SOMMARIO
L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,
DESIDEROSI di agevolare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America,
DESIDEROSI di lottare contro la criminalità in modo più efficace quale mezzo
per proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni,
NEL DEBITO RISPETTO dei diritti della persona e dello Stato di diritto,
TENENDO CONTO delle garanzie stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici
che sanciscono per l'estradato il diritto a un processo equo nonché il diritto
ad una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale costituito a norma di
legge,
DESIDEROSI di concludere un accordo relativo all'estradizione degli autori
di reati,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
Articolo 1
Oggetto e scopo
Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposizioni del
presente accordo, a prevedere l'intensificazione della cooperazione nell'ambito
dei pertinenti rapporti in materia di estradizione tra gli Stati membri e gli
Stati Uniti d'America che disciplinano l'estradizione degli autori di reati.
Articolo 2
Definizioni
1. Per "parti contraenti" si intendono l'Unione europea e gli Stati
Uniti d'America.
2. per "Stato membro" si intende uno Stato membro dell'Unione
europea;
3. Per "ministero della Giustizia" si intende, per gli Stati Uniti
d'America, il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti; per gli Stati
membri, il rispettivo ministero della Giustizia; tuttavia, se in un dato Stato
membro le funzioni descritte agli articoli 3, 5, 6, 8 o 12 competono al
procuratore generale, tale ufficio può essere designato per l'espletamento di
dette funzioni in vece del ministero della Giustizia, in conformità
dell'articolo 19, a
meno che gli Stati Uniti d'America e lo Stato membro interessato non convengano
di designare un altro ufficio.
Articolo 3
Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati
bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri
1. L'Unione
europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America
provvedono a che il presente accordo sia applicato in relazione ai trattati
bilaterali di estradizione tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America,
vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni
seguenti:
a) L'articolo 4 sostituisce le disposizioni del trattato bilaterale che
autorizzano l'estradizione esclusivamente per un elenco di reati specifici.
b) L'articolo 5 si applica in sostituzione delle disposizioni del trattato
bilaterale che disciplinano la trasmissione, la certificazione,
l'autenticazione o la legalizzazione della richiesta di estradizione e dei
documenti giustificativi trasmessi dallo Stato richiedente.
c) L'articolo 6 si applica in mancanza di disposizioni del trattato
bilaterale che autorizzano la trasmissione diretta delle richieste di arresto
provvisorio tra il dipartimento della Giustizia statunitense e il ministero
della Giustizia dello Stato membro interessato.
d) L'articolo 7 si applica ad integrazione delle disposizioni del trattato
bilaterale che disciplinano la trasmissione della richiesta di estradizione.
e) L'articolo 8 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale
che disciplinano la trasmissione di informazioni complementari; se le
disposizioni del trattato bilaterale non specificano quale canale utilizzare,
si applica altresì il paragrafo 2 di detto articolo.
f) L'articolo 9 si applica in mancanza di disposizioni del trattato
bilaterale che autorizzano la consegna temporanea di una persona che è
sottoposta ad azione penale o sta scontando una pena nello Stato richiesto.
g) L'articolo 10 si applica, salva sua disposizione contraria, in
sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bilaterale relative
alle decisioni sulle richieste concorrenti per l'estradizione di una stessa
persona.
h) L'articolo 11 si applica in mancanza di disposizioni del trattato
bilaterale che autorizzano la deroga all'estradizione o procedure di
estradizione semplificate.
i) L'articolo 12 si applica in mancanza di disposizioni del trattato
bilaterale che disciplinano il transito; se le disposizioni del trattato
bilaterale non specificano la procedura che disciplina l'atterraggio imprevisto
di un aeromobile, si applica altresì il paragrafo 3 di detto articolo.
j) L'articolo 13 può essere applicato dallo Stato richiesto in sostituzione,
o in mancanza, di disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano la pena
di morte.
k) L'articolo 14 si applica in mancanza di disposizioni del trattato
bilaterale che disciplinano il trattamento di informazioni sensibili contenute
nella richiesta.
2. a)
L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che
ciascuno Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli
Stati Uniti d'America, che il pertinente trattato bilaterale di estradizione in
vigore con gli Stati Uniti d'America è applicato come stabilito dal presente
articolo.
b) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, provvede a
che i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea successivamente
all'entrata in vigore del presente accordo e che hanno concluso trattati
bilaterali di estradizione con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di
cui alla lettera a).
c) Le parti contraenti si adoperano per concludere la procedura di cui alla
lettera b) prima della data prevista per l'adesione di un nuovo Stato membro o
al più presto possibile dopo l'adesione. L'Unione europea notifica agli Stati
Uniti d'America la data di adesione dei nuovi Stati membri.
