Convenzione di
ginevra per la
protezione delle persone civili in
tempo di guerra del
12 agosto 1949*
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi rappresentati
alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12
agosto 1949, allo scopo di elaborare una Convenzione per la
protezione delle persone civili in tempo di guerra, hanno convenuto
quanto segue:
TITOLO
I
Disposizioni generali
Articolo 1.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a
rispettare ed a far rispettare la presente Convenzione in ogni
circostanza.
Articolo 2.
Oltre alle disposizioni che devono entrare
in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applica
in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato
che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti,
anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse.
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di
occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte
contraente, anche se questa occupazione non incontrasse resistenza
alcuna militare.
Se una delle Potenze in conflitto non è
Parte della presente Convenzione, le Potenze che fossero Parte
rimarranno cionondimeno vincolate dalla stessa nei loro rapporti
reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei
confronti di detta Potenza, se questa ne accetti e ne applichi le
disposizioni.
Articolo 3.
Nel caso in cui un conflitto armato che non
presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una
delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà
tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:
1. Le
persone che non partecipano direttamente alle ostilità,
compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le
persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o
qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con
umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole
basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso,
la nascita o il censo, o altro criterio analogo.
A questo scopo,
sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle
persone sopra indicate:
a) le violenze contro la vita e
l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le
sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i
supplizi;
b) la cattura di ostaggi;
c) gli oltraggi alla
dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e
degradanti;
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute
senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che
offra le ga- ranzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai
popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.
Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale
della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in
conflitto.
Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di
mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle
altre disposizioni della presente Convenzione.
L'applicazione
delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo
statuto giuridico delle Parti in conflitto.
Articolo 4.
Sono protette dalla Convenzione le persone
che, in un momento o in modo qualsiasi si trovino, in caso di
conflitto o di occupazione, in potere di una Parte in conflitto o di
una Potenza occupante, di cui essi non siano cittadini.
I
cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non
sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si
trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di
uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone
protette finché lo Stato, di cui sono cittadini, avrà
una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del
quale essi si trovano.
Le disposizioni del Titolo II hanno
tuttavia un campo di applicazione più esteso, precisato
nell'Articolo 13.
Le persone protette dalla Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei
malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra del 12
agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei
naufraghi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del
12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non
saranno considerate come persone protette nel senso della presente
Convenzione.
Articolo 5.
Se, sul territorio di una Parte in
conflitto, questa avesse serie ragioni di ritenere che una persona
protetta dalla presente convenzione fosse giustamente sospettata di
svolgere una attività dannosa per la sicurezza dello Stato o
fosse accertato che essa svolge effettivamente una siffatta attività,
detta persona non potrà avvalersi dei diritti e privilegi
conferiti dalla presente Convenzione, diritti e privilegi che se
fossero applicati in suo favore, potrebbero nuocere alla sicurezza
dello Stato.
Se, in un territorio occupato, una persona protetta
dalla Convenzione è arrestata come spia o per atti di
sabotaggio, oppure perché giustamente sospettata di svolgere
un'attività dannosa per la sicurezza della Potenza occupante,
detta persona potrà, se la sicurezza militare lo esige in modo
assoluto, essere privata dei diritti di comunicazione previsti dalla
presente convenzione.
In ciascuno di questi casi, le persone, cui
si applicano i capoversi precedenti, saranno comunque trattate con
umanità e, in caso di procedimento giudiziario, non saranno
private del loro diritto ad un processo equo e regolare, come è
previsto dalla presente Convenzione. Esse recupereranno altresì
il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la presente
Convenzione conferisce alla persona protetta, non appena cià
sia compatibile con la sicurezza, dello Stato e della Potenza
occupante, secondo il caso.
Articolo 6.
La presente Convenzione si applicherà
sin dall'inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati
nell'art 2.
Sul territorio delle Parti in conflitto
l'applicazione della Convenzione cesserà con la fine generale
delle operazioni militari.
In territorio occupato l'applicazione
della presente Convenzione cesserà un anno dopo la fine
generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sarà
non di meno vincolata per la durata dell'occupazione ´
sempreché questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul
territorio di cui si tratta ´ dalle disposizioni degli articoli
seguenti della presente Convenzione: dall'1 al 12, 27, dal 29 al 34,
49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143.
Alle persone protette, la
cui liberazione, il cui rimpatrio o il cui stabilimento abbiano luogo
dopo questi termini, continuerà ad applicarsi nell'intervallo,
la Convenzione presente.
Articolo 7.
Oltre agli accordi esplicitamente previsti
dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 e 149, le Alte
Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su
qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare
particolarmente. Nessun'intesa speciale potrà pregiudicare la
situazione delle persone protette, come è regolata dalla
presente Convenzione, n_ limitare i diritti che questa conferisce
loro.
Le persone protette continueranno a godere i benefici di
questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarà loro
applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente
nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo
misure più favorevoli prese nei loro confronti dall'una o
dall'altra delle Parti in conflitto.
Articolo 8.
Le persone protette non potranno in nessun
caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati
dalla presente
Convenzione e, eventualmente, dagli accordi
speciali contemplati nell'articolo precedente.
Articolo 9.
La presente Convenzione sarà
applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze
protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in
conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare,
oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i
loro cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi
delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza
presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti in
conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il
compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.
I
rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in
nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa
risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno
tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato
presso il quale esercitano le loro funzioni.
Articolo 10.
Le disposizioni della presente Convenzione
non sono di ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato
internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario
imparziale, svolgerà per la protezione delle persone civili e
per prestar soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto
interessate.
Articolo 11.
Gli Stati contraenti potranno, in ogni
tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie
di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente
Convenzione assegna alle Potenze protettrici.
Se delle persone
protette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia
il motivo dell'attività di una Potenza protettrice o di un
ente designato in conformità del primo comma, la Potenza
detentrice dovrà chiedere sia ad uno stato neutrale, sia a
tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione
assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto.
Se la protezione non puà in tal modo essere assicurata, la
Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come
il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti
umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze
protettrici, o dovrà accettare, sotto riserva delle
disposizioni del presente articolo, l'offerta di servigi di tale
ente.
Ogni Potenza neutrale oppure ogni ente invitato dalla
Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra
indicati dovrà, nella sua attività, rimaner consapevole
della sua responsabilità verso la Parte in conflitto dalla
quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e
dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per
assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con
imparzialità.
Non potrà essere derogato alle
disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una
delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella
sua libertà di negoziare, di fronte all'altra Potenza o agli
alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari
segnatamente nel caso di occupazione dell'intero suo territorio o di
una parte importante di esso.
Ogni qualvolta è fatta
menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice questa
menzione designa parimenti gli enti che la sostituiscono ai sensi del
presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si
estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale
che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno
Stato belligerante presso il quale lo Stato di cui sono cittadini non
dispone di una rappresentanza diplomatica normale.
Articolo 12.
In tutti i
casi in cui lo ritenessero utile nell'interesse delle persone
protette, specie nel caso di disaccordo tra le Parti in conflitto
sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della
presente Convenzione, le Potenze protettrici presteranno i loro buoni
uffici per comporre la divergenza.
A questo scopo ognuna delle
Potenze protettrici potrà su invito di una Parte o
spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei
loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità
incaricate della sorte delle persone protette eventualmente su
territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto
saranno tenute a dar seguito alle proposte loro fatte in questo
senso. Le Potenze protettrici potranno, eventualmente, proporre al
gradimento delle Parti in conflitto una personalità
appartenente ad una Potenza neutrale, o una personalità
delegata dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che sarà
invitata a partecipare a questa riunione.
TITOLO II
Protezione generale delle popolazioni
contro taluni effetti della guerra
Articolo 13.
Le disposizioni del presente titolo
concernono l'insieme delle popolazioni dei paesi in conflitto senza
alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla
razza, alla nazionalità, alla religione o alle opinioni
politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra.
Articolo 14.
Le Alte Parti contraenti, già in
tempo di pace, e le Parti in conflitto, dopo l'inizio delle ostilità,
potranno costituire sul loro rispettivo territorio e, se necessario,
sui territori occupati, delle zone e località sanitarie e di
sicurezza organizzate in modo da proteggere dagli effetti della
guerra i feriti e i malati, gli infermi, le persone attempate, i
fanciulli d'età inferiore ai quindici anni, le donne incinte e
le madri di bambini d'età inferiore ai sette anni.
Sin
dall'inizio di un conflitto e durante lo stesso, le Parti interessate
potranno conchiudere tra di loro degli accordi relativi al
riconoscimento delle zone e località da esse costituite. Esse
potranno, a questo scopo, attuare le disposizioni previste nel
disegno di accordo allegato alla presente Convenzione, apportandovi
eventualmente le modificazioni che ritenessero necessarie.
Le
Potenze protettrici e il Comitato internazionale della Croce Rossa
sono invitati a prestare i loro buoni uffici per facilitare la
costituzione ed il riconoscimento di siffatte zone e località
sanitarie e di sicurezza.
Articolo 15.
Ognuna delle Parti in conflitto potrà,
sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un
ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la costituzione nelle
regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate
destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza
distinzione alcuna, le persone seguenti:
a) i feriti e i malati,
combattenti, o non combattenti;
b) le persone civili che non
partecipano alle ostilità e che non compiono alcun lavoro di
carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone.
Non
appena le Parti in conflitto si saranno intese su l'ubicazione
geografica, l'amministrazione, il vettovagliamento e il controllo
della zona neutralizzata prevista, sarà stabilito per iscritto
e firmato dai rappresentanti delle Parti in conflitto un accordo, che
fisserà l'inizio e la durata della neutralizzazione della
zona.
Articolo 16.
I feriti e i malati, come pure gli infermi
e le donne incinte fruiranno di una protezione e di un rispetto
particolari.
Per quanto le esigenze militari lo consentano,
ognuna delle Parti in conflitto favorirà i provvedimenti presi
per ricercare i morti o i feriti, per soccorrere i naufraghi e altre
persone esposte ad un grave pericolo e proteggerle contro il
saccheggio e i cattivi trattamenti.
Articolo 17.
Le Parti in conflitto si sforzeranno di
conchiudere accordi locali per lo sgombero, da una zona assediata o
accerchiata, dei feriti, dei malati, degli infermi, dei vecchi, dei
fanciulli e delle puerpere, come pure per il passaggio dei ministri
di qualsiasi religione, del personale e del materiale sanitario
destinato in questa zona.
Articolo 18.
Gli ospedali civili organizzati per
prestare cure ai feriti, ai malati, agli infermi e alle puerpere non
potranno, in nessuna circostanza, essere fatti segno ad attacchi;
essi saranno, in qualsiasi tempo, rispettati e protetti dalle Parti
in conflitto.
Gli Stati partecipanti ad un conflitto dovranno
rilasciare a tutti gli ospedali civili un documento che attesti il
loro carattere di ospedale civile e precisi che gli edifici da essi
occupati non sono utilizzati a scopi che, nel senso dell'articolo 19,
potessero privarli della protezione.
Gli ospedali civili saranno
contrassegnati, sempreché vi siano autorizzati dallo Stato,
mediante l'emblema previsto dall'articolo 38 della Convenzione di
Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei
malati delle forze armate in campagna.
Le Parti in conflitto, in
quanto le esigenze militari lo consentano, prenderanno le misure atte
a rendere nettamente visibili alle forze nemiche, terrestri, aeree e
marittime, gli emblemi distintivi che segnalano gli ospedali civili,
allo scopo di scongiurare la possibilità di qualunque azione
aggressiva.
In considerazione dei pericoli che la prossimità
di obiettivi militari puà costituire per gli ospedali, si
dovrà vigilare affinché tali obiettivi ne siano
possibilmente lontani.
Articolo 19.
La protezione dovuta agli ospedali civili
potrà cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per
commettere, all'infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico.
Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo che
un'intimazione con la quade è fissato, in tutti i casi
opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
Non
sarà considerato come atto dannoso il fatto che in questi
ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si
trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non
ancora consegnate al servizio competente.
Articolo 20.
Il personale regolarmente ed unicamente
adibito al funzionamento o all'amministrazione degli ospedali civili,
compreso quello incaricato della ricerca, della raccolta, del
trasporto e della cura dei feriti e malati civili, degli infermi e
delle puerpere, sarà rispettato e protetto.
Nei territori
occupati e nelle zone di operazioni militari questo personale si farà
riconoscere mediante una carta di identità attestante la
qualità del titolare, munita della sua fotografia e del bollo
a secco dell'autorità responsabile, nonché quando si
trova in servizio, mediante un bracciale bollato, resistente
all'umidità e portato al braccio sinistro. Questo bracciale
sarà fornito dallo Stato e munito dell'emblema previsto
dall'Articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per
migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna.
Qualunque altro personale, adibito al funzionamento o
all'amministrazione degli ospedali civili, sarà rispettato e
protetto e avrà diritto, durante l'esercizio delle sue
funzioni, di portare il bracciale, come sopra previsto e alle
condizioni prescritte dal presente articolo. La carta d'identità
indicherà i compiti che gli sono assegnati.
La direzione
di ogni ospedale civile terrà costantemente a disposizione
delle autorità competenti, nazionali ed occupanti, l'elenco
aggiornato del suo personale.
Articolo 21.
I trasporti di feriti e malati civili, di
infermi e di puerpere, eseguiti su terra a mezzo di convogli di
veicoli e di treni-ospedali, o per mare, a mezzo di navi destinate a
tali trasporti, saranno rispettati e protetti come gli ospedali
previsti dall'Articolo 18 e si segnaleranno inalberando con
l'autorizzazione dello Stato, l'emblema distintivo previsto
dall'articolo 38 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per
migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in
campagna.
Articolo 22.
Gli aeromobili utilizzati esclusivamente
per il trasporto dei feriti e malati civili, degli infermi e delle
puerpere, oppure per il trasporto del personale e del materiale
sanitario, non saranno attaccati, ma saranno rispettati quando volino
a quote, a ore e su rotte specialmente convenute di comune accordo
tra le Parti in conflitto interessate.
Essi potranno essere
contrassegnati con l'emblema distintivo previsto dall'Articolo 38
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la
sorte dei feriti e malati nelle forze armate in campagna.
Salvo
accordo contrario, è vietato sorvolare il territorio nemico o
i territori occupati dal nemico.
Questi aeromobili obbediranno a
qualunque ordine di atterraggio. In caso di atterraggio imposto in
tal modo, l'aeromobile ed i suoi occupanti potranno proseguire il
loro volo dopo eventuale visita.
Articolo 23.
Ciascuna Parte contraente accorderà
il libero passaggio per qualsiasi invio di medicamenti e di materiale
sanitario, come pure per gli oggetti necessari alle funzioni
religiose, destinati unicamente alla popolazione civile di un'altra
Pane contraente, anche se nemica. Essa autorizzerà pure il
passaggio di qualunque invio di viveri indispensabili, di capi di
vestiario e di ricostituenti riservati ai fanciulli d'età
inferiore ai quindici anni, alle donne incinte o alle puerpere.
L'obbligo, per una Parte contraente, di concedere il libero
passaggio degli invii indicati nel capoverso precedente è
subordinato alla condizione che questa Parte sia sicura di non aver
alcun serio motivo di temere che:
a) gli invii possano essere
sottratti alla loro destinazione, oppure
b) che il controllo
possa non essere efficace, o
c) che il nemico possa trarne
evidente vantaggio per i suoi sforzi militari o la sua economia,
sostituendo con questi invii delle merci che avrebbe altrimenti
dovuto fornire o produrre, oppure liberando delle materie, dei
prodotti o dei servizi che avrebbe altrimenti dovuto destinare alla
produzione di tali merci.
