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Aggiornamento n 1 Legge Pinto

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DECRETO LEGGE 12 ottobre 2001 n 370
(coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 432/2001)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001
e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001)

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EQUA RIPARAZIONE.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;

Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge, qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea;

Considerate le recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sanciscono l'irricevibilità dei ricorsi aventi ad oggetto la durata ragionevole del processo, in ordine al mancato esperimento del rimedio interno introdotto in virtù della legge citata;

Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facoltà di ricorso alla giurisdizione nazionale in pendenza di analogo ricorso già presentato avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, i ricorrenti potrebbero incorrere nella decadenza del termine loro assegnato per la presentazione della domanda;

Atteso che appare comunque da tutelare il diritto dei ricorrenti alla valutazione di danni eventualmente subiti sotto il profilo del mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1.                  Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è prorogato sino al 18 aprile 2002.

Riferimenti normativi:

·                          Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile.):

"1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,n. 848, possono presentare la domanda di cui all'art. 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea.

In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea".

Art. 2.

1.                  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


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