3. Se alla data di adesione non è stata espletata la procedura di cui al
paragrafo 2, lettera b), le disposizioni del presente accordo si applicano nei
rapporti tra il nuovo Stato membro e gli Stati Uniti d'America a decorrere
dalla data in cui si sono notificati l'avvenuto espletamento delle procedure
interne a tal fine necessarie e l'hanno notificato all'Unione europea.
Articolo 4
Fatti che danno luogo a estradizione
1. Un fatto dà luogo a estradizione se è punibile dalla legge dello Stato
richiedente e dalla legge dello Stato richiesto con una pena privativa della
libertà superiore, nel massimo, ad un anno o con pena più severa. Dà luogo a
estradizione anche il tentativo di commettere o l'accordo al fine di commettere
o il concorso nel commettere uno dei fatti che danno luogo a estradizione. Se
la richiesta verte sull'esecuzione della condanna inflitta a una persona per un
fatto che dà luogo a estradizione, il residuo di pena privativa della libertà
deve essere di almeno quattro mesi.
2. L'estradizione,
se è concessa per un fatto che dà luogo a estradizione, è concessa anche per
qualsiasi altro reato indicato nella richiesta che sia punibile con una pena
privativa della libertà di un anno o meno, purché siano soddisfatti tutti gli
altri presupposti per l'estradizione.
3. Ai fini del presente articolo un fatto dà luogo a estradizione:
a) a prescindere dal fatto che nello Stato richiedente e nello Stato
richiesto la legge lo collochi nella medesima categoria di reati o lo descriva
negli stessi termini;
b) a prescindere dal fatto che esso sia un reato per il quale la legge
federale statunitense richiede la presenza di elementi come il trasporto
interstatale o l'impiego della posta o altro mezzo con ripercussioni sul
commercio interstatale o estero, dato che tali elementi intervengono unicamente
nella determinazione della competenza giurisdizionale di un tribunale federale
statunitense;
c) nelle cause penali che vertono su imposte, dazi doganali, controlli
valutari, importazione o esportazione di prodotti di base, a prescindere dal
fatto che nello Stato richiedente e nello Stato richiesto la legge preveda lo
stesso tipo di imposte, dazi doganali o controlli valutari o sull'importazione
o l'esportazione dello stesso tipo di prodotti di base.
4. Per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente
l'estradizione è concessa, fatti salvi gli altri presupposti per l'estradizione
applicabili, se la legge dello Stato richiesto prevede la punibilità del reato
commesso al di fuori del suo territorio in circostanze analoghe. In caso
contrario, l'autorità di esecuzione dello Stato richiesto può concedere, a sua
discrezione, l'estradizione purché siano soddisfatti tutti gli altri presupposti
per l'estradizione applicabili.
Articolo 5
Trasmissione e autenticazione dei documenti
1. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi sono
trasmessi per i canali diplomatici, tra i quali rientra la trasmissione di cui
all'articolo 7.
2. I documenti che recano la certificazione o il sigillo del ministero della
Giustizia dello Stato richiedente, oppure del suo ministero o dipartimento
competente per gli affari esteri, sono ammissibili nel procedimento di
estradizione nello Stato richiesto senza ulteriori formalità di certificazione,
autenticazione o altra forma di legalizzazione.
Articolo 6
Trasmissione delle richieste di arresto provvisorio
In alternativa ai canali diplomatici, la trasmissione della richiesta di
arresto provvisorio può essere effettuata direttamente tramite i ministeri
della Giustizia dello Stato richiedente e dello Stato richiesto. Per la
trasmissione di detta richiesta possono essere usate anche le strutture
dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).
Articolo 7
Trasmissione di documenti a seguito di arresto provvisorio
1. Se lo Stato richiesto tiene in stato di arresto provvisorio la persona di
cui si chiede l'estradizione, lo Stato richiedente può adempiere all'obbligo di
trasmettere la richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi
per i canali diplomatici, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, presentando la
richiesta e i documenti all'ambasciata dello Stato richiesto situata nel suo
territorio. In tal caso, la data di ricezione della richiesta da parte
dell'ambasciata è considerata la data di ricezione da parte dello Stato
richiesto ai fini della decorrenza del termine che il pertinente trattato di
estradizione impone di rispettare per consentire la detenzione continuativa
della persona.
2. Se alla data della firma del presente accordo, in base alla
giurisprudenza consolidata dell'ordinamento giuridico interno applicabile a
tale data lo Stato membro non può applicare le misure di cui al paragrafo 1, il
presente articolo non gli si applica finché detto Stato membro e gli Stati
Uniti d'America non convengano altrimenti con scambio di note diplomatiche.
Articolo 8
Informazioni complementari
1. Lo Stato richiesto che reputa le informazioni fornite a sostegno della
richiesta di estradizione insufficienti per il soddisfacimento dei requisiti
del pertinente trattato di estradizione può esigere dallo Stato richiedente la
comunicazione di informazioni complementari entro un termine ragionevole da
esso fissato.
