, continuerà ad
applicarsi per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state
trasferite in applicazione della Convenzione prima della data in cui la
denuncia ha effetto.
Art. 25
Notifiche
Il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli
Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente
Convenzione, così come ad ogni Stato che vi abbia aderito:
a.
tutte le firme;
b.
il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di
accettazione, di approvazione o di adesione;
c.
tutte le date di entrata in vigore della presente
Convenzione conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19,
paragrafo 2, ed all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;
d.
ogni altro atto, dichiarazione, notifica o
comunicazione relativi alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in
inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà
depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa trasmetterà copia autentica a ciascuno Stato membro del
Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato
all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad
aderirvi.