La Potenza che permette il passaggio
degli invii indicati nel primo capoverso del presente articolo, puà
porre come condizione per la sua autorizzazione che la distribuzione
ai beneficiari avvenga sotto il controllo, eseguito sul posto, delle
Potenze protettrici.
Detti invii dovranno essere avviati il più
rapidamente possibile e lo Stato che ne permette il libero passaggio
avrà diritto di fissare le condizioni tecniche alle quali sarà
autorizzato.
Articolo 24.
Le Parti in conflitto prenderanno le misure
necessarie affinché i fanciulli d'età inferiore ai
quindici anni, divenuti orfani o separati dalla loro famiglia a
cagione della guerra, non siano abbandonati a se stessi e siano
facilitati, in ogni circostanza, il loro sostentamento, l'esercizio
della loro religione e la loro educazione. Quest'ultima sarà,
se possibile, affidata a persone della medesima tradizione culturale.
Le Parti in conflitto favoriranno l'ammissione di questi
fanciulli in un paese neutrale per la durata della guerra, con il
consenso della Potenza protettrice, se ve ne è una, e se esse
hanno la garanzia che siano rispettati i principi indicati nel primo
capoverso.
Esse si sforzeranno inoltre di prendere le misure
necessarie affinché tutti i fanciulli d'età inferiore
ai dodici anni possano essere identificati, mediante una targhetta di
identità o con qualsiasi altro documento.
Articolo 25.
Ogni persona, che si trovi sul territorio
di una Parte in conflitto o in un territorio da essa occupato, potrà
dare ai membri della sua famiglia, ovunque si trovino, notizie di
carattere strettamente familiare e riceverne. Questa corrispondenza
sarà avviata rapidamente e senza ritardo ingiustificato.
Se,
a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza
familiare per via postale ordinaria fosse difficile o impossibile, le
Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario
neutrale, come l'Agenzia centrale prevista dall'Articolo 140, per
stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei
loro obblighi nelle condizioni migliori possibili, specialmente con
il concorso delle società nazionali della Croce Rossa (della
Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi).
Qualora le Parti in
conflitto ritenessero necessario di sottoporre la corrispondenza
familiare a restrizioni, esse potranno imporre tutt'al più
l'uso di moduli-tipo contenenti venticinque parole liberamente scelte
e limitarne l'invio ad uno solo per mese.
Articolo 26.
Ciascuna Parte in conflitto faciliterà
le ricerche intraprese dai membri delle famiglie disperse dalla
guerra per riprendere contatto gli uni con gli altri e, se possibile,
ritrovarsi insieme. In particolare, essa favorirà l'opera
degli enti che si dedicano a questo compito, a condizione che essa
abbia dato loro il suo gradimento, e che si conformino alle misure di
sicurezza da essa prese.
TITOLO III
Statuto e trattamento delle persone
protette
SEZIONE I. - DISPOSIZIONI COMUNI PER I TERRITORI DELLE PARTI IN
CONFLITTO E I TERRITORI OCCUPATI
Articolo 27.
Le persone protette hanno diritto, in ogni
circostanza, al rispetto della loro persona, del loro onore, dei loro
diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle
loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre
con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto
di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica
curiosità.
Le donne saranno specialmente protette
contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo
stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro
pudore.
Tenuto conto delle disposizioni concernenti le condizioni
di salute, l'età e il sesso, le persone protette saranno
trattate tutte dalla Parte in conflitto nel cui potere si trovano con
gli stessi riguardi, senza alcuna distinzione sfavorevole,
segnatamente di razza, di religione o di opinioni politiche.
Le
Parti in conflitto potranno tuttavia prendere nei confronti delle
persone protette, le misure di controllo o di sicurezza imposte dalla
guerra.
Articolo 28.
Nessuna persona protetta potrà
essere utilizzata per mettere, con la sua presenza, determinati punti
o determinate regioni al sicuro dalle operazioni militari.
Articolo 29.
La Parte in conflitto, in cui potere si
trovano delle persone protette, è responsabile del trattamento
loro applicato dai suoi agenti, senza pregiudizio delle
responsabilità individuali nelle quali fosse possibile
incorrere.
Articolo 30.
Le persone protette avranno tutte le
facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato
internazionale della Croce Rossa, alla Società nazionale della
Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi) del paese
dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse
soccorrerli.
Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da
parte delle autorità, ogni facilitazione nei limiti ammessi
dalle necessità militari o di sicurezza.
Oltre alle visite
dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale
della Croce Rossa previste dall'Articolo 143, le Potenze detentrici
od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che
desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre
istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto
spirituale o materiale.
Articolo 31.
Nessuna coercizione di carattere fisico o
morale potrà essere esercitata sulle persone protette,
specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle
informazioni.
Articolo 32.
Le Alte Parti contraenti considerano
esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia
sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro
potere. Questo divieto concerne non solo l'assassinio, la tortura, le
pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici
non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche
qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili
o da agenti militari.
Articolo 33.
Nessuna persona protetta puà essere
punita per un'infrazione che non ha commesso personalmente. Le pene
collettive, come pure qualsiasi misura d'intimazione o di terrorismo,
sono vietate.
E' proibito il saccheggio.
Sono proibite le
misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei
loro beni.
Articolo 34.
La cattura di ostaggi è vietata.
SEZIONE
II. - STRANIERI SUL TERRITORIO Dl UNA PARTE IN CONFLITTO
Articolo 35.
Qualunque persona protetta che desiderasse
lasciare il territorio all'inizio o nel corso di un conflitto, avrà
il diritto di farlo, a meno che la sua partenza non sia contraria
agli interessi nazionali dello Stato. La domanda di lasciare il
territorio sarà esaminata secondo una procedura regolare, e la
decisione dovrà essere presa il più rapidamente
possibile. La persona autorizzata a lasciare il territorio potrà
munirsi del denaro necessario per il suo viaggio e portar seco un
quantitativo di effetti e di oggetti d'uso personale.
Le persone
alle quali è rifiutato il permesso di lasciare il territorio,
avranno il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio
amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza
detentrice, riesamini questo rifiuto entro il più breve
termine possibile.
Se ne è fatta richiesta, dei
rappresentanti della Potenza protettrice potranno, a meno che vi si
oppongano motivi di sicurezza o che gli interessati sollevino
obiezioni, ottenere di essere informati del rifiuto opposto alle
persone che avevano chiesto il permesso di lasciare il territorio e,
il più rapidamente possibile, dei nomi di tutte le persone che
si trovino in questo caso.
Articolo 36.
Le partenze autorizzate in virtù del
precedente articolo avranno luogo in condizioni soddisfacenti di
sicurezza, di igiene, di salubrità e di alimentazione. Tutte
le spese che ne risultano, a contare dall'uscita del territorio della
Potenza detentrice, saranno a carico del Paese di destinazione o, in
caso di soggiorno in Paese neutro, a carico della Potenza della quale
i beneficiari sono cittadini. Le modalità pratiche di questi
trasferimenti saranno, se necessario, fissate mediante accordi
speciali tra le Potenze interessate.
Si fa riserva per gli
accordi speciali che le Parti in conflitto possono aver conchiuso
sullo scambio e il rimpatrio dei loro cittadini caduti in potere del
nemico.
Articolo 37.
Le persone protette che si trovano in
detenzione preventiva o che subiscono una pena privativa della
libertà personale, saranno durante la loro detenzione,
trattate con umanità.
Esse potranno, non appena
liberate, domandare di lasciare il territorio, in conformità
degli articoli precedenti.
Articolo 38.
Fatta eccezione dei provvedimenti speciali
che possono essere presi in virtù della presente Convenzione,
specie degli articoli 27 e 41, la situazione delle persone protette
rimarrà, di massima, regolata dalle disposizioni relative al
trattamento degli stranieri in tempo di pace. In ogni caso, saranno
loro accordati i seguenti diritti:
1) esse potranno ricevere i
soccorsi individuali o collettivi che fossero loro inviati;
2)
esse riceveranno, se il loro stato di salute lo esige, assistenza
medica e cure cliniche nella stessa misura che i cittadini dello
Stato interessato;
3) esse potranno praticare la loro religione e
ricevere l'assistenza spirituale dei ministri del loro culto;
4)
se risiedono in una regione particolarmente esposta ai pericoli della
guerra, esse saranno autorizzate a trasferirsi altrove, nella stessa
misura che i cittadini dello Stato interessato;
5) i fanciulli
d'età inferiore a quindici anni, le donne incinte e le madri
dei bambini d'età inferiore a sette anni fruiranno, nella
stessa misura che i cittadini dello Stato interessato, di qualsiasi
trattamento preferenziale.
Articolo 39.
Le persone protette, che, in seguito al
conflitto, avessero perso la loro attività remunerata, saranno
messe in grado di trovare un lavoro retribuito e fruiranno, a questo
fine (con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle
disposizioni dell'Articolo 40), degli stessi vantaggi dei cittadini
della Potenza sul cui territorio si trovano.
Se una Parte in
conflitto sottopone una persona protetta a misure di controllo che le
impediscano di provvedere al proprio sostentamento, specialmente
quando questa persona non puà, per ragioni di sicurezza,
trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte in
conflitto sopperirà ai bisogni della stessa e delle persone a
suo carico.
Le persone protette potranno, in ogni caso, ricevere
sussidi dal loro paese d'origine, dalla Potenza protettrice o dalle
società di beneficenza menzionate nell'Articolo 30.
Articolo 40.
Le persone protette possono essere
obbligate al lavoro soltanto nella stessa misura che i cittadini
della Parte in conflitto sul territorio della quale esse si trovano.
Se le persone protette sono di nazionalità nemica, esse
potranno essere obbligate soltanto ai lavori che sono normalmente
necessari per assicurare il vitto, l'alloggio, l'abbigliamento, il
trasporto e la salute di esseri umani e che non sono in rapporto
diretto con la condotta delle operazioni militari.
Nei casi
indicati nei precedenti capoversi, le persone protette obbligate al
lavoro fruiranno di condizioni di lavoro e di misure di protezione
identiche a quelle previste per i lavoratori nazionali, specialmente
per quanto concerne il salario, la durata del lavoro,
l'equipaggiamento, la formazione preparatoria e il risarcimento degli
infortuni del lavoro e delle malattie professionali.
In caso di
violazione delle prescrizioni sopra indicate, le persone protette
saranno autorizzate ad esercitare il loro diritto di reclamo,
conformemente all'Articolo 30.
Articolo 41.
Se la Potenza, nel cui potere si trovano le
persone protette, non ritenga sufficienti le altre misure di
controllo indicate nella presente Convenzione, le più severe
misure di controllo alle quali essa potrà ricorrere saranno
l'assegnazione di una residenza forzata o l'internamento,
conformemente alle disposizioni degli articoli 42 e 43.
Applicando
le disposizioni del secondo comma dell'articolo 39 al caso delle
persone costrette a lasciare la loro residenza consueta in virtù
di una decisione che assegna loro una residenza forzata in altro
luogo, la Potenza detentrice si conformerà, il più
esattamente possibile, alle norme che regolano il trattamento degli
internati (sezione IV, titolo III della presente Convenzione).
Articolo 42.
L'internamento o l'assegnazione di una
residenza forzata potranno essere ordinati, nei confronti delle
persone protette, soltanto se la sicurezza della Potenza, in cui
potere queste persone si trovano, lo rende assolutamente necessario.
Se una persona domanda, per il tramite dei rappresentanti della
Potenza protettrice, il proprio internamento volontario e se la sua
situazione lo rende necessario, la Potenza in cui potere essa si
trova procederà a questo internamento.
Articolo 43.
Ogni persona protetta che sia stata
internata o alla quale sia stata assegnata una residenza forzata,
avrà il diritto di ottenere che un tribunale o un collegio
amministrativo competente, istituito a questo scopo dalla Potenza
protettrice, riesamini entro il più breve termine possibile la
decisione presa nei suoi confronti. Se l'internamento o la residenza
forzata sono mantenuti, il tribunale o il collegio amministrativo
procederà periodicamente, e almeno due volte l'anno, ad un
esame del caso di questa persona al fine di correggere in suo favore
la decisione iniziale, qualora le circostanze lo permettano.
Salvo
che le persone protette interessate vi si oppongano, la Potenza
detentrice comunicherà, il più rapidamente possibile,
alla Potenza protettrice i nomi delle persone protette che sono state
internate o alle quali è stata assegnata una residenza
forzata, come pure i nomi di quelle che sono state liberate
dall'internamento o dalla residenza forzata. Con la stessa riserva,
le decisioni dei tribunali o collegi indicati nel primo comma del
presente articolo saranno pure notificate il più rapidamente
possibile alla Potenza protettrice.
Articolo 44.
Prendendo le misure di controllo previste
dalla presente Convenzione, la Potenza detentrice non tratterà
come stranieri nemici, esclusivamente in base alla loro appartenenza
giuridica ad uno Stato nemico, i rifugiati che non fruiscono
effettivamente della protezione di alcun governo.
Articolo 45.
Le persone protette non potranno essere
trasferite a una Potenza che non partecipi alla Convenzione.
Questa
disposizione non puà impedire il rimpatrio delle persone
protette o il loro ritorno al paese di loro domicilio dopo la fine
delle ostilità.
Le persone protette non potranno essere
trasferite dalla Potenza detentrice ad una Potenza partecipante alla
Convenzione, se non dopo che la Potenza detentrice si sia assicurata
che la Potenza di cui si tratta desidera ed è in grado di
applicare la Convenzione. Quando le persone protette siano in tal
modo trasferite, la responsabilità dell'applicazione della
Convenzione incomberà alla Potenza che ha accettato di
accoglierle per il tempo durante il quale le saranno affidate.
Tuttavia, nel caso in cui questa Potenza non applicasse le
disposizioni della Convenzione, in qualunque punto importante, la
Potenza che ha provveduto al trasferimento delle persone protette
dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza
protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione,
o chiedere che le persone protette le siano rinviate. Dovrà
esser dato seguito a questa domanda.
Una persona protetta non
potrà, in nessun caso, essere trasferita in un paese dove essa
puà temere di essere perseguitata per le sue opinioni
politiche o religiose.
Le disposizioni del presente articolo non
impediscono la estradizione, in virtù dei trattati
d'estradizione conchiusi prima dell'inizio delle ostilità,
delle persone protette incolpate di reati di diritto comune.
Articolo 46.
Le misure
restrittive prese nei confronti delle persone protette cesseranno, se
non siano state revocate anteriormente, il più rapidamente
possibile dopo la fine delle ostilità.
Le misure
restrittive prese nei confronti dei loro beni cesseranno il più
rapidamente possibile dopo la fine delle ostilità,
conformemente alla legislazione della Potenza detentrice.
SEZIONE III. - TERRITORI OCCUPATI
Articolo 47.
Le persone protette che si trovano in un
territorio occupato non saranno private, in nessun caso e in nessun
modo, del beneficio della presente Convenzione, n_ in virtù di
un cambiamento qualsiasi apportato in seguito all'occupazione alle
istituzioni o al governo del territorio di cui si tratta, n_ in virtù
di un accordo conchiuso tra le autorità del territorio
occupato e la Potenza occupante, n_, infine, in seguito
all'annessione, da parte di quest'ultima, di tutto il territorio
occupato o parte di esso.
Articolo 48.
Le persone protette, che non sono cittadini
della Potenza il cui territorio è occupato, potranno avvalersi
del diritto di lasciare il territorio alle condizioni previste
dall'Articolo35 e le decisioni saranno prese conformemente alla
procedura che la Potenza occupante deve istituire in virtù di
detto articolo.
Articolo 49.
I trasferimenti fondati, in massa o
individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del
territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza
occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono
vietati, qualunque ne sia il motivo.