2. Dette informazioni complementari possono essere chieste e comunicate
direttamente tramite i ministeri della Giustizia degli Stati in questione.
Articolo 9
Consegna temporanea
1. Se è concessa l'estradizione di una persona nei cui confronti è in corso
un'azione penale o che sta scontando una pena nello Stato richiesto, detto
Stato può consegnare la persona ricercata allo Stato richiedente in via
temporanea, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
2. La persona consegnata è sottoposta a detenzione nello Stato richiedente
ed è restituita allo Stato richiesto al termine dell'azione penale nei suoi
confronti, secondo le condizioni che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto
stabiliscono di comune accordo. Il periodo trascorso in stato di detenzione nel
territorio dello Stato richiedente in attesa del giudizio in tale Stato può
essere detratto dal periodo residuale della pena nello Stato richiesto.
Articolo 10
Richiesta di estradizione o di consegna da parte di più Stati
1. Se lo Stato richiesto riceve dallo Stato richiedente e da uno o più altri
Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo
stesso reato o per reati diversi, l'autorità di esecuzione dello Stato
richiesto decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.
2. Se uno Stato membro richiesto riceve una richiesta di estradizione dagli
Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di
arresto europeo, relative alla stessa persona, per lo stesso reato o per reati
diversi, l'autorità competente dello Stato membro richiesto decide a quale
Stato consegnerà eventualmente la persona. A tale scopo l'autorità competente è
l'autorità esecutiva dello Stato membro richiesto qualora, in base al trattato
bilaterale di estradizione in vigore tra gli Stati Uniti e lo Stato membro, si
tratti della stessa autorità che decide su richieste concorrenti; se ciò non è
previsto nel trattato bilaterale di estradizione l'autorità competente è
designata dallo Stato membro interessato in base all'articolo 19.
3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto
valuta tutti i fattori pertinenti, compresi, ma non solo, i fattori già
specificati nel trattato di estradizione applicabile e, qualora questi non
siano già specificati, i fattori seguenti:
a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;
b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;
c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;
d) la gravità dei reati;
e) la cittadinanza della vittima;
f) la possibilità di eventuale estradizione successiva fra gli Stati
richiedenti, e
g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati
richiedenti.
Articolo 11
Procedure semplificate di estradizione
Conformemente ai principi e alle procedure contemplati nel suo ordinamento
giuridico, lo Stato richiesto può consegnare la persona ricercata che
acconsente alla sua consegna allo Stato richiedente nei tempi più brevi
possibili senza ulteriori formalità. Il consenso della persona ricercata può
includere l'accordo a rinunciare alla tutela della regola della specialità.
Articolo 12
Transito
1. Uno Stato membro può autorizzare che una persona consegnata agli Stati
Uniti d'America da uno Stato terzo, o a uno Stato terzo dagli Stati Uniti
d'America, transiti nel suo territorio. Gli Stati Uniti d'America possono
autorizzare che una persona consegnata a uno Stato membro da uno Stato terzo, o
a uno Stato terzo da uno Stato membro, transiti nel loro territorio.
2. La richiesta di transito è trasmessa per i canali diplomatici o
direttamente tramite il dipartimento della Giustizia statunitense e il
ministero della Giustizia dello Stato membro in questione. Per la trasmissione
di detta richiesta possono anche essere usate le strutture dell'Interpol. La
richiesta riporta la descrizione della persona tradotta e una sintesi dei
fatti. La persona in transito è tenuta in stato di detenzione durante il
periodo di transito.
3. L'autorizzazione
non è necessaria quando la traduzione è effettuata per via aerea senza che sia
previsto lo scalo nel territorio dello Stato di transito. Qualora debba essere
effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato in cui questo avviene può
esigere una richiesta di transito a norma del paragrafo 2. Sono adottate tutte
le misure necessarie ad evitare che la persona si renda irreperibile fino al
completamento del transito, purché la richiesta di transito pervenga nelle 96
ore successive all'atterraggio imprevisto.
Articolo 13
Pena di morte
Qualora il reato per cui si chiede l'estradizione sia punibile con la pena
di morte dalla legge dello Stato richiedente e non lo sia dalla legge dello
Stato richiesto, quest'ultimo può concedere l'estradizione a condizione che la
persona ricercata non sia condannata a morte o che, se per motivi procedurali
tale condizione non può essere soddisfatta dallo Stato richiedente, la condanna
a morte, se inflitta, non sia eseguita. Se accetta l'estradizione subordinata
alle condizioni di cui al presente articolo, lo Stato richiedente soddisfa
dette condizioni. Se lo Stato richiedente non accetta le condizioni, la
richiesta di estradizione può essere respinta.
