ANNESSO
Privilegi
ed immunità (Art. 16)
1 Ai fini del
presente Annesso, i riferimenti ai membri del Comitato includono gli esperti di
cui all’articolo 7 paragrafo 2.
2 I membri del
Comitato godono, nell’esercizio delle loro funzioni, come anche nei viaggi
effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:
a immunità
dall’arresto o dalla detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale;
immunità da qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro
qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
b esenzione da
ogni misura limitativa per quanto riguarda la loro libertà di movimento; uscita
e rientro nel loro paese di residenza; entrata nel ed uscita dal paese nel
quale svolgono le loro funzioni; esenzione da ogni formalità di registrazione per
stranieri nei paesi da essi visitati o attraversati nell’esercizio delle loro
funzioni.
3 Durante i
viaggi da essi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni, ai membri del
Comitato saranno accordate in materia doganale e di regolamentazione dei cambi:
a dal loro
Governo, le stesse agevolazioni di quelle concesse agli alti funzionari che si
recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
b dai governi
delle altre Parti, le stesse agevolazioni di quelle concesse ai rappresentanti
dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.
4 I documenti
e le carte del Comitato sono inviolabili sempre che riguardino l’attività del
Comitato. La corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali del
Comitato non possono essere trattenute o censurate.
5 Al fine di
assicurare ai membri del Comitato completa libertà di parola e completa indipendenza
nell’adempimento delle loro funzioni, continuerà ad esser loro concessa l’immunità
dalla giurisdizione per le parole o gli scritti o gli atti da essi emanati nell’adempimento
delle loro funzioni, anche quando il loro mandato sarà giunto a termine.
6 I privilegi
e le immunità sono concessi ai membri del Comitato non per loro beneficio
personale, ma per garantire l’esercizio delle loro funzioni in completa indipendenza.
Il Comitato è l’unico qualificato a decretare la soppressione delle immunità; esso
ha non solo il diritto ma il dovere di sopprimere l’immunità di uno dei suoi
membri in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l’immunità impedirebbe che
giustizia sia fatta ed in cui l’immunità può essere soppressa senza recare
pregiudizio alle finalità per le quali essa è accordata.