La Potenza occupante potrà
tuttavia procedere allo sgombero completo o parziale di una
determinata regione occupata, qualora la sicurezza della popolazione
o impellenti ragioni militari lo esigano. Gli sgombri potranno aver
per conseguenza lo spostamento di persone protette soltanto
nell'interno del territorio occupato, salvo in caso di impossibilità
materiale. La popolazione in tal modo evacuata sarà ricondotta
alle sue case non appena le ostilità saranno cessate nel
settore interessato.
Procedendo a siffatti trasferimenti o
sgomberi, la Potenza occupante dovrà provvedere, in tutta la
misura del possibile, affinché le persone protette siano
ospitate convenientemente, i trasferimenti si compiano in condizioni
soddisfacenti di salubrità, di igiene, di sicurezza e di vitto
e i membri di una stessa famiglia non siano separati gli uni dagli
altri.
La Potenza protettrice sarà informata dei
trasferimenti e degli sgombri non appena essi avranno avuto luogo.
La Potenza occupante non potrà trattenere le persone
protette in una regione particolarmente esposta ai pericoli della
guerra, salvo che la sicurezza della popolazione o imperiose ragioni
militari lo esigano.
La Potenza occupante non potrà
procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua
propria popolazione civile nel territorio da essa occupato.
Articolo 50.
La Potenza occupante faciliterà, con
il concorso delle autorità nazionali e locali, l'ordinato
esercizio degli stabilimenti adibiti alle cure e all'educazione dei
fanciulli.
Essa prenderà tutti i provvedimenti necessari
per facilitare l'identificazione dei fanciulli e la registrazione
della loro filiazione. In nessun caso essa potrà procedere ad
un mutamento del loro stato personale, n_ arruolarli in formazioni o
organizzazioni dipendenti da essa.
In mancanza di adeguate
istituzioni locali, la Potenza occupante dovrà prendere
disposizioni per assicurare il sostentamento e l'educazione,
possibilmente a cura di persone della stessa nazionalità,
lingua e religione, dei fanciulli orfani o separati dai loro genitori
in seguito alla guerra e che non abbiano un parente prossimo o un
amico che possa provvedervi.
Una sezione speciale dell'ufficio
istituito in virtù delle disposizioni dell'Articolo 136 sarà
incaricato di prendere tutti i provvedimenti necessari per stabilire,
nei casi incerti, l'esatta identità dei fanciulli. Le
indicazioni che si possedessero sui loro genitori o su altri
congiunti prossimi saranno sempre registrate.
La Potenza
occupante non dovrà ostacolare l'applicazione delle misure
preferenziali che fossero state adottate, prima dell'occupazione, in
favore dei fanciulli di età inferiore a quindici anni, delle
donne incinte e delle madri di fanciulli di età inferiore a
sette anni, per quanto concerne il vitto, le cure mediche e la
protezione contro gli effetti della guerra
Articolo 51.
La Potenza occupante non potrà
costringere persone protette a prestar servizio nelle sue forze
armate o ausiliarie. Qualsiasi pressione o propaganda intesa ad
ottenere arruolamenti volontari è vietata.
Essa potrà
costringere al lavoro persone protette soltanto se queste hanno più
di diciotto anni; potrà perà trattarsi unicamente di
lavori necessari ai bisogni dell'esercito d'occupazione o ai servizi
d'interesse pubblico, al vitto, all'alloggio, all'abbigliamento, ai
trasporti o alla salute della popolazione del paese occupato. Le
persone protette non potranno essere obbligate ad alcun lavoro che le
costringa a partecipare ad operazioni militari. La Potenza occupante
non potrà costringere le persone protette a garantire con la
forza la sicurezza degli impianti dove esse eseguono un lavoro
imposto.
Il lavoro sarà eseguito esclusivamente
nell'interno del territorio occupato dove si trovano le persone di
cui si tratta. Ognuna di queste persone occupate sarà
mantenuta, per quanto possibile, nel suo luogo abituale di lavoro. Il
lavoro sarà equamente retribuito e proporzionato alle capacità
fisiche e intellettuali dei lavoratori. La legislazione vigente del
paese occupato sulle condizioni di lavoro e le misure di protezione,
specie per quanto concerne il salario, la durata del lavoro,
l'equipaggiamento, la formazione preventiva e il risarcimento per gli
infortuni del lavoro e per le malattie professionali, sarà
applicabile alle persone protette che eseguono lavori nel senso del
presente articolo.
In nessun caso le requisizioni di mano d'opera
dovranno condurre alla mobilitazione di lavoratori sottoposti ad un
regime militare o semimilitare.
Articolo 52.
Nessun contratto, accordo o regolamento
potrà ledere il diritto di ogni singolo lavoratore, volontario
o no, ovunque esso si trovi, di rivolgersi ai rappresentanti della
Potenza protettrice per chiederne l'intervento.
E' vietata
qualsiasi misura intesa a provocare la disoccupazione o a limitare le
possibilità di lavoro dei lavoratori di un paese occupato, per
indurli a lavorare per la Potenza occupante.
Articolo 53.
E' vietato alla Potenza occupante di
distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o
collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a
organizzazioni sociali o a cooperative, salvo nel caso in cui tali
distruzioni fossero rese assolutamente necessarie dalle operazioni
militari.
Articolo 54.
E' vietato alla Potenza occupante
modificare l'ordinamento dei funzionari o dei magistrati del
territorio occupato o prendere nei loro confronti sanzioni o misure
qualsiasi di coercizione o discriminazione per il fatto che si
astenessero dall'esercitare le loro funzioni per motivi di coscienza.
Quest'ultimo divieto non preclude l'applicazione del secondo
capoverso dell'Articolo 51. Esso non limita la facoltà della
Potenza occupante di destituire dalle loro cariche i titolari di
pubbliche funzioni.
Articolo 55.
La Potenza occupante ha il dovere di
assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, il vettovagliamento
della popolazione con viveri e medicinali; in particolare, essa dovrà
importare viveri, medicinali e altri articoli indispensabili, qualora
le risorse del territorio occupato fossero insuffficienti.
La
Potenza occupante non potrà requisire viveri, articoli
indispensabili o medicinali che si trovano nel territorio occupato,
se non per le forze e l'amministrazione d'occupazione; essa dovrà
tener conto dei bisogni della popolazione civile. Con riserva delle
disposizioni di altre convenzioni internazionali, la Potenza
occupante dovrà prendere le disposizioni necessarie affinché
ogni requisizione sia risarcita secondo il suo giusto valore.
Le
Potenze protettrici sotto riserva delle restrizioni temporanee che
fossero imposte da imperiose necessità militari potranno, in
ogni tempo, controllare senza ostacolo lo stato d'approvvigionamento
dei territori occupati per quanto concerne i viveri e medicamenti.
Articolo 56.
La Potenza occupante ha il dovere di
assicurare, nella piena misura dei suoi mezzi, e di mantenere, con il
concorso delle autorità nazionali e locali, gli stabilimenti e
i servizi sanitari e ospedalieri, come pure la salute e l'igiene
pubbliche nel territorio occupato, specie adottando e applicando le
misure profilattiche e preventive necessarie per combattere il
propagarsi di malattie contagiose e di epidemie. Il personale
sanitario d'ogni categoria sarà autorizzato a svolgere la sua
missione.
Qualora nuovi ospedali fossero fondati in territorio
occupato e gli organi competenti dello Stato occupato non fossero più
in funzione, le autontà d'occupazione procederanno,
occorrendo, al riconoscimento previsto dall'Articolo 18. In
circostanze analoghe, le autorità d'occupazione dovranno
parimenti procedere al riconoscimento del personale degli ospedali e
dei veicoli da trasporto, ai sensi delle disposizioni degli articoli
20 e 21.
Adottando le misure sanitarie e d'igiene, come pure
mettendole in vigore, la Potenza occupante terrà conto delle
esigenze morali ed etiche della popolazione del territorio occupato.
Articolo 57.
Solo temporaneamente e in caso d'urgente
necessità la Potenza occupante potrà requisire gli
ospedali civili per curare feriti e malati militari, e soltanto a
condizione che siano presi in tempo utile provvedimenti adeguati per
garantire la cura e l'assistenza medica delle persone ricoverate e
per rispondere ai bisogni della popolazione civile.
Il materiale
e i depositi degli ospedali civili non potranno essere requisiti,
finché saranno necessari per i bisogni della popolazione
civile.
Articolo 58.
La Potenza occupante permetterà ai
ministri dei culti di provvedere all'assistenza spirituale dei loro
correligionari.
Essa accetterà altresì gli invii di
libri e di oggetti necessari per i bisogni religiosi e ne agevolerà
la distribuzione in territorio occupato.
Articolo 59.
Allorché la popolazione di un
territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente
approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le azioni di
soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà
nella piena misura dei suoi mezzi.
Queste azioni, che potranno
essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale,
come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno
specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario.
Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero
passaggio di questi invii e garantirne la protezione.
Una Potenza
che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio
occupato da una Parte in conflitto avversa avrà tuttavia il
diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo
orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice
una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a
soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a
vantaggio della Potenza occupante.
Articolo 60.
Gli invii di soccorso non esonereranno
affatto la Potenza occupante dalle responsabilità che le
incombono in virtù degli articoli 55, 56 e 59. Essa non potrà
sottrarre in nessun modo gli invii di soccorso alla destinazione loro
assegnata, salvo in caso di urgente necessità, nell'interesse
della popolazione del territorio occupato e con il consenso della
Potenza protettrice.
Articolo 61.
La distribuzione degli invii di soccorso
menzionati negli articoli precedenti sarà fatta con il
concorso e sotto il controllo della Potenza protettrice. Questa
funzione potrà parimenti essere affidata, in seguito ad intesa
tra la Potenza occupante e la Potenza protettrice, ad uno Stato
neutro, al Comitato internazionale della Croce Rossa o a qualunque
altro ente umanitario imparziale.
In questi invii di soccorso non
sarà riscosso in territorio occupato dazio, imposta e tassa
alcuna, a meno che tale riscossione sia necessaria nell'interesse
dell'economia del territorio. La Potenza occupante dovrà
agevolare la rapida distribuzione di questi invii.
Tutte le Parti
contraenti faranno il possibile per permettere il transito e il
trasporto gratuiti degli invii di soccorso destinati a territori
occupati.
Articolo 62.
Con riserva di imperiosi motivi di
sicurezza, le persone protette che si trovano in territorio occupato
potranno ricevere gli invii individuali di soccorso che fossero loro
indirizzati.
Articolo 63.
Con riserva delle misure temporanee che
fossero imposte eccezionalmente da imperiosi motivi di sicurezza
della Potenza occupante:
a) le Società nazionali della
Croce Rossa (della Mezzaduna Rossa. dei Leone e Sole Rossi)
riconosciute potranno proseguire le attività conformi ai
principi della Croce Rossa, come sono definiti dalle conferenze
internazionali della Croce Rossa. Le altre società di soccorso
dovranno poter proseguire le loro attività umanitarie in
condizioni analoghe;
b) la Potenza occupante non potrà
esigere, quanto al personale e alla struttura di queste società,
cambiamento alcuno che possa pregiudicare le attività
indicate.
Le stesse norme si applicheranno all'attività e
al personale di enti speciali di carattere non militare, già
esistenti o che fossero istituiti per garantire le condizioni
d'esistenza della popolazione civile mantenendo i servizi essenziali
di utilità pubblica, distribuendo soccorsi e organizzando il
salvataggio.
Articolo 64.
La legislazione penale del territorio
occupato rimarrà in vigore, salvo nella misura in cui potrà
essere abrogata o sospesa dalla Potenza occupante se detta
legislazione costituisce una minaccia per la sicurezza di questa
Potenza o fosse di ostacolo all'applicazione della presente
Convenzione. Con riserva di quest'ultima considerazione, come pure
della necessità di assicurare l'amministrazione effettiva
della giustizia, i tribunali del territorio occupato continueranno a
funzionare per tutte le infrazioni previste da detta legislazione.
La Potenza occupante potrà tuttavia assoggettare la
popolazione del territorio occupato a disposizioni che siano
indispensabili per permetterle di adempiere i suoi obblighi
risultanti dalla presente Convenzione e di garantire
l'amministrazione regolare del territorio come pure la sicurezza sia
della Potenza occupante, sia dei membri e dei beni delle forze o
dell'amministrazione d'occupazione, nonché degli stabilimenti
e delle linee di comunicazione da essa utilizzate.
Articolo 65.
Le disposizioni penali emanate dalla
Potenza occupante entreranno in vigore solo dopo essere state
pubblicate e comunicate alla popolazione, nella lingua della stessa.
Esse non potranno avere effetto retroattivo.
Articolo 66.
La Potenza occupante potrà, in caso
di infrazione delle disposizioni penali da essa emanate in virtù
del secondo capoverso dell'Articolo 64, deferire gli imputati ai suoi
tribunali militari, non politici e regolarmente costituiti, a
condizione che questi abbiano la loro sede nel paese occupato. I
tribunali d'appello avranno di preferenza la loro sede nel paese
occupato.
Articolo 67.
I tribunali potranno applicare soltanto le
disposizioni legali anteriori all'infrazione e conformi alle norme
generali del diritto, specie per quanto concerne il principio delle
proporzionalità delle pene.
Essi dovranno tener conto del
fatto che l'imputato non è cittadino della Potenza occupante.
Articolo 68.
Quando una persona protetta commette
un'infrazione unicamente nell'intento di nuocere alla Potenza
occupante, ma quest'infrazione non colpisce la vita o l'integrità
corporale dei membri delle forze o dell'amministrazione
d'occupazione, non crea un serio pericolo collettivo e non danneggia
gravemente i beni delle forze o dell'amministrazione d'occupazione o
gli impianti da esse utilizzati, detta persona è punibile con
l'internamento o la semplice prigione; la durata dell'internamento o
dell'imprigionamento sarà proporzionata all'infrazione
commessa. Inoltre l'internamento o l'imprigionamento sarà, per
tali infrazioni, la sola misura privativa della libertà
personale che potrà essere presa nei confronti delle persone
protette. I tribunali previsti dall'Articolo 66 della presente
Convenzione saranno liberi di convertire la pena della prigione in
una misura d'internamento della stessa durata.
Le disposizioni di
carattere penale emanate dalla Potenza occupante conformemente agli
articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena di morte nei confronti
delle persone protette, salvo nel caso in cui queste siano colpevoli
di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli impianti militari
della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali che abbiano
cagionato la morte di una o più persone, e a condizione che la
legislazione vigente nel territorio occupato prima dell'inizio
dell'occupazione preveda in tali casi la pena di morte.
La pena
di morte potrà essere pronunciata contro una persona protetta
soltanto se l'attenzione del tribunale è stata specialmente
richiamata sul fatto che l'accusato, non essendo cittadino della
Potenza occupante, non è legato a questa da alcun dovere di
fedeltà.
La pena di morte non potrà in nessun
caso essere pronunciata contro una persona protetta che, al momento
della infrazione, abbia meno di diciotto anni.
Articolo 69.
La durata della detenzione preventiva sarà
in ogni caso dedotta da qualunque pena d'imprigionamento alla quale
una persona protetta accusata potesse essere condannata.
Articolo 70.
Le persone protette non potranno essere
arrestate, perseguite o condannate dalla Potenza occupante per atti
commessi o per opinioni espresse prima dell'occupazione o durante
un'interruzione temporanea della stessa, con riserva delle infrazioni
delle leggi e usanze della guerra.
I cittadini della Potenza
occupante che, prima dell'inizio del conflitto, si fossero rifugiati
nel territorio occupato, non potranno essere arrestati, perseguiti,
condannati o deportati fuori del territorio occupato, salvo per
infrazioni commesse dopo l'inizio delle ostilità o per reati
di diritto comune commessi prima dell'apertura delle ostilità
che, secondo le leggi dello Stato, il cui territorio è
occupato, avrebbero giustificato l'estradizione in tempo di pace.
Articolo 71.
I tribunali competenti della Potenza
occupante non potranno pronunciare condanna alcuna che non sia
preceduta da un processo regolare.