Articolo 14
Informazioni sensibili contenute nella richiesta
Lo Stato richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni
particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può
consultarsi con lo Stato richiesto per stabilire in che misura lo Stato
richiesto possa proteggere dette informazioni. Se lo Stato richiesto è
impossibilitato a proteggere le informazioni nel modo voluto dallo Stato
richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.
Articolo 15
Consultazioni
Le parti contraenti si consultano secondo necessità per assicurare la
massima efficacia nell'applicazione del presente accordo nonché per agevolare
la composizione delle eventuali controversie sulla sua interpretazione o
applicazione.
Articolo 16
Applicazione nel tempo
1. Il presente accordo si applica ai reati commessi sia precedentemente sia
successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica alle richieste di estradizione trasmesse
successivamente alla sua entrata in vigore. Gli articoli 4 e 9 si applicano
tuttavia alle richieste che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sono
pendenti nello Stato richiesto.
Articolo 17
Inderogabilità
1. Il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato
richiesto di addurre motivi di rifiuto riguardo ad una questione non
disciplinata dal presente accordo che è prevista a norma del trattato
bilaterale di estradizione in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti
d'America.
2. Lo Stato richiesto e lo Stato richiedente si consultano se i principi
costituzionali dello Stato richiesto possono impedire l'adempimento
dell'obbligo di estradizione e se nel presente accordo o nel pertinente
trattato bilaterale non è prevista la soluzione della questione.
Articolo 18
Futuri trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Stati membri
Il presente accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua
entrata in vigore, di accordi bilaterali fra uno Stato membro e gli Stati Uniti
d'America conformi al presente accordo.
Articolo 19
Designazione e notificazione
L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America le designazioni
effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, prima dello scambio degli strumenti
scritti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, tra gli Stati membri e gli Stati
Uniti d'America.
Articolo 20
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica:
a) agli Stati Uniti d'America;
b) in relazione all'Unione europea:
- agli Stati membri;
- ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato
membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro
ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, se concordati tra le parti
contraenti con uno scambio di note diplomatiche debitamente confermate dallo
Stato membro pertinente.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l'applicazione del
presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del
paragrafo 1, lettera b), mediante preavviso scritto di sei mesi all'altra parte
contraente per via diplomatica, con debita conferma dello Stato membro
pertinente e degli Stati Uniti d'America.
Articolo 21
Riesame
Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del
presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il
riesame riguarda in particolare l'attuazione pratica dell'accordo e può vertere
anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata
nell'Unione europea sul tema oggetto del presente accordo.
Articolo 22
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo al terzo
mese dalla data in cui le parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a
conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine
necessarie. Detti strumenti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter
previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in
qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altra parte; tale denuncia
prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme
in calce al presente accordo
Fatto a Washington D.C., addì venticinque giugno duemilatre in duplice
esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano,
olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti
ugualmente fede.
Por la Unión Europea/For
Den Europæiske Union/Für die Europäische Union/Για την Ευρωπαϊκή Ένωση/For the
European Union/Pour l'Union européenne/Per l'Unione europea/Voor de Europese
Unie/Pela União Europeia/Euroopan unionin puolesta/På Europeiska unionens
vägnar
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Por los Estados Unidos de
América/For Amerikas Forenede Stater/Für die Vereinigten Staaten von Amerika/Για τις
Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής/For the United
States of America/Pour les États-Unis d'Amérique/Per gli Stati Uniti
d'America/Voor de Verenigde Staten van Amerika/Pelos Estados Unidos da
América/Amerikan yhdysvaltojen puolesta/På Amerikas förenta staters vägnar
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Nota esplicativa relativa all'accordo sull'estradizione tra l'Unione europea
e gli Stati Uniti d'America
La presente nota esplicativa rispecchia le intese tra le parti contraenti
per l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo sull'estradizione tra
l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in seguito "accordo").
Articolo 10
L'articolo 10 lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati che sono parti
dello statuto di Roma della Corte penale internazionale e i diritti degli Stati
Uniti d'America in quanto non parti nei confronti della Corte penale
internazionale.
Articolo 18
L'articolo 18 dispone che l'accordo non preclude la conclusione,
successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali
sull'estradizione tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi
all'accordo.
Qualora le misure previste nell'accordo creino difficoltà operative per uno
o più Stati membri o per gli Stati Uniti d'America, tali difficoltà dovrebbero
essere risolte in primo luogo, se possibile, mediante consultazioni tra lo
Stato membro o gli Stati membri interessati e gli Stati Uniti d'America o, se
del caso, mediante le procedure di consultazione previste nel presente accordo.
Se non fosse possibile risolvere tali difficoltà operative per il solo tramite
delle consultazioni, sarebbe conforme all'accordo prevedere per futuri accordi
bilaterali tra lo Stato membro o gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America
un meccanismo alternativo realizzabile sul piano operativo che soddisfacesse
gli obiettivi della disposizione specifica che ha dato luogo alle difficoltà.