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Annesso alla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

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ANNESSO

 

            Privilegi ed immunità (Art. 16)

 

1          Ai fini del presente Annesso, i riferimenti ai membri del Comitato includono gli esperti di cui all’articolo 7 paragrafo 2.

 

2          I membri del Comitato godono, nell’esercizio delle loro funzioni, come anche nei viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

 

a          immunità dall’arresto o dalla detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale; immunità da qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;

 

b          esenzione da ogni misura limitativa per quanto riguarda la loro libertà di movimento; uscita e rientro nel loro paese di residenza; entrata nel ed uscita dal paese nel quale svolgono le loro funzioni; esenzione da ogni formalità di registrazione per stranieri nei paesi da essi visitati o attraversati nell’esercizio delle loro funzioni.

 

3          Durante i viaggi da essi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, ai membri del Comitato saranno accordate in materia doganale e di regolamentazione dei cambi:

 

a          dal loro Governo, le stesse agevolazioni di quelle concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

 

b          dai governi delle altre Parti, le stesse agevolazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.

 

4          I documenti e le carte del Comitato sono inviolabili sempre che riguardino l’attività del Comitato. La corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali del Comitato non possono essere trattenute o censurate.

 

5          Al fine di assicurare ai membri del Comitato completa libertà di parola e completa indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, continuerà ad esser loro concessa l’immunità dalla giurisdizione per le parole o gli scritti o gli atti da essi emanati nell’adempimento delle loro funzioni, anche quando il loro mandato sarà giunto a termine.

 

6          I privilegi e le immunità sono concessi ai membri del Comitato non per loro beneficio personale, ma per garantire l’esercizio delle loro funzioni in completa indipendenza. Il Comitato è l’unico qualificato a decretare la soppressione delle immunità; esso ha non solo il diritto ma il dovere di sopprimere l’immunità di uno dei suoi membri in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta ed in cui l’immunità può essere soppressa senza recare pregiudizio alle finalità per le quali essa è accordata.

 


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