Ogni imputato perseguito dalla
Potenza occupante sarà informato senz'indugio, per iscritto,
in una lingua che egli comprenda, dei particolari dei capi d'accusa
addebitatigli; la sua causa sarà istruita il più
rapidamente possibile. La Potenza protettrice sarà informata
di ogni procedimento intentato dalla Potenza occupante contro persone
protette qualora i capi d'accusa potessero implicare una condanna a
morte o una pena d'imprigionamento di due anni o più essa
potrà in qualunque tempo informarsi dello stato della
procedura. La Potenza protettrice avrà inoltre il diritto di
ottenere, a sua richiesta, qualsiasi informazione relativa a queste
procedure e ad ogni altro procedimento intentato dalla Potenza
occupante contro persone protette.
La notificazione alla Potenza
protettrice, come è prevista dal secondo comma del presente
articolo, dovrà essere fatta immediatamente e giungere in ogni
caso alla Potenza protettrice tre settimane prima della data della
prima udienza. Se, all'apertura dei dibattimenti, non è
fornita la prova che le disposizioni del presente articolo sono state
integralmente rispettate, i dibattimenti non potranno aver luogo. La
notificazione dovrà comprendere segnatamente le seguenti
indicazioni:
a) identità dell'imputato;
b) luogo di
residenza o di detenzione;
c) specificazione del o dei capi
d'accusa (con menzione delle disposizioni penali su cui si basa);
d)
indicazione del tribunale incaricato di giudicare l'affare;
e)
luogo e data della prima udienza.
Articolo 72.
Ogni imputato avrà il diritto di far
valere i mezzi di prova necessari per la sua difesa e potrà,
in particolare, far citare dei testi. Egli avrà il diritto di
essere assistito da un difensore qualificato, di sua scelta, che
potrà visitarlo liberamente e fruirà delle
facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa.
Se
l'imputato non ha scelto un difensore, la Potenza protettrice gliene
procurerà uno. Se l'imputato deve rispondere di un'accusa
grave e non vi sia una Potenza protettnce, la Potenza occupante
dovrà, con riserva del consenso dell'imputato, procurargli un
difensore.
Ogni imputato sarà, a meno che non vi rinunci
spontaneamente, assistito da un interprete, sia durante
l'istruttoria, sia durante l'udienza del tribunale. Egli potrà,
in ogni tempo, ricusare l'interprete e chiederne la sostituzione.
Articolo 73.
Ogni condannato avrà il diritto di
utilizzare le vie di ricorso previste dalla legislazione applicata
dal tribunale. Egli sarà pienamente informato dei suoi diritti
di ricorso, come pure dei termini prescritti per esercitarli.
La
procedura penale prevista dalla presente sezione si applicherà,
per analogia, ai ricorsi. Se la legislazione applicata dal tribunale
non prevede possibilità di appello, il condannato avrà
il diritto di ricorrere contro la sentenza e la condanna presso
l'autorità competente della Potenza occupante.
Articolo 74.
I rappresentanti della Potenza protettrice
avranno il diritto di assistere all'udienza di qualsiasi tribunale
che giudichi una persona protetta, salvo se i dibattimenti devono,
eccezionalmente, svolgersi a porte chiuse nell'interesse della
sicurezza della Potenza occupante; in tal caso, questa ne avvertirà
la Potenza protettrice. Alla Potenza protettrice dovrà essere
trasmessa una notifica contenente l'indicazione del luogo e della
data dell'apertura dei dibattimenti.
Tutte le sentenze
pronunciate, che implichino la pena di morte o l'imprigionamento per
due anni o più, saranno comunicate, con indicazione dei motivi
e il più rapidamente possibile, alla Potenza protettrice; esse
dovranno contenere un riferimento alla notificazione fatta
conformemente all'Articolo 71 e, in caso di sentenza implicante una
pena privativa della libertà personale, l'indicazione del
luogo dove sarà scontata. Le altre sentenze saranno iscritte
nei processi verbali del tribunale e potranno essere esaminate dai
rappresentanti della Potenza protettrice. Nel caso di una condanna
alla pena di morte o a una pena privativa della libertà
personale di due o più anni, i termini di ricorso cominceranno
a decorrere soltanto dal momento in cui la Potenza protettrice avrà
ricevuto comunicazione della sentenza.
Articolo 75.
Le persone condannate a morte non saranno
private, in nessun caso, del diritto di chiedere la grazia.
Nessuna
condanna a morte sarà eseguita prima che sia trascorso un
termine di almeno sei mesi a contare dal momento in cui la Potenza
protettrice avrà ricevuto comunicazione della sentenza
definitiva che conferma detta condanna a morte o la decisione che
nega la grazia.
Questo termine di sei mesi potrà essere
abbreviato in taluni casi determinati, qualora risulti da circostanze
gravi e critiche che la sicurezza della Potenza occupante o delle sue
forze armate è esposta ad una minaccia organizzata; la Potenza
protettrice riceverà in ogni caso comunicazione di questa
riduzione del termine e avrà sempre la possibilità di
trasmettere in tempo utile delle rimostranze in merito a queste
condanne a morte alle competenti autorità d'occupazione.
Articolo 76.
Le persone protette imputate saranno
detenute nel paese occupato e, se sono condannate, dovranno scontarvi
la loro pena. Esse saranno possibilmente separate dagli altri
detenuti e sottoposte a un regime alimentare e igienico sufficiente
per mantenerle in buono stato di salute e corrispondente almeno al
regime degli stabilimenti penitenziari del paese occupato.
Esse
riceveranno le cure mediche richieste dalle loro condizioni di
salute.
Esse saranno parimenti autorizzate a ricevere l'aiuto
spirituale che potessero richiedere.
Le donne saranno alloggiate
in locali separati e sottoposti alla sorveglianza immediata di donne.
Sarà tenuto conto del regime speciale previsto per i
minorenni.
Le persone protette detenute avranno il diritto di
ricevere la visita dei delegati della Potenza protettrice e del
Comitato Internazionale della Croce Rossa, conformemente alle
disposizioni dell'Articolo 143.
Articolo 77.
Le persone protette imputate o condannate
dai tribunali in territorio occupato saranno consegnate, alla fine
dell'occupazione, con il fascicolo che le concerne, alle autorità
del territorio liberato.
Articolo 78.
Se la Potenza
occupante ritiene necessario, per imperiosi motivi di sicurezza, di
prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa
potrà tutt'al più imporre loro una residenza forzata o
procedere al loro internamento.
Le decisioni relative alla
residenza forzata o all'internamento saranno prese seguendo una
procedura regolare che dovrà essere fissata dalla Potenza
occupante, conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione. Questa procedura deve prevedere il diritto di appello
degli interessati. I ricorsi d'appello devono essere decisi entro il
più breva termine possibile. Se le decisioni sono mantenute,
esse saranno sottoposte ad una revisione periodica, possibilmente
semestrale, a cura di un organismo competente istituito da detta
Potenza.
Le persone protette, cui è stata assegnata la
residenza forzata e che sono percià costrette a lasciare il
loro domicilio, fruiranno, senza restrizione alcuna, delle
disposizioni dell'Articolo 39 della presente Convenzione.
SEZIONE IV. - NORME CONCERNENTI IL TRATTAMENTO
DEGLI INTERNATI
CAPITOLO 1. - Disposizioni generali
Articolo 79.
Le Parti in conflitto potranno internare
persone protette soltanto in conformità degli articoli 41, 42,
43, 68 e 78.
Articolo 80.
Gli internati conserveranno la loro piena
capacità civile ed eserciteranno i diritti che ne derivano
nella misura compatibile con la loro condizione di internati.
Articolo 81.
Le Parti in conflitto che interneranno
persone protette saranno tenute a provvedere gratuitamente ad loro
sostentamento e ad accordar loro parimenti le cure mediche che il
loro stato di salute richiede.
Nessuna deduzione sarà
fatta, per il rimborso di queste spese, dalle indennità, dai
salari o dai crediti degli internati.
La Potenza detentrice dovrà
provvedere al sostentamento delle persone che dipendono dagli
internati, sempreché esse siano senza mezzi sufficienti di
sussistenza o incapaci di guadagnare da vivere.
Articolo 82.
La Potenza detentrice raggrupperà
per quanto possibile gli internati secondo la loro nazionalità,
la loro lingua e le loro usanze. Gli internati attinenti di uno
stesso Paese non saranno separati per il solo fatto della diversità
di lingua.
Per tutta la durata del loro internamento, i membri di
una stessa famiglia, e specialmente i genitori e i loro figli,
saranno riuniti nel medesimo luogo d'internamento, salvo nei casi in
cui le necessità del lavoro, ragioni di salute o
l'applicazione delle disposizioni previste dal capitolo IX della
presente sezione rendessero necessaria una separazione temporanea.
Gli internati potranno chiedere che i loro figli, lasciati in libertà
senza sorveglianza di congiunti, siano internati con loro.
I
membri internati della stessa famiglia saranno, per quanto possibile,
riuniti nei medesimi locali e saranno alloggiati separatamente dagli
altri internati; dovranno pure essere concesse loro le facilitazioni
necessarie per condurre una vita di famiglia.
CAPITOLO II - Luoghi d'internamento
Articolo 83.
La Potenza detentrice non potrà
organizzare i luoghi di internamento in regioni particolarmente
esposte ai pericoli di guerra.
La Potenza detentrice comunicherà,
per il tramite delle Potenze protettrici, alle Potenze nemiche ogni
indicazione utile sulla ubicazione geografica dei luoghi
d'internamento.
Ogni qualvolta lo permetteranno le considerazioni
di carattere militare, i campi d'internamento saranno segnalati colle
lettere I C, collocate in modo da essere distintamente visibili di
giorno dall'alto dello spazio aereo; tuttavia le Potenze interessate
potranno intendersi su un altro mezzo di segnalazione. Nessun altro
luogo all'infuori di un campo d'internamento potrà essere
segnalato in tal modo.
Articolo 84.
Gli internati dovranno essere alloggiati e
amministrati separatamente dai prigionieri di guerra e dalle persone
private della libertà per qualsiasi altro motivo.
Articolo 85.
La Potenza detentrice ha il dovere di
prendere tutte le misure necessarie e attuabili affinché le
persone protette siano, sin dall'inizio del loro internamento,
alloggiate in edifici o accantonamenti che diano ogni garanzia
d'igiene e di salubrità e assicurino una protezione efficace
contro i rigori del clima e gli effetti della guerra. I luoghi
d'internamento non saranno, in nessun caso, situati in regioni
malsane o il cui clima sia pernicioso per gli internati. In tutti i
casi in cui le persone protette fossero temporaneamente internate in
una regione malsana o il cui clima fosse dannoso alla salute, esse
dovranno essere trasferite, non appena le circostanze lo permettano,
in un luogo d'internamento dove non siano da temere tali rischi.
I
locali dovranno essere interamente al riparo dell'umidità,
sufficientemente riscaldati e illuminati, specie tra l'imbrunire e lo
spegnimento delle luci. I dormitori dovranno essere sufficientemente
spaziosi e ben arieggiati: gli internati disporranno di un materiade
da letto conveniente e di un numero sufficiente di coperte, con
riguardo al clima e all'età, al sesso e alle condizioni di
salute degli internati .
Gli internati disporranno, giorno e
notte, d'impianti sanitari conformi alle regole dell'igiene e
mantenuti in condizione di costante pulizia. Sarà loro fornito
un quantitativo d'acqua e di sapone sufficiente per le cure
quotidiane della pulizia corporale e per lavare la loro biancheria:
saranno loro accordati a questo scopo gli impianti e le facilitazioni
necessari. Essi disporranno inoltre di docce e di bagni. Sarà
concesso il tempo necessario per le loro cure igieniche e i lavori di
pulizia.
Ogni qualvolta fosse necessario, a titolo di misura
eccezionale e temporanea, di alloggiare donne internate non
appartenenti ad un gruppo familiare nello stesso luogo d'internamento
degli uomini, dovranno esser messi obbligatoriamente a loro
disposizione dei dormitori e degli impianti sanitari separati.
Articolo 86.
La Potenza detentrice metterà a
disposizione degli internati, qualunque sia la loro confessione, dei
locali adeguati per la pratica dei loro culti.
Articolo 87.
Salvo che gli internati possano disporre di
altre agevolazioni analoghe, saranno aperti in tutti i campi degli
spacci, cosicché gli internati possano procurarsi, a prezzi
che non supereranno in nessun caso quelli del commercio locale,
derrate alimentari e oggetti d'uso, compresi sapone e tabacco, al
fine di accrescere il loro benessere e il loro agio personale.
Gli
utili conseguiti dagli spacci saranno versati a credito di un fondo
speciale d'assistenza da istituirsi in ogni luogo d'internamento e da
amministrarsi a favore degli internati del luogo d'internamento
interessato. Il comitato d'internati, previsto dall'Articolo 102,
avrà un diritto di controllo sull'amministrazione degli spacci
e sulla gestione di detto fondo.
Nel caso della soppressione di
un luogo d'internamento, il saldo creditore del fondo d'assistenza
sarà trasferito al fondo di assistenza di un altro luogo
d'internamento per internati della stessa nazionalità o, se un
tal luogo non esistesse, a un fondo centrale d'assistenza che sarà
amministrato a favore di tutti gli internati che rimangono in potere
della Potenza detentrice. In caso di liberazione generale, detti
utili saranno conservati dalla Potenza detentrice, salvo accordo
contrario conchiuso tra le Potenze interessate.
Articolo 88.
In tutti i luoghi d'internamento esposti ai
bombardamenti aerei e ad altri pericoli di guerra, saranno sistemati
dei rifugi adeguati e in numero sufficiente per garantire la
protezione necessaria. In caso di allarme, gli internati potranno
recarvisi il più rapidamente possibile, eccettuati quelli che
partecipano alla protezione dei loro accantonamenti contro detti
pericoli. Qualsiasi misura di protezione, che fosse presa a favore
della popolazione, sarà applicata anche agli internati.
Precauzioni suffficienti dovranno essere prese nei luoghi
d'internamento contro i pericoli d'incendio.
CAPITOLO III. - Vitto e vestiario
Articolo 89.
La razione alimentare quotidiana degli
internati sarà di quantità, qualità e varietà
sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per
impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarà pure tenuto
conto del regime cui gli internati sono abituati.
Gli internati
riceveranno, inoltre, i mezzi per prepararsi da s_ i viveri
supplementari di cui disponessero.
L'acqua potabile sarà
loro fornita in misura sufficiente. L'uso del tabacco sarà
permesso.
I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto
proporzionato al genere del lavoro che compiono.
Le donne incinte
e le puerpere, come pure i fanciulli d'età inferiore ai
quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro
bisogni fisiologici.
Articolo 90.
Agli
internati sarà concessa ogni facilitazione per provvedersi di
vestiario, di calzature e di biancheria di ricambio, al momento
dell'arresto, e per procurarsene, ove occorra, ulteriormente. Se gli
internati non possiedono vestiario sufficiente per proteggersi dai
rigori del clima e non possono procurarsene, la Potenza detentrice ne
fornirà loro gratuitamente.
Il vestiario che la Potenza
detentrice fornirà agli internati e i segni distintivi esterni
che essa potrebbe applicare sul loro vestiario, non dovranno avere
carattere infamante n_ esporre a ridicolo chi li porta.
I
lavoratori dovranno ricevere un abito di fatica, compresi gli
indumenti di protezione adeguati, ovunque la natura del lavoro lo
esiga.
CAPITOLO IV. - Igiene e cure mediche
Articolo 91.
Ogni luogo d'internamento disporrà
di un'infermeria adeguata, posta sotto l'autorità di un medico
qualificato, dove gli internati potranno ricevere le cure di cui
avessero bisogno, come pure un regime alimentare appropriato. Locali
d'isolamento saranno riservati ai malati che soffrono di affezioni
contagiose o mentali.
