DECRETO-LEGGE
11 marzo 2002 n. 28
(coordinato e modificato dalla legge di conversione n.
91 del 2002)
(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002)
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1999, N. 488, RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI, NONCHE' ALLA LEGGE
24 MARZO 2001, N. 89, IN
MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente
l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti
giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le
procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del
medesimo articolo, nonché l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di
procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in
irreversibili difficoltà interpretative all'atto della concreta attuazione
della disciplina, difficoltà principalmente connesse, per un verso, alla
applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle
numerose questioni ermeneutiche da più parti sollevate;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed
urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in
materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi
alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1
01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
1.
"A tutti gli atti e provvedimenti dei
procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese
le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi
antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la
tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di
chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese
quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma
richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti
di cancelleria non si applicano ai procedimenti non
giurisdizionali".
1.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
3.
"La parte che per prima si costituisce in
giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti
esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è
tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La
parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata
in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della
causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla presente legge.".
2.
Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento",
sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in
fine, sono aggiunte le parole: "ed è prenotato a debito per essere
recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del
danno".
3.
Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di
precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte
è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento
integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità
della domanda. Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti
periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa
alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere
indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa
il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo
scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente
legge.".
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente:
5.
bis. "Entro trenta giorni dal momento
in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della
integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio
giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo,
notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della
tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il
termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito
degli interessi al saggio legale. L'invito può essere inviato alla
parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può
essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.".
5.
Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
8.
"Non sono soggetti al contributo di cui al
presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di
valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, nonchè i procedimenti di rettificazione di stato civile, i
procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di
causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad
euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di
giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in
materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonchè quelli comunque
riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III,
IV, e V, del libro quarto del codice di procedura civile.".
6.
Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
11.
"Le disposizioni del presente articolo si
applicano dal 1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è
stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti
già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del
1 marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente
articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla
presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale
facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa
luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di
bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di
chiamata di causa e di tassa fissa".
6.
bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:
11.
-bis. "Laddove la legislazione vigente prevede
il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e
segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato
mediante marche da bollo ordinarie".
6.
ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge
23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
3. "Per
ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio
dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a
ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a.
nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad
euro 1.033;
b.
euro 62 per i processi di valore superiore ad euro
1.033 e fino ad euro 5.165;
c.
euro 155 per i processi di valore superiore ad euro
5.165 e fino ad euro 25.823;
d.
euro 310 per i processi di valore superiore ad euro
25.823 e fino ad euro 51.646;
e.
euro 414 per i processi di valore superiore ad euro
51.646 e fino ad euro 258.228;
f.
euro 672 per i processi di valore superiore ad euro
258.228 e fino ad euro 516.457;
g.
euro 930 per i processi di valore superiore ad euro
516.457".
7.
Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge
23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
3.
bis. "Per le procedure fallimentari, dalla
sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui
alla lettera f) del comma 1".
8.
Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
4.
"Il contributo dovuto per i procedimenti
speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile,
compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai
fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità
si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di
finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni
anno".
9.
Dopo il comma 4 della tabella 1
allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
4.
bis. "Per i procedimenti di volontaria
giurisdizione nonchè per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo
II, capo VI, del codice di procedura civile, è dovuto
il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della
presente tabella.".
10.
Dopo il comma 5, della tabella 1,
allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
5.
bis. "Per i procedimenti di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto
per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
11.
Dopo il comma 5-bis della
tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:
5.
ter. "Per i procedimenti in materia di locazione,
comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto è pari a euro 103,30.".
Riferimenti normativi:
·
Si riporta il testo dell'art. 9 e della Tabella
1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)] come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
1.
A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti
civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti,
necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di
iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di chiamata di
causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste
dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di
cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali.
2.
Nei procedimenti giurisdizionali civili e
amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito
il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa
istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta
all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che
modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in
causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della
causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo
pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla presente legge.
4.
L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale
non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui
sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso
in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del
responsabile, ne chieda la condanna al pagamento, anche in via
provvisionale, di una somma a titolo di risarcimento del danno, il
contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda,
in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza ed è prenotato a
debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al
risarcimento del danno.
5.
Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli
articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da
apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto
introduttivo. La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è
ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve
essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la
dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del
valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1
allegata alla presente legge.
5.
bis. Entro trenta giorni dal momento in cui si
determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai
sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di
omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito
al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la
dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo
espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si
procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito egli interessi al
saggio legale. L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o,
nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la
cancelleria dell'ufficio giudiziario.
6.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate
le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli
scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge,
tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del
valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il
predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del
contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici
alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di
giustizia.
7.
I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del
contributo di cui al presente articolo.
8.
Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore,
dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonchè i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti
in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i
procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, ed i
procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni
caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche
esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il
mantenimento per la prole, nonchè quelli comunque riguardanti la stessa e i
procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del
codice di procedura civile.
9.
Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali
di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10.
(Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388).
11.
Le disposizioni del presente articolo si applicano dal
1 marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo e per i quali è stato depositato
il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a
ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002,
una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando
l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in
ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua
apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso
o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa
e di tassa fissa.
11.
bis. Laddove la legislazione vigente prevede il
pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e
segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato
mediante marche da bollo ordinarie.
Tabella 1
(Art. 9, comma 2)
12. Per ogni
grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi,
fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile
in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti
importi:
a.
nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad
euro 1.033;
b.
euro 62 per i processi di valore superiore ad euro
1.033 e fino ad euro 5.165;
c.
euro 155 per i processi di valore superiore ad euro
5.165 e fino ad euro 25.823;
d.
euro 310 per i processi di valore superiore ad euro
25.823 e fino ad euro 51.646;
e.
euro 414 per i processi di valore superiore ad euro
51.646 e fino ad euro 258.228;
f.
euro 672 per i processi di valore superiore ad euro
258.228 e fino ad euro 516.457;
g.
euro 930 per i processi di valore superiore ad euro
516.457".
13. I
processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda,
si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1
della presente tabella.
14. I
processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di
cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti
giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza
esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura
prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente
tabella.
3.
bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla
lettera f) del comma 1.
4.
Il contributo dovuto per i procedimenti speciali
previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del
contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si
determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica
dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita
locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno".
4.
bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione
nonchè per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI,
del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b)
del comma 1 della presente tabella.".
5.
Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto
esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della
presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del
contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente
tabella, ridotto alla metà.
5.
bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto è pari ad euro 103,30. Il contributo non è
dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
5.
ter. Per i procedimenti in materia di locazione,
comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
6.
Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte
degli uffici giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per
ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine".
·
Per opportuna conoscenza i capi I, II, III, IV,
V e VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, trattano
rispettivamente:
della separazione personale dei coniugi;
dell'interdizione e dell'inabilitazione;
disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;
disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.
Art. 2
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1.
Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è
inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Gratuità del procedimento).
1.
Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo
2002 è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti
di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.".
Riferimenti
normativi:
·
La legge 24 marzo 2001, n. 89, reca:
"Previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura
civile".
·
Per il titolo della legge 23 dicembre 1999, n.
488, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 3
Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile
1.
Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice
di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e
successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti,"
sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle parti,
nonchè le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che
iscrive la causa a ruolo,".
Riferimenti
normativi:
·
Si riporta il testo dell'art. 71 delle norme di
attuazione del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 71 (Nota d'iscrizione a ruolo). - La nota d'iscrizione della causa
nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonchè
le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la
causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della
domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata
per la prima comparizione delle parti.".
Art. 4
Norma transitoria
1.
Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002
alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già
iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa
della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono
fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a
integrazioni di quanto pagato.
Art. 5
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.