PREAMBOLO
I popoli europei nel creare
tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di
pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo
patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e
universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà;
l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone
la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e
creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al
mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità
nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a
livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo
equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei
beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario,
rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti
fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e
degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta
riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e
dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in
particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati
comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal
Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei
diritti dell'uomo.
Il godimento di questi
diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure
della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione
riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
CAPO I
DIGNITÀ
Articolo 1
Dignità umana
La dignità umana è
inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha
diritto alla vita.
2. Nessuno può essere
condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3
Diritto all'integrità della
persona
1. Ogni individuo ha
diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della
medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
- il consenso libero e
informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
- il divieto delle pratiche
eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone,
- il divieto di fare del
corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
- il divieto della
clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4
Proibizione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere
sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5
Proibizione della schiavitù
e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere
tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere
costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta
degli esseri umani.
CAPO II
LIBERTÀ
Articolo 6
Diritto alla libertà e alla
sicurezza
Ogni individuo ha diritto
alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7
Rispetto della vita privata
e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e
delle sue comunicazioni.
Articolo 8
Protezione dei dati di
carattere personale
1. Ogni individuo ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere
trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto
dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo
riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali
regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
Articolo 9
Diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il
diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10
Libertà di pensiero, di
coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha
diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include
la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di
manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione
di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 11
Libertà di espressione e
d'informazione
1. Ogni individuo ha
diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che
vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di
frontiera.
2. La libertà dei media e
il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12
Libertà di riunione e di
associazione
1. Ogni individuo ha
diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a
tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che
implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e
di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a
livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei
cittadini dell'Unione.
Articolo 13
Libertà delle arti e delle
scienze
Le arti e la ricerca
scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14
Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha
diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta
la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare
istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il
diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro
figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono
rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 15
Libertà professionale e
diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il
diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o
accettata.
2. Ogni cittadino
dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di
prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi
terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell'Unione.
Articolo 16
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà
d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 17
Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il
diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della
proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà
intellettuale è protetta.
Articolo 18
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è
garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 19
Protezione in caso di
allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive
sono vietate.
2. Nessuno può essere
allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III
UGUAGLIANZA
Articolo 20
Uguaglianza davanti alla
legge
Tutte le persone sono
uguali davanti alla legge.
Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi
forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il
colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito
d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del
trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla
cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati
stessi.
Articolo 22
Diversità culturale,
religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la
diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23
Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e
donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di
occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità
non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24
Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto
alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione
sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro
maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini,
siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse
superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto
di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente
e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26
Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e
rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne
l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla
vita della comunità.
CAPO IV
SOLIDARIETÀ
Articolo 27
Diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro
rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione
e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal
diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28
Diritto di negoziazione e
di azioni collettive
I lavoratori e i datori di
lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e
di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in
caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29
Diritto di accesso ai
servizi di collocamento
Ogni individuo ha il
diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30
Tutela in caso di
licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il
diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31
Condizioni di lavoro giuste
ed eque
1. Ogni lavoratore ha
diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha
diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32
Divieto del lavoro minorile
e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è
vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore
all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più
favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro
devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa
minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale
o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33
Vita familiare e vita
professionale
1. È garantita la
protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter
conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di
essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e
il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo
la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34
Sicurezza sociale e
assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano
protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la
dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro,
secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e
prassi nazionali.
2. Ogni individuo che
risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle
prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare
contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il
diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire
un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse
sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni individuo ha il
diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle
condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36
Accesso ai servizi
d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la
coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle
legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37
Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di
tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere
integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio
dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38
Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione
è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
CAPO V
CITTADINANZA
Articolo 39
Diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento
europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40
Diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione
ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41
Diritto ad una buona
amministrazione
1. Ogni individuo ha
diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale,
equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi
dell'Unione.
2. Tale diritto comprende
in particolare:
- il diritto di ogni
individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un
provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni
individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale,
- l'obbligo per
l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha
diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente
ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
4. Ogni individuo può
rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42
Diritto d'accesso ai
documenti
Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43
Mediatore
Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore
dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o
degli organi comunitari, salvo la
Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado
nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44
Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino
dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al
Parlamento europeo.
Articolo 45
Libertà di circolazione e
di soggiorno
1. Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri.
2. La libertà di
circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che
istituisce la Comunità
europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio
di uno Stato membro.
Articolo 46
Tutela diplomatica e
consolare
Ogni cittadino dell'Unione
gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.
CAPO VI
GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui
diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati
ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle
condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.
Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono
di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò
sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e
diritti della difesa
1. Ogni imputato è
considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti
della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49
Principi della legalità e
della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato
per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre
applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non
osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di
un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non
devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50
Diritto di non essere
giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere
perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o
condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva
conformemente alla legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 51
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della
presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel
rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti
soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non
introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione,
né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52
Portata dei diritti
garantiti
1. Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di
detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o
all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti
dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel
trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti
definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente
Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla
suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dell'Unione conceda una protezione più estesa.
Articolo 53
Livello di protezione
Nessuna disposizione della
presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di
applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle
convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli
Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle
costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54
Divieto dell'abuso di
diritto
Nessuna disposizione della
presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti
o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e
libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.