Le puerpere e gli internati colpiti da
malattia grave, o il cui stato esiga una cura speciale, un intervento
chirurgico o l'ospedalizzazione, dovranno essere ammessi in ogni
stabilimento adatto per curarli e vi riceveranno delle cure pari a
quelle date all'insieme della popolazione.
Gli internati saranno
curati di preferenza da personale sanitario della loro
nazionalità.
Non si potrà impedire agli
internati di presentarsi alle autorità mediche per essere
esaminati. Le autorità mediche della Potenza detentrice
rilasceranno, a richiesta, ad ogni internato curato una dichiarazione
ufficiale che indichi la natura della sua malattia o delle sue
ferite, la durata e il genere delle cure ricevute. Un duplicato di
questa dichiarazione sarà trasmesso all'Agenzia centrale
prevista dall'Articolo 140.
Le cure, come pure la fornitura di
apparecchi d'ogni genere necessari a mantenere gli internati in buono
stato di salute, specie protesi dentarie o altre, e occhiali, saranno
concessi gratuitamente all'internato.
Articolo 92.
Almeno una volta al mese saranno
organizzate ispezioni mediche degli internati. Esse avranno, in
particolare, lo scopo di controllare lo stato generale di salute e di
nutrizione e lo stato di pulizia, nonché di accertare
l'esistenza di malattie contagiose, specie della tubercolosi, delle
infezioni veneree e della malaria. Esse comprenderanno specialmente
il controllo del peso di ogni internato e, almeno una volta l'anno,
un esame radioscopico.
CAPITOLO V. - Religione. attività
intellettuali e fisiche
Articolo 93.
Gli internati godranno della più
ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa
l'assistenza alle funzioni di culto, a condizione che si uniformino
alle norme correnti di disciplina prescritte dalle autorità
detentrici.
Gli internati che sono ministri di un culto saranno
autorizzati ad esercitare pienamente il loro ministero tra i loro
correligionari. A questo fine, la Potenza detentrice vigilerà
che essi siano equamente ripartiti tra i vari luoghi d'internamento
dove si trovano gli internati che parlano la stessa lingua e
appartengono alla medesima religione. Se essi non sono in numero
sufficiente, essa concederà loro le facilitazioni necessarie,
tra l'altro mezzi di trasporto per recarsi da un luogo d'internamento
all'altro; essi saranno autorizzati anche a visitare gli internati
che si trovano negli ospedali. I ministri del culto fruiranno, per
gli atti del loro ministero, della libertà di corrispondenza
con le autorità religiose del paese di detenzione e, nella
misura del possibile, con le organizzazioni religiose internazionali
della loro confessione. Questa corrispondenza non entrerà in
linea di conto per il calcolo del numero di lettere e cartoline
indicato nell'Articolo 107; ad essa saranno applicabili le
disposizioni dell'Articolo 112.
Se degli internati non dispongono
dell'assistenza di ministri del loro culto o se questi ultimi sono in
numero insufficiente, l'autorità religiosa locale della stessa
confessione potrà designare, d'intesa con la Potenza
detentrice, un ministro dello stesso culto di quello degli internati,
oppure, qualora cià sia possibile dal lato confessionale, un
ministro di un culto affine o un laico qualificato. Quest'ultimo
fruirà dei vantaggi inerenti alla funzione assunta. Le persone
in tal modo designate dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti
stabiliti dalla Potenza detentrice, nell'interesse della disciplina e
della sicurezza.
Articolo 94.
La Potenza detentrice incoraggerà le
attività intellettuali educative, ricreative e sportive degli
internati, pur lasciandoli liberi di parteciparvi o no. Essa prenderà
tutte le misure possibili per assicurare l'esercizio di queste
attività e, in particolare, metterà a disposizione
locali adatti.
Tutte le facilitazioni possibili saranno concesse
agli internati per permetter loro di proseguire i loro studi o di
iniziarne dei nuovi. Si provvederà all'istruzione dei
fanciulli e degli adolescenti; essi potranno frequentare delle
scuole, sia nel luogo d'internamento; sia fuori dl esso.
Gli
internati dovranno avere la possibilità di fare esercizi
fisici e di partecipare a sport e giuochi all'aperto. Spazi liberi
sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i luoghi di
internamento. Spazi speciali saranno riservati ai fanciulli e agli
adolescenti.
Articolo 95.
La Potenza detentrice potrà
impiegare degli internati come lavoratori solo se essi lo desiderano.
In ogni caso sono vietati: l'impiego che, imposto ad una persona
protetta non internata, costituirebbe una infrazione degli articoli
40 o 51 della presente Convenzione, come pure i lavori di carattere
degradante o umiliante.
Dopo un periodo di lavoro di sei
settimane, gli internati potranno rinunciare a lavorare in qualunque
momento, con preavviso di otto giorni .
Queste disposizioni non
limitano il diritto della Potenza detentrice di costringere gli
internati medici, dentisti o altri membri del personale sanitario ad
esercitare la loro professione in favore dei loro cointernati; di
impiegare internati in lavori d'amministrazione e di manutenzione del
luogo d'internamento; di incaricare queste persone di lavori di
cucina o di altri lavori domestici; infine, di adibirle a lavori
destinati a proteggere gli internati contro i bombardamenti aerei o
altri pericoli risultanti dalla guerra. Tuttavia, nessun internato
potrà essere costretto a compiere lavori per i quali un medico
dell'amministrazione l'abbia dichiarato fisicamente inabile.
La
detentrice assumerà l'intera responsabilità di tutte le
condizioni di lavoro, delle cure mediche, del pagamento dei salari e
del risarcimento degli infortuni del lavoro e delle malattie
professionali. Le condizioni di lavoro, come pure il risarcimento
degli infortuni del lavoro e delle malattie professionali, saranno
conformi alla legislazione nazionale e all'uso; in nessun caso
saranno inferiori a quelle applicate per un lavoro della stessa
natura nella medesima regione. I salari saranno fissati in modo equo
mediante accordo tra la Potenza detentrice, gli internati e, ove
occorra, i datori di lavoro che non siano la Potenza detentrice,
tenendo conto dell'obblogo della Potenza detentrice di provvedere
gratuitamente al sostentamento dell'internato e di accordargli le
cure mediche richieste dal suo stato di salute. Gli internati adibiti
in modo permanente ai lavori indicati nel terzo capoverso riceveranno
dalla Potenza detentrice un equo salario; le condizioni di lavoro e
le indennità versate a titolo di risarcimento degli infortuni
del lavoro e delle malattie professionali non saranno inferiori a
quelle applicate per un lavoro della stessa natura nella medesima
regione.
Articolo 96.
Ogni
distaccamento di lavoro dipenderà da un luogo di internamento.
Le autorità competenti della Potenza detentrice e il
comandante di questo luogo d'internamento saranno responsabili
dell'osservanza, nei distaccamenti di lavoro, delle disposizioni
della presente Convenzione. Il comandante terrà un elenco
aggiornato dei distaccamenti di lavoro che gli sono sottoposti e lo
comunicherà ai delegati della Potenza protettrice del Comitato
internazionale della Croce Rossa o delle altre organizzazioni
umanitarie che visitassero i luoghi di internamento.
CAPITOLO VI. - Proprietà personali e
risorse pecuniarie
Articolo 97.
Gli internati saranno autorizzati a
conservare i loro oggetti ed effetti d'uso personale. Le somme in
denaro contante, gli assegni, i titoli, ecc., come pure gli oggetti
di valore di cui sono portatori, non potranno esser loro tolti se non
secondo le procedure stabilite. Sarà loro rilasciata una
ricevuta particolareggiata.
Le somme dovranno essere iscritte a
credito del conto di ogni singolo internato, come previsto
dall'Articolo 98; esse non potranno essere convertite in un'altra
valuta, a meno che lo esiga la legislazione del territorio nel quale
il proprietario è internato, o che l'internato vi consenta.
Non potranno esser tolti agli internati gli oggetti aventi
prevalentemente valore personale o sentimentale.
La visita
personale di donne internate potrà essere eseguita soltanto da
donne.
Al momento della loro liberazione o del loro rimpatrio,
gli internati riceveranno in contanti il saldo creditore del conto
tenuto in conformità dell'Articolo 98, come pure tutti gli
oggetti, somme, assegni, titoli, ecc., che fossero loro stati tolti
durante l'internamento, eccettuati oggetti o valori che la Potenza
detentrice dovesse trattenere in virtù della sua legislazione
in vigore. Qualora un bene appartenente ad un internato fosse
trattenuto in virtù di questa legislazione, l'internato
riceverà un certificato particolareggiato.
I documenti di
famiglia e d'identità in possesso degli internati potranno
esser loro tolti solo verso ricevuta. Gli internati non dovranno mai
rimanere senza documenti d'identità. Se non ne possiedono,
riceveranno documenti speciali rilasciati dalle autorità
detentrici e che serviranno loro di documenti d'identità sino
alla fine dell'internamento.
Gli internati potranno conservare
presso di s_ una determinata somma in contanti o in forma di buoni,
per poter fare acquisti.
Articolo 98.
Tutti gli internati riceveranno
regolarmente degli assegni per poter acquistare derrate e oggetti
come tabacco, articoli di toletta, ecc. Questi assegni potranno
assumere la forma di crediti o di buoni d'acquisto.
Inoltre, gli
internati potranno ricevere sussidi dalla Potenza di cui sono
attinenti, dalle Potenze protettrici, da qualunque ente che potesse
soccorrerli, o dalle loro famiglie, come i redditi dei loro beni,
conformemente alla legislazione della Potenza detentrice. Gli importi
dei sussidi concessi dalla Potenza d'origine, saranno uguali per ogni
categoria d'internati (infermi, malati, donne incinte, ecc.) e non
potranno essere fissati da questa Potenza n_ essere distribuiti dalla
Potenza detentrice in base a discriminazioni vietate dall'Articolo 27
della presente Convenzione.
La Potenza detentrice terrà,
per ogni internato, un conto regolare a credito del quale saranno
iscritti gli assegni menzionati nel presente articolo, i salari
guadagnati dall'internato, nonché gli invii di denaro che gli
fossero fatti. Saranno parimenti iscritti a credito di questo conto
le somme che gli sono state tolte e che potessero essere disponibili
in virtù della legislazione vigente nel territorio in cui si
trova l'internato. Gli sarà concessa ogni facilitazione
compatibile con la legislazione vigente nel territorio interessato
per inviare sussidi alla sua famiglia e alle persone che dipendono
economicamente da lui. L'internato potrà prelevare da questo
conto nei limiti stabiliti dalla Potenza detentrice, le somme
necessarie per le sue spese personali. Gli saranno concesse in ogni
tempo facilitazioni ragionevoli per esaminare il suo conto o
procurarsene degli estratti. Questo conto sarà comunicato, a
richiesta, alla Potenza protettrice e seguirà l'internato che
fosse trasferito.
CAPITOLO VII. - Amministrazione e
disciplina
Articolo 99.
Ogni luogo d'internamento sarà
sottoposto all'autorità di un ufficiale o funzionario
responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli
dell'amministrazione civile regolare della Potenza detentrice.
L'ufficiale o il funzionario comandante del luogo d'internamento
possiederà, nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali del suo Paese, il testo della presente Convenzione e
risponderà dell'applicazione della stessa. Il personale di
sorveglianza sarà istruito sulle disposizioni della presente
Convenzione e dei regolamenti concernenti la sua applicazione.
Il
testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali
conchiusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi
nell'interno del luogo d'internamento in una lingua compresa dagli
internati o saranno in possesso del comitato d'internati.
I
regolamenti, ordini, avvenimenti e avvisi d'ogni genere dovranno
essere comunicati agli internati ed essere affissi all'interno dei
luoghi d'internamento in una lingua che essi comprendano.
Tutti
gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno
parimenti essere dati in una lingua che essi comprendano.
Articolo 100.
La disciplina nei luoghi d'internamento
dov'essere compatibile con i principi d'umanità e non
comprenderà in nessun caso regolamenti che impongano agli
internati fatiche fisiche pericolose alla loro salute o vessazioni di
carattere fisico o morale. Il tatuaggio o l'apposizione di marchi o
di segni corporali d'identificazione sono vietati .
In
particolare, sono proibiti le soste e gli appelli prolungati, gli
esercizi fisici punitivi, l'addestramento e le esercitazioni militari
e le restrizioni di vitto.
Articolo 101.
Gli internati avranno il diritto di
presentare alle autorità in cui potere si trovano le loro
richieste concernenti il regime al quale sono sottoposti.
Essi
avranno parimenti, senza limitazione alcuna, il diritto di
rivolgersi, sia per tramite del comitato d'internati, sia
direttamente se lo ritenesscro necessario, ai rappresentanti della
Potenza protettrice per indicar loro i punti sui quali avessero da
presentare doglianze nei riguardi del regime di internamento.
Queste
richieste e queste doglianze dovranno essere trasmesse d'urgenza e
senza modificazioni. Quand'anche fossero riconosciute infondate, esse
non potranno dar luogo a punizione alcuna.
I comitati d'internati
potranno inviare ai rappresentanti della Potenza protettrice dei
rapporti periodici sulla situazione nei luoghi d'internamento e sui
bisogni degli internati.
Articolo 102.
In ogni luogo d'internamento, gli
internati nomineranno liberamente, ogni sei mesi, a scrutinio
segreto, i membri di un comitato incaricato di rappresentarli davanti
alle autorità della Potenza detentrice, alle Potenze
protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad ogni
altro ente che li soccorresse. I membri di questo comitato saranno
rieleggibili.
Gli internati eletti entreranno in funzione dopo
che la loro nomina sarà stata approvata dall'autorità
detentrice. I motivi eventuali di rifiuto o di destituzione saranno
comunicati alle Potenze protettrici interessate.
Articolo 103.
I comitati d'internati dovranno
contribuire al benessere fisico, morale e intellettuale degli
internati.
In particolare, nel caso in cui gli internati
decidessero di organizzare tra loro un sistema di mutua assistenza,
l'organizzazione stessa competerebbe ai comitati, indipendentemente
dai compiti speciali loro affidati da altre disposizioni della
presente Convenzione.
Articolo 104.
I membri dei comitati d'internati non
saranno costretti ad altro lavoro, se l'adempimento delle loro
funzioni dovesse esserne reso più difficile.
I membri dei
comitati potranno designare fra gli internati gli ausiliari che
fossero loro necessari. Sarà loro concessa ogni facilitazione
materiale e, in particolare, una certa libertà di movimento
necessaria all'adempimento dei loro compiti (visite a distaccamenti
di lavoro, presa in consegna di merci, ecc.).
Ogni facilitazione
sarà parimenti concessa ai membri dei comitati per la loro
corrispondenza postale e telegrafica con le autorità
detentrici, con le Potenze protettrici, col Comitato internazionale
della Croce Rossa e i loro delegati, come pure con gli enti che
soccorressero gli internati. I membri dei comitati che si trovano in
distaccamenti fruiranno delle stesse facilitazioni per la loro
corrispondenza con il loro comitato del luogo principale
d'internamento. Queste corrispondenze non saranno limitate n_
entreranno in linea di conto per il calcolo del numero di lettere e
cartoline indicato nell' Articolo 107.
Nessun membro del comitato
potrà essere trasferito senza che gli sia stato lasciato il
tempo ragionevolmente necessario per mettere il suo successore al
corrente degli affari pendenti.
CAPITOLO VIII. - Relazioni con l' estero
Articolo 105.
Non appena avranno internato delle persone
protette, le Potenze detentrici comunicheranno loro, come pure alla
Potenza di cui sono cittadini e alla loro Potenza protettrice, le
misure previste per l'attuazione delle disposizioni del presente
capitolo; esse notificheranno parimenti ogni modificazione apportata
a dette misure.
Articolo 106.
