Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della
presente Convenzione, viste le disposizioni della Coenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, rammentando che, ai termini
dell'articolo 3 di detta Convenzione, «nessuno può essere sottoposto a tortura
né a pene o trattamenti inumani o degradanti»;
costatando che le persone che si pretendono vittime di
violazioni dell’articolo 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla
presente Convenzione;
convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o
trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe
essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su
sopralluoghi, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Art. 1
È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito
denominato: «il Comitato»). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il
trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se
necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani
o degradanti.
Art. 2
Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con
la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione
nel quale vi siano persone private di libertà da un’Autorità pubblica.
Art. 3
Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte
interessata cooperano in vista dell’applicazione della presente Convenzione.
Capitolo II
Art. 4
1 Il Comitato
si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.
2 I membri del
Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza
in materia di diritti dell’uomo o in possesso di esperienza professionale nei
campi di applicazione della presente Convenzione.
3 Il Comitato
non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
4 I membri
partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali
nell’esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le
loro funzioni in maniera effettiva.
Art. 5
1 I membri del
Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a
maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall’Ufficio di
Presidenza dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa; la delegazione
nazionale all’Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati
almeno due dei quali sono della sua nazionalità.
Laddove un membro debba essere eletto al Comitato
relativamente ad uno Stato non membro del Consiglio d’Europa, l’Ufficio
dell’Assemblea Consultativa inviterà il Parlamento di quello Stato a proporre
tre candidati, di cui almeno due debbano essere suoi cittadini. L’elezione dal
Comitato dei Ministri avverrà dopo la consultazione con la Parte interessata.
2 La stessa
procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
3 I membri del
Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi possono essere
rieletti due volte. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima
elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due
anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due
anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa
immediatamente dopo l’espietamento della prima elezione.
4 Per
assicurare che, per quanto possibile, la metà dei membri del Comitato siano
rinnovati ogni due anni, il Comitato dei Ministri può decidere, prima di
procedere a qualsiasi elezione successiva, che la scadenza o le scadenze di
incarico di uno o più membri che devono essere eletti sarà di un periodo
diverso da quattro anni, ma non superiore ai sei e non inferiore ai due anni.
5 Nei casi in
cui si tratti più di una scadenza di incarico ed il Comitato dei Ministri
applichi il paragrafo precedente, l’assegnazione delle scadenze di incarico
sarà effettuata attraverso l’estrazione a sorte da parte del Segretario Generale,
immediatamente dopo le elezioni
Art. 6
1 Il Comitato
si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi
membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti,
fatte salve le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo 2.
2 Il Comitato
stabilisce il proprio regolamento interno.
3 Il
Segretariato del Comitato è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio
d’Europa.
Capitolo III
Art. 7
1 Il Comitato
organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all’articolo 2. Oltre a visite
periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo
giudizio richiesto dalle circostanze.
2 I
sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con
l’assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti
Art. 8
1 Il Comitato
notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un
sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in
qualsiasi momento i luoghi di cui all’articolo 2.
2 Una Parte
deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per l’adempimento del suo
incarico:
a accesso al
proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta;
b tutte le
informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;
c la
possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano
persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci
all’interno di detti luoghi;
d ogni altra
informazione di cui la Parte
dispone e che è necessaria al Comitato per l’adempimento del suo incarico. Nel
ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e
di deontologia professionale applicabili a livello nazionale.
3 Il Comitato
può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà.
4 Il Comitato
può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa
fornirgli informazioni utili.
5 Se del caso,
il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità
competenti della Parte interessata.
Art. 9
1 In
circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata possono
far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento
prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a
visitare. Tali obiezioni possono essere formulate solo per motivi di difesa
nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei
quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona
o di un interrogatorio urgente nell’ambito di un’inchiesta in corso, connessa
ad un reato penale grave.
2 A seguito di
tali obiezioni, il Comitato e la
Parte si consultano immediatamente per chiarire la situazione
e giungere ad un accordo riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di
esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono
includere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato
abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato
informazioni su ogni persona interessata.
Art. 10
1 Dopo ogni
sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale
occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla
Parte interessata. Esso trasmette a quest’ultima il suo rapporto inclusivo
delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato può addivenire a
consultazioni con la Parte
al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle
persone private di libertà.
2 Se la Parte non coopera o rifiuta
di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso può
decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la
possibilità di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a
tale proposito.
Art. 11
1 Le
informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto
e le sue consultazioni con la
Parte interessata sono riservate.
2 Il Comitato
pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora
quest’ultima lo richieda.
3 Ciò
nonostante, nessun dato di natura personale può essere reso pubblico senza il
consenso esplicito della persona interessata.
Art. 12
Soggetto alle regole di confidenzialità dell’Articolo 11, il
Comitato ogni anno sottoporrà al Comitato dei Ministri un rapporto generale
sulle sue attività che sarà trasmesso all’Assemblea Consultativa e ad ogni
Stato non membro del Consiglio d’Europa che è parte della Convenzione, e reso
pubblico.
Art. 13
I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo
assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua
scadenza, all’obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono
venuti a conoscenza nell’adempimento delle loro funzioni
Art. 14
1 I nomi delle
persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata ai
termini dell’articolo 8 paragrafo I.
2 Gli esperti
operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono
possedere la competenza e l’esperienza specifiche delle materie per le quali trova
applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d’indipendenza,
d’imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.
3 Una parte
può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste
il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che
dipende dalla sua giurisdizione.
Capitolo IV
Art. 15
Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e
l’indirizzo della Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al
suo governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente
designato.
Art. 16
Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all’articolo
7 paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunità previsti nell’annesso alla
presente Convenzione.
Art. 17
1 La presente
Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi
internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di
libertà.
2 Nessuna
disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una
limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea
dei Diritti dell’Uomo o agli oblighi assunti dalle Parti in virtù della
presente Convenzione.
3 Il Comitato
non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e
regolarmente da rappresentanti o delegati di potenze protettrici o del Comitato
internazionale della Croce Rossa ai termini delle Convenzioni di Ginevra del 12
agosto 1949 e loro Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1973.
Capitolo V
Art. 18
1 La presente
Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa
sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica,
di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
2 Il Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del
Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione.
Art. 19
1 La presente
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere
di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri
del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla
Convenzione in conformità con quanto disposto all’articolo 18.
2 Per ogni
Stato che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla
Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere
di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica,
di accettazione, di approvazione o accesso.
Art. 20
1 Ogni Stato
può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di
accettazione, di approvazione o accesso, indicare il territorio o i territori per
i quali troverà applicazione la presente Convenzione.
2 Ogni Stato
può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della
presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in
vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo
allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da
parte del Segretario Generale, di detta dichiarazione.
3 Ogni
dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere
ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante
notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere
dalla data di ricezione, da parte dei Segretario Generale, di detta notifica
Art. 21
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della
presente Convenzione.
Art. 22
1 Ogni Parte
può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2 La denuncia
avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di
dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario generale,
della notifica.
Art. 23
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà
agli Stati membri e non membri del Consiglio d’Europa parti della Convenzione:
a ogni firma;
b il deposito
di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o accesso;
c la data di
entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19
e 20 della Convenzione stessa;
d ogni altro
atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad eccezione
delle misure previste negli articoli 8 e 10.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 1987, in francese ed in
inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che
sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne
comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del
Consiglio d’Europa.