Ogni internato sarà messo in
condizione, dal momento del suo internamento o, al più tardi,
una settimana dopo il suo arrivo in un luogo d'internamento, come
pure in caso di malattia o di trasferimento in un altro luogo
d'internamento, di inviare direttamente alla sua famiglia, da un
lato, e all'Agenzia centrale prevista dall'Articolo 140, dall'altro,
una cartolina d'internamento, possibilmente conforme al modulo
allegato alla presente Convenzione, che le informi del suo
internamento, del suo indirizzo e dello stato della sua salute. Dette
cartoline saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile
e non potranno essere ritardate in nessun modo.
Articolo 107.
Gli internati saranno autorizzati a
spedire e a ricevere lettere e cartoline. Se la Potenza detentrice
reputa necessario limitare il numero delle lettere e delle cartoline
spedite da ogni internato, questo numero non potrà essere
inferiore a due lettere e quattro cartoline al mese, conformi per
quanto possibile ai moduli allegati alla presente Convenzione.
Qualora dovessero essere apportate limitazioni ala corrispondenza
indirizzata agli internati, queste limitazioni potranno essere
prescritte soltanto dalla loro Potenza d'origine, eventualmente a
richiesta della Potenza detentrice. Queste lettere e cartoline
dovranno essere trasmesse entro un termine ragionevole e non potranno
essere ritardate o trattenute per motivi disciplinari.
Gli
internati che sono da lungo tempo senza notizie della loro famiglia o
che si trovano nell'impossibilità di riceverne o di darne per
via ordinaria, come pure quelli che sono separati dai loro congiunti
da distanze ragguardevoli, saranno autorizzati a spedire dei
telegrammi, verso pagamento delle tasse telegrafiche, nella valuta di
cui dispongono. Essi fruiranno parimenti di questa possibilità
in caso di riconosciuta urgenza.
Di regola, la corrispondenza
degli internati sarà redatta nella loro lingua materna. Le
Parti in conflitto potranno autorizzare la corrispondenza in altre
lingue.
Articolo 108.
Gli internati saranno autorizzati a
ricevere, per posta o mediante qualsiasi altro mezzo, invii
individuali o collettivi contenenti specialmente derrate alimentari,
capi di vestiario, medicinali, come pure libri e oggetti destinati a
soddisfare i loro bisogni in materia di religione, di studio o di
svago. Tali invii non potranno, in nessun modo, esonerare la Potenza
detentrice dagli obblighi che le incombono in virtù della
presente Convenzione.
Nel caso in cui divenisse necessario, per
motivi di carattere militare, di limitare la quantità di detti
invii, la Potenza protettrice, il Comitato internazionale della Croce
Rossa o qualunque altro ente di soccorso degli internati, che fossero
incaricati di trasmettere detti invii, dovranno esserne debitamente
avvertiti.
Le modalità relative alla spedizione degli
invii individuali o collettivi saranno regolate, ove occorra,
mediante accordi speciali tra le Potenze interessate, che non
potranno in nessun caso ritardare il ricevimento degli invii di
soccorso da parte degli internati. Gli invii di viveri o capi di
vestiario non dovranno contenere libri; i soccorsi sanitari saranno,
di regola, mandati in invii collettivi.
Articolo 109.
In mancanza di accordi speciali tra le
Parti in conflitto sulle modalità relative al ricevimento,
come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sarà
applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato
alla presente Convenzione.
I suddetti accordi speciali non
potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d'internati
di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati
agli internati, di procedere alla loro distribuzione e di disporne
nell'interesse dei destinatari.
Ne' essi potranno limitare il
diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato
internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso
degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii
collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.
Articolo 110.
Tutti gli invii di soccorso destinati agli
internati godranno franchigia da qualunque dazio d'importazione,
tassa di dogana o altra.
Tutti gli invii, compresi i colli
postali di soccorso, come pure gli invii di denaro, provenienti da
altri paesi, destinati agli internati o da essi spediti per posta sia
direttamente, sia per tramite degli uffici d'informazioni previsti
dall'Articolo 140, saranno franchi di qualunque tassa postale, tanto
nei paesi di origine e di destinazione quanto nei paesi intermediari.
In particolar modo, le franchigie di porto previste dalla Convenzione
postale universale del 1947 e dagli accordi dell'Unione postale
universale in favore dei civili di nazionalità nemica
trattenuti nei campi o nelle prigioni civili. saranno estese, a
questo fine, alle altre persone protette internate sotto il regime
della presente Convenzione. I paesi che non partecipano a questi
accordi saranno tenuti a concedere, nelle stesse circostanze, le
franchigie previste .
Le spese di trasporto degli invii di
soccorso destinati agli internati, che per il loro peso o per
qualunque altro motivo, non possono esser loro trasmessi per posta,
saranno assunte dalla Potenza detentrice in tutti i territori
sottoposti al suo controllo. Le altre potenze partecipanti alla
Convenzione assumeranno le spese di trasporto nei loro territori
rispettivi.
Le spese risultanti dal trasporto di questi invii,
che non fossero coperte in conformità dei capoversi
precedenti, saranno a carico dello speditore.
Le Alte Parti
contraenti si sforzeranno di ridurre per quanto possibile le tasse
telegrafiche per i telegrammi spediti dagli internati o loro
destinati.
Articolo 111.
Qualora le operazioni militari impedissero
alle Potenze interessate di adempiere l'obbligo che loro incombe di
provvedere al trasporto degli invii previsti dagli articoli 106, 107,
108 e 113, le Potenze protettrici interessate, il Comitato
internazionale della Croce Rossa od Ogni altro ente che abbia il
gradimento delle Parti in conflitto, potranno assumere l'iniziativa
di provvedere al trasporto di detti invii con mezzi adeguati (carri
ferroviari, autocarri, battelli o aeroplani,ecc.). A questo fine, le
Alte Parti contraenti si sforzeranno di procurar loro tali mezzi di
trasporto e di autorizzarne la circolazione, specie rilasciando i
necessari salvacondotti.
Questi mezzi di trasporto potranno
parimenti essere utilizzati per trasmettere:
a) la
corrispondenza, gli elenchi e i rapporti scambiati tra l'Agenzia
centrale d'informazioni prevista dall'Articolo 140 e gli Uffici
nazionali previsti dall'Articolo 136;
b) la corrispondenza e i
rapporti concernenti gli internati che le Potenze protettrici, il
Comitato internazionale della Croce Rossa o ogni altro ente di
soccorso degli internati scambiano sia con i loro propri delegati,
sia con le Parti in conflitto.
Le presenti disposizioni non
limitano in nessun caso il diritto di ogni Parte in conflitto di
organizzare, ove preferisca, altri trasporti e di rilasciare
salvacondotti alle condizioni che potessero essere convenute.
Le
spese cagionate dall'impiego di tali mezzi di trasporto saranno
assunte, proporzionalmente all'importanza degli invii, dalle Parti in
conflitto i cui cittadini fruiscono di detti servizi.
Articolo 112.
La censura della corrispondenza destinata
agli internati o da essi spedita dovrà esser fatta entro il
più breve tempo possibile.
Il controllo degli invii
destinati agli internati dovrà effettuarsi in condizioni tali
da non compromettere la conservazione delle derrate ch'essi
contengono e sarà fatto in presenza del destinatario o di un
camerata da lui incaricato. La consegna degli invii individuali o
collettivi agli internati non potrà essere ritardata sotto il
pretesto di difficoltà della censura.
Qualsiasi divieto di
corrispondenza emanato dalle Parti in conflitto, per motivi militari
o politici, non potrà avere che carattere temporaneo e dovrà
essere della più breve durata possibile.
Articolo 113.
Le Potenze detentrici concederanno tutte
le agevolazioni ragionevoli per la trasmissione, per tramite della
Potenza protettrice o dell'Agenzia centrale prevista dall'Articolo
140 o con altri mezzi richiesti, di testamenti, di procure o di
qualsiasi altro documento destinati agli internati o che provengono
da essi.
Le Potenze detentrici faciliteranno, in ogni caso, agli
internati la stesura e la legalizzazione in buona e dovuta forma di
questi documenti; in particolare, esse li autorizzeranno a consultare
un legale.
Articolo 114.
La Potenza detentrice accorderà
agli internati tutte le agevolazioni compatibili con il regime
dell'internamento e con la legislazione in vigore perché
possano amministrare i loro beni. Essa potrà, a questo fine,
autorizzarli ad uscire dal luogo d'internamento, nei casi urgenti e
se le circostanze lo permettono.
Articolo 115.
In tutti i casi in cui un internato sia
parte in un processo davanti un tribunale qualsiasi, la Potenza
detentrice dovrà, a richiesta dell'interessato, informare
della sua detenzione il tribunale e dovrà, nei limiti legali,
vigilare che siano prese tutte le misure necessarie affinché
egli non subisca, a causa del suo internamento, pregiudizio alcuno
per quanto concerne la preparazione e l'andamento del suo processo o
l'esecuzione di qualsiasi sentenza pronunciata dal tribunale.
Articolo 116.
Ogni
internato sarà autorizzato a ricevere, ad intervalli regolari
e il più frequentemente possibile, delle visite e
principalmente quelle dei suoi congiunti.
In caso d'urgenza e
nella misura del possibile, specie in caso di morte e di grave
malattia di un congiunto, l'interessato sarà autorizzato a
visitare la sua famiglia.
CAPITOLO IX. -
Sanzioni penali e disciplinari
Articolo 117
Con riserva delle disposizioni del presente
capitolo, la legislazione in vigore sul territorio in cui si trovano
continuerà ad essere applicabile agli internati che commettano
infrazioni durante l'internamento.
Se le leggi, i regolamenti o
gli ordini generali dichiarano punibili degli atti commessi dagli
internati, mentre questi stessi atti non lo sono se commessi da
persone che non siano internate, questi atti potranno implicare
soltanto sanzioni disciplinari.
Un internato non potrà,
per lo stesso fatto o lo stesso capo d'accusa, essere punito che una
sola volta.
Articolo 118.
Nel determinare la pena, i tribunali o le
autorità terranno conto, nella più ampia misura
possibile, del fatto che l'imputato non è cittadino della
Potenza detentrice. Essi saranno liberi di mitigare la pena prevista
per l'infrazione imputata all'internato e non saranno, pertanto,
tenuti ad applicare il minimo di questa pena.
Sono vietate le
detenzioni in locali privi di luce naturale e, in via generale,
qualsiasi forma di crudeltà.
Gli internati puniti non
potranno, dopo aver subito le pene disciplinari o giudiziarie loro
inflitte, essere trattati in modo diverso dagli altri internati.
La
durata della detenzione preventiva sub_ta da un internato sarà
dedotta da qualsiasi pena privativa della libertà personale
che gli sia stata inflitta disciplinarmente o giudiziariamente.
I
comitati d'internati saranno informati di tutte le procedure
giudiziarie aperte contro internati di cui siano i mandatati, come
pure dei risultati di dette procedure.
Articolo 119.
Le pene disciplinari applicabili agli
internati saranno:
1) la multa fino al 50 per cento del salario
previsto dall'Articolo 95, e cià durante un periodo che non
superi i trenta giorni;
2)la soppressione di vantaggi concessi in
più del trattamento previsto dalla presente Convenzione;
3)i
lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la
manutenzione del luogo d'internamento;
4)l'arresto.
In nessun
caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla
salute degli internati. Esse dovranno tener conto della loro età,
del loro sesso e del loro stato di salute.
La durata di una
stessa punizione non supererà mai il massimo di trenta giorni
consecutivi, neppure qualora al momento in cui lo si giudica,
l'internato avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi
fatti, siano essi connessi fra loro o no.
Articolo 120.
Gli internati evasi o che tentino di
evadere, che fossero ripresi, saranno passibili, per questo fatto,
anche in caso di recidiva, soltanto di pene disciplinari.
In
deroga all'art 118, terzo comma, gli internati puniti in seguito a
evasione o ad un tentativo di evasione potranno essere sottoposti ad
un regime di speciale sorveglianza, a condizione perà che
questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia sub_to in
un luogo d'internamento e non implichi la soppressione di alcuna
delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione.
Gli
internati che avessero cooperato a un'evasione o ad un tentativo di
evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena
disciplinare.
Articolo 121.
L'evasione o il tentativo di evasione,
anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza
aggravante nel caso in cui l'internato fosse deferito ai tribunali
per infrazioni commesse durante l'evasione.
Le Parti in conflitto
vigileranno che le autorità competenti usino indulgenza
nell'apprezzare se un'infrazione commessa da un internato debba
essere punita in via disciplinare, oppure in via giudiziaria,
particolarmente quando si tratterà di apprezzare fatti
connessi coll'evasione o col tentativo di evadere.
Articolo 122.
I fatti che costituiscono una mancanza
contro la disciplina formeranno oggetto di un'inchiesta immediata.
Questa norma vale, in particolare, per l'evasione o il tentativo di
evadere, e l'internato ripreso sara consegnato il più presto
possibile alle autorità competenti.
Per tutti gli
internati, la detenzione preventiva in caso di colpe disciplinari
sarà ridotta al minimo possibile e non supererà
quattordici giorni; in ogni caso, la sua durata sarà dedotta
dalla pena privativa della libertà personale che fosse
inflitta.
Le disposizioni degli articoli 124 e 125 si
applicheranno agli internati in detenzione preventiva per colpe
disciplinari.
Articolo 123.
Riservata la competenza dei tribunali e
delle autorità superiori, le pene disciplinari potranno essere
pronunciate soltanto dal comandante del luogo d'internamento o da un
ufficiale o un funzionario responsabile al quale abbia delegato il
suo potere disciplinare.
Prima che sia pronunciata una pena
disciplinare, l'internato imputato sarà esattamente informato
dei fatti di cui _ accusato. Egli sarà autorizzato a
giustificare la sua condotta, a difendersi, a far udire testimoni e a
ricorrere, se necessario, alle prestazioni di un interprete
qualificato. La decisione sarà pronunciata in presenza dell'
imputato e di un membro del comitato d'internati.
Tra la
decisione disciplinare e la sua esecuzione non dovrà
trascorrere pi- di un mese.
Qualora un internato fosse colpito da
una nuova pena disciplinare, un termine di almeno tre giorni separerà
l'esecuzione di ciascuna pena, se la durata di una di esse _ di dieci
o pi- giorni.
Il comandante del luogo d'internamento dovrà
tenere un registro delle pene disciplinari pronunciate, che sarà
messo a disposizione dei rappresentanti della potenza protettrice.
Articolo 124.
In nessun caso gli internati potranno
essere trasferiti in stabilimenti penitenziari
(prigioni,penitenziari, bagni, ecc. ) per scontarvi pene
disciplinari.
I locali nei quali saranno scontate le pene
disciplinari dovranno essere conformi alle esigenze dell'igiene e, in
particolare, dovranno essere provvisti di materiale da letto
sufficiente; gli internati puniti saranno messi in grado di
provvedere alla propria pulizia.
Le donne internate, che scontano
una pena disciplinare, saranno detenute in locali separati da quelli
degli uomini e saranno sottoposte alla sorveglianza immediata di
donne.
Articolo 125.
Gli internati puniti disciplinarmente
avranno la facoltà di fare ogni giorno del moto e di restare
all' aria aperta almeno per due ore.
Essi saranno autorizzati, a
loro richiesta, a presentarsi alla visita medica quotidiana; essi
riceveranno le cure richieste dallo stato della loro salute e, ove
occorra, saranno ricoverati nell'infermeria del luogo d'internamento
o in un ospedale.
Essi saranno autorizzati a leggere ed a
scrivere, nonch_ a spedire ed a ricevere lettere. Per contro, i colli
e gli invii di denaro potranno esser loro consegnati soltanto a pena
espiata; nell'attesa, saranno affidati al comitato d'internati che
consegnerà all'infermeria le derrate reperibili contenute in
detti colli.
Nessun internato punito disciplinarmente potrà
essere privato del beneficio delle disposizioni degli articoli 107 e
143.
Articolo 126.
Gli articoli dal 71 al 76 incluso saranno
applicati per analogia ai procedimenti aperti nei confronti degli
internati che si trovano sul territorio nazionale della Potenza
detentrice.
CAPITOLO X-Trasferimenti degli internati
Articolo 127.
Il trasferimento degli internati si farà
sempre con umanità. Vi si procederà, di regola, per
ferrovia o con altri mezzi di trasporto e in condizioni almeno pari a
quelle di cui fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro
spostamenti. Qualora i trasferimenti dovessero, in via eccezionale,
effettuarsi a piedi, essi potranno aver luogo soltanto se le
condizioni fisiche degli internati lo permettono e non dovranno in
nessun caso imporre loro fatiche eccessive.
La Potenza detentrice
fornirà agli internati, durante il trasferimento, acqua
potabile e viveri in quantità, qualità e varietà
sufficienti per mantenerli in buona salute, nonch_ il vestiario, i
rifugi adeguati e le cure mediche necessarie. Essa prenderà
tutte le precauzioni utili per garantire la loro sicurezza durante il
trasferimento e allestirà, prima della loro partenza, l'
elenco completo degli internati trasferiti.
Gli internati malati,
feriti o infermi, come pure le puerpere, non saranno trasferiti
fintanto che la loro salute pu¥ essere compromessa dal viaggio, a
meno che la loro sicurezza non lo esiga imperiosamente.
Se il
fronte si avvicina ad un luogo d' internamento, gli internati che vi
si trovano saranno trasferiti soltanto se il loro trasferimento pu¥
compiersi in condizioni sufficienti di sicurezza o se corrono
maggiori rischi rimanendo sul posto che ad essere trasferiti.
La
Potenza detentrice, decidendo il trasferimento degli internati, dovrà
tener conto dei loro interessi, specialmente per non accrescere le
difficoltà del rimpatrio o del ritorno al loro luogo di
domicilio.
Articolo 128.
In caso di
trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente della
loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale, quest'avviso sarà
comunicato loro in tempo utile perch_ possano preparare i loro
bagagli e avvertire la loro famiglia.
Essi saranno autorizzati a
portare con s_ i loro effetti personali, la loro corrispondenza ed i
colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi bagagli potrà
essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esigono, ma in
nessun caso a meno di venticinque chilogrammi per internato.
La
corrispondenza ed i colli mandati al luogo d'internamento precedente
saranno loro recapitati immediatamente.
Il comandante del luogo
d'internamento prenderà, d'intesa cin il comitato d'internati,
i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni
collettivi degli internati e dei bagagli che gli internati non
potessero portare con s_ in seguito ad una limitazione decisa in
virt- del secondo comma del presente articolo.
CAPITOLO XI. - Decessi
Articolo 129.
Gli internati potranno consegnare i loro
testamenti alle autorità responsabili che ne garantiranno la
custodia. In caso di morte degli internati, questi testamenti saranno
trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli internati.
La morte di ogni internato sarà certificata da un medico e
sarà steso un certificato attestante le cause del decesso e le
condizioni in cui _ avvenuto.
Un atto ufficiale di morte,
debitamente registrato, sarà steso in conformità delle
prescrizioni vigenti sul territorio in cui _ situato il luogo
d'internamento; una copia, certificata conforme, sarà
rapidamente trasmessa alla Potenza protettrice, come pure all'Agenzia
centrale prevista dall'Articolo 140.
Articolo 130.
Le autorità detentrici vigileranno
che gli internati morti in cattività siano onorevolmente
inumati, possibilmente secondo i riti della religione cui
appartenevano, e che le loro tombe siano rispettate, tenute
convenientemente e segnate in modo da poter sempre essere ritrovate.
Gli internati deceduti saranno inumati individualmente, salvo il
caso di forza maggiore che imponesse una tomba collettiva. Le salme
potranno essere cremate soltanto se imperiose ragioni igieniche o la
religione del morto lo esigano, oppure se egli ne aveva espresso il
desiderio. In caso di cremazione, ne sarà fatta menzione, con
indicazione dei motivi, nell'atto di morte degli internati. Le ceneri
saranno conservate con cura dalle autorità detentrici e
saranno consegnate il pi- presto possibile ai congiunti prossimi, che
ne facciano richiesta.
Non appena le circostanze lo permettano e
al pi- tardi alla fine delle ostilità, la Potenza detentrice
trasmetterà per il tramite degli uffici d'informazione
previsti dall'Articolo 136, alle Potenze alle quali appartenevano gli
internati deceduti, gli elenchi delle tombe degli internati morti.
Questi elenchi conterranno tutti i particolari necessari per
l'identificazione degli internati morti e la localizzazione esatta
delle tombe.
Articolo 131.
Ogni decesso
o ferimento grave di un internato cagionati o che possono essere
stati cagionati da una sentinella, da un altro internato o da
qualsiasi altra persona, come pure tutti i casi di morte di cui si
ignori la causa, formeranno immediatamente oggetto di un'inchiesta
ufficiale della Potenza detentrice.
Una comunicazione in merito
sarà immediatamente fatta alla Potenza protettrice. Le
deposizioni di qualsiasi testimonio saranno raccolte; un rapporto che
le contenga sarà steso e comunicato a detta Potenza.
Se
l'inchiesta accerta la colpevolezza di una o più persone, la
Potenza detentrice prenderà tutte le misure per il
perseguimento giudiziario del o dei responsabili.
CAPITOLO XII. - Liberazione, rimpatrio e
ospedalizzazione in paese neutrale
Articolo 132.
Ogni persona internata sarà
liberata dalla Potenza detentrice quando non esisteranno più
le cause che ne hanno motivato i'internamento.
Le Parti in
conflitto si sforzeranno inoltre di conchiudere, durante le ostilità,
degli accordi per la liberazione, il rimpatrio, il ritorno al luogo
di domicilio e l'ospedalizzazione in paese neutrale di talune
categorie d'internati, e specialmente dei fanciulli, delle donne
incinte e delle madri con bambini lattanti e in tenera età,
dei feriti e malati o degli internati che hanno subito una lunga
cattività.
Articolo 133.
L'internamento cesserà al più
presto possibile dopo la fine delle ostilità.
Tuttavia,
gli internati sul territorio di una Parte in conflitto, che si
trovassero sotto procedimento penale per infrazioni che non siano
esclusivamente passibili di pena disciplinare, potranno essere
trattenuti sino alla fine del processo, e quando ne sia il caso, sino
ad espiazione della pena. Altrettanto sarà di coloro che sono
stati condannati precedentemente ad una pena privativa della libertà
personale.
Dopo la fine delle ostilità o dell'occupazione
del territorio dovranno essere istituite, mediante accordo con la
Potenza detentrice e le Potenze interessate, delle Commissioni
incaricate di rintracciare gli internati dispersi.
Articolo 134.
Le Alti Parti contraenti si sforzeranno,
alla fine delle ostilità o dell'occupazione, di assicurare il
ritorno di tutti gli internati al loro ultimo domicilio, o di
facilitarne il rimpatrio.
Articolo 135.
La Potenza detentrice assumerà le
spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano
al momento del loro internamento o, se li aveva arrestati durante il
loro viaggio o in alto mare, le spese necessarie per permettere loro
di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto di
partenza.
Se la Potenza detentrice rifiuta il permesso di
dimorare sul suo territorio ad un internato liberato, che vi aveva
precedentemente il suo domicilio regolare, essa pagherà le
spese del suo rimpatrio. Se l'internato preferisce perà
ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilità, o
per obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza
protettrice non è tenuta a pagare le spese fuori del suo
territorio. La Potenza detentrice non sarà tenuta a pagare le
spese di rimpatrio di un internato che fosse stato internato a sua
propria richiesta.
Se gli internati sono trasferiti in conformità
dell'Articolo 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li
accoglie si metteranno d'accordo sulla quota delle spese che dovrà
essere assunta da ciascuna di esse.
Le disposizioni suddette non
dovranno pregiudicare gli accordi speciali che potessero essere
conchiusi tra le parti in conflitto a proposito dello scambio e del
rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica.
SEZIONE V. - UFFICI E AGENZIA CENTRALE DI
INFORMAZIONI
Articolo 136.
Fin dall'inizio di un conflitto, come in
tutti i casi di occupazione, ogni Parte in conflitto istituirà
un Ufficio ufficiale d'informazioni incaricato di ricevere e di
trasmettere informazioni sulle persone protette che si trovano in suo
potere.
Entro il più breve termine possibile, ogni Parte
in conflitto trasmetterà a detto Ufficio informazioni sui
provvedimenti da essa presi nei confronti di ogni persona arrestata
da più di due settimane, messa in residenza forzata o
internata. Essa incaricherà inoltre i suoi vari servizi
interessati di fornire con sollecitudine all'Ufficio sopra menzionato
le indicazioni concernenti i mutamenti avvenuti nella situazione di
queste persone protette, come trasferimenti, liberazioni, rimpatri,
evasioni, ospedalizzazione, nascite e decessi.
Articolo 137.
L'Ufficio nazionale d'informazioni farà
giungere d'urgenza, servendosi dei mezzi più rapidi, e per
tramite delle Potenze detentrici da un lato, e dell'Agenzia centrale
contemplata dall'Articolo 140, dall'altro, le informazioni
concernenti le persone protette alla Potenza di cui dette persone
sono attinenti o alla Potenza sul cui territorio esse erano
domiciliate. Gli Uffici risponderanno parimenti a tutte le domande
loro rivolte circa le persone predette.
Gli Uffici di
informazioni trasmetteranno le informazioni relative ad una persona
protetta, salvo nei casi in cui la loro trasmissione potesse nuocere
alla persona interessata o alla sua famiglia. Ma, anche in tal caso,
le informazioni non potranno essere rifiutate all'Agenzia centrale
che, avvertita delle circostanze, prenderà le precauzioni
necessarie indicate nell'articolo 140.
Tutte le comunicazioni
scritte fatte da un Ufficio saranno autenticate con una firma o con
un sigillo.
Articolo 138.
Le informazioni ricevute dall'Ufficio
nazionale d'informazioni e da esso ritrasmesse saranno tali da
permettere di identificare esattamente la persona protetta e di
avvertirne rapidamente la famiglia. Esse comprenderanno per ogni
persona almeno il cognome, i nomi, il luogo e la data completa della
nascita, la nazionalità, l'ultima residenza, i segni
particolari, il nome del padre e il cognome della madre, la data e il
genere della misura presa nei confronti della persona, come pure il
luogo dove è stata arrestata, l'indirizzo al quale puà
essere mandata la corrispondenza, nonché il cognome e
indirizzo della persona che dev'essere informata.
Del pari,
informazioni sullo stato di salute degli internati malati o feriti
gravemente saranno trasmesse regolarmente e, per quanto possibile,
ogni settimana.
Articolo 139.
L'Ufficio nazionale d'informazioni sarà
inoltre incaricato di rac- cogliere tutti gli oggetti personali di
valore lasciati dalle persone protette indicate nell'Articolo 136,
specie al momento del loro rimpatrio, evasione o morte, e di
trasmetterli agli interessati, sia direttamente, sia, ove occorra,
per il tramite dell'Agenzia centrale. Questi oggetti saranno spediti
dall'Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate
delle dichiarazioni che stabiliscono con precisione l'identità
delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonché un
inventario completo del pacco. Il ricevimento e l'invio di tutti gli
oggetti di valore di tal genere saranno iscritti
particolareggiatamente nei registri.
Articolo 140.
Sarà istituita, in Paese neutrale,
un'Agenzia centrale di informa zioni sulle persone protette, specie
sugli internati. Il Comitato internazionale della Croce Rossa
proporrà alle Potenze interessate, quando lo giudichi
necessario, l'organizzazione di tale Agenzia, che potrà essere
quella prevista dall'Articolo 123 della Convenzione di Ginevra del 12
agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra.
Quest'Agenzia sarà incaricata di concentrare tutte le
informazioni del carattere previsto dall'Articolo 136, che essa potrà
avere in via ufficiale o privata; essa le trasmetterà il più
rapidamente possibile al Paese d'origine o di residenza delle persone
interessate, salvo nei casi in cui questa trasmissione potesse
nuocere alle persone cui le informazioni si riferiscono, o alla loro
famiglia. Essa riceverà, da parte delle Potenze in conflitto,
tutte le facilitazioni ragionevoli per procedere a dette
trasmissioni.
Le Alte Parti contraenti e in particolare quelle i
cui cittadini fruiscono dei servizi dell'Agenzia centrale sono
invitate a fornire alla stessa l'appoggio finanziario che le
occorresse.
Le disposizioni che precedono non devono essere mai
interpretate come tali da limitare l'attività umanitaria del
Comitato internazionale della Croce Rossa e delle Società di
soccorso indicate nell'Articolo 142.
Articolo 141.
Gli uffici nazionali d'informazioni e
l'Agenzia centrale di informazioni beneficeranno della franchigia di
porto in ogni materia postale, come pure di tutte le esenzioni
contemplate dall'Articolo 110, e, in tutta la misura del possibile,
della franchigia telegrafica o, almeno, di importanti riduzioni di
tasse.
TITOLO IV
Esecuzione della Convenzione
SEZIONE I. -
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 142.
Con riserva dei provvedimenti che
ritenessero indispensabili per garantire la loro sicurezza o per far
fronte a qualsiasi altra necessità ragionevole, le Potenze
detentrici faranno la migliore accoglienza alle organizzazioni
religiose, alle società di soccorso o a qualsiasi altro ente
che soccorresse le persone protette. Esse concederanno loro, come
pure ai loro delegati debitamente accreditati, tutte le agevolazioni
necessarie per visitare le persone protette, per distribuir loro
soccorsi, materiale d'ogni provenienza destinato a scopi educativi,
ricreativi o religiosi, o per aiutarle ad organizzare i loro svaghi
entro i luoghi d'internamento. Le società o gli enti sopra
indicati potranno essere costituiti sia sul territorio della Potenza
detentrice, sia in un altro Paese, oppure potranno avere carattere
internazionale.
La Potenza detentrice potrà limitare il
numero delle società e degli enti i cui delegati saranno
autorizzati a svolgere la loro attività sul suo territorio e
sotto il suo controllo, a condizione per¥ che tale limitazione
non impedisca di soccorrere con un aiuto efficace e sufficiente tutte
le persone protette.
La situazione particolare del Comitato
internazionale della Croce Rossa in questo campo sarà in ogni
tempo riconosciuta e rispettata.
Articolo 143.
I rappresentanti o i delegati delle
Potenze protettrici saranno autorizzati a recarsi in tutti i luoghi
dove si trovano persone protette, specialmente nei luoghi
d'internamento, di detenzione e di lavoro.
Essi avranno accesso a
tutti i locali utilizzati dalle persone protette e potranno
intrattenersi con queste senza testimoni, ove occorra per il tramite
di un interprete.
Tali visite potranno essere proibite soltanto
per impellenti necessità militari ed unicamente in via
eccezionale e temporanea. La loro frequenza e durata non potranno
essere limitate.
Ai rappresentanti e ai delegati delle Potenze
protettrici sarà lasciata piena libertà nella scelta
dei luoghi che desiderano visitare. La Potenza detentrice e
occupante, la Potenza protettrice e, se se _ il caso, la Potenza
d'origine delle persone da visitare, potranno mettersi d'accordo
perch_ compatrioti degli internati siano ammessi a partecipare alle
visite.
I delegati del Comitato internazionale della Croce Rossa
fruiranno delle stesse prerogative. La designazione di questi
delegati sarà sottoposta al gradimento della Potenza alle cui
autorità sono soggetti i territori dove essi devono spiegare
la loro attività.
Articolo 144.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a
diffondere, nel pi- largo modo possibile, in tempo di pace e in tempo
di guerra, il testo della presente Convenzione nei loro rispettivi
Paesi e, in particolare, a includerne lo studio nei programmi
d'istruzione militare e, se possibile, civile, di guisa che i
principi siano conosciuti da tutta la popolazione.
Le autorità
civili, militari, di polizia o altre che, in tempo di guerra,
assumessero delle responsabilità nei confronti delle persone
protette, dovranno possedere il testo della Convenzione ed essere
specialmente istruite sulle sue disposizioni.
Articolo 145.
Le Alte Parti contraenti si
comunicheranno, per il tramite del Consiglio federale svizzero e,
durante le ostilità, per il tramite delle Potenze protettrici,
le traduzioni ufficiali della presente Convenzione, nonch_ le leggi
ed i regolamenti che potranno essere adottati per assicurarne
l'applicazione.
Articolo 146.
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a
prendere ogni misura legislativa necessaria per stabilire sanzioni
penali adeguate da applicarsi alle persone che abbiano commesso o
dato ordine di commettere una delle infrazioni gravi alla presente
Convenzione precisate nell'articolo seguente.
Ogni parte
contraente avrà l'obbligo di ricercare le persone imputate di
aver commesso o di aver dato l'ordine di commettere una di dette
infrazioni gravi e dovrà, qualunque sia la loro nazionalità,
deferirle ai propri tribunali. Essa potrà pure, se preferisce
e secondo le norme previste dalla propria legislazione, consegnarle,
per essere giudicate, ad un'altra Parte contraente interessata al
procedimento, purch_ quessta parte contraente possa far valere contro
dette persone prove sufficienti.
Ogni parte contraente prenderà
i provvedimenti necessari per far cessare gli atti contrari alle
disposizioni della presente Convenzione, che non siano le infrazioni
gravi precisate nell'articolo seguente.
Gli imputati fruiranno,
in ogni circostanza, di garanzie di procedura e di libera difesa che
non saranno minori di quelle previste dagli articoli 105 e seguenti
della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al
trattamento dei prigionieri di guerra.
Articolo 147.
Le infrazioni gravi indicate nell'articolo
precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti
atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione:
l'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi
gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente
grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità
fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la
detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a
prestar servizio nelle forze armate della Potenza nemica, o quello di
privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e
imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la
presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non
giustificate da necessità militari e compiute in grandi
proporzioni ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari.
Articolo 148.
Nessuna Parte contraente potrà
esonerare se stessa, n_ esonerare un'altra parte contraente, dalle
responsabilità in cui essa o un'altra Parte contraente fosse
incorsa per le infrazioni previste dall'articolo precedente.
Articolo 149.
A richiesta
di una Parte in conflitto, dovrà essere aperta un'inchiesta
nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa
violazione della Convenzione.
Qualora non potesse essere
raggiunto un accordo sulla procedura d'inchiesta, le Parti
s'intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla
procedura da seguire.
Accertata la violazione, le Parti in
conflitto vi porranno fine e la reprimeranno il pi- rapidamente
possibile.
SEZIONE II. -
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 150.
La presente Convenzione _ redatta in
francese e in inglese. Ambedue i testi sono parimenti autentici.
Il
Consiglio federale svizzero farà eseguire traduzioni ufficiali
della Convenzione in lingua russa e in lingua spagnola.
Articolo 151.
La presente Convenzione, che porterà
la data di oggi, potrà, sino al 12 febbraio 1950, essere
firmata a nome delle Potenze rappresentate alla Conferenza che si _
aperta a Ginevra il 21 aprile 1949.
Articolo 152.
La presente Convenzione sarà
ratificata il pi- presto possibile e le ratifiche saranno depositate
a Berna.
Del deposito di ciascuno strumento di ratifica sarà
steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme,
sarà consegnata dal Consiglio federale svizzero a tutte le
Potenze nel nome delle quali la Convenzione sarà stata firmata
o l'adesione sarà stata notificata.
Articolo 153.
La presente Convenzione entrerà in
vigore sei mesi dopo che almeno due strumenti di ratifica saranno
stati depositati.
Essa entrerà successivamente in vigore
per ciascuna Alta Parte contraente sei mesi dopo avvenuto il deposito
del suo strumento di ratifica.
Articolo 154.
Nei rapporti tra le Potenze legate dalla
Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra
terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella
del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione,
questa completerà le sezioni II e III del Regolamento allegato
alle suddette Convenzioni dell'Aja.
Articolo 155.
A contare dalla data della sua entrata in
vigore, la presente Convenzione sarà aperta alle adesioni di
qualunque Potenza in nome della quale non sia stata firmata.
Articolo 156.
Le adesioni saranno notificate per
iscritto al Consiglio federale svizzero ed avranno effetto trascorsi
sei mesi dalla data nella quale gli saranno giunte.
Il Consiglio
federale svizzero comunicherà le adesioni a tutte le Potenze
in nome delle quali sia stata firmata la Convenzione o notificata
l'adesione.
Articolo 157.
Le situazioni previste dagli articoli 2 e
3 conferiranno effetto immediato alle ratifiche depositate ed alle
adesioni notificate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio
delle ostilità o dell'occupazione. La comunicazione delle
ratifiche o delle adesioni ricevute dalle Parti in conflitto sarà
fatta dal Consiglio federale svizzero per la via più rapida.
Articolo 158.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà
facoltà di denunciare la presente Convenzione.
La denuncia
sarà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero.
Questi comunicherà tale notifica ai Governi di tutte le Alte
Parti contraenti.
La denuncia produrrà i suoi effetti un
anno dopo la sua notifica al Consiglio federale svizzero. Tuttavia,
la denuncia notificata mentre la Potenza denunciante è
implicata in un conflitto non produrrà effetto alcuno fino a
tanto che la pace non sarà stata conchiusa e, in ogni caso,
fino a tanto che le operazioni di liberazione, di rimpatrio e di
ripresa di domicilio delle persone protette dalla presente
Convenzione non saranno finite.
La denuncia varrà soltanto
nei confronti della Potenza denunciante. Essa non avrà effetto
alcuno sugli obblighi che le Parti in conflitto continueranno a dover
adempiere in virtù dei principi del diritto internazionale,
quali risultano dagli usi vigenti tra nazioni civili, dalle leggi
dell'umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza.
Articolo 159.
Il Consiglio
federale svizzero farà registrare la presente Convenzione
presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale
svizzero informerà parimenti il Segretariato delle Nazioni
Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero
notificate relativamente alla presente Convenzione.
In fede di
che, i sottoscritti dopo aver depositato i loro pieni poteri hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il 12 agosto
1949, nelle lingue francese e inglese. L'originale sarà
depositato negli archivi della Confederazione Svizzera. Il Consiglio
federale svizzero trasmetterà una copia, certificata conforme,
della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli
Stati che avranno aderito alla Convenzione.
ALLEGATO I
Progetto di accordo
concernente le zone e località sanitarie e di sicurezza
Articolo 1.
Le zone sanitarie e di sicurezza saranno
rigorosamente riservate alle persone indicate nell'articolo 23 della
Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per il miglioramento della
sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna e
nell'articolo 14 della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per
la protezione delle persone civili in tempo di guerra, nonché
al personale incaricato dell'organizzazione e dell'amministrazione di
queste zone e località e delle cure da dare alle persone che
vi si troveranno concentrate.
Tuttavia, le persone che hanno la
loro residenza permanente entro dette zone avranno il diritto di
soggiornarvi.
Articolo 2.
Le persone che, per un motivo qualsiasi, si
trovano in una zona sanitaria e di sicurezza non dovranno dedicarsi,
n_ all'interno n_ all'esterno di questa zona, a lavoro alcuno che
abbia rapporto diretto con le operazioni militari o con la produzione
di materiale da guerra.
Articolo 3.
La Potenza che istituisce una zona sanitaria
e di sicurezza prenderà tutte le misure adeguate per impedirne
l'accesso alle persone che non abbiano il diritto di recarvisi o di
trovarvisi.
Articolo 4.
Le zone sanitarie e di sicurezza
risponderanno alle condizioni seguenti:
a) esse non
rappresenteranno che una piccola parte del territorio controllato
dalla Potenza che le ha istituite;
b) dovranno essere poco
popolate rispetto alle loro possibilità di accoglienza;
c)
saranno lontane da ogni obiettivo militare e da ogni impianto
industriale o amministrativo importante, e sprovviste di obiettivi e
impianti di tal genere;
d) non saranno situate in regioni che,
secondo ogni probabilità, possono avere importanza per la
condotta della guerra.
Articolo 5.
Le zone sanitarie e di sicurezza saranno
soggette all'osservanza dei seguenti obblighi:
a) le vie di
comunicazione e i mezzi di trasporto che le zone possono comprendere
non saranno utilizzati per spostamenti di personale o di materiale
militare, neppure a scopo di semplice transito;
b) le zone non
saranno difese militarmente in nessuna circostanza.
Articolo 6.
Le zone sanitarie e di sicurezza saranno
segnalate da strisce oblique rosse su fondo bianco collocate alla
periferia e sugli edifici.
Le zone riservate unicamente ai feriti
e ai malati potranno essere indicate da croci rosse (mezzelune rosse,
leoni e soli rossi) su fondo bianco.
Di notte potranno essere
indicate anche mediante una illuminazione adeguata.
Articolo 7.
Fin dal tempo di pace o all'apertura delle
ostilità ogni Potenza comunicherà a tutte le Alte Parti
contraenti l'elenco delle zone sanitarie e di sicurezza istituite sul
territorio che essa controlla. Essa le informerà d'ogni nuova
zona istituita durante un conflitto.
Non appena la Parte
avversaria avrà ricevuto la notifica suddetta, la zona sarà
regolarmente costituita.
Tuttavia, se la Parte avversaria ritiene
che una delle condizioni stabilite dal presente accordo non sia
manifestamente adempita, essa potrà rifiutare di riconoscere
la zona comunicando d'urgenza il suo rifiuto alla Parte dalla quale
la zona stessa dipende o subordinare il suo riconoscimento
all'istituzione del controllo previsto dall'Articolo 8.
Articolo 8.
Ogni Potenza che avrà riconosciuto
una o più zone sanitarie e di sicurezza istituite dalla Parte
avversaria avrà il diritto di chiedere che una o più
commissioni speciali controllino se per le zone stesse sono adempiuti
gli obblighi e le condizioni indicati né presente accordo.
I
membri delle commissioni speciali avranno, a questo scopo, libero
accesso in ogni tempo alle varie zone e potranno anche risiedervi in
permanenza. Saranno loro concesse tutte le agevolazioni perché
possano compiere la loro missione di controllo.
Articolo 9.
Qualora le commissioni speciali accertassero
dei fatti che potrebbero parer loro contrari alle disposizioni del
presente accordo, ne avvertiranno immediatamente la Potenza dalla
quale dipende la zona, assegnandole un termine di cinque giorni al
massimo per rimediarvi; esse ne informeranno la Potenza che ha
riconosciuto la zona.
Se, alla scadenza di questo termine, la
Potenza dalla quale dipende la zona non avesse dato seguito
all'avvertimento rivoltole, la Parte avversaria potrà
dichiarare che essa non è più legata, per quanto
concerne la zona di cui si tratta, dal presente accordo.
Articolo 10.
La Potenza che avrà istituito una o
più zone sanitarie e di sicurezza, come pure le Parti
avversarie alle quali ne sarà stata notificata l'esistenza,
nomineranno, o faranno designare dalle Potenze protettrici o da altre
Potenze neutrali, le persone che potranno far parte delle commissioni
speciali di cui è cenno negli articoli 8 e 9.
Articolo 11.
Le zone sanitarie e di sicurezza non
potranno, in nessuna circostanza, essere attaccate, ma saranno
protette e rispettate in ogni tempo dalle Parti in conflitto.
Articolo 12.
In caso di occupazione di un territorio, le
zone sanitarie e di sicurezza che vi si trovano dovranno continuare
ad essere rispettate ed utilizzate come tali.
La Potenza
occupante potrà non di meno modificare la destinazione dopo
aver provveduto alla sorte delle persone che vi erano raccolte.
Articolo 13.
Il presente
accordo è applicabile parimenti alle località che le
Potenze destinassero a scopo analogo a quello delle zone sanitarie e
di sicurezza.
ALLEGATO II
Progetto di Regolamento concernente i soccorsi
collettivi agli internati civili
Articolo 1.
I Comitati d'internati saranno autorizzati a
distribuire gli invii di soccorsi collettivi, di cui sono
responsabili, a tutti gli internati che dipendono amministrativamente
dal loro luogo d'internamento, come pure a quelli che si trovano
negli ospedali, o nelle prigioni o in altri stabilimenti
penitenziari.
Articolo 2.
La distribuzione degli invii di soccorsi
collettivi si farà secondo le istruzioni dei donatori e in
conformità del piano stabilito dai Comitati d'internati;
tuttavia, la distribuzione dei soccorsi sanitari si farà, a
preferenza, d'intesa con i medici in capo; questi potranno, negli
ospedali e nei lazzaretti, derogare a dette istruzioni nella misura
in cui i bisogni dei loro malati lo esigono. Nei limiticosì
precisati, la distribuzione si farà sempre in modo equo.
Articolo 3.
Per poter verificare la qualità come
pure la quantità delle merci ricevute e stendere su questi
punti rapporti particolareggiati destinati ai donatori, i membri dei
Comitati d'internati saranno autorizzati a recarsi nelle stazioni e
altri luoghi di arrivo, vicini al loro luogo d'internamento, dove
giungono loro gli invii di soccorsi collettivi.
Articolo 4.
I Comitati d'internati beneficeranno delle
facilitazioni necessarie per accertare se la distribuzione dei
soccorsi collettivi in tutte le sottodivisioni e in tutti gli annessi
del loro luogo d'internamento è stata fatta conformemente alle
loro istruzioni.
Articolo 5.
I Comitati d'internati saranno autorizzati a
compilare, come pure a far compilare dai membri dei Comitati
d'internati nei distaccamenti di lavoro o dai medici in capo dei
lazzaretti e ospedali, dei moduli o questionari destinati ai donatori
e che si riferiscono ai soccorsi collettivi (distribuzione, bisogni,
quantità, ecc.). Questi moduli e questionari, debitamente
compilati, saranno trasmessi senz'indugio ai donatori.
Articolo 6.
AUo scopo di garantire una distribuzione
regolare di soccorsi collettivi agli internati del loro luogo
d'internamento e, eventualmente, di sopperire ai bisogni provocati
dall'arrivo di nuovi internati, i Comitati d'internati saranno
autorizzati a costituire e a conservare scorte sufficienti di
soccorsi collettivi. Essi disporranno a questo fine, di magazzini
adeguati; ogni magazzino sarà provvisto di due serrature; le
chiavi dell'una saranno in mano del Comitato d'internati e quello
dell'altra in mano del comandante del luogo d'internamento.
Articolo 7.
Le Alte Parti contraenti e, in particolare,
le Potenze detentrici autorizzeranno, nella misura del possibile e
con riserva del disciplinamento relativo al vettovagliamento della
popolazione, qualsiasi acquisto che fosse fatto sul loro territorio
allo scopo di distribuire soccorsi collettivi agli internati; esse
faciliteranno parimenti i trasferimenti di denaro e altri
provvedimenti finanziari, tecnici o amministrativi eseguiti in
considerazione di tali acquisti.
Articolo 8.
Le disposizioni che precedono non devono
limitare il diritto degli internati di ricevere soccorsi collettivi
prima del loro arrivo al luogo d'internamento o durante il
trasferimento, n_ la possibilità per i rappresentanti della
Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o
di qualsiasi altro ente umanitario che soccorra gli internati e fosse
incaricato di trasmettere tali soccorsi, di garantirne la
distribuzione ai loro destinatari con qualunque altro mezzo che
ritenessero opportuno.